Art. 10.
L'indennita' speciale spettante, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1 luglio 1966, n. 537 , agli ufficiali, ai sottufficiali e al personale civile dell'Aeronautica adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo e' stabilita nelle misure mensili di lire 33.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di I grado; di lire 42.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di II grado; di lire 60.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 80.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di III grado.
La predetta indennita' e' estesa al personale dell'Esercito e della Marina in possesso delle prescritte abilitazioni ed in analoghe condizioni di impiego.
L'indennita' di cui al presente articolo e' aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni nello specifico servizio e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.
L'indennita' stessa, infine, non e' cumulabile con le indennita' di imbarco e di impiego operativo.
L'indennita' speciale spettante, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1 luglio 1966, n. 537 , agli ufficiali, ai sottufficiali e al personale civile dell'Aeronautica adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo e' stabilita nelle misure mensili di lire 33.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di I grado; di lire 42.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di II grado; di lire 60.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 80.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di III grado.
La predetta indennita' e' estesa al personale dell'Esercito e della Marina in possesso delle prescritte abilitazioni ed in analoghe condizioni di impiego.
L'indennita' di cui al presente articolo e' aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni nello specifico servizio e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.
L'indennita' stessa, infine, non e' cumulabile con le indennita' di imbarco e di impiego operativo.