Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 849 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Daniele Comperatore, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), Via Cultura, n. 5
Ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante p.t.,, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Pietro Capurso, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Possidente, con la quale è elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via A. Daniele, n. 24
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219003976512000, notificata in data 02.02.2022, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420120001395520000, n.
39420120003571821000, n. 39420130000351673000 e n.
39420130003767609000, relativi a contributi previdenziali I.V.S., ente creditore eccependo la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, anche CP_1
successiva alla presunta notifica degli avvisi di addebito e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la intervenuta prescrizione quinquennale, in parte qua, della pretesa creditoria di cui all'atto impugnato e relativamente alla parte afferente gli avvisi di addebito di seguito indicati: 1)
39420120001395520000 di €. 4.628,30; 2) 39420120003571821000 di €.
2.395,47; 3) 39420130000351673000 di €. 1.231,81; 4)
39420130003767609000 di €. 2.440,59. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente, il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione e la regolare notifica degli avvisi di addebito, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 07/11/2022, si è costituita
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_3
l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente la causa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura. 3
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione sia dell' ente titolare del credito, come emerge dal dettaglio CP_1
dell'intimazione di pagamento impugnata, che di Controparte_3
, ente che ha emesso l'atto impugnato.
[...]
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_4
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito 4
contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, maturata anche successivamente all'eventuale notifica.
Orbene, l' nel costituirsi in giudizio, ha allegato gli avvisi di CP_1
addebito impugnati, corredati dalla prova della notifica degli stessi: infatti,
l'avviso di addebito n. 39420120001395520000 è stato notificato in data
29.05.2012; l'avviso di addebito n. 39420120003571821000 è stato notificato in data 11.01.2013; l'avviso di addebito n. 39420130000351673000 è stato notificato in data 09.04.2013; l'avviso di addebito n. 39420130003767609000 è stato notificato in data 07.02.2014.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, previsto a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatasi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito, recuperando un mezzo di opposizione della pretesa nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi, l'inesistenza del titolo. 5
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica dell'avviso di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che 6
il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Orbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n.
09420219003976512000 risulta notificata in data 03.02.2022; l'ente di riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito di aver notificato due atti interruttivi della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 0942016900
0622638000, notificata in data 29.02.2016 e l'intimazione di pagamento n. 094
20169004899426000, notificata in data 22.03.2016.
A tal fine, ha allegato due cartoline di ricevimento che riportano i numeri identificativi dei summenzionati atti, che risultano effettivamente notificati al ricorrente rispettivamente in data 29.02.2016 e in data 22.03.2016, omettendo, tuttavia, di allegare gli atti in questione.
Pertanto, non essendo possibile verificare la riconducibilità degli atti interruttivi agli avvisi di addebito, dalla data di notifica degli avvisi di addebito impugnati, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420219003976512000 (avvenuta in data 3/02/2022), la prescrizione quinquennale era certamente maturata.
L'accertamento della prescrizione, anche successiva alla notifica dell'atto presupposto, determina, come conseguenza, l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico di , ente che ha Controparte_2
emesso l'atto impugnato e dell' , ente titolare del credito, in solido tra loro. CP_1
Si applicano i minimi tariffari, giustificandosi una riduzione in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, nonché per l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 849/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 7
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09420219003976512000, con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420120001395520000, n. 39420120003571821000, n.
39420130000351673000 e n. 39420130003767609000;
- Condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. e l' in persona del legale rappresentante p.t. in solido CP_1
tra loro, alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2697,00 oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 20/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci