Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 128
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica avvisi di accertamento presupposti

    Il giudice rileva che l'ingiunzione fiscale è il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza del debito e che non vi è prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti. Il Comune non si è costituito per fornire tale prova.

  • Accolto
    Decadenza per omessa notifica atti prodromici

    Il giudice accoglie la doglianza in quanto la mancata notifica degli atti presupposti comporta la decadenza dell'ente impositore.

  • Accolto
    Mancata notifica avvisi di accertamento

    Il giudice accoglie la domanda in quanto la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti all'ingiunzione fiscale ne determina l'annullamento.

  • Accolto
    Soccombenza del Comune di Giarre

    La Corte, accogliendo il ricorso, condanna il Comune di Giarre alla rifusione delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 128
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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