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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/11/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3078/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Franca Tonello con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 02.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale in data 07.01.2025 (pubblicata il 07.02.2025 - RGN 3078/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pagina 1 di 3 pronunzia della sentenza di scioglimento del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio civile in data 02.03.1991 - dal Per_ quale sono nati i figli (n. il 06.08.1991) e (n. il 02.04.2002) - era tra loro intervenuta Per_2 separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2. La signora continuerà a vivere nella casa coniugale con il figlio , Parte_1 Persona_3 attualmente studente e non autonomo economicamente, che le viene assegnata e identificata catastalmente come segue: Comune di Mirano – Scaltenigo Via Vetrego nl. 210/a identificato catastalmente al Catasto dei Fabbricati, Comune di Mirano, Fg 35, mappale 145/3 – Via Vetrego n. 210, p.t./1- Cat. A/3 – Cl. 4 – vani 4,5 – R.C. Euro 278,89.
3. A titolo di contributo al mantenimento della sig.ra , il signor verserà alla Pt_1 Parte_2 stessa la somma mensile pari ad € 800,00 oltre ad aggiornamento istat, ed inoltre Euro 800,00 quale contributo al mantenimento del figlio , oltre al 60% delle spese straordinarie, Persona_3 da individuarsi secondo il Protocollo adottato presso l'adito Tribunale che le parti dichiarano di conoscere avendone ricevuto copia, il tutto sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
ciò a decorrere dal mese successivo al rilascio dell'abitazione coniugale.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 2 di 3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 02.03.1991 a Spinea (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II, Serie A, n. 3, anno 1991 del Comune di Spinea (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3078/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Franca Tonello con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 02.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale in data 07.01.2025 (pubblicata il 07.02.2025 - RGN 3078/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pagina 1 di 3 pronunzia della sentenza di scioglimento del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio civile in data 02.03.1991 - dal Per_ quale sono nati i figli (n. il 06.08.1991) e (n. il 02.04.2002) - era tra loro intervenuta Per_2 separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2. La signora continuerà a vivere nella casa coniugale con il figlio , Parte_1 Persona_3 attualmente studente e non autonomo economicamente, che le viene assegnata e identificata catastalmente come segue: Comune di Mirano – Scaltenigo Via Vetrego nl. 210/a identificato catastalmente al Catasto dei Fabbricati, Comune di Mirano, Fg 35, mappale 145/3 – Via Vetrego n. 210, p.t./1- Cat. A/3 – Cl. 4 – vani 4,5 – R.C. Euro 278,89.
3. A titolo di contributo al mantenimento della sig.ra , il signor verserà alla Pt_1 Parte_2 stessa la somma mensile pari ad € 800,00 oltre ad aggiornamento istat, ed inoltre Euro 800,00 quale contributo al mantenimento del figlio , oltre al 60% delle spese straordinarie, Persona_3 da individuarsi secondo il Protocollo adottato presso l'adito Tribunale che le parti dichiarano di conoscere avendone ricevuto copia, il tutto sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
ciò a decorrere dal mese successivo al rilascio dell'abitazione coniugale.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 2 di 3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 02.03.1991 a Spinea (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II, Serie A, n. 3, anno 1991 del Comune di Spinea (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
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