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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 12/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli giudice
- dott.ssa Chiara Sandini giudice est.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1043/2024 RG per lo scioglimento del matrimonio promosso dai coniugi
nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. IO AL
e
, nato a [...] il [...], assistito in Controparte_1
giudizio dall'avv. STRADIOTTO CARLO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 21/05/2024, i coniugi hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno sottoscritto una dichiarazione confermando la volontà di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i
1 coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi sono conformi alla legge e rispondono all'interesse della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.8.2011 a Venezia dai ricorrenti,
trascritto al n.110, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1. La residenza coniugale, costituita dall'abitazione sita ad Arsié (BL), via Mezzavia n. 1,
nonché tutti gli arredi e corredi che in essa si trovano, restano assegnati alla proprietaria,
IGa Parte_1
2. Il IG , entro 5 giorni dalla presentazione del Controparte_1
preventivo/della fattura che gli verrà esibito/a dalla IGa Parte_1
rimborserà a quest'ultima il costo per la riparazione della porta a vetri d'ingresso dell'abitazione, entro il limite massimo di spesa di euro 800,00. L'eventuale eccedenza rimarrà a carico della IGa Parte_1
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o causa inerente e conseguente al rapporto di matrimonio e, in ogni caso, dai rapporti patrimoniali e personali tra gli stessi intercorsi.
4. Le spese legali e giudiziali del procedimento di divorzio sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 6/03/2025
Il presidente
Dott. Umberto Giacomelli
2 Il giudice est.
dott.ssa Chiara Sandini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli giudice
- dott.ssa Chiara Sandini giudice est.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1043/2024 RG per lo scioglimento del matrimonio promosso dai coniugi
nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. IO AL
e
, nato a [...] il [...], assistito in Controparte_1
giudizio dall'avv. STRADIOTTO CARLO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 21/05/2024, i coniugi hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno sottoscritto una dichiarazione confermando la volontà di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i
1 coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi sono conformi alla legge e rispondono all'interesse della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.8.2011 a Venezia dai ricorrenti,
trascritto al n.110, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1. La residenza coniugale, costituita dall'abitazione sita ad Arsié (BL), via Mezzavia n. 1,
nonché tutti gli arredi e corredi che in essa si trovano, restano assegnati alla proprietaria,
IGa Parte_1
2. Il IG , entro 5 giorni dalla presentazione del Controparte_1
preventivo/della fattura che gli verrà esibito/a dalla IGa Parte_1
rimborserà a quest'ultima il costo per la riparazione della porta a vetri d'ingresso dell'abitazione, entro il limite massimo di spesa di euro 800,00. L'eventuale eccedenza rimarrà a carico della IGa Parte_1
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o causa inerente e conseguente al rapporto di matrimonio e, in ogni caso, dai rapporti patrimoniali e personali tra gli stessi intercorsi.
4. Le spese legali e giudiziali del procedimento di divorzio sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 6/03/2025
Il presidente
Dott. Umberto Giacomelli
2 Il giudice est.
dott.ssa Chiara Sandini
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