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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4567/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4567/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabina Lupo, elettivamente domiciliato Pt_1 P.IVA_1 come da procura in atti
Parte appellante
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Orlandoni, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte appellata
Conclusioni
Conclusioni per parte appellante
“La difesa dell' riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi di cui si chiede Parte_1 l'accoglimento, l' precisa le proprie conclusioni chiedendo all'On.le Tribunale, in Pt_1 accoglimento del presente appello, così provvedere:
- nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 174/2022 del 24.02.2022 pubblicata in data 13.05.2022 dal Giudice di Pace di Bergamo, accogliere la domanda di rivalsa dell' così Pt_1 come di seguito formulata:
1) dato atto e accertato che il sig. in data 28.9.2007, alla guida del veicolo Fiat Parte_2
Daily targato DT444ED a causa del tamponamento causato da una Renault Scenic rimasta non identificata, in quanto datasi alla fuga riportava lesioni lievi;
2) dato atto ed accertato che il sig. per il periodo Parte_2
dal 31.3.2010 al 23.05.2010 era inabile al lavoro per un totale di 50 giorni;
4) dato atto ed accertato che l' ha erogato all'infortunato in seguito al sinistro occorso in Pt_1 Parte_2 data 31.3.2010, prestazioni per €2.485,50=; 5) per l'effetto, dichiarare e condannare,
quale impresa designata a norma dell'art. 286 D.Lgs.. 209/2005, per Controparte_2 la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento in favore dell' della somma di €2.485,50, con Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'attestato di credito, ovvero quella minore che dovesse risultare di giustizia calcolata secondo i criteri civilistici di risarcimento del danno;
5) condannare, inoltre, la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con sentenza esecutiva.”
Conclusioni per parte appellata
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: ritenuta, con la miglior motivazione tra quelle dedotte in costituzione e tra quelle rilevabili d'ufficio, infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversa, confermare la sentenza n. 174/22 del GdP di Bergamo e mandare assolta Controparte_2 da qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese, competenze ed
[...] accessori di legge di primo e secondo grado.
IN VIA SUBORDINATA E COME DA CONCLUSIONI DI nel denegato e non CP_3 creduto caso di accoglimento anche parziale dell'appello : in via pregiudiziale: accertata e Pt_1 dichiarata l'esistenza della sentenza n. 1539/12 (cron. n. 13313/12), datata 03.10.2012 e depositata il 26.10.2012, passata in giudicato, pronunciata dal Giudice di Pace di Monza (dott. Aimo
Squadroni) nella causa civile R.G. n. 4508/2012 promossa dal sig. nei confronti di Parte_2
Controparte_2
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, respingere
[...] comunque e con la miglior formula, la domanda di surroga formulata dall' per inesistenza Pt_1 della responsabilità civile del terzo e/o per gli altri motivi esposti supra ed Controparte_2 in atti ed a verbale di primo grado da intendersi qui per ritrascritti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado. In via preliminare: Nella ipotesi di mancata prova dell' circa l'esistenza di un veicolo Pt_1 sconosciuto dichiarare la carenza di legittimazione passiva di quale Controparte_2
Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
accertare e dichiarare la prescrizione del diritto/azione e/o l'improponibilità della domanda per violazione di norma di legge come in atti;
in ciascuna di tali ipotesi, con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi di giudizio. Nel merito: Dato atto di quanto dedotto ed eccepito in ordine ad an e quantum e con la miglior motivazione, mandare assolta da qualsiasi domanda proposta nei Controparte_2 suoi confronti, con vittoria di spese, competenze ed accessori di giudizio. In via ulteriormente subordinata: Limitare la condanna ai soli danni in contraddittorio effettivamente provati ed accertati, considerato ad ogni modo il concorso del danneggiato, sig. per le ragioni in Pt_2 atti e qui richiamate.”
Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. Il giudizio di primo grado. L' ai sensi dell'art. 1916 cod.civ. e dell'art. 11 TU n. 1124/65, Pt_1
ha chiesto al Giudice di Pace di Bergamo di condannare quale Controparte_2 impresa designata ai sensi dell'art. 286 c.p.c. D.Lgs n. 209/2005, a pagare in suo favore l'importo di
€ 2.485,50, pari a quanto erogato al signor risultato inabile al lavoro per 50 giorni in Parte_2
ragione dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale in itinere, occorso il 31 marzo 2010, causato in via esclusiva da un veicolo rimasto non identificato.
2. (…Segue). Si è costituita in giudizio che in via principale ha chiesto Controparte_2 di rigettare la domanda attorea in ragione dell'insussistenza della prova che attesti l'an, vale a dire la prova dell'esistenza di un veicolo sconosciuto e della responsabilità di questo nella causazione del sinistro.
2.1. Ha eccepito inoltre la prescrizione del diritto vantato da Pt_1
2.2. Parte convenuta ha eccepito altresì che l' non ha dimostrato di aver pagato bene anche Pt_1 perché non risulta in atti l'avvenuta indagine in punto sussistenza della necessità da parte del lavoratore dell'utilizzo del mezzo proprio invece che dei mezzi pubblici.
2.3. Parte convenuta, in via subordinata, ha eccepito il concorso di colpa del signor nella Pt_2
causazione del sinistro, non risultando agli atti che questi fosse munito della cintura di sicurezza, e ha chiesto al Tribunale di Bergamo di limitare la condanna ai soli danni provati. 3. (…Segue). Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 31 gennaio 2013 parte convenuta ha depositato la sentenza n. 1539/2012 con cui il Giudice di pace di Monza ha rigettato la domanda formulata da di condanna di quale impresa designata dal Fondo di Parte_2 Controparte_2
garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni subiti a causa e in conseguenza del sinistro stradale occorso il 31 marzo 2010.
4. La sentenza di primo grado. Con sentenza n. 174/2022 del 24 febbraio 2022 il Giudice di Pace di Bergamo ha rigettato la domanda formulata dall' . Il Giudice di prime cure ha statuito che, Pt_1
in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Monza (v. sopra § 3),
l'accertamento in ordine all'assenza di qualsivoglia responsabilità della convenuta e all'inesistenza di pretesa risarcitoria del signor non possa essere messa in discussione. Pt_2
Il giudice di prime cure ha precisato che, in ogni caso, l' non ha assolto l'onere della prova Pt_1
posto a suo carico.
5. Il giudizio di appello. L' ha chiesto al Tribunale di Bergamo di riformare e/o annullare la Pt_1 sentenza n. 174/2022 del Giudice di pace di Bergamo e per l'effetto di accogliere la domanda di rivalsa formulata nei confronti quale impresa designata ai sensi Controparte_2 dell'art. 286 c.p.c. D.Lgs n. 209/2005.
5.1. Parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 2909 cod.civ., atteso che gli effetti riflessi del giudicato sono impediti quando – come nella vicenda oggetto del presente processo – il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene.
5.1. Nel merito, parte appellante ha censurato la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui osserva che l' non ha soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico. Il giudice Pt_1 di prime cure, eccepisce l'appellante, non ha valutato in modo corretto la deposizione del testimone che ha confermato la dinamica del sinistro per come dedotta in atti. Testimone_1
6. (…Segue). Si è costituita in giudizio che, per i motivi di cui si dirà nel corso Controparte_1 della motivazione sì da evitare ripetizioni espositive, ha chiesto di rigettare l'appello e di confermare la sentenza di primo grado.
7. Rigetto dell'appello. Richiamato il principio della ragione più liquida di cui alla premessa della presente motivazione, ai fini del rigetto dell'appello deve osservarsi che, come correttamente eccepito da sia in primo che in secondo grado, non può dirsi raggiunta la prova Controparte_1 sull'an debeatur.
7.1. Vale premettere che, come costantemente ribadito dalla Corte di cassazione, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto;
per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza (termini mutuati da Cass. n. 450/2025).
E' certamente corretto quanto dedotto dall' in ordine all'insussistenza di un obbligo per la Pt_1
vittima di un sinistro di attivarsi allo scopo di individuare il responsabile del sinistro, così come non sussiste un obbligo di sporgere denuncia contro ignoti.
E' però altrettanto indubbio, innanzitutto, che il danneggiato deve fornire la prova che il sinistro sia stato provocato da un veicolo non identificato e non identificabile in ragione delle circostanze in cui il sinistro stesso si è verificato.
Ebbene, rilevato che il sinistro è avvenuto sull'autostrada Milano Brescia, all'altezza dell'uscita di
GR ZA (è lo stesso a ribadire più volte la circostanza), il danneggiato, qualora Pt_1
avesse con diligenza provveduto a presentare denuncia, avrebbe quanto meno reso possibile alle autorità preposte di prendere visione delle registrazioni delle videocamere presenti lungo i tratti autostradali.
7.2. Tanto premesso, quand'anche (ma non si vede giuridicamente come) non si volesse considerare rilevante la negligenza del danneggiato nel contribuire a rendere identificabile il responsabile del sinistro, quand'anche, dunque, non si volesse ritenere insussistente la prova (da ritenersi invece del tutto carente) dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ciononostante si addiverrebbe ad una pronuncia di rigetto della pretesa dell' in quanto le dichiarazioni testimoniali rese Pt_1 dall'unico testimone indicato quale persona a conoscenza dei fatti non raggiungono quel livello di concludenza necessaria per potervi inferire con ragionevole certezza la prova del fatto del sinistro.
Si consideri innanzitutto che, come osservato dall'odierna appellata, il testimone, datore di lavoro del signor è un terzo trasportato, utilizzatore in leasing del furgone su cui viaggiava con il Pt_2 signor e che, pur a fronte dell'improvviso impatto da tergo del veicolo sconosciuto con Pt_2 conseguenti danni al veicolo, non ha provveduto a riparare i danni riferiti (“il furgone di mia proprietà (leasing) ha subito un danno che io ancora non ho riportato”).
Si consideri altresì che non solo, come osservato da non esiste alcun verbale redatto Controparte_2
da eventuali agenti intervenuti e che il danneggiato non ha sporto denuncia, ma anche che non sono stati indicati quali testimoni amici, familiari, colleghi di lavoro del signor che avrebbero Pt_2 potuto riferire dell'incidente per averne appreso nell'imminenza dello stesso o comunque nel corso dei 50 giorni di inabilità al lavoro;
è dunque mancata l'indicazione di persone a conoscenza del sinistro, cui neppure a distanza di giorni il danneggiato parrebbe dunque aver riferito dell'incidente. 7.3. L'attendibilità della testimonianza del teste risulta ulteriormente minata Testimone_1 dalla discrasia tra la descrizione della dinamica per come prospettata dall' e la descrizione Pt_1 riferita nel corso dell'istruttoria.
L' deduce che il veicolo su cui viaggiava il signor “si trovava fermo in colonna” Pt_1 Pt_2 quando improvvisamente veniva tamponato da un veicolo “proveniente da tergo a velocità sostenuta” che subito dopo si dava alla fuga.
Il testimone ha invece dichiarato che al momento del sinistro non si trovavano in Tes_1
colonna, ma viaggiavano nella corsia di sorpasso e che dopo esser stati tamponati, non già nella parte centrale ma nella parte posteriore destra, si spostavano sulla corsia di emergenza.
7.4. La valutazione delle circostanze di cui si è detto nei paragrafi che precedono consentono di affermare che la prova in ordine all'an debeatur ed in particolare del fatto del sinistro non può dirsi raggiunta.
8. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante. Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisionale, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.702,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
8.a. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, 1-quater del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115, ove è disposto che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 174/2022 pubblicata dal Giudice di Pace di Bergamo in data 24 febbraio 2022, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello. 2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della società Pt_1 Controparte_1
che liquida in € 1.702,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie,
[...]
IVA e CPA.
3. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, 1-quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115.
Bergamo, 15 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4567/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabina Lupo, elettivamente domiciliato Pt_1 P.IVA_1 come da procura in atti
Parte appellante
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Orlandoni, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte appellata
Conclusioni
Conclusioni per parte appellante
“La difesa dell' riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi di cui si chiede Parte_1 l'accoglimento, l' precisa le proprie conclusioni chiedendo all'On.le Tribunale, in Pt_1 accoglimento del presente appello, così provvedere:
- nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 174/2022 del 24.02.2022 pubblicata in data 13.05.2022 dal Giudice di Pace di Bergamo, accogliere la domanda di rivalsa dell' così Pt_1 come di seguito formulata:
1) dato atto e accertato che il sig. in data 28.9.2007, alla guida del veicolo Fiat Parte_2
Daily targato DT444ED a causa del tamponamento causato da una Renault Scenic rimasta non identificata, in quanto datasi alla fuga riportava lesioni lievi;
2) dato atto ed accertato che il sig. per il periodo Parte_2
dal 31.3.2010 al 23.05.2010 era inabile al lavoro per un totale di 50 giorni;
4) dato atto ed accertato che l' ha erogato all'infortunato in seguito al sinistro occorso in Pt_1 Parte_2 data 31.3.2010, prestazioni per €2.485,50=; 5) per l'effetto, dichiarare e condannare,
quale impresa designata a norma dell'art. 286 D.Lgs.. 209/2005, per Controparte_2 la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento in favore dell' della somma di €2.485,50, con Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'attestato di credito, ovvero quella minore che dovesse risultare di giustizia calcolata secondo i criteri civilistici di risarcimento del danno;
5) condannare, inoltre, la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con sentenza esecutiva.”
Conclusioni per parte appellata
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: ritenuta, con la miglior motivazione tra quelle dedotte in costituzione e tra quelle rilevabili d'ufficio, infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversa, confermare la sentenza n. 174/22 del GdP di Bergamo e mandare assolta Controparte_2 da qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese, competenze ed
[...] accessori di legge di primo e secondo grado.
IN VIA SUBORDINATA E COME DA CONCLUSIONI DI nel denegato e non CP_3 creduto caso di accoglimento anche parziale dell'appello : in via pregiudiziale: accertata e Pt_1 dichiarata l'esistenza della sentenza n. 1539/12 (cron. n. 13313/12), datata 03.10.2012 e depositata il 26.10.2012, passata in giudicato, pronunciata dal Giudice di Pace di Monza (dott. Aimo
Squadroni) nella causa civile R.G. n. 4508/2012 promossa dal sig. nei confronti di Parte_2
Controparte_2
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, respingere
[...] comunque e con la miglior formula, la domanda di surroga formulata dall' per inesistenza Pt_1 della responsabilità civile del terzo e/o per gli altri motivi esposti supra ed Controparte_2 in atti ed a verbale di primo grado da intendersi qui per ritrascritti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado. In via preliminare: Nella ipotesi di mancata prova dell' circa l'esistenza di un veicolo Pt_1 sconosciuto dichiarare la carenza di legittimazione passiva di quale Controparte_2
Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
accertare e dichiarare la prescrizione del diritto/azione e/o l'improponibilità della domanda per violazione di norma di legge come in atti;
in ciascuna di tali ipotesi, con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi di giudizio. Nel merito: Dato atto di quanto dedotto ed eccepito in ordine ad an e quantum e con la miglior motivazione, mandare assolta da qualsiasi domanda proposta nei Controparte_2 suoi confronti, con vittoria di spese, competenze ed accessori di giudizio. In via ulteriormente subordinata: Limitare la condanna ai soli danni in contraddittorio effettivamente provati ed accertati, considerato ad ogni modo il concorso del danneggiato, sig. per le ragioni in Pt_2 atti e qui richiamate.”
Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. Il giudizio di primo grado. L' ai sensi dell'art. 1916 cod.civ. e dell'art. 11 TU n. 1124/65, Pt_1
ha chiesto al Giudice di Pace di Bergamo di condannare quale Controparte_2 impresa designata ai sensi dell'art. 286 c.p.c. D.Lgs n. 209/2005, a pagare in suo favore l'importo di
€ 2.485,50, pari a quanto erogato al signor risultato inabile al lavoro per 50 giorni in Parte_2
ragione dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale in itinere, occorso il 31 marzo 2010, causato in via esclusiva da un veicolo rimasto non identificato.
2. (…Segue). Si è costituita in giudizio che in via principale ha chiesto Controparte_2 di rigettare la domanda attorea in ragione dell'insussistenza della prova che attesti l'an, vale a dire la prova dell'esistenza di un veicolo sconosciuto e della responsabilità di questo nella causazione del sinistro.
2.1. Ha eccepito inoltre la prescrizione del diritto vantato da Pt_1
2.2. Parte convenuta ha eccepito altresì che l' non ha dimostrato di aver pagato bene anche Pt_1 perché non risulta in atti l'avvenuta indagine in punto sussistenza della necessità da parte del lavoratore dell'utilizzo del mezzo proprio invece che dei mezzi pubblici.
2.3. Parte convenuta, in via subordinata, ha eccepito il concorso di colpa del signor nella Pt_2
causazione del sinistro, non risultando agli atti che questi fosse munito della cintura di sicurezza, e ha chiesto al Tribunale di Bergamo di limitare la condanna ai soli danni provati. 3. (…Segue). Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 31 gennaio 2013 parte convenuta ha depositato la sentenza n. 1539/2012 con cui il Giudice di pace di Monza ha rigettato la domanda formulata da di condanna di quale impresa designata dal Fondo di Parte_2 Controparte_2
garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni subiti a causa e in conseguenza del sinistro stradale occorso il 31 marzo 2010.
4. La sentenza di primo grado. Con sentenza n. 174/2022 del 24 febbraio 2022 il Giudice di Pace di Bergamo ha rigettato la domanda formulata dall' . Il Giudice di prime cure ha statuito che, Pt_1
in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Monza (v. sopra § 3),
l'accertamento in ordine all'assenza di qualsivoglia responsabilità della convenuta e all'inesistenza di pretesa risarcitoria del signor non possa essere messa in discussione. Pt_2
Il giudice di prime cure ha precisato che, in ogni caso, l' non ha assolto l'onere della prova Pt_1
posto a suo carico.
5. Il giudizio di appello. L' ha chiesto al Tribunale di Bergamo di riformare e/o annullare la Pt_1 sentenza n. 174/2022 del Giudice di pace di Bergamo e per l'effetto di accogliere la domanda di rivalsa formulata nei confronti quale impresa designata ai sensi Controparte_2 dell'art. 286 c.p.c. D.Lgs n. 209/2005.
5.1. Parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 2909 cod.civ., atteso che gli effetti riflessi del giudicato sono impediti quando – come nella vicenda oggetto del presente processo – il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene.
5.1. Nel merito, parte appellante ha censurato la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui osserva che l' non ha soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico. Il giudice Pt_1 di prime cure, eccepisce l'appellante, non ha valutato in modo corretto la deposizione del testimone che ha confermato la dinamica del sinistro per come dedotta in atti. Testimone_1
6. (…Segue). Si è costituita in giudizio che, per i motivi di cui si dirà nel corso Controparte_1 della motivazione sì da evitare ripetizioni espositive, ha chiesto di rigettare l'appello e di confermare la sentenza di primo grado.
7. Rigetto dell'appello. Richiamato il principio della ragione più liquida di cui alla premessa della presente motivazione, ai fini del rigetto dell'appello deve osservarsi che, come correttamente eccepito da sia in primo che in secondo grado, non può dirsi raggiunta la prova Controparte_1 sull'an debeatur.
7.1. Vale premettere che, come costantemente ribadito dalla Corte di cassazione, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto;
per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza (termini mutuati da Cass. n. 450/2025).
E' certamente corretto quanto dedotto dall' in ordine all'insussistenza di un obbligo per la Pt_1
vittima di un sinistro di attivarsi allo scopo di individuare il responsabile del sinistro, così come non sussiste un obbligo di sporgere denuncia contro ignoti.
E' però altrettanto indubbio, innanzitutto, che il danneggiato deve fornire la prova che il sinistro sia stato provocato da un veicolo non identificato e non identificabile in ragione delle circostanze in cui il sinistro stesso si è verificato.
Ebbene, rilevato che il sinistro è avvenuto sull'autostrada Milano Brescia, all'altezza dell'uscita di
GR ZA (è lo stesso a ribadire più volte la circostanza), il danneggiato, qualora Pt_1
avesse con diligenza provveduto a presentare denuncia, avrebbe quanto meno reso possibile alle autorità preposte di prendere visione delle registrazioni delle videocamere presenti lungo i tratti autostradali.
7.2. Tanto premesso, quand'anche (ma non si vede giuridicamente come) non si volesse considerare rilevante la negligenza del danneggiato nel contribuire a rendere identificabile il responsabile del sinistro, quand'anche, dunque, non si volesse ritenere insussistente la prova (da ritenersi invece del tutto carente) dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ciononostante si addiverrebbe ad una pronuncia di rigetto della pretesa dell' in quanto le dichiarazioni testimoniali rese Pt_1 dall'unico testimone indicato quale persona a conoscenza dei fatti non raggiungono quel livello di concludenza necessaria per potervi inferire con ragionevole certezza la prova del fatto del sinistro.
Si consideri innanzitutto che, come osservato dall'odierna appellata, il testimone, datore di lavoro del signor è un terzo trasportato, utilizzatore in leasing del furgone su cui viaggiava con il Pt_2 signor e che, pur a fronte dell'improvviso impatto da tergo del veicolo sconosciuto con Pt_2 conseguenti danni al veicolo, non ha provveduto a riparare i danni riferiti (“il furgone di mia proprietà (leasing) ha subito un danno che io ancora non ho riportato”).
Si consideri altresì che non solo, come osservato da non esiste alcun verbale redatto Controparte_2
da eventuali agenti intervenuti e che il danneggiato non ha sporto denuncia, ma anche che non sono stati indicati quali testimoni amici, familiari, colleghi di lavoro del signor che avrebbero Pt_2 potuto riferire dell'incidente per averne appreso nell'imminenza dello stesso o comunque nel corso dei 50 giorni di inabilità al lavoro;
è dunque mancata l'indicazione di persone a conoscenza del sinistro, cui neppure a distanza di giorni il danneggiato parrebbe dunque aver riferito dell'incidente. 7.3. L'attendibilità della testimonianza del teste risulta ulteriormente minata Testimone_1 dalla discrasia tra la descrizione della dinamica per come prospettata dall' e la descrizione Pt_1 riferita nel corso dell'istruttoria.
L' deduce che il veicolo su cui viaggiava il signor “si trovava fermo in colonna” Pt_1 Pt_2 quando improvvisamente veniva tamponato da un veicolo “proveniente da tergo a velocità sostenuta” che subito dopo si dava alla fuga.
Il testimone ha invece dichiarato che al momento del sinistro non si trovavano in Tes_1
colonna, ma viaggiavano nella corsia di sorpasso e che dopo esser stati tamponati, non già nella parte centrale ma nella parte posteriore destra, si spostavano sulla corsia di emergenza.
7.4. La valutazione delle circostanze di cui si è detto nei paragrafi che precedono consentono di affermare che la prova in ordine all'an debeatur ed in particolare del fatto del sinistro non può dirsi raggiunta.
8. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante. Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisionale, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.702,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
8.a. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, 1-quater del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115, ove è disposto che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 174/2022 pubblicata dal Giudice di Pace di Bergamo in data 24 febbraio 2022, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello. 2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della società Pt_1 Controparte_1
che liquida in € 1.702,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie,
[...]
IVA e CPA.
3. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, 1-quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115.
Bergamo, 15 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo