TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6418/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 01/12/2025, alle ore 9:37, nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale
Ordinario di LI NO , all'udienza del Giudice dott. Luca Stanziola, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. SANTAGATA EMILIA, per parte ricorrente la quale conclude chiedendo l'accoglimento della domanda come proposta. Esibisce e si riserva di depositare telematicamente verbale negativo di mediazione del 7.10.2025, dando atto che il procedimento si è concluso per verbale di mancato accordo.
l'Avv. Vincenzo Granato per il convenuto, il quale conclude riportandosi ai propri scrit- ti difensivi e rimettendosi al Tribunale laddove voglia formulare una proposta concilia- tiva.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13:29, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
N. 6418/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 6418/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te Parte_1 P.IVA_1
dom.to in Carinaro (CE) alla Via della Logistica snc Complesso “l'Università”,
presso lo studio dell'Avv. SANTAGATA EMILIA (c.f.: ) C.F._1
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione di in-
timazione di sfratto,
- Ricorrente
E
(c.f.: ), rappresentata e dife- Controparte_1 C.F._2
sa, in virtù di procura in atti, dall'avv. VINCENZO GRANATO
( ) presso il cui studio in Frattamaggiore (NA) alla via C.F._3
Fleming n. 14 elett.te domicilia,
- Resistente
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo) .
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n.
4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., ratione temporis applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58,
comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui “Ai giudizi pendenti in
primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli
articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue
Con atto di citazione di intimazione di sfratto per morosità, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo: - di essere divenuta proprietaria dell'immobile sito in Frattamaggiore
(NA), alla Via G. Mazzini n. 172, al 4 piano, per averlo acquistato, giusto atto di compravendita del 22 giugno 2024, da - che quest'ultima Persona_1
ebbe a concedere in locazione il predetto immobile per uso abitativo a
, per una durata di anni 4 con decorrenza dal 1.10.2015 Controparte_1
con eventuale rinnovo quadriennale, per un corrispettivo mensile di euro 500,00
con decorrenza dal 1.10.2016 sino alla scadenza (essendo stato pattuito un corrispettivo inferiore, pari ad euro 450,00 per il periodo precedente), oltre spese
3
condominiali per euro 50,00 mensili;
- che la nonostante sia Parte_1
subentrata nella titolarità del contratto di locazione, con atto registrato il
29/05/2025 presso l'AdE, non ha percepito alcun canone, onde la conduttrice risulta morosa per euro 5500,00 per canoni ed oneri condominiali scaduti dal luglio 2024 all'aprile 2025.
Si è costituita in giudizio che ha eccepito: - la Controparte_1
tardiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dell'atto di subentro avvenuta solo in data 29/05/2025; - l'intempestiva comunicazione del subentro nel contratto alla conduttrice solo in data 09.01.2025; - la coeva pendenza di analogo giudizio di intimazione per finita locazione, tuttavia abbandonato dalla locatrice;
- che nelle more, a causa delle molteplici pressioni a rilasciare l'immobile da parte della locatrice, la conduttrice stipulava altro contratto di locazione con decorrenza febbraio 2025 (come da contratto di locazione del 7.01.2025); - che,
per effetto di tanto, l'immobile è stato rilasciato di fatto con decorrenza dal
22.5.2025 e in perfetto stato di conservazione e, ciò nonostante, la locatrice si è
rifiutata di provvedere alla presa in consegna del bene;
- che tuttavia l'avversa domanda di pagamento dei canoni scaduti andrà rigettata, poiché: (1) il subentro nel contratto di locazione risulta registrato in data successiva alla notifica dell'atto di citazione;
(2) la comunicazione del subentro è avvenuta solo in data
09.01.2025 mentre la registrazione del medesimo in data 29.05.2025 e, per l'effetto, non sono dovuti i canoni pregressi rispetto a tale data;
- che, solo in subordine, la conduttrice sarebbe tenuta pagamento dei canoni successivi alla data di comunicazione del subentro e fino alla data della mora del creditore,
quindi le sole mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, per € 2.000,00,
cui andrà detratta e compensata la somma di € 900,00 versata a titolo di deposito
4
cauzionale.
La convenuta ha pertanto così concluso: “
1. Pronunciarsi la cessata
materia del contendere in virtù del rilascio dell'immobile avvenuto in data
22.05.2025; 2. Solo in subordine, accertare l'insussistenza della pretesa
creditoria azionata in via monitoria in ragione della ultra-tardiva registrazione
del subentro;
3. In via ancor più gradata, per le ragioni suddette, determinarne
l'effettivo ammontare della debitoria in € 1.100,00, che si offre banco iudicis,
ossia le mensilità effettivamente dovute, pari a € 2.000,00, cui detrarne, per
compensazione, € 900,00 corrisposte a titolo di deposito cauzionale”.
Orbene, dopo alcuni rinvii sollecitati dalle parti per trovare una soluzione transattiva, all'esito dell'udienza del 14/07/2025, sul presupposto dell'avvenuto rilascio dell'immobile, come in atti documentato, previa declaratoria di non luogo a provvedere sulla richiesta di provvisorio rilascio, lo sfratto non veniva convalidato ed il rito veniva mutato, con assegnazione del termine per il deposito di memorie integrative e per l'esperimento del tentativo di mediazione.
Nella presente fase di giudizio, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle proprie domande, eccependo: - l'infondatezza dell'eccezione di intempestiva comunicazione del subentro nel contratto, posto che parte intimata era ben a conoscenza del subentro della avendo quest'ultima avviato il Pt_1
procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, innanzi al Tribunale di
LI, avente rg 24398/2024, con udienza di convalida fissata al 20/11/2024; -
di avere titolo per esigere il pagamento dei canoni di locazione dal mese di luglio
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, - condannare l' opposta al
pagamento dei canoni di locazione maturati dal mese di Luglio 2024 fino al
rilascio dell'immobile avvenuto il 10/06/2025 per complessivi € 6.050,00
(comprensivo del mese di Maggio 2025); - Condannare, altresì, l'opponente al
pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
La conduttrice ha insistito nelle proprie difese, dichiarandosi tenuta esclusivamente al pagamento dei canoni successivi alla data di comunicazione del subentro [16.01.2025] e fino alla data della mora del creditore, quindi per le sole mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, per l'importo complessivo di € 2.000,00, cui andrà detratta e compensata la somma di € 900,00
versata a titolo di deposito cauzionale in ragione della omessa registrazione di riferite appendici al contratto.
***
Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda giudiziale,
alla luce di quanto dichiarato all'odierna udienza da parte intimante e, comunque,
del verbale di mediazione del 02/09/2025 che attesta comunque l'avvio del procedimento.
Passando quindi al merito del giudizio, occorre evidenziare che parte intimante, deducendo l'inadempimento di controparte e stante l'avvenuto rilascio in corso di causa dell'immobile oggetto di causa, chiedeva il pagamento in suo favore dei canoni di locazione dal mese di luglio 2024 al mese di maggio 2025, a partire dalla data di acquisto dell'immobile (22/06/2024) fino al rilascio effettivo dell'unità locata (10/06/2025), per un importo totale di € 6.050,00 (comprensivo del mese di Maggio 2025).
La conduttrice, pur non contestando il proprio inadempimento e
6
documentando l'avvenuto rilascio del bene, si dichiarava tenuta esclusivamente al pagamento dei canoni successivi alla data di comunicazione del subentro
[16.01.2025] e fino alla data della mora del creditore, quindi per le sole mensilità
di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, per l'importo complessivo di €
2.000,00, cui andrà detratta e compensata la somma di € 900,00 versata a titolo di deposito cauzionale.
Tali essendo le contrapposte posizioni manifestate dalle parti in causa, si osserva, preliminarmente, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà
ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di
7
un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (Cass. civ., sez. I,
15/07/2011, n. 15659 che si richiama a Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Peraltro, ai sensi dell'art. 5 della l. 27 luglio 1978 n. 392 il mancato (i.e.
ritardato) pagamento del canone decorsi 20 giorni dalla scadenza contrattualmente pattuita ovvero il mancato pagamento, nel medesimo termine,
degli oneri accessori “quando l'importo non pagato superi quello di due
mensilità del canone” costituiscono fattispecie predeterminate di gravità
dell'inadempimento che genera risoluzione del contratto di locazione.
Ne consegue che, con particolare riguardo alla locazione ad uso abitativo,
la valutazione della importanza dell'inadempimento del conduttore è
predeterminata dal citato art. 5 della L. n. 392/78, secondo cui il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo legale tipico di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., onde,
detto in altri temini, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma
è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato
(artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato, fermo restando tuttavia, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dalla imputabilità della mora debendi a dolo o a colpa del debitore (Cass. civ., sez. III, 11/04/2006, n. 8418; in senso
8
analogo, Cass. civ., n. 9262/2006).
Venendo, nella fattispecie in esame, in rilievo un'ipotesi di locazione ad uso abitativo, incontestata la parti la sussistenza del rapporto locatizio nonché,
per circostanza pacifica, anche l'inadempimento nei termini di cui sopra, alcuna ulteriore valutazione deve essere effettuata in ordine alla gravità
dell'inadempimento, predeterminata, come si è visto, per legge.
Può quindi tranquillamente pervenirsi ad una pronuncia di risoluzione del contratto e condanna di parte intimata alla corresponsione dei canoni scaduti e impagati.
A quanto detto va soltanto aggiunto che, in tema di locazione, il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, ai sensi dell'art. 1599 cod. civ., il subentro - nella posizione del locatore - dell'acquirente all'alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall'art. 111 cod. proc. civ., fermo restando, sul piano sostanziale, che, in forza dell'art. 1602 cod. civ., la successione ex art. 1599 cod.
civ. non ha effetto retroattivo poiché il subingresso dell'acquirente nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di locazione avviene nel momento dell'acquisto del bene locato;
ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato è terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto (si v., tra le tante, Cass. civ., sez. III,
14/08/2014, n.17986 e più di recente, Cass. civ., sez. III, 22/05/2023, n. 14079,
secondo cui il trasferimento del bene locato implica la continuazione del rapporto locatizio in capo all'acquirente, ma - salvo diverso accordo delle parti - non determina il subingresso di costui nel diritto al pagamento dei canoni non corrisposti e relativi al periodo anteriore alla cessione, restando detto credito in
9
capo al precedente proprietario, in ragione dell'efficacia non retroattiva della successione a titolo particolare nel contratto).
Nella fattispecie, l'intimante deve quindi ritenersi pienamente legittimata ad esigere il pagamento dei canoni scaduti con decorrenza dall'avvenuto trasferimento a titolo particolare della cosa locata e dunque – contrariamente a quanto sostenuto dall'intimata – del suo subentro nel contratto di locazione ex art. 1599 cod. civ..
Alla luce, poi, del chiaro disposto di cui all'art. 1602 cod. civ., il terzo acquirente, tenuto a rispettare la locazione, subentra, dal giorno del suo acquisto,
nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
La norma delinea un'ipotesi di successione ex lege a titolo particolare nel contratto di locazione in favore del terzo acquirente della cosa locata, quale effetto automatico dell'alienazione della cosa.
L'automatismo del subentro implica che – in deroga alla disciplina ordinaria dettata in tema di cessione del contratto – non è necessario affinché
operi l'alienazione alcuna manifestazione di volontà di nessuno dei soggetti interessati (cedente, cessionario, contraente ceduto o conduttore).
Ciò in quanto la cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo, in mancanza di una volontà contraria dei contraenti, determina, ai sensi degli artt.
1599 e 1602 c.c., la surrogazione del terzo che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del locatore-venditore senza necessità del consenso del conduttore ceduto (Cass. civ., sez. III, 13/07/2018, n. 18536), con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto, di regola, a pagare i canoni all'acquirente, nuovo locatore,
dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell'immobile in una qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell'art. 1264 c.c., in tema di
10
cessione dei crediti.
A quest'ultimo proposito, come esattamente evidenziato da parte intimata,
va detto che è necessario che al conduttore venga comunicata la vicenda traslativa dal lato attivo del rapporto obbligatorio, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 1264 cod. civ., ciò al fine di consentire al conduttore di poter adempiere nei confronti del nuovo proprietario subentrato ex lege nella posizione dell'originario locatore, sebbene si ammetta, in generale, come tale comunicazione o notificazione non sia soggetta a nessuno specifico requisito formale, potendo essere data in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo cui risulta destinata non solo dal locatore alienante ma anche da quello acquirente (Cass. civ., n. 590/1972); di conseguenza, in applicazione analogica dell'art. 1264 cod. civ., “il conduttore è tenuto di regola, a pagare i canoni
all'acquirente, nuovo locatore, senza che sia necessario il suo consenso alla
vendita nè che questa debba essergli comunicata in una forma determinata,
bastando qualsiasi forma idonea alla sua cognizione” (Cass. civ., sez. III,
05/08/1991, n. 8556).
E' dunque meritevole di seguito la tesi svolta dall'intimata, che denuncia l'inesigibilità dei canoni pregressi alla comunicazione, in suo favore,
dell'avvenuto subentro, avvenuta “solo in data 09.01.2025” (mancando la prova,
non fornita dall'interessata, di un'effettiva conoscenza dell'intimata della vicenda traslativa in epoca precedente) donde deve ritenersi che la locatrice abbia diritto a percepire i canoni di locazione rimasti insoluti a partire da tale data e dunque per i canoni dovuti dal mese di gennaio 2025 al mese di maggio 2025, per un totale di euro 2.750,00 (di cui euro 2.500,00, per canoni scaduti ed euro 250,00 per oneri condominiali non corrisposti), non avendo peraltro la conduttrice
11
minimamente contestato, quanto agli oneri condominiali, il fatto che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta ripartizione.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di locazione inter partes
per grave inadempimento di parte conduttrice che va, conseguentemente,
condannata al pagamento in favore della locatrice di euro 2.750,00 e in tali limiti la domanda attorea deve ritenersi fondata.
Si conferma, inoltre, che il bene risulta già rilasciato in corso di causa;
quindi, non va fissato il termine ex art. 56 l. loc..
Venendo, a questo punto, all'ulteriore domanda proposta da parte conduttrice di compensazione (impropria) della somma dovuta con quella di €
900,00 versata a titolo di deposito cauzionale, essa è infondata e va respinta.
Va detto che con appendice del 6.11.2019 le parti dell'originario contratto di locazione si accordavano nel senso che, in deroga a quanto previsto dall'art. 9
del contratto, la conduttrice veniva esonerata dal versamento del deposito cauzionale.
Ora, è noto che la disciplina dettata dall'art. 11 l. loc. in tema di deposito cauzionale è derogabile, con l'unico limite del divieto di deroga “in pejus” per la parte conduttrice, in favore del quale è previsto che l'ammontare del deposito cauzionale in discorso non può superare le tre mensilità, onde le parti potranno,
viceversa, escluderne la previsione (come nella fattispecie in esame) o limitarla ad un ammontare inferiore.
Ciò posto, la questione sollevata da parte intimata attiene alla mancata registrazione del patto integrativo, con conseguente inefficacia, a suo dire, della relativa pattuizione modificativa dell'originario contratto di locazione.
12
Tale tesi è infondata.
Sul punto, è noto che ai sensi dell'art. 1, comma 346, della Legge 30
dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) «I contratti di locazione, o che
comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero
di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti,
non sono registrati».
Orbene, ai fini dell'integrazione della fattispecie della omessa registrazione non può che farsi riferimento alla legislazione tributaria in virtù del richiamo contenuto nella norma (“ricorrendone i presupposti”), laddove si prevede che il contratto debba essere registrato nel termine di 30 giorni dalla stipulazione (artt. 16 e 17 del d.p.r. n. 131/1986), per modo che, una volta verificatasi l'omissione, il contratto è da intendersi non registrato e, dunque,
matura la nullità come espressamente previsto dalla legislazione civile (cfr. Cass.
Sez. U., n. 18213/2015, che discorre di nullità sanabile con effetto ex tunc
attraverso la tardiva registrazione o cd. “ravvedimento operoso tributario”;
nonché Cass. civ., Sez. U., n. 23601/2017).
Va tuttavia rilevato come, nella fattispecie in esame, l'omessa registrazione non attiene al contratto nel suo complesso ma ad una pattuizione accessoria, peraltro favorevole al conduttore, in virtù della quale le parti si accordavano nel senso che, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del contratto
(ove si dava atto del versamento, da parte della conduttrice, di n. 2 mensilità a titolo di deposito cauzionale, pari ad euro 900,00), la conduttrice veniva esonerata dal versamento del deposito cauzionale alla locatrice.
Tale patto aggiuntivo e derogatorio del contratto di locazione intercorso tra le parti e regolarmente registrato deve ritenersi non soggetto a registrazione.
13
In questo senso milita l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui la previsione di nullità di cui alla, art. 1,
comma 346 non può trovare applicazione nei casi in cui le parti di un contratto di locazione stipulino un accordo modificativo o novativo successivo del contratto a suo tempo registrato, senza, perciò, perseguire una finalità elusiva della disciplina fiscale, dovendo la prescrizione imperativa in esame essere interpretata, una volta tenuto conto che essa incide in modo eccezionale sull'autonomia privata, in termini restrittivi.
Pertanto, gli accordi modificativi di contratti locativi non sono soggetti ad obbligo di registrazione, se portano ad una diminuzione del canone: “per dirla
come le Sezioni unite n. 23601 del 09/10/2017, proprio perché registrato, il
contratto per cui è causa non era sconosciuto all'erario, anzi, risultava
registrato per giunta per un canone maggiore perché relativo ai due immobili
inizialmente locati” (Cass. civ., sez. III, 24/07/2023, n. 22163).
A maggior ragione, quindi, non deve essere registrato il patto aggiuntivo che esonera la locatrice dall'obbligo di versamento del deposito cauzionale proprio perché, anche in questo caso, non si persegue alcuna finalità elusiva della disciplina fiscale.
La domanda è vieppiù infondata laddove si consideri che “l'obbligo del
locatore di restituire il deposito cauzionale sorge, bensì, al termine della
locazione, ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle
proprie obbligazioni, giacché, diversamente, assume rilievo la funzione specifica
del deposito cauzionale, che è appunto quella di garantire preventivamente il
locatore dagli inadempimenti del conduttore” (Cass. civ., sez. III, 20/01/1997, n.
538), prova nella fattispecie in esame assente, atteso l'incontestato
14
inadempimento del conduttore.
Per cui, l'eccezione di compensazione “impropria” o atecnica avanzata da parte intimata andrà rigettata, con la conseguenza che la conduttrice dovrà
corrispondere in favore della ricorrente la somma di euro 2.750,00, a titolo di canoni ed oneri condominiali scaduti (di cui euro 2.500,00, per canoni scaduti ed euro 250 per oneri condominiali non corrisposti) sino al momento in cui il cespite immobiliare venne spontaneamente rilasciato.
Alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea e del rilascio dell'immobile in corso di causa, sussistono giusti ed eccezionali motivi ex art. 92 co. 2° c.p.c. per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata da parte ricorrente e, per l'effetto,
dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo del 01/10/2015 avente ad oggetto l'immobile sito Frattamaggiore (NA), alla Via G. Mazzini n. 172, al 4
piano, catastalmente meglio individuato in atti, per grave inadempimento di che condanna, altresì, al pagamento di euro 2.750,00 Controparte_1
a titolo di canoni ed oneri condominiali scaduti dal mese di gennaio 2025 al mese di maggio 2025 in favore di oltre interessi al tasso di legge dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza al saldo
- dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
E' verbale, ore 13:29.
Il Giudice
15
(dott. Luca Stanziola )
16
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 al mese di maggio 2025, a partire dalla data di acquisto dell'immobile
(22/06/2024) fino al rilascio effettivo dell'unità locata (10/06/2025).
Ella ha quindi così concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 01/12/2025, alle ore 9:37, nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale
Ordinario di LI NO , all'udienza del Giudice dott. Luca Stanziola, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. SANTAGATA EMILIA, per parte ricorrente la quale conclude chiedendo l'accoglimento della domanda come proposta. Esibisce e si riserva di depositare telematicamente verbale negativo di mediazione del 7.10.2025, dando atto che il procedimento si è concluso per verbale di mancato accordo.
l'Avv. Vincenzo Granato per il convenuto, il quale conclude riportandosi ai propri scrit- ti difensivi e rimettendosi al Tribunale laddove voglia formulare una proposta concilia- tiva.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13:29, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
N. 6418/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 6418/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te Parte_1 P.IVA_1
dom.to in Carinaro (CE) alla Via della Logistica snc Complesso “l'Università”,
presso lo studio dell'Avv. SANTAGATA EMILIA (c.f.: ) C.F._1
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione di in-
timazione di sfratto,
- Ricorrente
E
(c.f.: ), rappresentata e dife- Controparte_1 C.F._2
sa, in virtù di procura in atti, dall'avv. VINCENZO GRANATO
( ) presso il cui studio in Frattamaggiore (NA) alla via C.F._3
Fleming n. 14 elett.te domicilia,
- Resistente
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo) .
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n.
4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., ratione temporis applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58,
comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui “Ai giudizi pendenti in
primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli
articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue
Con atto di citazione di intimazione di sfratto per morosità, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo: - di essere divenuta proprietaria dell'immobile sito in Frattamaggiore
(NA), alla Via G. Mazzini n. 172, al 4 piano, per averlo acquistato, giusto atto di compravendita del 22 giugno 2024, da - che quest'ultima Persona_1
ebbe a concedere in locazione il predetto immobile per uso abitativo a
, per una durata di anni 4 con decorrenza dal 1.10.2015 Controparte_1
con eventuale rinnovo quadriennale, per un corrispettivo mensile di euro 500,00
con decorrenza dal 1.10.2016 sino alla scadenza (essendo stato pattuito un corrispettivo inferiore, pari ad euro 450,00 per il periodo precedente), oltre spese
3
condominiali per euro 50,00 mensili;
- che la nonostante sia Parte_1
subentrata nella titolarità del contratto di locazione, con atto registrato il
29/05/2025 presso l'AdE, non ha percepito alcun canone, onde la conduttrice risulta morosa per euro 5500,00 per canoni ed oneri condominiali scaduti dal luglio 2024 all'aprile 2025.
Si è costituita in giudizio che ha eccepito: - la Controparte_1
tardiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dell'atto di subentro avvenuta solo in data 29/05/2025; - l'intempestiva comunicazione del subentro nel contratto alla conduttrice solo in data 09.01.2025; - la coeva pendenza di analogo giudizio di intimazione per finita locazione, tuttavia abbandonato dalla locatrice;
- che nelle more, a causa delle molteplici pressioni a rilasciare l'immobile da parte della locatrice, la conduttrice stipulava altro contratto di locazione con decorrenza febbraio 2025 (come da contratto di locazione del 7.01.2025); - che,
per effetto di tanto, l'immobile è stato rilasciato di fatto con decorrenza dal
22.5.2025 e in perfetto stato di conservazione e, ciò nonostante, la locatrice si è
rifiutata di provvedere alla presa in consegna del bene;
- che tuttavia l'avversa domanda di pagamento dei canoni scaduti andrà rigettata, poiché: (1) il subentro nel contratto di locazione risulta registrato in data successiva alla notifica dell'atto di citazione;
(2) la comunicazione del subentro è avvenuta solo in data
09.01.2025 mentre la registrazione del medesimo in data 29.05.2025 e, per l'effetto, non sono dovuti i canoni pregressi rispetto a tale data;
- che, solo in subordine, la conduttrice sarebbe tenuta pagamento dei canoni successivi alla data di comunicazione del subentro e fino alla data della mora del creditore,
quindi le sole mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, per € 2.000,00,
cui andrà detratta e compensata la somma di € 900,00 versata a titolo di deposito
4
cauzionale.
La convenuta ha pertanto così concluso: “
1. Pronunciarsi la cessata
materia del contendere in virtù del rilascio dell'immobile avvenuto in data
22.05.2025; 2. Solo in subordine, accertare l'insussistenza della pretesa
creditoria azionata in via monitoria in ragione della ultra-tardiva registrazione
del subentro;
3. In via ancor più gradata, per le ragioni suddette, determinarne
l'effettivo ammontare della debitoria in € 1.100,00, che si offre banco iudicis,
ossia le mensilità effettivamente dovute, pari a € 2.000,00, cui detrarne, per
compensazione, € 900,00 corrisposte a titolo di deposito cauzionale”.
Orbene, dopo alcuni rinvii sollecitati dalle parti per trovare una soluzione transattiva, all'esito dell'udienza del 14/07/2025, sul presupposto dell'avvenuto rilascio dell'immobile, come in atti documentato, previa declaratoria di non luogo a provvedere sulla richiesta di provvisorio rilascio, lo sfratto non veniva convalidato ed il rito veniva mutato, con assegnazione del termine per il deposito di memorie integrative e per l'esperimento del tentativo di mediazione.
Nella presente fase di giudizio, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle proprie domande, eccependo: - l'infondatezza dell'eccezione di intempestiva comunicazione del subentro nel contratto, posto che parte intimata era ben a conoscenza del subentro della avendo quest'ultima avviato il Pt_1
procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, innanzi al Tribunale di
LI, avente rg 24398/2024, con udienza di convalida fissata al 20/11/2024; -
di avere titolo per esigere il pagamento dei canoni di locazione dal mese di luglio
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, - condannare l' opposta al
pagamento dei canoni di locazione maturati dal mese di Luglio 2024 fino al
rilascio dell'immobile avvenuto il 10/06/2025 per complessivi € 6.050,00
(comprensivo del mese di Maggio 2025); - Condannare, altresì, l'opponente al
pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
La conduttrice ha insistito nelle proprie difese, dichiarandosi tenuta esclusivamente al pagamento dei canoni successivi alla data di comunicazione del subentro [16.01.2025] e fino alla data della mora del creditore, quindi per le sole mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, per l'importo complessivo di € 2.000,00, cui andrà detratta e compensata la somma di € 900,00
versata a titolo di deposito cauzionale in ragione della omessa registrazione di riferite appendici al contratto.
***
Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda giudiziale,
alla luce di quanto dichiarato all'odierna udienza da parte intimante e, comunque,
del verbale di mediazione del 02/09/2025 che attesta comunque l'avvio del procedimento.
Passando quindi al merito del giudizio, occorre evidenziare che parte intimante, deducendo l'inadempimento di controparte e stante l'avvenuto rilascio in corso di causa dell'immobile oggetto di causa, chiedeva il pagamento in suo favore dei canoni di locazione dal mese di luglio 2024 al mese di maggio 2025, a partire dalla data di acquisto dell'immobile (22/06/2024) fino al rilascio effettivo dell'unità locata (10/06/2025), per un importo totale di € 6.050,00 (comprensivo del mese di Maggio 2025).
La conduttrice, pur non contestando il proprio inadempimento e
6
documentando l'avvenuto rilascio del bene, si dichiarava tenuta esclusivamente al pagamento dei canoni successivi alla data di comunicazione del subentro
[16.01.2025] e fino alla data della mora del creditore, quindi per le sole mensilità
di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, per l'importo complessivo di €
2.000,00, cui andrà detratta e compensata la somma di € 900,00 versata a titolo di deposito cauzionale.
Tali essendo le contrapposte posizioni manifestate dalle parti in causa, si osserva, preliminarmente, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà
ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di
7
un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (Cass. civ., sez. I,
15/07/2011, n. 15659 che si richiama a Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Peraltro, ai sensi dell'art. 5 della l. 27 luglio 1978 n. 392 il mancato (i.e.
ritardato) pagamento del canone decorsi 20 giorni dalla scadenza contrattualmente pattuita ovvero il mancato pagamento, nel medesimo termine,
degli oneri accessori “quando l'importo non pagato superi quello di due
mensilità del canone” costituiscono fattispecie predeterminate di gravità
dell'inadempimento che genera risoluzione del contratto di locazione.
Ne consegue che, con particolare riguardo alla locazione ad uso abitativo,
la valutazione della importanza dell'inadempimento del conduttore è
predeterminata dal citato art. 5 della L. n. 392/78, secondo cui il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo legale tipico di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., onde,
detto in altri temini, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma
è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato
(artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato, fermo restando tuttavia, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dalla imputabilità della mora debendi a dolo o a colpa del debitore (Cass. civ., sez. III, 11/04/2006, n. 8418; in senso
8
analogo, Cass. civ., n. 9262/2006).
Venendo, nella fattispecie in esame, in rilievo un'ipotesi di locazione ad uso abitativo, incontestata la parti la sussistenza del rapporto locatizio nonché,
per circostanza pacifica, anche l'inadempimento nei termini di cui sopra, alcuna ulteriore valutazione deve essere effettuata in ordine alla gravità
dell'inadempimento, predeterminata, come si è visto, per legge.
Può quindi tranquillamente pervenirsi ad una pronuncia di risoluzione del contratto e condanna di parte intimata alla corresponsione dei canoni scaduti e impagati.
A quanto detto va soltanto aggiunto che, in tema di locazione, il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, ai sensi dell'art. 1599 cod. civ., il subentro - nella posizione del locatore - dell'acquirente all'alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall'art. 111 cod. proc. civ., fermo restando, sul piano sostanziale, che, in forza dell'art. 1602 cod. civ., la successione ex art. 1599 cod.
civ. non ha effetto retroattivo poiché il subingresso dell'acquirente nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di locazione avviene nel momento dell'acquisto del bene locato;
ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato è terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto (si v., tra le tante, Cass. civ., sez. III,
14/08/2014, n.17986 e più di recente, Cass. civ., sez. III, 22/05/2023, n. 14079,
secondo cui il trasferimento del bene locato implica la continuazione del rapporto locatizio in capo all'acquirente, ma - salvo diverso accordo delle parti - non determina il subingresso di costui nel diritto al pagamento dei canoni non corrisposti e relativi al periodo anteriore alla cessione, restando detto credito in
9
capo al precedente proprietario, in ragione dell'efficacia non retroattiva della successione a titolo particolare nel contratto).
Nella fattispecie, l'intimante deve quindi ritenersi pienamente legittimata ad esigere il pagamento dei canoni scaduti con decorrenza dall'avvenuto trasferimento a titolo particolare della cosa locata e dunque – contrariamente a quanto sostenuto dall'intimata – del suo subentro nel contratto di locazione ex art. 1599 cod. civ..
Alla luce, poi, del chiaro disposto di cui all'art. 1602 cod. civ., il terzo acquirente, tenuto a rispettare la locazione, subentra, dal giorno del suo acquisto,
nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
La norma delinea un'ipotesi di successione ex lege a titolo particolare nel contratto di locazione in favore del terzo acquirente della cosa locata, quale effetto automatico dell'alienazione della cosa.
L'automatismo del subentro implica che – in deroga alla disciplina ordinaria dettata in tema di cessione del contratto – non è necessario affinché
operi l'alienazione alcuna manifestazione di volontà di nessuno dei soggetti interessati (cedente, cessionario, contraente ceduto o conduttore).
Ciò in quanto la cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo, in mancanza di una volontà contraria dei contraenti, determina, ai sensi degli artt.
1599 e 1602 c.c., la surrogazione del terzo che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del locatore-venditore senza necessità del consenso del conduttore ceduto (Cass. civ., sez. III, 13/07/2018, n. 18536), con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto, di regola, a pagare i canoni all'acquirente, nuovo locatore,
dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell'immobile in una qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell'art. 1264 c.c., in tema di
10
cessione dei crediti.
A quest'ultimo proposito, come esattamente evidenziato da parte intimata,
va detto che è necessario che al conduttore venga comunicata la vicenda traslativa dal lato attivo del rapporto obbligatorio, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 1264 cod. civ., ciò al fine di consentire al conduttore di poter adempiere nei confronti del nuovo proprietario subentrato ex lege nella posizione dell'originario locatore, sebbene si ammetta, in generale, come tale comunicazione o notificazione non sia soggetta a nessuno specifico requisito formale, potendo essere data in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo cui risulta destinata non solo dal locatore alienante ma anche da quello acquirente (Cass. civ., n. 590/1972); di conseguenza, in applicazione analogica dell'art. 1264 cod. civ., “il conduttore è tenuto di regola, a pagare i canoni
all'acquirente, nuovo locatore, senza che sia necessario il suo consenso alla
vendita nè che questa debba essergli comunicata in una forma determinata,
bastando qualsiasi forma idonea alla sua cognizione” (Cass. civ., sez. III,
05/08/1991, n. 8556).
E' dunque meritevole di seguito la tesi svolta dall'intimata, che denuncia l'inesigibilità dei canoni pregressi alla comunicazione, in suo favore,
dell'avvenuto subentro, avvenuta “solo in data 09.01.2025” (mancando la prova,
non fornita dall'interessata, di un'effettiva conoscenza dell'intimata della vicenda traslativa in epoca precedente) donde deve ritenersi che la locatrice abbia diritto a percepire i canoni di locazione rimasti insoluti a partire da tale data e dunque per i canoni dovuti dal mese di gennaio 2025 al mese di maggio 2025, per un totale di euro 2.750,00 (di cui euro 2.500,00, per canoni scaduti ed euro 250,00 per oneri condominiali non corrisposti), non avendo peraltro la conduttrice
11
minimamente contestato, quanto agli oneri condominiali, il fatto che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta ripartizione.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di locazione inter partes
per grave inadempimento di parte conduttrice che va, conseguentemente,
condannata al pagamento in favore della locatrice di euro 2.750,00 e in tali limiti la domanda attorea deve ritenersi fondata.
Si conferma, inoltre, che il bene risulta già rilasciato in corso di causa;
quindi, non va fissato il termine ex art. 56 l. loc..
Venendo, a questo punto, all'ulteriore domanda proposta da parte conduttrice di compensazione (impropria) della somma dovuta con quella di €
900,00 versata a titolo di deposito cauzionale, essa è infondata e va respinta.
Va detto che con appendice del 6.11.2019 le parti dell'originario contratto di locazione si accordavano nel senso che, in deroga a quanto previsto dall'art. 9
del contratto, la conduttrice veniva esonerata dal versamento del deposito cauzionale.
Ora, è noto che la disciplina dettata dall'art. 11 l. loc. in tema di deposito cauzionale è derogabile, con l'unico limite del divieto di deroga “in pejus” per la parte conduttrice, in favore del quale è previsto che l'ammontare del deposito cauzionale in discorso non può superare le tre mensilità, onde le parti potranno,
viceversa, escluderne la previsione (come nella fattispecie in esame) o limitarla ad un ammontare inferiore.
Ciò posto, la questione sollevata da parte intimata attiene alla mancata registrazione del patto integrativo, con conseguente inefficacia, a suo dire, della relativa pattuizione modificativa dell'originario contratto di locazione.
12
Tale tesi è infondata.
Sul punto, è noto che ai sensi dell'art. 1, comma 346, della Legge 30
dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) «I contratti di locazione, o che
comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero
di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti,
non sono registrati».
Orbene, ai fini dell'integrazione della fattispecie della omessa registrazione non può che farsi riferimento alla legislazione tributaria in virtù del richiamo contenuto nella norma (“ricorrendone i presupposti”), laddove si prevede che il contratto debba essere registrato nel termine di 30 giorni dalla stipulazione (artt. 16 e 17 del d.p.r. n. 131/1986), per modo che, una volta verificatasi l'omissione, il contratto è da intendersi non registrato e, dunque,
matura la nullità come espressamente previsto dalla legislazione civile (cfr. Cass.
Sez. U., n. 18213/2015, che discorre di nullità sanabile con effetto ex tunc
attraverso la tardiva registrazione o cd. “ravvedimento operoso tributario”;
nonché Cass. civ., Sez. U., n. 23601/2017).
Va tuttavia rilevato come, nella fattispecie in esame, l'omessa registrazione non attiene al contratto nel suo complesso ma ad una pattuizione accessoria, peraltro favorevole al conduttore, in virtù della quale le parti si accordavano nel senso che, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del contratto
(ove si dava atto del versamento, da parte della conduttrice, di n. 2 mensilità a titolo di deposito cauzionale, pari ad euro 900,00), la conduttrice veniva esonerata dal versamento del deposito cauzionale alla locatrice.
Tale patto aggiuntivo e derogatorio del contratto di locazione intercorso tra le parti e regolarmente registrato deve ritenersi non soggetto a registrazione.
13
In questo senso milita l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui la previsione di nullità di cui alla, art. 1,
comma 346 non può trovare applicazione nei casi in cui le parti di un contratto di locazione stipulino un accordo modificativo o novativo successivo del contratto a suo tempo registrato, senza, perciò, perseguire una finalità elusiva della disciplina fiscale, dovendo la prescrizione imperativa in esame essere interpretata, una volta tenuto conto che essa incide in modo eccezionale sull'autonomia privata, in termini restrittivi.
Pertanto, gli accordi modificativi di contratti locativi non sono soggetti ad obbligo di registrazione, se portano ad una diminuzione del canone: “per dirla
come le Sezioni unite n. 23601 del 09/10/2017, proprio perché registrato, il
contratto per cui è causa non era sconosciuto all'erario, anzi, risultava
registrato per giunta per un canone maggiore perché relativo ai due immobili
inizialmente locati” (Cass. civ., sez. III, 24/07/2023, n. 22163).
A maggior ragione, quindi, non deve essere registrato il patto aggiuntivo che esonera la locatrice dall'obbligo di versamento del deposito cauzionale proprio perché, anche in questo caso, non si persegue alcuna finalità elusiva della disciplina fiscale.
La domanda è vieppiù infondata laddove si consideri che “l'obbligo del
locatore di restituire il deposito cauzionale sorge, bensì, al termine della
locazione, ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle
proprie obbligazioni, giacché, diversamente, assume rilievo la funzione specifica
del deposito cauzionale, che è appunto quella di garantire preventivamente il
locatore dagli inadempimenti del conduttore” (Cass. civ., sez. III, 20/01/1997, n.
538), prova nella fattispecie in esame assente, atteso l'incontestato
14
inadempimento del conduttore.
Per cui, l'eccezione di compensazione “impropria” o atecnica avanzata da parte intimata andrà rigettata, con la conseguenza che la conduttrice dovrà
corrispondere in favore della ricorrente la somma di euro 2.750,00, a titolo di canoni ed oneri condominiali scaduti (di cui euro 2.500,00, per canoni scaduti ed euro 250 per oneri condominiali non corrisposti) sino al momento in cui il cespite immobiliare venne spontaneamente rilasciato.
Alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea e del rilascio dell'immobile in corso di causa, sussistono giusti ed eccezionali motivi ex art. 92 co. 2° c.p.c. per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata da parte ricorrente e, per l'effetto,
dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo del 01/10/2015 avente ad oggetto l'immobile sito Frattamaggiore (NA), alla Via G. Mazzini n. 172, al 4
piano, catastalmente meglio individuato in atti, per grave inadempimento di che condanna, altresì, al pagamento di euro 2.750,00 Controparte_1
a titolo di canoni ed oneri condominiali scaduti dal mese di gennaio 2025 al mese di maggio 2025 in favore di oltre interessi al tasso di legge dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza al saldo
- dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
E' verbale, ore 13:29.
Il Giudice
15
(dott. Luca Stanziola )
16
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 al mese di maggio 2025, a partire dalla data di acquisto dell'immobile
(22/06/2024) fino al rilascio effettivo dell'unità locata (10/06/2025).
Ella ha quindi così concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta
5