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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ AN GE RI, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4621/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023 0237400000539 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023 0237400000539 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1603 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13337 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 28.05.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Giarre, esponendo che l'odierno ricorrente aveva ricevuto, in data 14.03.2024, la notifica di una ingiunzione fiscale con numeri finali
0539, per Imu anno 2012 e 2013, dovuta al Comune di Giarre, per la somma di € 5.658,53 in relazione a due avvisi di accertamento n. 1603 e n. 13337.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti presupposti, deducendo la mancata notifica di questi ultimi, e l'omesso invio dell'avviso bonario.
Il Comune di Giarre non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 18.09.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione.
La causa veniva decisa all'udienza del 7.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Deve, infatti, rilevarsi che l'ingiunzione fiscale impugnata costituisce il primo atto con il quale il ricorrente è venuto a conoscenza del carico debitorio sopra descritto, mentre non vi è prova che egli abbia ricevuto la regolare notifica degli avvisi di accertamento ivi menzionati, numero 1603 e 13337.
Il Comune di Giarre non si è costituito in giudizio e, conseguentemente, ha omesso di produrre tali notifiche degli atti prodromici.
L'ingiunzione impugnata deve dunque essere annullata, come pure i due avvisi di accertamento, tenuto conto della omessa regolare notifica degli atti prodromici e perché si è verificata la decadenza, in relazione al termine previsto dalla legge per la notifica di tali atti.
I rimanenti motivi di opposizione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato ed i due avvisi di accertamento n. 1603 e n. 13337; condanna il Comune di Giarre alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 550,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
7.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ AN GE RI, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4621/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023 0237400000539 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023 0237400000539 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1603 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13337 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 28.05.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Giarre, esponendo che l'odierno ricorrente aveva ricevuto, in data 14.03.2024, la notifica di una ingiunzione fiscale con numeri finali
0539, per Imu anno 2012 e 2013, dovuta al Comune di Giarre, per la somma di € 5.658,53 in relazione a due avvisi di accertamento n. 1603 e n. 13337.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti presupposti, deducendo la mancata notifica di questi ultimi, e l'omesso invio dell'avviso bonario.
Il Comune di Giarre non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 18.09.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione.
La causa veniva decisa all'udienza del 7.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Deve, infatti, rilevarsi che l'ingiunzione fiscale impugnata costituisce il primo atto con il quale il ricorrente è venuto a conoscenza del carico debitorio sopra descritto, mentre non vi è prova che egli abbia ricevuto la regolare notifica degli avvisi di accertamento ivi menzionati, numero 1603 e 13337.
Il Comune di Giarre non si è costituito in giudizio e, conseguentemente, ha omesso di produrre tali notifiche degli atti prodromici.
L'ingiunzione impugnata deve dunque essere annullata, come pure i due avvisi di accertamento, tenuto conto della omessa regolare notifica degli atti prodromici e perché si è verificata la decadenza, in relazione al termine previsto dalla legge per la notifica di tali atti.
I rimanenti motivi di opposizione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato ed i due avvisi di accertamento n. 1603 e n. 13337; condanna il Comune di Giarre alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 550,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
7.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo