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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/02/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29641/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29641/2019 e vertente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO N. 2 Parte_1
SC. B INT. 3 ROMA presso il difensore avv. ; Parte_1
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
ANGELIS PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ROMA ROMA presso il difensore avv. DE ANGELIS PAOLO;
CONVENUTO
OGGETTO: contratti di somministrazione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio (di seguito, per brevità, Parte_1 Controparte_1
anche solo ) esponendo di aver ricevuto in data 19.10.2016, a mezzo di CP_1
, agente della convenuta, una proposta contrattuale relativa alle utenze Controparte_2
telefoniche fisse degli studi legali di LA e di Roma, di cui era titolare, avente ad
1 oggetto i seguenti servizi: i) Chiamate fisso nazionale illimitato;
ii) Chiamate illimitate verso tutti i Gestori Mobili Nazionali;
iii) ADSL Fibra 30 M con 8 indirizzo
IP (numero verde di assistenza dedicato); iv) Msa per creare la Vpn tra la sede di
LA e Roma.
L'attore ha esposto che nella proposta, che secondo la prospettazione dell'agente avrebbe dovuto essere migliorativa del contratto di telefonia già in essere, si prevedeva che: “Il canone mensile è di euro 323 +iva a sede per un totale complessivo per entrambe le sedi di euro 646 al mese + iva. Ha un costo una tantum di attivazione di euro 200. In allegato trova il dettaglio offerta e la configurazione per singola sede. Nella configurazione per singola sede al totale va aggiunto il canone di euro 73 a sede che è il servizio che le permette di creare la VPN tra le due sedi”.
Ha esposto che, alla luce di tale proposta contrattuale e della corrispondenza scritta e verbale intercorsa con il suddetto agente - che il 28.10.2016, alle ore 12.39, gli aveva confermato che non sarebbero stati addebitati costi ulteriori - in data 28.10.2016, alle ore 18.00, aveva sottoscritto due contratti di telefonia: uno per lo studio legale di
LA, in via Svetonio n. 16 e uno per lo studio di Roma, in via Crescenzio n. 2.
Ha esposto che nei successivi mesi di novembre, dicembre e gennaio la convenuta era stata inadempiente alle proprie obbligazioni essendosi verificato il distacco e/o non funzionamento del collegamento a internet.
Ha esposto che in data 09.02.2017 la controparte, già costituita in mora, aveva interrotto l'erogazione del servizio telefonico e internet impedendo, così, il deposito telematico degli atti giudiziari presso lo studio legale di Roma che, conseguentemente, avevano dovuto essere depositati presso lo studio di LA.
Ha esposto che l'impossibilità di effettuare e ricevere telefonate e la mancanza di
ADSL per inviare e ricevere mail e per effettuare servizi telematici sulla rete internet gli avevano causato disagio e fastidio nello svolgimento dell'attività di avvocato e rappresentavano violazione del diritto, garantito costituzionalmente, “di comunicazione e di espressione del pensiero”.
2 Ha esposto che la condotta di controparte aveva determinato la perdita di incarichi professionali, era stata lesiva della sua immagine professionale e gli aveva causato sofferenza fisica e morale (stress e disagi).
Ha esposto che le intimazioni e costituzioni in mora recapitate a erano CP_1
rimaste senza riscontro e che la convenuta aveva continuato ad emettere fatture per importi maggiori rispetto a quelli pattuiti.
Ha sostenuto che, pertanto, gli accordi erano da dichiararsi nulli e/o da annullare per:
1) violazione di legge;
2) inesistenza della causa;
3) ovvero per motivi illeciti;
4) ovvero per dolo e/o errore ex art. 1427 e ss. c.c.
Relativamente allo studio di LA, ha esposto: 1) di aver richiesto alla convenuta, in data 17.10.2017, il trasferimento delle linee telefoniche da via Svetonio n. 16 a via
Cairoli n. 10; 2) di aver sottoscritto, in data 12.11.2017, contratto di telefonia con
Velcom S.r.l.s., differente gestore.
Ha esposto di aver richiesto la risoluzione dei contratti con comunicazione a mezzo pec del 10.04.2018.
Con riferimento allo studio di Roma, ha sostenuto che in data 13.05.2018 e
29.05.2018 aveva sottoscritto ulteriori abbonamenti con Velcom S.r.l.s. per la migrazione delle relative utenze telefoniche.
Ha esposto che, ciò nonostante, la convenuta aveva continuato illegittimamente ed emettere fatture da intendersi tutte impugnate.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare:
1) la nullità e/o l'annullamento “degli atti fatti sottoscrivere”, e in particolare quello del 28.10.2016, ore 18:00”, perché non conforme a quanto pattuito in fase precontrattuale tra le parti;
2) l'inadempimento e l'illecito con riferimento alla mancata erogazione del servizio telefonico e/o al mancato collegamento VPN tra lo studio di LA e quello di Roma e per la disconnessione internet e delle utenze in entrambi gli studi e in particolare in quello di Roma, con conseguente risoluzione per inadempimento e/o recesso;
3 3) la responsabilità contrattuale, extracontrattuale “anche per il fatto di tutti i suoi dipendenti e/o ausiliari” ex art. 1128 e 2049 c.c., con conseguente diritto di parte attrice alla ripetizione delle somme e/o al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, ovvero il diritto alla ripetizione delle somme anche ex art. 2041 c.c., in ogni caso con il risarcimento di tutti i danni”
4) la non debenza delle somme di cui alle fatture emesse dal 28.10.2016 fino all'aprile 2019;
5) l'indebito e/o il fondamento dell'azione restitutoria in ordine alle somme versate alla convenuta e il diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni a titolo di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale e, per l'effetto,
“dichiarare non dovute le somme di cui alle fatture tutte già allegate ... con condanna della convenuta a restituire le somme a suo tempo versate dall'Avv. ... in Pt_1
ogni caso non inferiori all'importo di € 7.421,38 ... e il risarcimento di tutti i danni a titolo di responsabilità precontrattuale, contrattuale e aquiliana, diretta e vicaria, con quantificazione equitativa ex artt. 1226 c.c. e/o 2056 c.c.
Si è costituita in giudizio contestando le domande avversarie e Controparte_1
deducendo di aver sin dall'inizio regolarmente erogato il servizio in entrambe le sedi professionali, come da collaudi eseguiti in LA, in data 15.12.2016, e in Roma, in data 22.1.2017, sottoscritti e approvati dal cliente.
Ha esposto: a) di aver riscontrato le richieste dell'attrice con i dettagli delle fatture richieste in pagamento, tutte conformi alle pattuizioni contrattuali;
b) che l'attrice non aveva pagato per un anno i canoni dovuti per entrambe le sedi maturando, così, una morosità complessiva di € 18.776,49 che aveva determinato la risoluzione contrattuale tra le parti.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., in occasione della prima memoria istruttoria l'attrice ha esposto che la convenuta aveva illegittimamente continuato ad emettere fatture anche dopo la notifica dell'atto di citazione, salvo poi emettere note di credito.
4 Ha precisato la domanda chiedendo di accertare e dichiarare:
- pendente l'originario contratto inter partes, nella fase della nuova proposta del Sig.
, fu quantificato il canone mensile per la fornitura del servizio di cui Controparte_2
al capitolo 2 dell'atto di citazione, in € 646,00 + IVA (cfr. confermata dall'email inoltrata dal Sig. all'Avv. in data 28.10.2016 ore Controparte_2 Parte_1
12:39), e per gli effetti, con le modifiche del contratto, ovvero il nuovo contratto, con quantificazione degli importi dovuti sulla base della proposta del Sig. , ovvero CP_2
nel caso in cui questi avesse fatto sottoscrivere clausole diverse alla loro nullità, ovvero l'annullamento per le ragioni tutte di cui all'atto di citazione, nei documenti ivi allegati e elle su estese memorie ed in particolare dichiarare nullo e annullare quanto fatto sottoscrivere dal Sig. all'Avv. in data Controparte_2 Parte_1
28.10.2016, ore 18:00, nel caso in cui si ritenesse che invece gli importi fossero quelli di cui alle fatture impugnate, ivi comprese quelle emesse successivamente alla notifica dell'atto di citazione, per le ragioni tutte già illustrate negli atti di causa dell'Avv. che si intendono Parte_1
qui integralmente riportate e riscritte;
- l'inadempimento, sia in ordine al contratto in essere, sia alle modifiche di cui alla proposta del Sig. , ovvero della email del 28.10.2016, che costituisce Controparte_2
la proposta oggetto di accettazione dell'Avv. che rileva anche ex art. Parte_1
1342 c.c., rispetto al formulario, ovvero al contratto per adesione, e dell'illecito, anche ex art. 2043 c.c., posto in essere da con riferimento alla Controparte_1
mancata erogazione del servizio di cui al capitolo 2. e/o al mancato collegamento
VPN tra lo studio di LA e quello di Roma, e per la disconnessione internet e delle utenze in entrambi gli studi e in particolare in quello di Roma, come da contestazioni
e/o come meglio dedotti nell'atto di citazione, con conseguente risoluzione per inadempimento e/o recesso, che integrano a tutti gli effetti inadempimento e
l'illecito;
- la responsabilità della contrattuale, precontrattuale, rispetto Controparte_1
alla proposta del 28.10.2016, ovvero extracontrattuale, diretta e vicaria, anche per il
5 fatto di tutti i suoi dipendenti e/o ausiliari: il diritto dell'Avv. ad Parte_1
ottenere il risarcimento di tutti i danni, prima di tutto a titolo di responsabilità precontrattuale, poi contrattuale, ed extracontrattuale, diretta e vicaria, sia patrimoniali, per danno emergente e lucro cessante, sia non patrimoniali, e quindi morali ed esistenziali;
- la non debenza delle somme di cui a tutte le fatture emesse;
- accertare e dichiarare l'indebito, e quindi la fondatezza dell'azione di restituzione degli importi ex art. 2033 c.c. e/o 2041 c.c. e dunque la fondatezza dell'azione di restituzione, ovvero di indebito, con riferimento a tutte le somme versate dall'Avv.
su richiesta della convenuta, anche al fine di evitare il distacco delle Parte_1
linee e/o la lesione morale ed esistenziale e di immagine portata dalla apparente morosità delle bollette;
- il recesso dal contratto (nel caso in cui non ne fosse dichiarata la nullità, ovvero
l'annullamento, ovvero la risoluzione), già alla data della migrazione delle linee, ovvero per il diverso periodo che sarà accertato in corso di causa.
- l'illecito nella condotta di parte convenuta nella emissione di ulteriori fatture e richieste di pagamento anche dopo la notifica dell'atto di citazione.
Ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste dell'attrice limitatamente ad alcuni capitoli di prova, venivano respinte le istanze attoree di CTU tecnica, contabile-estimativa e medico-legale.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 25.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione e concessi termini per il deposito di memorie ex art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice sono solo parzialmente fondate per i motivi di seguito esposti.
Deve innanzitutto rilevarsi che le obbligazioni a cui le parti si sono vincolate sono esclusivamente quelle concordate nei contratti sottoscritti, su modulo Telecom, in data 28.10.2016.
È infatti priva di rilevanza la corrispondenza intercorsa, precedentemente alla conclusione dei suddetti accordi, con l'agente , soggetto al più Controparte_2
6 incaricato di promuovere la sottoscrizione di contratti fra terzi e la convenuta, ma privo del potere di rappresentanza di quest'ultima.
Per tale motivo devono essere respinte le istanze attoree - basate sull'efficacia vincolante delle dichiarazioni dell'agente - di nullità e/annullamento dei contratti in esame per violazione di legge, inesistenza della causa, per motivi illeciti e per dolo e/o errore ex art. 1427 e ss. c.c.
L'attore ha dedotto, inoltre, la responsabilità precontrattuale della convenuta che, anche in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede, gli avrebbe proposto un nuovo contratto assicurando che sarebbe stato più vantaggioso e migliorativo rispetto a quello già in essere tra le parti.
Tale allegazione, tuttavia, è rimasta del tutto sfornita di prova mancando in atti una dichiarazione della convenuta in tal senso e, ancor prima, un precedente contratto con condizioni più favorevoli.
Nessun profilo di responsabilità precontrattuale è dunque ascrivibile alla convenuta che, pertanto, non è tenuta al risarcimento di alcun danno a tale titolo.
Con riferimento alle restati domande attoree si ricorda che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti, di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c., il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare solo la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mente il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dal fatto di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (ex multis Cass. SS.UU.
13533/2001, Corte di Cass., sent. n. 826/2015; Corte di Cass., sent. n. 13643/2014).
Nel caso in esame parte attrice ha depositato i due contratti sottoscritti in data
28.10.2016 e le condizioni generali del servizio.
Nei contratti, all'inizio della prima pagina, è previsto: “Il cliente come qui di seguito identificato propone di stipulare con il contratto di fornitura di Controparte_1
7 servizi/prodotti di telecomunicazioni di secondo le condizioni generali CP_1
di contratto ed in base alle condizioni generali ed economiche dello specifico servizio/prodotto richiesto, contenute nel relativo Profilo Commerciale, che sono parte integrante della presente e che il cliente dichiara di conoscere ed accettare”.
Tanto premesso, parte attrice ha dedotto l'inadempimento contrattuale della convenuta sotto vari profili, in quanto:
1) nei mesi di novembre, dicembre 2016 e gennaio 2017, si sono verificati disservizi e malfunzionamenti delle linee telefoniche ed internet dei due studi legali che hanno impedito la regolare erogazione dei servizi;
2) in data 9.02.2017 ha CP_1
interrotto la fornitura del servizio;
3) non ha eseguito il collegamento VPN tra la sede dello studio di LA e quella di Roma;
4) ha emesso fatture per importi superiori rispetto a quanto pattuito.
In relazione ai lamentati disservizi nella fornitura di cui al periodo “novembre, dicembre 2016 e gennaio 2017” si evidenzia che la convenuta ha depositato in atti i documenti - non contestati da controparte - denominati “Collaudo sede di LA del
15.12.2016” e “Collaudo sede di Roma del 22.01.2017” (doc. n.4-5), sottoscritti da
, indicata negli accordi quale referente dell'attrice (cfr. Fasc. Persona_1
convenuta, docc. 2-3, pag. 5).
La convenuta, pertanto, in relazione al suddetto inadempimento, ha assolto l'onere su di essa gravante.
Inoltre, si evidenzia che, dall'esame della documentazione prodotta, l'attore, contrariamente a quanto asserito, ha costituito in mora solamente con la CP_1
comunicazione del 9.02.2017 in cui riferisce di disservizi verificatesi il giorno precedente (n.d.r. 8.02.2017) e nel solo studio di Roma (Cfr. citazione, doc 4: “già dalla giornata di ieri, lo studio legale di Roma… risulta privo di collegamento telefonico e internet” - doc. 4).
Per tale interruzione, la cui durata nel tempo non è tuttavia specificatamente indicata dall'attore (Cfr. citazione, pag. 21 “Il disservizio/inadempimento si è protratto per
8 mesi” e, di seguito, “il malfunzionamento del servizio telefonico, che si è protratto per diversi giorni”) la convenuta non ha fornito prova liberatrice.
Deve, pertanto, ritenersi provata l'interruzione nella somministrazione del servizio di telefonia e internet, nello studio di Roma, dall'8.02.2017 e sino al mese di aprile
2017, termine oltre il quale il creditore, tenuto anch'esso a comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, avrebbe dovuto chiedere la risoluzione del rapporto, circostanza verificatasi, invece, solo dopo più di un anno dall'interruzione, in data 10.4.2018, (doc. 10).
In relazione al periodo di interruzione della somministrazione del servizio nello studio di Roma, è documentalmente provato il pagamento, in data 21.06.2017, della fattura n. XW00000779/2017 per € 1.153,44 e della fattura n. 8W00321055/2017 per
€ 480,56 (docc. 16).
deve, pertanto, essere condannata a restituire il complessivo importo di € CP_1
1.634,00 all'attore non avendo fornito a quest'ultimo i servizi di telefonia e internet pattuiti.
Con riferimento allo studio di LA, invece, nessun inadempimento nell'erogazione del servizio risulta lamentato, neppure genericamente, prima dell'introduzione del presente giudizio.
L'attore, al contrario, con pec del 17.10.2017 (dunque, un anno dopo la sottoscrizione del contratto), senza denunciare alcun tipo di malfunzionamento, ha chiesto il trasferimento delle linee telefoniche dello studio di LA all'indirizzo di via Cairoli
(doc. 9) manifestando, pertanto, ancora interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
Inoltre, nella restante corrispondenza depositata, l'attore non denuncia disservizi delle linee telefoniche ed internet in nessuno dei due studi ma si limita a contestare le fatture emesse dalla convenuta per “causali incomprensibili” e per importi più alti di quelli concordati (Cfr. pec a del 13.04.2017 avente oggetto “Contestazione CP_1
Vs modus operandi” - doc 6; mail del 10.05.2017 all'agente – doc. 7). Controparte_2
9 Anche nella pec datata 10.04.2018, in cui parte attrice chiede la risoluzione di ogni rapporto in essere per inadempimento grave della convenuta, oggetto di contestazione sono esclusivamente “le richieste di pagamento di somme non dovute” (doc. 10).
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'inadempimento della convenuta, accertato in parte e solo in relazione allo studio legale di Roma per il periodo febbraio/aprile 2017, deve ritenersi di scarsa importanza poiché non ha inciso in misura apprezzabile nell'economia del rapporto anche alla luce della durata complessiva dello stesso;
l'attore, infatti, come esposto, ha richiesto la risoluzione contrattuale dopo oltre un anno da tale interruzione.
A ciò si aggiunga che per stessa ammissione di parte attrice, questa è comunque riuscita a depositare gli atti giudiziari telematicamente facendo ricorso alla connessione internet dello studio di LA, così come confermato durante l'escussione testimoniale.
Il teste ha inoltre dichiarato: “i clienti contattavano i cellulari Testimone_1
personali dei collaboratori e degli avvocati. ... I clienti di solito hanno il numero personale di cellulare dell'avv. ” Pt_1
Alla luce della documentazione in atti e delle espletate prove orali deve, pertanto, concludersi che non vi sono elementi sufficienti per ritenere che vi sia stato un inadempimento grave nella fornitura dei servizi di telefonia oggetto dei due contratti, tale da determinarne la risoluzione.
L'attore ha anche dedotto che non avrebbe effettuato il collegamento VPN CP_1
tra la sede dello studio di LA e quella di Roma.
Tuttavia, dall'esame dei contratti, non risulta che l'attore abbia richiesto la configurazione VPN (Cfr. fasc. convenuta doc. 2, pag. 19 e doc. 3, pag. 20).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, essa non è prevista per il “Profilo commerciale -
Azienda Tuttocompreso Trunksip” prescelto dall'attore, così come emerge dalla lettura della pattuizione denominata “Caratteristiche del servizio Azienda
Tuttocompreso Trunksip” (Cfr. fasc. convenuta doc. 2, pag. 26 e doc. 3, pag. 27).
10 La convenuta, pertanto, non può essere considerata inadempiente nella realizzazione del collegamento VPN fra i due studi non avendo assunto un'obbligazione in tal senso.
Ancora, nessun profilo di inadempimento può essere riscontrato nella convenuta in relazione all'emissione di fatture.
L'attore deduce che le utenze telefoniche erano cinque nello studio di LA
(0773/663593 -0773/13529733 - 0773/1352976 - 0773/13529725 - 0773/470660) e cinque in quello di Roma (06/68891695 - 06/68890174 - 06/68309534 - 06/13573735
- 06/13572304).
Nel “Profilo commerciale - Azienda Tuttocompreso Trunksip”, allegato ad entrambi i contratti, è previsto un canone mensile di € 250,000, oltre Iva.
Le fatture impugnate relative all'anno 2017 (docc. 16 e 17 fasc. attoreo), tutte bimestrali, rispettano il canone contrattualmente pattuito per ogni utenza prevedendo, invero, per alcuni bimestri importi anche notevolmente inferiori (Cft., Fatt.
8W00186730/2017 per -1,66 euro, 8N00167125/2017 per 185,01 euro;
8W00706667/2017 per € 192,42, 8N000024381/2017 per € 74,73, somme già comprensive di Iva).
Come documentato dalle quietanze di pagamento in atti, e secondo la stessa prospettazione attorea (docc. 16 denominati “Fatture pagate dall'Avv. Pt_1
nell'indice dei documenti di cui all'atto di citazione), ha pagato le Parte_1
fatture emesse sino al periodo settembre/ottobre 2017.
Poiché, per tutto quanto sopra esposto - ad eccezione del periodo febbraio/aprile 2017
- nessun importo risulta illegittimamente pagato dall'attore, devono essere respinte anche le istanze di ripetizione delle somme ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c.
Inoltre, con riferimento alle fatture emesse dal mese di gennaio 2018 in poi, è documentato che la convenuta ha emesso note di credito (memoria attrice 183, com.
6, n. 1 – doc 2).
In relazione alla debenza o meno degli importi di cui a tali fatture si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice in sede di comparsa conclusionale,
11 nella missiva del 12.10.2017 (doc. 8) non vi è alcuna richiesta di risoluzione o recesso potendo tale volontà di sciogliere il vincolo contrattuale rinvenirsi, come sopra già indicato, nella comunicazione del 10.04.2018.
Pertanto, in conformità all'art. 15.1 delle condizioni generali di contratto, che prevede un termine di preavviso di trenta giorni, i contratti in esame hanno cessato di produrre effetti in data 10.05.2018.
L'attore non ha infatti provato la sottoscrizione di nuovi contratti di telefonia con differente gestore essendo allegati in atti mere fatture di Velcom S.r.l.s. per il
“servizio internet” dal mese di marzo 2018, relative al solo studio di LA (memoria n. 2 – all. 3).
Devono pertanto essere respinte tutte le istanze attoree di risoluzione del contratto per inadempimento.
Deve essere respinta anche la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale della convenuta precisata, in occasione della prima memoria istruttoria, quale “Azione di risarcimento dei danni anche ex artt. 2043 e 2059 c.c., per la continua emissione di fatture a carico dell'Avv. con riferimento Parte_1
ad un contratto risolto, ovvero per il quale vi è stato recesso e/o nullo, ovvero di cui si chiede l'annullamento”.
Come sopra già indicato, infatti, risulta documentalmente provato che le fatture emesse dopo lo scioglimento del contratto siano state tutte annullate mediante emissione di relative note di credito.
Non essendo dunque configurabile un fatto illecito, non può essere riconosciuta la responsabilità extracontrattuale della convenuta né questa può essere chiamata a rispondere ex art. 2049 c.c., tantomeno “per il fatto di tutti i suoi dipendenti e/o ausiliari” e, dunque, di soggetti non individuati.
Esclusa la responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale della convenuta, residua in favore dell'attore il diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento comunque accertato in relazione alla interruzione dei servizi verificatesi nello studio di Roma.
12 Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore dell'obbligazione che si afferma inadempiuta l'onere di fornire la prova del danno di cui chiede il risarcimento, nonché del nesso causale fra la condotta inadempiente del debitore e detto danno.
In materia di responsabilità contrattuale, inoltre, la causalità ex art. 1223 c.c. va accertata ricomprendendo tutti quei pregiudizi che in base ad un criterio di regolarità causale sono da considerare conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Tanto premesso, nel caso di specie l'attore ha lamentato e richiesto il risarcimento di un danno così ripartito:
a) € 7.421,38 come danno emergente, pari all'importo delle fatture pagate. Tale richiesta non può essere accolta poiché, detratto l'importo in precedenza specificato, non si rinviene alcuna lesione di interessi economici avendo l'attore pagato gli importi quale corrispettivo per i servizi forniti.
b) € 102.699,00 come lucro cessante, pari al calo di fatturato subito nell'anno
2017 rispetto al 2016. L'istanza deve essere respinta perché nessuna prova è stata raggiunta in ordine al nesso causale tra l'interruzione del servizio telefonico ed internet nel periodo considerato e la contrazione degli utili, che potrebbe rinvenirsi in ragioni diverse dal malfunzionamento delle linee telefoniche.
c) Danno da perdita di chance, quale perdita della possibilità di acquisire nuova clientela ed incarichi professionali. L'istanza va accolta e l'importo viene liquidato in via equitativa in € 1.500,00.
d) Danno non patrimoniale per lesione del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione e decoro e per danni morali ed esistenziali. La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale deve ritenersi infondata perché priva di qualsiasi specifica allegazione e di prova.
Il danno non patrimoniale presuppone una lesione di un diritto fondamentale della persona e tale non può ritenersi il diritto all'utilizzo della linea telefonica, in quanto affinché una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come “diritto
13 fondamentale della persona” è necessario che il pregiudizio riguardi direttamente la persona e non il suo patrimonio e l'impedimento dell'esercizio del diritto sopprima o limiti la dignità o la libertà dell'essere umano, circostanze non ricorrenti nel caso di specie, senza, peraltro, considerare che l'attore aveva anche la disponibilità di una linea telefonica mobile.
In definitiva, “il guasto al telefono o alla linea telefonica quale che ne sia la durata, non costituisce violazione d'alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniale” (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass, 15349/2017; Cass. 17894/2020;
Cass. 76/2022).
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese processuale che per il resto seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Accerta l'inadempimento non grave della società convenuta ed il recesso dai contratti stipulati in data 28.10.2016 formalizzato dall'attore in data
10.04.2018;
2) Condanna al pagamento, in favore dell'attore, della Controparte_1
somma di € 1.634,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna al pagamento in favore dell'attore, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, della somma di € 1.500,00 oltre interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
4) Respinge le restanti domande attoree;
5) Compensa per metà le spese processuali e condanna la convenuta al pagamento della restante metà; metà che liquida in € 250,00 per spese e in € 2.200,00 per compensi, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali:
Si comunichi.
14 Roma l'8/2/2025
Il Giudice
Dott. Renato Castaldo
Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Elisa De Grossi, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29641/2019 e vertente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO N. 2 Parte_1
SC. B INT. 3 ROMA presso il difensore avv. ; Parte_1
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
ANGELIS PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ROMA ROMA presso il difensore avv. DE ANGELIS PAOLO;
CONVENUTO
OGGETTO: contratti di somministrazione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio (di seguito, per brevità, Parte_1 Controparte_1
anche solo ) esponendo di aver ricevuto in data 19.10.2016, a mezzo di CP_1
, agente della convenuta, una proposta contrattuale relativa alle utenze Controparte_2
telefoniche fisse degli studi legali di LA e di Roma, di cui era titolare, avente ad
1 oggetto i seguenti servizi: i) Chiamate fisso nazionale illimitato;
ii) Chiamate illimitate verso tutti i Gestori Mobili Nazionali;
iii) ADSL Fibra 30 M con 8 indirizzo
IP (numero verde di assistenza dedicato); iv) Msa per creare la Vpn tra la sede di
LA e Roma.
L'attore ha esposto che nella proposta, che secondo la prospettazione dell'agente avrebbe dovuto essere migliorativa del contratto di telefonia già in essere, si prevedeva che: “Il canone mensile è di euro 323 +iva a sede per un totale complessivo per entrambe le sedi di euro 646 al mese + iva. Ha un costo una tantum di attivazione di euro 200. In allegato trova il dettaglio offerta e la configurazione per singola sede. Nella configurazione per singola sede al totale va aggiunto il canone di euro 73 a sede che è il servizio che le permette di creare la VPN tra le due sedi”.
Ha esposto che, alla luce di tale proposta contrattuale e della corrispondenza scritta e verbale intercorsa con il suddetto agente - che il 28.10.2016, alle ore 12.39, gli aveva confermato che non sarebbero stati addebitati costi ulteriori - in data 28.10.2016, alle ore 18.00, aveva sottoscritto due contratti di telefonia: uno per lo studio legale di
LA, in via Svetonio n. 16 e uno per lo studio di Roma, in via Crescenzio n. 2.
Ha esposto che nei successivi mesi di novembre, dicembre e gennaio la convenuta era stata inadempiente alle proprie obbligazioni essendosi verificato il distacco e/o non funzionamento del collegamento a internet.
Ha esposto che in data 09.02.2017 la controparte, già costituita in mora, aveva interrotto l'erogazione del servizio telefonico e internet impedendo, così, il deposito telematico degli atti giudiziari presso lo studio legale di Roma che, conseguentemente, avevano dovuto essere depositati presso lo studio di LA.
Ha esposto che l'impossibilità di effettuare e ricevere telefonate e la mancanza di
ADSL per inviare e ricevere mail e per effettuare servizi telematici sulla rete internet gli avevano causato disagio e fastidio nello svolgimento dell'attività di avvocato e rappresentavano violazione del diritto, garantito costituzionalmente, “di comunicazione e di espressione del pensiero”.
2 Ha esposto che la condotta di controparte aveva determinato la perdita di incarichi professionali, era stata lesiva della sua immagine professionale e gli aveva causato sofferenza fisica e morale (stress e disagi).
Ha esposto che le intimazioni e costituzioni in mora recapitate a erano CP_1
rimaste senza riscontro e che la convenuta aveva continuato ad emettere fatture per importi maggiori rispetto a quelli pattuiti.
Ha sostenuto che, pertanto, gli accordi erano da dichiararsi nulli e/o da annullare per:
1) violazione di legge;
2) inesistenza della causa;
3) ovvero per motivi illeciti;
4) ovvero per dolo e/o errore ex art. 1427 e ss. c.c.
Relativamente allo studio di LA, ha esposto: 1) di aver richiesto alla convenuta, in data 17.10.2017, il trasferimento delle linee telefoniche da via Svetonio n. 16 a via
Cairoli n. 10; 2) di aver sottoscritto, in data 12.11.2017, contratto di telefonia con
Velcom S.r.l.s., differente gestore.
Ha esposto di aver richiesto la risoluzione dei contratti con comunicazione a mezzo pec del 10.04.2018.
Con riferimento allo studio di Roma, ha sostenuto che in data 13.05.2018 e
29.05.2018 aveva sottoscritto ulteriori abbonamenti con Velcom S.r.l.s. per la migrazione delle relative utenze telefoniche.
Ha esposto che, ciò nonostante, la convenuta aveva continuato illegittimamente ed emettere fatture da intendersi tutte impugnate.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare:
1) la nullità e/o l'annullamento “degli atti fatti sottoscrivere”, e in particolare quello del 28.10.2016, ore 18:00”, perché non conforme a quanto pattuito in fase precontrattuale tra le parti;
2) l'inadempimento e l'illecito con riferimento alla mancata erogazione del servizio telefonico e/o al mancato collegamento VPN tra lo studio di LA e quello di Roma e per la disconnessione internet e delle utenze in entrambi gli studi e in particolare in quello di Roma, con conseguente risoluzione per inadempimento e/o recesso;
3 3) la responsabilità contrattuale, extracontrattuale “anche per il fatto di tutti i suoi dipendenti e/o ausiliari” ex art. 1128 e 2049 c.c., con conseguente diritto di parte attrice alla ripetizione delle somme e/o al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, ovvero il diritto alla ripetizione delle somme anche ex art. 2041 c.c., in ogni caso con il risarcimento di tutti i danni”
4) la non debenza delle somme di cui alle fatture emesse dal 28.10.2016 fino all'aprile 2019;
5) l'indebito e/o il fondamento dell'azione restitutoria in ordine alle somme versate alla convenuta e il diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni a titolo di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale e, per l'effetto,
“dichiarare non dovute le somme di cui alle fatture tutte già allegate ... con condanna della convenuta a restituire le somme a suo tempo versate dall'Avv. ... in Pt_1
ogni caso non inferiori all'importo di € 7.421,38 ... e il risarcimento di tutti i danni a titolo di responsabilità precontrattuale, contrattuale e aquiliana, diretta e vicaria, con quantificazione equitativa ex artt. 1226 c.c. e/o 2056 c.c.
Si è costituita in giudizio contestando le domande avversarie e Controparte_1
deducendo di aver sin dall'inizio regolarmente erogato il servizio in entrambe le sedi professionali, come da collaudi eseguiti in LA, in data 15.12.2016, e in Roma, in data 22.1.2017, sottoscritti e approvati dal cliente.
Ha esposto: a) di aver riscontrato le richieste dell'attrice con i dettagli delle fatture richieste in pagamento, tutte conformi alle pattuizioni contrattuali;
b) che l'attrice non aveva pagato per un anno i canoni dovuti per entrambe le sedi maturando, così, una morosità complessiva di € 18.776,49 che aveva determinato la risoluzione contrattuale tra le parti.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., in occasione della prima memoria istruttoria l'attrice ha esposto che la convenuta aveva illegittimamente continuato ad emettere fatture anche dopo la notifica dell'atto di citazione, salvo poi emettere note di credito.
4 Ha precisato la domanda chiedendo di accertare e dichiarare:
- pendente l'originario contratto inter partes, nella fase della nuova proposta del Sig.
, fu quantificato il canone mensile per la fornitura del servizio di cui Controparte_2
al capitolo 2 dell'atto di citazione, in € 646,00 + IVA (cfr. confermata dall'email inoltrata dal Sig. all'Avv. in data 28.10.2016 ore Controparte_2 Parte_1
12:39), e per gli effetti, con le modifiche del contratto, ovvero il nuovo contratto, con quantificazione degli importi dovuti sulla base della proposta del Sig. , ovvero CP_2
nel caso in cui questi avesse fatto sottoscrivere clausole diverse alla loro nullità, ovvero l'annullamento per le ragioni tutte di cui all'atto di citazione, nei documenti ivi allegati e elle su estese memorie ed in particolare dichiarare nullo e annullare quanto fatto sottoscrivere dal Sig. all'Avv. in data Controparte_2 Parte_1
28.10.2016, ore 18:00, nel caso in cui si ritenesse che invece gli importi fossero quelli di cui alle fatture impugnate, ivi comprese quelle emesse successivamente alla notifica dell'atto di citazione, per le ragioni tutte già illustrate negli atti di causa dell'Avv. che si intendono Parte_1
qui integralmente riportate e riscritte;
- l'inadempimento, sia in ordine al contratto in essere, sia alle modifiche di cui alla proposta del Sig. , ovvero della email del 28.10.2016, che costituisce Controparte_2
la proposta oggetto di accettazione dell'Avv. che rileva anche ex art. Parte_1
1342 c.c., rispetto al formulario, ovvero al contratto per adesione, e dell'illecito, anche ex art. 2043 c.c., posto in essere da con riferimento alla Controparte_1
mancata erogazione del servizio di cui al capitolo 2. e/o al mancato collegamento
VPN tra lo studio di LA e quello di Roma, e per la disconnessione internet e delle utenze in entrambi gli studi e in particolare in quello di Roma, come da contestazioni
e/o come meglio dedotti nell'atto di citazione, con conseguente risoluzione per inadempimento e/o recesso, che integrano a tutti gli effetti inadempimento e
l'illecito;
- la responsabilità della contrattuale, precontrattuale, rispetto Controparte_1
alla proposta del 28.10.2016, ovvero extracontrattuale, diretta e vicaria, anche per il
5 fatto di tutti i suoi dipendenti e/o ausiliari: il diritto dell'Avv. ad Parte_1
ottenere il risarcimento di tutti i danni, prima di tutto a titolo di responsabilità precontrattuale, poi contrattuale, ed extracontrattuale, diretta e vicaria, sia patrimoniali, per danno emergente e lucro cessante, sia non patrimoniali, e quindi morali ed esistenziali;
- la non debenza delle somme di cui a tutte le fatture emesse;
- accertare e dichiarare l'indebito, e quindi la fondatezza dell'azione di restituzione degli importi ex art. 2033 c.c. e/o 2041 c.c. e dunque la fondatezza dell'azione di restituzione, ovvero di indebito, con riferimento a tutte le somme versate dall'Avv.
su richiesta della convenuta, anche al fine di evitare il distacco delle Parte_1
linee e/o la lesione morale ed esistenziale e di immagine portata dalla apparente morosità delle bollette;
- il recesso dal contratto (nel caso in cui non ne fosse dichiarata la nullità, ovvero
l'annullamento, ovvero la risoluzione), già alla data della migrazione delle linee, ovvero per il diverso periodo che sarà accertato in corso di causa.
- l'illecito nella condotta di parte convenuta nella emissione di ulteriori fatture e richieste di pagamento anche dopo la notifica dell'atto di citazione.
Ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste dell'attrice limitatamente ad alcuni capitoli di prova, venivano respinte le istanze attoree di CTU tecnica, contabile-estimativa e medico-legale.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 25.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione e concessi termini per il deposito di memorie ex art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice sono solo parzialmente fondate per i motivi di seguito esposti.
Deve innanzitutto rilevarsi che le obbligazioni a cui le parti si sono vincolate sono esclusivamente quelle concordate nei contratti sottoscritti, su modulo Telecom, in data 28.10.2016.
È infatti priva di rilevanza la corrispondenza intercorsa, precedentemente alla conclusione dei suddetti accordi, con l'agente , soggetto al più Controparte_2
6 incaricato di promuovere la sottoscrizione di contratti fra terzi e la convenuta, ma privo del potere di rappresentanza di quest'ultima.
Per tale motivo devono essere respinte le istanze attoree - basate sull'efficacia vincolante delle dichiarazioni dell'agente - di nullità e/annullamento dei contratti in esame per violazione di legge, inesistenza della causa, per motivi illeciti e per dolo e/o errore ex art. 1427 e ss. c.c.
L'attore ha dedotto, inoltre, la responsabilità precontrattuale della convenuta che, anche in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede, gli avrebbe proposto un nuovo contratto assicurando che sarebbe stato più vantaggioso e migliorativo rispetto a quello già in essere tra le parti.
Tale allegazione, tuttavia, è rimasta del tutto sfornita di prova mancando in atti una dichiarazione della convenuta in tal senso e, ancor prima, un precedente contratto con condizioni più favorevoli.
Nessun profilo di responsabilità precontrattuale è dunque ascrivibile alla convenuta che, pertanto, non è tenuta al risarcimento di alcun danno a tale titolo.
Con riferimento alle restati domande attoree si ricorda che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti, di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c., il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare solo la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mente il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dal fatto di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (ex multis Cass. SS.UU.
13533/2001, Corte di Cass., sent. n. 826/2015; Corte di Cass., sent. n. 13643/2014).
Nel caso in esame parte attrice ha depositato i due contratti sottoscritti in data
28.10.2016 e le condizioni generali del servizio.
Nei contratti, all'inizio della prima pagina, è previsto: “Il cliente come qui di seguito identificato propone di stipulare con il contratto di fornitura di Controparte_1
7 servizi/prodotti di telecomunicazioni di secondo le condizioni generali CP_1
di contratto ed in base alle condizioni generali ed economiche dello specifico servizio/prodotto richiesto, contenute nel relativo Profilo Commerciale, che sono parte integrante della presente e che il cliente dichiara di conoscere ed accettare”.
Tanto premesso, parte attrice ha dedotto l'inadempimento contrattuale della convenuta sotto vari profili, in quanto:
1) nei mesi di novembre, dicembre 2016 e gennaio 2017, si sono verificati disservizi e malfunzionamenti delle linee telefoniche ed internet dei due studi legali che hanno impedito la regolare erogazione dei servizi;
2) in data 9.02.2017 ha CP_1
interrotto la fornitura del servizio;
3) non ha eseguito il collegamento VPN tra la sede dello studio di LA e quella di Roma;
4) ha emesso fatture per importi superiori rispetto a quanto pattuito.
In relazione ai lamentati disservizi nella fornitura di cui al periodo “novembre, dicembre 2016 e gennaio 2017” si evidenzia che la convenuta ha depositato in atti i documenti - non contestati da controparte - denominati “Collaudo sede di LA del
15.12.2016” e “Collaudo sede di Roma del 22.01.2017” (doc. n.4-5), sottoscritti da
, indicata negli accordi quale referente dell'attrice (cfr. Fasc. Persona_1
convenuta, docc. 2-3, pag. 5).
La convenuta, pertanto, in relazione al suddetto inadempimento, ha assolto l'onere su di essa gravante.
Inoltre, si evidenzia che, dall'esame della documentazione prodotta, l'attore, contrariamente a quanto asserito, ha costituito in mora solamente con la CP_1
comunicazione del 9.02.2017 in cui riferisce di disservizi verificatesi il giorno precedente (n.d.r. 8.02.2017) e nel solo studio di Roma (Cfr. citazione, doc 4: “già dalla giornata di ieri, lo studio legale di Roma… risulta privo di collegamento telefonico e internet” - doc. 4).
Per tale interruzione, la cui durata nel tempo non è tuttavia specificatamente indicata dall'attore (Cfr. citazione, pag. 21 “Il disservizio/inadempimento si è protratto per
8 mesi” e, di seguito, “il malfunzionamento del servizio telefonico, che si è protratto per diversi giorni”) la convenuta non ha fornito prova liberatrice.
Deve, pertanto, ritenersi provata l'interruzione nella somministrazione del servizio di telefonia e internet, nello studio di Roma, dall'8.02.2017 e sino al mese di aprile
2017, termine oltre il quale il creditore, tenuto anch'esso a comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, avrebbe dovuto chiedere la risoluzione del rapporto, circostanza verificatasi, invece, solo dopo più di un anno dall'interruzione, in data 10.4.2018, (doc. 10).
In relazione al periodo di interruzione della somministrazione del servizio nello studio di Roma, è documentalmente provato il pagamento, in data 21.06.2017, della fattura n. XW00000779/2017 per € 1.153,44 e della fattura n. 8W00321055/2017 per
€ 480,56 (docc. 16).
deve, pertanto, essere condannata a restituire il complessivo importo di € CP_1
1.634,00 all'attore non avendo fornito a quest'ultimo i servizi di telefonia e internet pattuiti.
Con riferimento allo studio di LA, invece, nessun inadempimento nell'erogazione del servizio risulta lamentato, neppure genericamente, prima dell'introduzione del presente giudizio.
L'attore, al contrario, con pec del 17.10.2017 (dunque, un anno dopo la sottoscrizione del contratto), senza denunciare alcun tipo di malfunzionamento, ha chiesto il trasferimento delle linee telefoniche dello studio di LA all'indirizzo di via Cairoli
(doc. 9) manifestando, pertanto, ancora interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
Inoltre, nella restante corrispondenza depositata, l'attore non denuncia disservizi delle linee telefoniche ed internet in nessuno dei due studi ma si limita a contestare le fatture emesse dalla convenuta per “causali incomprensibili” e per importi più alti di quelli concordati (Cfr. pec a del 13.04.2017 avente oggetto “Contestazione CP_1
Vs modus operandi” - doc 6; mail del 10.05.2017 all'agente – doc. 7). Controparte_2
9 Anche nella pec datata 10.04.2018, in cui parte attrice chiede la risoluzione di ogni rapporto in essere per inadempimento grave della convenuta, oggetto di contestazione sono esclusivamente “le richieste di pagamento di somme non dovute” (doc. 10).
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'inadempimento della convenuta, accertato in parte e solo in relazione allo studio legale di Roma per il periodo febbraio/aprile 2017, deve ritenersi di scarsa importanza poiché non ha inciso in misura apprezzabile nell'economia del rapporto anche alla luce della durata complessiva dello stesso;
l'attore, infatti, come esposto, ha richiesto la risoluzione contrattuale dopo oltre un anno da tale interruzione.
A ciò si aggiunga che per stessa ammissione di parte attrice, questa è comunque riuscita a depositare gli atti giudiziari telematicamente facendo ricorso alla connessione internet dello studio di LA, così come confermato durante l'escussione testimoniale.
Il teste ha inoltre dichiarato: “i clienti contattavano i cellulari Testimone_1
personali dei collaboratori e degli avvocati. ... I clienti di solito hanno il numero personale di cellulare dell'avv. ” Pt_1
Alla luce della documentazione in atti e delle espletate prove orali deve, pertanto, concludersi che non vi sono elementi sufficienti per ritenere che vi sia stato un inadempimento grave nella fornitura dei servizi di telefonia oggetto dei due contratti, tale da determinarne la risoluzione.
L'attore ha anche dedotto che non avrebbe effettuato il collegamento VPN CP_1
tra la sede dello studio di LA e quella di Roma.
Tuttavia, dall'esame dei contratti, non risulta che l'attore abbia richiesto la configurazione VPN (Cfr. fasc. convenuta doc. 2, pag. 19 e doc. 3, pag. 20).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, essa non è prevista per il “Profilo commerciale -
Azienda Tuttocompreso Trunksip” prescelto dall'attore, così come emerge dalla lettura della pattuizione denominata “Caratteristiche del servizio Azienda
Tuttocompreso Trunksip” (Cfr. fasc. convenuta doc. 2, pag. 26 e doc. 3, pag. 27).
10 La convenuta, pertanto, non può essere considerata inadempiente nella realizzazione del collegamento VPN fra i due studi non avendo assunto un'obbligazione in tal senso.
Ancora, nessun profilo di inadempimento può essere riscontrato nella convenuta in relazione all'emissione di fatture.
L'attore deduce che le utenze telefoniche erano cinque nello studio di LA
(0773/663593 -0773/13529733 - 0773/1352976 - 0773/13529725 - 0773/470660) e cinque in quello di Roma (06/68891695 - 06/68890174 - 06/68309534 - 06/13573735
- 06/13572304).
Nel “Profilo commerciale - Azienda Tuttocompreso Trunksip”, allegato ad entrambi i contratti, è previsto un canone mensile di € 250,000, oltre Iva.
Le fatture impugnate relative all'anno 2017 (docc. 16 e 17 fasc. attoreo), tutte bimestrali, rispettano il canone contrattualmente pattuito per ogni utenza prevedendo, invero, per alcuni bimestri importi anche notevolmente inferiori (Cft., Fatt.
8W00186730/2017 per -1,66 euro, 8N00167125/2017 per 185,01 euro;
8W00706667/2017 per € 192,42, 8N000024381/2017 per € 74,73, somme già comprensive di Iva).
Come documentato dalle quietanze di pagamento in atti, e secondo la stessa prospettazione attorea (docc. 16 denominati “Fatture pagate dall'Avv. Pt_1
nell'indice dei documenti di cui all'atto di citazione), ha pagato le Parte_1
fatture emesse sino al periodo settembre/ottobre 2017.
Poiché, per tutto quanto sopra esposto - ad eccezione del periodo febbraio/aprile 2017
- nessun importo risulta illegittimamente pagato dall'attore, devono essere respinte anche le istanze di ripetizione delle somme ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c.
Inoltre, con riferimento alle fatture emesse dal mese di gennaio 2018 in poi, è documentato che la convenuta ha emesso note di credito (memoria attrice 183, com.
6, n. 1 – doc 2).
In relazione alla debenza o meno degli importi di cui a tali fatture si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice in sede di comparsa conclusionale,
11 nella missiva del 12.10.2017 (doc. 8) non vi è alcuna richiesta di risoluzione o recesso potendo tale volontà di sciogliere il vincolo contrattuale rinvenirsi, come sopra già indicato, nella comunicazione del 10.04.2018.
Pertanto, in conformità all'art. 15.1 delle condizioni generali di contratto, che prevede un termine di preavviso di trenta giorni, i contratti in esame hanno cessato di produrre effetti in data 10.05.2018.
L'attore non ha infatti provato la sottoscrizione di nuovi contratti di telefonia con differente gestore essendo allegati in atti mere fatture di Velcom S.r.l.s. per il
“servizio internet” dal mese di marzo 2018, relative al solo studio di LA (memoria n. 2 – all. 3).
Devono pertanto essere respinte tutte le istanze attoree di risoluzione del contratto per inadempimento.
Deve essere respinta anche la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale della convenuta precisata, in occasione della prima memoria istruttoria, quale “Azione di risarcimento dei danni anche ex artt. 2043 e 2059 c.c., per la continua emissione di fatture a carico dell'Avv. con riferimento Parte_1
ad un contratto risolto, ovvero per il quale vi è stato recesso e/o nullo, ovvero di cui si chiede l'annullamento”.
Come sopra già indicato, infatti, risulta documentalmente provato che le fatture emesse dopo lo scioglimento del contratto siano state tutte annullate mediante emissione di relative note di credito.
Non essendo dunque configurabile un fatto illecito, non può essere riconosciuta la responsabilità extracontrattuale della convenuta né questa può essere chiamata a rispondere ex art. 2049 c.c., tantomeno “per il fatto di tutti i suoi dipendenti e/o ausiliari” e, dunque, di soggetti non individuati.
Esclusa la responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale della convenuta, residua in favore dell'attore il diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento comunque accertato in relazione alla interruzione dei servizi verificatesi nello studio di Roma.
12 Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore dell'obbligazione che si afferma inadempiuta l'onere di fornire la prova del danno di cui chiede il risarcimento, nonché del nesso causale fra la condotta inadempiente del debitore e detto danno.
In materia di responsabilità contrattuale, inoltre, la causalità ex art. 1223 c.c. va accertata ricomprendendo tutti quei pregiudizi che in base ad un criterio di regolarità causale sono da considerare conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Tanto premesso, nel caso di specie l'attore ha lamentato e richiesto il risarcimento di un danno così ripartito:
a) € 7.421,38 come danno emergente, pari all'importo delle fatture pagate. Tale richiesta non può essere accolta poiché, detratto l'importo in precedenza specificato, non si rinviene alcuna lesione di interessi economici avendo l'attore pagato gli importi quale corrispettivo per i servizi forniti.
b) € 102.699,00 come lucro cessante, pari al calo di fatturato subito nell'anno
2017 rispetto al 2016. L'istanza deve essere respinta perché nessuna prova è stata raggiunta in ordine al nesso causale tra l'interruzione del servizio telefonico ed internet nel periodo considerato e la contrazione degli utili, che potrebbe rinvenirsi in ragioni diverse dal malfunzionamento delle linee telefoniche.
c) Danno da perdita di chance, quale perdita della possibilità di acquisire nuova clientela ed incarichi professionali. L'istanza va accolta e l'importo viene liquidato in via equitativa in € 1.500,00.
d) Danno non patrimoniale per lesione del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione e decoro e per danni morali ed esistenziali. La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale deve ritenersi infondata perché priva di qualsiasi specifica allegazione e di prova.
Il danno non patrimoniale presuppone una lesione di un diritto fondamentale della persona e tale non può ritenersi il diritto all'utilizzo della linea telefonica, in quanto affinché una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come “diritto
13 fondamentale della persona” è necessario che il pregiudizio riguardi direttamente la persona e non il suo patrimonio e l'impedimento dell'esercizio del diritto sopprima o limiti la dignità o la libertà dell'essere umano, circostanze non ricorrenti nel caso di specie, senza, peraltro, considerare che l'attore aveva anche la disponibilità di una linea telefonica mobile.
In definitiva, “il guasto al telefono o alla linea telefonica quale che ne sia la durata, non costituisce violazione d'alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniale” (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass, 15349/2017; Cass. 17894/2020;
Cass. 76/2022).
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese processuale che per il resto seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Accerta l'inadempimento non grave della società convenuta ed il recesso dai contratti stipulati in data 28.10.2016 formalizzato dall'attore in data
10.04.2018;
2) Condanna al pagamento, in favore dell'attore, della Controparte_1
somma di € 1.634,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna al pagamento in favore dell'attore, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, della somma di € 1.500,00 oltre interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
4) Respinge le restanti domande attoree;
5) Compensa per metà le spese processuali e condanna la convenuta al pagamento della restante metà; metà che liquida in € 250,00 per spese e in € 2.200,00 per compensi, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali:
Si comunichi.
14 Roma l'8/2/2025
Il Giudice
Dott. Renato Castaldo
Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Elisa De Grossi, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo
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