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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3607 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 11.08.2025 da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]5, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
IL IN in Cento (FE), via Francesco Cilea n.2/E (pec
), che lo rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Primavera (COLOMBIA) il 22.5.1987 e residente in [...]5, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cassaro in Chioggia (VE) Corso Del
Popolo n. 955 (pec che la rappresenta ed assiste per Email_2
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.11.2025 che di seguito si riproducono: “ - Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
- Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
Ordinare al Comune di Chioggia l'annotazione della sentenza nel relativo atto di matrimonio;
-
Dichiarare compensate tra le parti le spese legali;
e chiedono che siano omologate, con la medesima sentenza, le seguenti condizioni di separazione:
1. La dimora coniugale di Chioggia, via Primavera
n. 35/5, con i relativi arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità del sig. , Parte_1
in quanto di sua esclusiva proprietà e considerata l'intervenuta decisione della moglie di trasferirsi altrove.
2. In considerazione delle condizioni patrimoniali attuali, il sig. Parte_1
corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento una tantum, l'importo di euro 11.500,00, mediante bonifico bancario sul conto a lei intestato entro la data di sottoscrizione del presente ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 11.08.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e Parte_1 Controparte_1
espongono di aver contratto matrimonio con rito civile in data 29.05.2021, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia, al n. 27, parte I, dell'anno 2021, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
14.11.2025 in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale fra e Parte_1 Controparte_1
congiuntisi in matrimonio con rito civile in data 29.05.2021, matrimonio trascritto nel
[...]
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia, al n. 27, parte I, dell'anno 2021, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3607 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 11.08.2025 da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]5, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
IL IN in Cento (FE), via Francesco Cilea n.2/E (pec
), che lo rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Primavera (COLOMBIA) il 22.5.1987 e residente in [...]5, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cassaro in Chioggia (VE) Corso Del
Popolo n. 955 (pec che la rappresenta ed assiste per Email_2
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.11.2025 che di seguito si riproducono: “ - Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
- Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
Ordinare al Comune di Chioggia l'annotazione della sentenza nel relativo atto di matrimonio;
-
Dichiarare compensate tra le parti le spese legali;
e chiedono che siano omologate, con la medesima sentenza, le seguenti condizioni di separazione:
1. La dimora coniugale di Chioggia, via Primavera
n. 35/5, con i relativi arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità del sig. , Parte_1
in quanto di sua esclusiva proprietà e considerata l'intervenuta decisione della moglie di trasferirsi altrove.
2. In considerazione delle condizioni patrimoniali attuali, il sig. Parte_1
corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento una tantum, l'importo di euro 11.500,00, mediante bonifico bancario sul conto a lei intestato entro la data di sottoscrizione del presente ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 11.08.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e Parte_1 Controparte_1
espongono di aver contratto matrimonio con rito civile in data 29.05.2021, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia, al n. 27, parte I, dell'anno 2021, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
14.11.2025 in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale fra e Parte_1 Controparte_1
congiuntisi in matrimonio con rito civile in data 29.05.2021, matrimonio trascritto nel
[...]
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia, al n. 27, parte I, dell'anno 2021, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore