Ordinanza collegiale 22 aprile 2024
Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 11/12/2025, n. 22446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22446 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22446/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03510/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3510 del 2024, proposto da
Grandi Colture Italiane Societa' Cooperativa Agricola,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Lavia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Grandi Colture Italiane Societa’ Cooperativa Agricola, non costituito in giudizio;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Green Farmers Group Soc. Cons. Agr. A R.L., Ciavolino Roma International S.r.l., non costituiti in giudizio;
Societa' La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano, Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano, C.D. Filiera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
n. 0633056 del 15.11.2023, pubblicato in data 12.01.2024, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva allegata allo stesso relativa ai programmi di filiera presentati a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. 0182458 del 22.04.2022, come modificato dal successivo Avviso pubblico Prot. n. 0324845 del 21.07.2022, e relativi allegati;
- degli ulteriori atti inerenti il relativo procedimento, comunque denominati, ivi
Compresi, il del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle
Foreste n. 0342515 del 30.06.2023, pubblicato in pari data, con il quale è stata approvata l’allegata graduatoria provvisoria relativa ai programmi di filiera presentati a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. 0182458 del 22.04.2022; il verbale della Commissione di Valutazione Prot. n. 0340824 del 30.06.2023; - del verbale di Riesame n. 2 del 19.10.2023 della Commissione di Valutazione; le griglie di valutazione del programma presentato dalla ricorrente pervenute con nota Prot. n. 0082768 del 20.02.2024, nonché di quelle inerenti i programmi di filiera classificati ai numeri da 1 a 39 della graduatoria definitiva;
- di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste e di Societa' La Cesenate Conserve Alimentari e di Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano e di C.D. Filiera S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. NO EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe indicati in quanto non si collocava utilmente in graduatoria per accedere ai finanziamenti previsti;
Rilevato che all’udienza del 26 novembre 2025 parte ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso l’avvenuto scorrimento della graduatoria, cui non si opponeva l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate in ragione dell’andamento del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
NO EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO EL | MA Caminiti |
IL SEGRETARIO