Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/04/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1530 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 14.5.2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. GIORGIA MORSELLI ed elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA FELICIANI, 43 - MODENA
-Appellante-
CONTRO
e , con l'Avv. ALESSANDRO RIGHI ed Controparte_1 CP_2 elettivamente domiciliati in VIA TOSCHI, 10 - REGGIO EMILIA
-Appellati-
e Controparte_3 CP_4
-Appellate/Contumaci-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Modena n. 830/2022, depositata il 23/06/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
conveniva in giudizio , , Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e , quali eredi dell'avv. , per sentirli condannare al risarcimento
[...] CP_4 Persona_1 dei danni subiti per effetto della responsabilità professionale del defunto Legale.
In particolare, l'attore esponeva di essere stato difeso, in una causa avanti al Tribunale di Modena, sez. dist. di Carpi, dagli avv.ti De TI e OR e che l'esito negativo della stessa era imputabile ai due legali, i quali avevano, asseritamente, commesso gravi errori professionali.
Di conseguenza il si era rivolto all'avv. per dare inizio ad una Parte_1 Persona_1 causa per responsabilità professionale nei confronti dei citati professionisti.
Tuttavia, dopo la notifica dell'atto di citazione, l'avv. aveva omesso di depositare le CP_1 tre memorie previste dall'art. 183, sesto comma, n. 1, n. 2 e n. 3, con ciò ponendo in essere una grave omissione ed una palese negligenza professionale, foriera di responsabilità professionale e pertanto risarcitoria.
Si costituivano in giudizio i soli avv. e concludendo per il Controparte_1 CP_2 rigetto della domanda attrice. Il Tribunale, all'esito della fase istruttoria, rigettava la domanda attrice, ritenendola infondata, osservando che in tema di responsabilità professionale si esige accertare se, laddove il professionista avesse mantenuto il comportamento diligente, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni alla stregua di criteri probabilistici, considerato che il professionista è tenuto ad un impegno di mezzi, non a far conseguire al cliente il risultato utile sperato.
Ebbene, nella specie il nesso di causalità risultava insussistente, non essendo stato dedotto e neppure dimostrato, né era formulabile una giudizio prognostico positivo con riguardo all'esito dell'azione per responsabilità professionale proposta dall'avv. nei confronti degli avv.ti De CP_1
TI e OR, laddove il medesimo avesse depositato le tre memorie istruttorie.
Avverso tale pronuncia proponeva appello , insistendo nelle Parte_1 proprie istanze risarcitorie ed istruttorie.
Si costituivano in giudizio di e , concludendo Controparte_1 CP_2 per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata Sentenza. Nessuno si costituiva per e . Controparte_3 CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si impugna la Sentenza nella parte in cui ritiene infondata e rigetta la domanda in ragione della ritenuta insussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il dedotto danno.
L'attore aveva specificamente dedotto e dimostrato non solo la condotta inadempiente del professionista e il danno derivatone, ma anche il nesso di causalità tra condotta e danno, ed in particolare, che la condotta inadempiente del professionista da lui incaricato nella causa n.
4034/2014 RG, aveva determinato il rigetto della domanda risarcitoria formulata e la condanna alle spese di lite per un danno totale, in capo all'attore di € 120.000,00. Innanzitutto, il predetto nesso eziologico era affermato con efficacia dirimente dalla stessa sentenza n. 319/2019, emessa a definizione della causa n. 4034/2014 R.G.: la sentenza motiva il rigetto della domanda attorea, e la conseguente soccombenza processuale, sulla base del fatto che parte attrice, dopo aver allegato in atto di citazione il mancato corretto adempimento dell'attività professionale da parte dei convenuti, era rimasta completamente inerte nelle richieste istruttorie, omettendo di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma n. 1-2-3 cpc. e di depositare documenti a riprova etc., non assolvendo così al suo onere ex art. 2697 cc. di provare i fatti a fondamento del diritto fatto valere;
inerzia difensiva, si sottolinea in sentenza, culminata nell'abbandono della difesa nonostante il mancato subentro di altro difensore. L'imputabilità esclusiva di tale conclamato inadempimento, e della conseguente soccombenza processuale, al difensore Avv. e non alla parte assistita, era, a sua volta, CP_1 provato per tabulas: in primo luogo, dagli atti della causa n. 4034/2014 R.G. da cui risultano le inadempienze del difensore, concretatesi nella totale inerzia e latitanza difensiva dopo l'udienza di prima comparizione;
in secondo luogo, dal carteggio intercorso tra cliente e difensore comprovante, da un lato, la consegna, da parte del primo al secondo, di documenti essenziali ai fini dell'adempimento dell'onere ex art. 2697 cc. e, dall'altro lato, l'omessa produzione in giudizio dei predetti documenti da parte dal difensore.
Con il secondo motivo si contesta la ritenuta insussistenza di un giudizio prognostico positivo circa l'esito dell'azione promossa dall'avv. nei confronti degli avv.ti De TI e CP_1
OR, in quanto, alla luce delle risultanze di causa, emerge che se il difensore avesse depositato le memorie ex art. 183,VI comma cpc. producendo i documenti consegnatigli dal cliente ed indicando i nominativi dei testimoni sulle circostanze già capitolate in atto di citazione e se fosse stato attivo, anziché “completamente inerte nelle richieste istruttorie”, insistendo anche nell'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti dedotto, invece di lasciar perimere l'istanza disertando l'udienza di ammissione prove, la domanda, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non” sarebbe stata accolta. Invero, ove si proceda al necessario giudizio controfattuale - simulando come compiuta quella condotta difensiva che si imputa essere stata omessa e verificando se, con apprezzabile probabilità, l'azione giudiziale che il legale avrebbe dovuto proporre e diligentemente seguire avrebbe avuto esito positivo - se ne ritrae una conclusione necessariamente affermativa, atteso che il rigetto della domanda è stato determinato dal fatto che la difesa di parte attrice si è limitata alle allegazioni assertive, ma “è rimasta completamente inerte nelle richieste istruttorie, non assolvendo così al suo onere ex art. 2697 cc. di provare i fatti a fondamento del diritto che intende far valere”. Se la condotta difensiva omessa fosse stata compiuta, ovvero, se l'Avv. avesse CP_1 depositato le memorie ex art. 183, VI comma n. 1-2-3, compiendo le necessarie richieste istruttorie e producendo i documenti necessari, consegnatigli dal cliente prima della notifica dell'atto di citazione, e mai prodotti in causa dal difensore, si sarebbe, con elevata probabilità logica, evitato il danno.
Con il terzo motivo si censura la decisione del Giudice di prime cure, per manifesta contraddittorietà, incoerenza ed illogicità, nel punto in cui ha ritenuto parte attrice inadempiente al relativo onere probatorio, in spregio alle produzioni documentali dalla stessa versate in atti comprovanti gli elementi costitutivi della domanda.
Invero, ad integrazione della prova documentale, parte attrice aveva formulato diverse istanze istruttorie che sono state rigettate in ragione dell'asserito tenore documentale della causa;
tenore documentale che tuttavia è stato totalmente trascurato in sede di decisione. In sostanza, il
Tribunale, con decisione contraddittoria, da un lato, ha ritenuto la causa documentale tanto da considerare superflua la prova orale dedotta, e dall'altro lato, ha rigettato la domanda attorea poiché asseritamente non provata omettendo di considerare ai fini della decisione la cospicua mole di documenti prodotta dall'esponente a riprova dei fatti allegati. In tal senso l'appellante chiede, nell'ipotesi in cui si ritenga la causa non sufficientemente istruita, la rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in II memoria ex art. 183, VI comma cpc. L'appello è infondato. Ferma l'ormai ben nota e costante Giurisprudenza in tema di responsabilità professionale (Cass. 15719/2024; Cass. n. 7064/2021; Cass. n. 25112/2017), già citata dal primo Giudice e da tutte le parti in causa, l'appellante, nella propria ricostruzione dei fatti, ha omesso alcuni particolari di fondamentale importanza ai fini della decisione.
Infatti, dopo la notifica dell'atto di citazione, venne celebrata la prima udienza il 3/2/2015, nel corso della quale furono concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc (come vigente all'epoca dei fatti), con decorrenza dall'1/12/2016 compreso (quasi un anno dopo quindi), con un lungo rinvio al 28/3/2017.
Di conseguenza, le scadenze delle memorie si sarebbero verificate il 30/12/2016, il
30/1/2017 (poichè il 29/1, trentesimo giorno, era domenica) e il 20/2/2017.
Il 23/1/2017, avvicinandosi la scadenza della seconda memoria ex 183 co. 6, l'avv. CP_1 scriveva al per sollecitarlo a fornirgli i nominativi dei testi da sentire sui capitoli di prova Parte_1 giù formulati nell'atto di citazione.
A questa comunicazione, tuttavia, il rispondeva il giorno dopo, 24/1, con Parte_1 atteggiamento polemico, senza fornire alcun nominativo. Il giorno successivo, 25/1, l'Avv. comunicava al cliente la propria rinuncia al CP_1 mandato, ricordandogli, ancora, l'imminente scadenza dei termini per il deposito della memoria. In data 26/1 il scriveva altre due raccomandate anticipate via mail all'Avv. Parte_1
reiterando le polemiche ed ancora omettendo di fornire alcun nominativo (All.ti da 1 a 17 CP_1 fasc. ). Parte_1 E', quindi, evidente che, se l'appellante avesse davvero voluto proseguire la causa e coltivare la proprie chances di vittoria non avrebbe esitato a fornire al proprio legale le informazioni richieste, essendoci tutto il tempo per quest'ultimo, di presentare la memoria ex art. 183 comma 6 n.
2, che scadeva circa una settimana dopo la prima comunicazione del 23 gennaio.
Successivamente, l'udienza di ammissione dei mezzi di prova veniva rinviata al 6/9/2017, e quella di precisazione delle conclusioni al 21/3/2018, tuttavia, in data 11/8/2017, l'avv. CP_1 decedeva.
Di conseguenza, la mancata partecipazione all'udienza di ammissione dei mezzi di prova ed il mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica non sono allo stesso addebitabili.
Viceversa, stupisce non poco che il non abbia provveduto a nominare un altro Parte_1 difensore dopo il decesso dell'Avv. CP_1 A questo punto, quindi, l'unica omissione addebitabile direttamente all'Avv. CP_1 riguarderebbe il mancato deposito della prima memoria ex art. 183 cpc (nella formulazione dell'epoca), tuttavia – come risaputo – tale memoria era limitata “alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, quindi, in assenza di prove circa la necessità di precisare o modificare quanto già dedotto nell'atto di citazione, deve ritenersi che detta memoria fosse del tutto superflua e, quindi, ininfluente ai fini decisori. In definitiva, l'Avv. aveva regolarmente introdotto il giudizio tramite atto di CP_1 citazione, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della domanda, capitolando prove per testi, producendo una “cospicua mole di documenti” (come scrive lo stesso appellante), formulando istanze istruttorie e svolgendo tutte le necessarie difese (All. 9 fasc. ). Parte_1
Su tali deduzioni e produzioni l'appellante non ha appuntato le sue critiche. Viceversa, l'appellante sostiene che con la memoria istruttoria non depositata dal proprio legale si sarebbero dovuti produrre ulteriori documenti, senza, tuttavia, minimamente spiegare a cosa facesse riferimento detta documentazione e perché la produzione della stessa avrebbe potuto influire sull'esito del giudizio. Analogamente, l'appellante non spiega per quale motivo, pur essendosi già rivolto ad altro legale (in compagnia del quale si era persino recato presso lo Studio dell'Avv. prima della CP_1 scadenza del termine istruttorio in parola, e pur avendo già espresso molteplici riserve sull'operato di quest'ultimo, già preannunciandogli azioni di responsabilità professionale, non abbia mai provveduto a sostituirlo con altro difensore e, ciò che è peggio, per quale ragione non abbia nominato un nuovo difensore dopo la morte dell'Avv. CP_1
Anzi, a dirla tutta, ciò che lascia davvero perplessi è che dopo la pubblicazione della predetta sentenza, il , per il tramite di un ulteriore difensore, chiedeva agli eredi dell'avv. Parte_1 di prendere posizione circa l'opportunità di impugnare detta sentenza, senza che gli stessi CP_1 avessero mai ricevuto alcun mandato defensionale da parte dell'appellante, non potendosi certo seriamente pensare che il diritto ad impugnare si trasmetta iure ereditatis da un difensore ad un altro.
Fatto sta che la sentenza non è stata appellata e di ciò il può dolersi solo con sé Parte_1 stesso, avendo avuto tutto il tempo per farlo. In definitiva, non sussiste alcuna valida motivazione per poter concludere che l'esito negativo della causa fosse addebitabile all'Avv. né che, mediante un giudizio prognostico ex CP_1 ante, un diverso comportamento processuale avrebbe mutato le sorti del procedimento in senso favorevole all'appellante. Giudizio prognostico che, nel caso di specie, si rivela essere ancor più complesso, stante la doppia valutazione da operare, essendo stato necessario, da parte dell'appellante, provare non solo la concreta sussistenza di chances di vittoria dell'avv.
contro
De TI e OR, ma, CP_1 soprattutto, ed ancor prima, la sussistenza di altrettante chances di successo di questi ultimi nelle cause contro e e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
Prove mai fornite dal . Parte_1 L'impugnazione non merita, quindi, accoglimento. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, avverso la Sentenza del Tribunale di Modena n. 830/2022, così dispone:
[...]
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
, delle spese del grado, che liquida in € 5.000, oltre rimborso forfettario, CP_2
IVA e CPA, come per legge.
C) Nulla per le parti contumaci.
D) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 3.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei