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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/11/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2021/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Polito Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, E dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: ); Email_2
RESISTENTE e
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Gentile (PEC:
. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/9/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 139202390000263946000, notificata il 17.2.2023, cui sono sottesi la cartella di pagamento n. 1392001001897010000 e gli avvisi di addebito n. 43920160000527609000 e 43920170000770200000, di importo complessivamente pari a 44.692,67€. Parte ricorrente deduceva che i crediti riportati nella cartella n. 1392001001897010000, oggetto dell'impugnazione, pure contestata, erano già stata stati dichiarati estinti per intervenuta
1 prescrizione con sentenza n. 1756/2013, pubblicata il 25.11.2013 e per i crediti sottesi agli avvisi deduceva l'estinzione per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare e inaudita altera parte: sospendere l'efficacia dell'intimazione opposta in relazione ai ruoli di competenza di Questo Tribunale oggetto di opposizione. Nel merito: annullare l'intimazione di pagamento perché fondata su pretese inesistente giacché annullate da precedente provvedimento giudiziario per quanto attiene alla cartella n. 13920010018970100000. Nel merito: previo accertamento dell'estinzione delle pretese portate dagli atti presupposti impugnati per intervenuta prescrizione, annullare l'intimazione di pagamento opposta in relazione agli atti stessi e dichiarare la prescrizione degli importi iscritti a ruolo di cui alla cartella n. 13920010018970100000 e agli avvisi di addebito. 43920160000527609000 e n. 43920170000770200000 con conseguente annullamento e ordine di sgravio. Accertare, in ogni caso, la prescrizione delle somme richieste a titolo di interessi e la infondatezza delle richieste a titolo oneri di riscossione, Condannare le parti resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni sopra esposte alla somma che questo On. Le Giudicante riterranno opportune. Con condanna delle parti alla refusione delle spese e onorari di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Preliminarmente si osserva che – come si evince dalla sent. n. 1756/2013, pubblicata il 25.11.2013 da questo Ufficio – le poste creditorie richiamate dalla cartella di pagamento n. 1392001001897010000 siano già state dichiarate estinte per intervenuta prescrizione. Pertanto, le parti resistenti avrebbero dovuto ossequiare quanto ivi stabilito.
4. Deve osservarsi, poi, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale
2 a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. l'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver ritualmente notificato alla parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi alla richiesta di pagamento impugnata, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000527609000 è stato notificato il 18/11/2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000770200000 è stato notificato il 13/2/2018.
6. Il ha, poi, documentato di aver inoltrato, il 2/10/2019, una richiesta di CP_4 pagamento, avente n. 13920199002762886000, contenente tutti gli atti di debito suddetti e rappresentante atto interruttivo della prescrizione e nuova data da cui far decorrere il quinquennio prescrizionale.
7. Infatti, per gli avvisi di addebito n. 43920160000527609000 e 43920170000770200000 nessuna prescrizione può dichiararsi, stante l'omesso decorso, dalla data di notifica dei singoli avvisi a quella di notifica della richiesta di pagamento (interruttiva), dei termini definiti dalla legge.
8. Pertanto, relativamente agli avvisi di addebito n. 43920160000527609000 e 43920170000770200000 il ricorso deve essere rigettato.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che relativamente alla cartella di pagamento n. 13920010018970100000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, si è già espresso questo Ufficio;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Polito Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, E dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: ); Email_2
RESISTENTE e
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Gentile (PEC:
. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/9/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 139202390000263946000, notificata il 17.2.2023, cui sono sottesi la cartella di pagamento n. 1392001001897010000 e gli avvisi di addebito n. 43920160000527609000 e 43920170000770200000, di importo complessivamente pari a 44.692,67€. Parte ricorrente deduceva che i crediti riportati nella cartella n. 1392001001897010000, oggetto dell'impugnazione, pure contestata, erano già stata stati dichiarati estinti per intervenuta
1 prescrizione con sentenza n. 1756/2013, pubblicata il 25.11.2013 e per i crediti sottesi agli avvisi deduceva l'estinzione per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare e inaudita altera parte: sospendere l'efficacia dell'intimazione opposta in relazione ai ruoli di competenza di Questo Tribunale oggetto di opposizione. Nel merito: annullare l'intimazione di pagamento perché fondata su pretese inesistente giacché annullate da precedente provvedimento giudiziario per quanto attiene alla cartella n. 13920010018970100000. Nel merito: previo accertamento dell'estinzione delle pretese portate dagli atti presupposti impugnati per intervenuta prescrizione, annullare l'intimazione di pagamento opposta in relazione agli atti stessi e dichiarare la prescrizione degli importi iscritti a ruolo di cui alla cartella n. 13920010018970100000 e agli avvisi di addebito. 43920160000527609000 e n. 43920170000770200000 con conseguente annullamento e ordine di sgravio. Accertare, in ogni caso, la prescrizione delle somme richieste a titolo di interessi e la infondatezza delle richieste a titolo oneri di riscossione, Condannare le parti resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni sopra esposte alla somma che questo On. Le Giudicante riterranno opportune. Con condanna delle parti alla refusione delle spese e onorari di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Preliminarmente si osserva che – come si evince dalla sent. n. 1756/2013, pubblicata il 25.11.2013 da questo Ufficio – le poste creditorie richiamate dalla cartella di pagamento n. 1392001001897010000 siano già state dichiarate estinte per intervenuta prescrizione. Pertanto, le parti resistenti avrebbero dovuto ossequiare quanto ivi stabilito.
4. Deve osservarsi, poi, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale
2 a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. l'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver ritualmente notificato alla parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi alla richiesta di pagamento impugnata, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000527609000 è stato notificato il 18/11/2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000770200000 è stato notificato il 13/2/2018.
6. Il ha, poi, documentato di aver inoltrato, il 2/10/2019, una richiesta di CP_4 pagamento, avente n. 13920199002762886000, contenente tutti gli atti di debito suddetti e rappresentante atto interruttivo della prescrizione e nuova data da cui far decorrere il quinquennio prescrizionale.
7. Infatti, per gli avvisi di addebito n. 43920160000527609000 e 43920170000770200000 nessuna prescrizione può dichiararsi, stante l'omesso decorso, dalla data di notifica dei singoli avvisi a quella di notifica della richiesta di pagamento (interruttiva), dei termini definiti dalla legge.
8. Pertanto, relativamente agli avvisi di addebito n. 43920160000527609000 e 43920170000770200000 il ricorso deve essere rigettato.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che relativamente alla cartella di pagamento n. 13920010018970100000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, si è già espresso questo Ufficio;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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