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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/10/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1212/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente a [...], C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv. ti Katiuscia Verlingieri, MI Maddalena e
MI AV ed elettivamente domiciliata in VIA TORRETTA N. 7 82100
BENEVENTO in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA DIAZ Controparte_1
11 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI NAPOLI giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 09/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Contr Con ricorso depositato il 25.3.25 parte ricorrente, dipendente del , giusta assunzione del 8/8/1986 attualmente in servizio presso la SABAP con sede di
1 lavoro presso l' ufficio archeologico di San Salvatore Telesino (BN), Area II F4, ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione, per le causali di cui al ricorso, della somma di 6.817€ o di quella diversa che si dovesse ritenere dovuta e per l' effetto condannare il
al pagamento di tale somma, oltre agli interessi legali Controparte_1
nella misura ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda sino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria”.
Parte resistente nel costituirsi in giudizio ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
2.
Pregiudizialmente deve valutarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che ha sostituito l'art. 68 del d. 1gs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 29 del d. 1gs. 30 marzo 1998, n. 80, le controversie in materia di pubblico impiego sono state devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Peraltro, l'art. 69, comma 7° del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che ha sostituito l'art. 45, comma 17, del decreto lgs. n. 80/1998, stabilisce che tale devoluzione opera con esclusivo riguardo alle controversie su questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, restando attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quelle su questioni attinenti al periodo anteriore a tale data.
Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione sono ripetutamente intervenute, cercando di chiarire la portata - davvero non perspicua - della norma e di indicare soluzioni razionali che, evitino, per quanto possibile, il rischio di possibili contrasti di giudicati tra giudice amministrativo e giudice ordinario, allorché vengano in discussione condotte ed atti che si collocano temporalmente " a cavallo" della data "spartiacque del 30 giugno 1998 - come nel caso in esame -.
2 In particolare, con sentenza 20-11-1999 n. 808 - le SS.UU., dopo aver rilevato che la locuzione usata dal legislatore è volutamente generica ed atecnica, rilevano che " il congiunto riferimento al "periodo" ed alle "questioni" pone l'accento sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come poste a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia: il momento corrispondente a questo dato è l'elemento da valutare ai fini dell'operatività della riferita norma transitoria e, quindi della distribuzione delle controversie tra giudice ordinario e giudice amministrativo".
Di contro viene ritenuta insufficiente l'opzione ermeneutica che affidasse il discrimine temporale del riparto di giurisdizione a criteri collegati alla data del compimento dell'atto di gestione del rapporto che ha determinato l'insorgere della questione litigiosa oppure all'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, al momento di insorgenza della contestazione. Tale principio è ribadito in Cass.SS.UU. n. 7856/01, Cass.SS.UU. n. 1511 e n. 3438/03;
Cass.SS.UU. n. 1234/04 e da Consiglio di Stato n. 1730/02.
In altre pronunce - v. Cass.SS.UU. nn. 505-553/00; Cass.SS.UU. n. 10/01;
Cass.SS.UU. n. 10993/02; Cass.SS.UU. n. 2611/03; Cass.SS.UU. nn. 9108-
14258-20126/05 .. - nel caso in cui si faccia riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli e direttamente incidenti sul rapporto di lavoro, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento di emanazione dei medesimi.
Condivide questo Tribunale la lettura interpretativa di tali pronunce: il fatto storico da prendere in esame è quello giuridicamente rilevante ai fini dell'insorgere della controversia e posto a base della domanda avanzata.
Nella individuazione dello stesso l'interprete dovrà necessariamente valutare la causa petendi ed il petitum dell'azione e sulla base di essi accertare il momento del verificarsi di tutti i fatti costitutivi del diritto azionato.
3 Una volta che attraverso tale indagine sia stato individuato il momento in cui si è prodotta la dedotta lesione del diritto resta ininfluente il permanere o l'"attualizzarsi" degli effetti di tale lesione.
Sebbene le differenze retributive azionate riguardino periodi anche antecedenti al
30.6.1998, il provvedimento di reinquadramento che ha determinato la contestata lesione del diritto dei danti causa ad ottenere gli importi azionati è intervenuto in data successiva al 1998.
Trova, quindi, applicazione il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di lavoro alle dipendenze della P.A., ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nel caso in cui la lesione del diritto azionato sia stata prodotta da un provvedimento o da un atto negoziale del datore di lavoro, occorre far riferimento alla data di questi ultimi”
(cfr. Cass. SS.UU. n. 579/2014).
Sotto altro profilo, sussiste la giurisdizione del giudice adito poiché con la domanda giudiziale si fa valere un preteso inadempimento della pubblica amministrazione che, in ipotesi, si sarebbe protratto anche dopo la data che segna il confine della giurisdizione del giudice amministrativo.
In simili ipotesi, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall', costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore
a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (cfr. Cass. SS.UU. n. 7305/2017 e n. 28368/2017).
3.
4 Con riferimento alla prescrizione, con la sentenza 28 dicembre 2023, n. 36197 le
Sezioni Unite ‒ chiamate a risolvere alcune questioni di massima di particolare importanza in materia proposte dalla Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria 28 febbraio 2023, n. 60514‒ hanno affermato il seguente principio:
“la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato ¬ sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine, tanto legittimi quanto illegittimi ¬ decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
Ne consegue che devono ritenersi pertanto prescritti i crediti maturati nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo.
4.
Nel merito, in via generale si osserva che ai dipendenti dei e del CP_3 comparto Difesa e Sicurezza a ordinamento civile e militare viene corrisposta la retribuzione individuale di anzianità (c.d. R.I.A.), quale elemento del trattamento economico fondamentale del lavoratore.
Tale retribuzione è stata introdotta dal 1 gennaio 1987 con il D.P.R. n. 266/1987
e adeguata con il D.P.R. n. 44/1990, con l'istituzione di una maggiorazione al raggiungimento di determinate soglie di anzianità (5/10/20 anni).
Nello specifico detta maggiorazione ha trovato disciplina nell'accordo collettivo
Comparto per il triennio gennaio 1988 - dicembre 1990, che è stato CP_3
recepito dal D.P.R. del 17 gennaio 1990 n. 44, che all'art. 9, comma 4, il quale ha previsto maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità per il personale
5 con almeno cinque anni di servizio alla data del 1° gennaio 1990, nelle misure annue lorde di ₤ 300.000 per le qualifiche dalla prima alla terza, ₤ 400.000 per quelle dalla quarta alla sesta e ₤ 500.000 dalla settima all'ottava. Il comma 5 ha, inoltre, stabilito il raddoppio o la quadruplicazione dell'incremento per chi avesse rispettivamente maturato dieci o venti anni di servizio durante la vigenza contrattuale, soggetto a riassorbimento delle maggiorazioni precedenti
Successivamente è intervenuto l'articolo 51, comma 3, della legge del 23 dicembre 2000, che escludeva retroattivamente l'operatività di maggiorazioni
RIA dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.
La Corte Costituzionale con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 51, co. 3 della legge n. 388/2000, che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini dell'ottenimento della maggiorazione della RIA ai sensi dell'art. 9, commi 4 e
5 del DPR n. 44/90, ha statuito che il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA non è più limitato al 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 ha voluto interpretare) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384/1992.
Per la Corte costituzionale la disposizione censurata aveva causato un'ingiustificata differenziata retributiva a danno dei dipendenti pubblici che, diversamente da quanto è avvenuto in relazione al triennio 88-90, non avevano potuto valorizzare l'anzianità di Per servizio maturata nel successivo triennio 91-
93 ai fini della maggiorazione.
Parte ricorrente, assunta in data 8/8/1986, rivendica il riconoscimento delle annualità 1991 - 1993 che gli avrebbe consentito di maturare cinque anni alla data del 31.12.1991 con diritto alla maggiorazione R. I. A, di cui all'articolo 9 del D. P. R. del 17 gennaio 1990 n. 44, comma 4.
L'art. 44 del suddetto D.P.R. 333/90, che qui viene in rilievo, disponeva che:
6 "1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi (....).
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494".
In ragione di tale disposizione la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del D.P.R. n. 347 del 1983 e del D.P.R. n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988.
5.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento della domanda, parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della RIA relativa alle ultime cinque annualità pari ad euro 1032,90, come da conteggi di parte solo genericamente contestati.
Detta somma va maggiorata degli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo ex art. 22 della legge n. 724/94.
6.
L'accoglimento solo residuale della domanda proposta, la complessità delle questioni esaminate e le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione di un terzo delle spese di lite.
P.Q.M.
7 Il Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda difesa ed eccezione respinte,
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1032,90 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
427,330 oltre rimb. forf. iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
8
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1212/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente a [...], C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv. ti Katiuscia Verlingieri, MI Maddalena e
MI AV ed elettivamente domiciliata in VIA TORRETTA N. 7 82100
BENEVENTO in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA DIAZ Controparte_1
11 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI NAPOLI giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 09/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Contr Con ricorso depositato il 25.3.25 parte ricorrente, dipendente del , giusta assunzione del 8/8/1986 attualmente in servizio presso la SABAP con sede di
1 lavoro presso l' ufficio archeologico di San Salvatore Telesino (BN), Area II F4, ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione, per le causali di cui al ricorso, della somma di 6.817€ o di quella diversa che si dovesse ritenere dovuta e per l' effetto condannare il
al pagamento di tale somma, oltre agli interessi legali Controparte_1
nella misura ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda sino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria”.
Parte resistente nel costituirsi in giudizio ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
2.
Pregiudizialmente deve valutarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che ha sostituito l'art. 68 del d. 1gs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 29 del d. 1gs. 30 marzo 1998, n. 80, le controversie in materia di pubblico impiego sono state devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Peraltro, l'art. 69, comma 7° del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che ha sostituito l'art. 45, comma 17, del decreto lgs. n. 80/1998, stabilisce che tale devoluzione opera con esclusivo riguardo alle controversie su questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, restando attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quelle su questioni attinenti al periodo anteriore a tale data.
Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione sono ripetutamente intervenute, cercando di chiarire la portata - davvero non perspicua - della norma e di indicare soluzioni razionali che, evitino, per quanto possibile, il rischio di possibili contrasti di giudicati tra giudice amministrativo e giudice ordinario, allorché vengano in discussione condotte ed atti che si collocano temporalmente " a cavallo" della data "spartiacque del 30 giugno 1998 - come nel caso in esame -.
2 In particolare, con sentenza 20-11-1999 n. 808 - le SS.UU., dopo aver rilevato che la locuzione usata dal legislatore è volutamente generica ed atecnica, rilevano che " il congiunto riferimento al "periodo" ed alle "questioni" pone l'accento sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come poste a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia: il momento corrispondente a questo dato è l'elemento da valutare ai fini dell'operatività della riferita norma transitoria e, quindi della distribuzione delle controversie tra giudice ordinario e giudice amministrativo".
Di contro viene ritenuta insufficiente l'opzione ermeneutica che affidasse il discrimine temporale del riparto di giurisdizione a criteri collegati alla data del compimento dell'atto di gestione del rapporto che ha determinato l'insorgere della questione litigiosa oppure all'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, al momento di insorgenza della contestazione. Tale principio è ribadito in Cass.SS.UU. n. 7856/01, Cass.SS.UU. n. 1511 e n. 3438/03;
Cass.SS.UU. n. 1234/04 e da Consiglio di Stato n. 1730/02.
In altre pronunce - v. Cass.SS.UU. nn. 505-553/00; Cass.SS.UU. n. 10/01;
Cass.SS.UU. n. 10993/02; Cass.SS.UU. n. 2611/03; Cass.SS.UU. nn. 9108-
14258-20126/05 .. - nel caso in cui si faccia riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli e direttamente incidenti sul rapporto di lavoro, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento di emanazione dei medesimi.
Condivide questo Tribunale la lettura interpretativa di tali pronunce: il fatto storico da prendere in esame è quello giuridicamente rilevante ai fini dell'insorgere della controversia e posto a base della domanda avanzata.
Nella individuazione dello stesso l'interprete dovrà necessariamente valutare la causa petendi ed il petitum dell'azione e sulla base di essi accertare il momento del verificarsi di tutti i fatti costitutivi del diritto azionato.
3 Una volta che attraverso tale indagine sia stato individuato il momento in cui si è prodotta la dedotta lesione del diritto resta ininfluente il permanere o l'"attualizzarsi" degli effetti di tale lesione.
Sebbene le differenze retributive azionate riguardino periodi anche antecedenti al
30.6.1998, il provvedimento di reinquadramento che ha determinato la contestata lesione del diritto dei danti causa ad ottenere gli importi azionati è intervenuto in data successiva al 1998.
Trova, quindi, applicazione il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di lavoro alle dipendenze della P.A., ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nel caso in cui la lesione del diritto azionato sia stata prodotta da un provvedimento o da un atto negoziale del datore di lavoro, occorre far riferimento alla data di questi ultimi”
(cfr. Cass. SS.UU. n. 579/2014).
Sotto altro profilo, sussiste la giurisdizione del giudice adito poiché con la domanda giudiziale si fa valere un preteso inadempimento della pubblica amministrazione che, in ipotesi, si sarebbe protratto anche dopo la data che segna il confine della giurisdizione del giudice amministrativo.
In simili ipotesi, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall', costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore
a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (cfr. Cass. SS.UU. n. 7305/2017 e n. 28368/2017).
3.
4 Con riferimento alla prescrizione, con la sentenza 28 dicembre 2023, n. 36197 le
Sezioni Unite ‒ chiamate a risolvere alcune questioni di massima di particolare importanza in materia proposte dalla Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria 28 febbraio 2023, n. 60514‒ hanno affermato il seguente principio:
“la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato ¬ sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine, tanto legittimi quanto illegittimi ¬ decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
Ne consegue che devono ritenersi pertanto prescritti i crediti maturati nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo.
4.
Nel merito, in via generale si osserva che ai dipendenti dei e del CP_3 comparto Difesa e Sicurezza a ordinamento civile e militare viene corrisposta la retribuzione individuale di anzianità (c.d. R.I.A.), quale elemento del trattamento economico fondamentale del lavoratore.
Tale retribuzione è stata introdotta dal 1 gennaio 1987 con il D.P.R. n. 266/1987
e adeguata con il D.P.R. n. 44/1990, con l'istituzione di una maggiorazione al raggiungimento di determinate soglie di anzianità (5/10/20 anni).
Nello specifico detta maggiorazione ha trovato disciplina nell'accordo collettivo
Comparto per il triennio gennaio 1988 - dicembre 1990, che è stato CP_3
recepito dal D.P.R. del 17 gennaio 1990 n. 44, che all'art. 9, comma 4, il quale ha previsto maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità per il personale
5 con almeno cinque anni di servizio alla data del 1° gennaio 1990, nelle misure annue lorde di ₤ 300.000 per le qualifiche dalla prima alla terza, ₤ 400.000 per quelle dalla quarta alla sesta e ₤ 500.000 dalla settima all'ottava. Il comma 5 ha, inoltre, stabilito il raddoppio o la quadruplicazione dell'incremento per chi avesse rispettivamente maturato dieci o venti anni di servizio durante la vigenza contrattuale, soggetto a riassorbimento delle maggiorazioni precedenti
Successivamente è intervenuto l'articolo 51, comma 3, della legge del 23 dicembre 2000, che escludeva retroattivamente l'operatività di maggiorazioni
RIA dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.
La Corte Costituzionale con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 51, co. 3 della legge n. 388/2000, che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini dell'ottenimento della maggiorazione della RIA ai sensi dell'art. 9, commi 4 e
5 del DPR n. 44/90, ha statuito che il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA non è più limitato al 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 ha voluto interpretare) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384/1992.
Per la Corte costituzionale la disposizione censurata aveva causato un'ingiustificata differenziata retributiva a danno dei dipendenti pubblici che, diversamente da quanto è avvenuto in relazione al triennio 88-90, non avevano potuto valorizzare l'anzianità di Per servizio maturata nel successivo triennio 91-
93 ai fini della maggiorazione.
Parte ricorrente, assunta in data 8/8/1986, rivendica il riconoscimento delle annualità 1991 - 1993 che gli avrebbe consentito di maturare cinque anni alla data del 31.12.1991 con diritto alla maggiorazione R. I. A, di cui all'articolo 9 del D. P. R. del 17 gennaio 1990 n. 44, comma 4.
L'art. 44 del suddetto D.P.R. 333/90, che qui viene in rilievo, disponeva che:
6 "1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi (....).
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494".
In ragione di tale disposizione la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del D.P.R. n. 347 del 1983 e del D.P.R. n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988.
5.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento della domanda, parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della RIA relativa alle ultime cinque annualità pari ad euro 1032,90, come da conteggi di parte solo genericamente contestati.
Detta somma va maggiorata degli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo ex art. 22 della legge n. 724/94.
6.
L'accoglimento solo residuale della domanda proposta, la complessità delle questioni esaminate e le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione di un terzo delle spese di lite.
P.Q.M.
7 Il Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda difesa ed eccezione respinte,
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1032,90 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
427,330 oltre rimb. forf. iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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