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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nella persona dei seguenti magistrati: dott. Marianna Galioto Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3577/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati in VIA DELLA GUASTALLA, 15 MILANO C.F._2
presso lo studio degli Avv. CESARE MAUPOIL e STEFANO RENATO BRUGNATELLI che li rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(P. IVA ) in qualità di mandataria di Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in VIA APPIANI, 7 MILANO presso lo studio degli P.IVA_3
pagina 1 di 10 Avv. GIULIA GALATI, ANDREA SIENA E DAVIDE SARINA che la rappresentano e difendono come da delega in atti
INTERVENUTA
avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
i. nel merito, in via principale:
i.1 revocare il decreto ingiuntivo 2.7.2021 n. 12406 del Tribunale di Milano;
i.2 accertare e dichiarare che nulla è dovuto, in relazione ai fatti oggetto di causa, dai signori
[...]
ed nei confronti di;
Parte_1 Parte_2 Controparte_4
ii. nel merito, in via subordinata:
ii.1 nel denegato caso di mancato accoglimento delle conclusioni spiegate in via principale, compensare comunque tra le parti le spese della fase monitoria e del giudizio di primo grado;
iii. in ogni caso:
iii.1 con vittoria delle spese e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc. Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: nel merito, in via principale: rigettare l'appello. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
pagina 2 di 10 I.a. Con il decreto ingiuntivo n. 12406/2021, chiesto ed ottenuto da , il Tribunale Controparte_1
di Milano ingiungeva agli odierni appellanti ed in qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori, il pagamento della somma di euro 633.429,40, più interessi e spese della procedura, sulla base di contratti di affidamento per smobilizzo di crediti commerciali, mediante operazioni di anticipo su fatture presentate direttamente alla banca;
contratti di affidamento dei quali aveva Controparte_1
fruito la debitrice principale garantita . Parte_3
In particolare, attraverso il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, la banca assumeva essere creditrice nei confronti dei sig.ri i quali, in data 23 dicembre 2013, avevano rilasciato una fideiussione Pt_1
omnibus, a garanzia delle obbligazioni contratte dalla - società Parte_3
successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 18 ottobre 2018 - e che tale fideiussione, inizialmente limitata sino alla concorrenza dell'importo di euro 500.000,00, in seguito, con rinegoziazione intercorsa fra le parti in data 28 marzo 2014, era stata elevata all'importo di euro
900.000,00.
e proponevano dunque opposizione ex art. 645 c.p.c., concludendo Parte_1 Parte_2
per la revoca del provvedimento monitorio opposto.
Per quanto ancora d'interesse, gli opponenti rappresentavano come i documenti prodotti dalla banca in sede monitoria fossero privi di efficacia probatoria poiché unilateralmente predisposti.
Contestavano, altresì, l'opponibilità dell'ammontare totale dell'esposizione debitoria “il cui calcolo andrebbe verificato puntualmente, tra l'altro alla luce dei contratti e delle condizioni generali di affidamento che non consentono di escludere la applicazione di c.d. interessi ultralegali” (pagg. 3 e 4 atto di citazione in opposizione).
Infine, denunciavano la nullità della fideiussione, poiché espressione di intese anticoncorrenziali di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI n. 1131 del 27.2.2003. Ne contestavano, in ogni caso, l'inefficacia stante il mancato rispetto, da parte della banca opposta, di “quanto prescritto a suo carico dall'articolo
1957 cod. civ.”.
I.b. Si costituiva, nel giudizio di opposizione, la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, poiché infondata.
I.c. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., il Tribunale di Milano, a seguito di disconoscimento, da parte degli opponenti, della copia fotostatica prodotta in giudizio, della pagina 3 di 10 fideiussione omnibus del 23.12.2013 e della successiva rinegoziazione del 28.03.2014, autorizzava il deposito degli originali, i quali non venivano successivamente disconosciuti dagli opponenti.
Con sentenza n. 3762/2023, pubblicata in data 9 maggio 2023, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione avanzata da e confermando il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
opposto e condannando gli opponenti al pagamento, in solido fra loro, delle spese di lite del giudizio di opposizione, quantificate in euro 25.187,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
II. La sentenza di primo grado.
II.a Il Tribunale in primis ha disatteso l'eccezione relativa alla contestazione dell'importo ingiunto poiché basato soltanto sulla produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., rilevando come l'opposta avesse prodotto, già in sede monitoria, tutte le fatture anticipate nonché gli estratti conto.
Inoltre, con riferimento all'eccezione relativa al disconoscimento della conformità della copia della fideiussione e della copia della modifica agli originali, il Tribunale ha osservato che la banca opposta ha chiesto di poter depositare gli originali in cancelleria e, previa autorizzazione del Giudice Istruttore al deposito, gli opponenti, all'esito della produzione degli originali, non li hanno disconosciuti, limitandosi ad affermare di non ricordare di averli sottoscritti.
Conseguentemente, il Tribunale, rilevato come gli opponenti non avessero ottemperato all'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento agli originali successivamente acquisiti, sulla base dell'insegnamento fornito dalla giurisprudenza di legittimità (viene citata Cass. n. 7340/22), ha rilevato l'avvenuto riconoscimento delle predette scritture in causa.
Del pari, ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus in quanto conforme al modello predisposto dall'ABI e, pertanto, lesiva della concorrenza, sulla base dei seguenti rilievi: la fideiussione
è stata stipulata in data posteriore al citato provvedimento e gli opponenti non hanno neppure chiesto di poter provare l'asserito illecito concorrenziale al fine di far accertare la nullità; la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957
c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico;
nel caso di specie, dall'art. 6 del contratto di fideiussione risulta con chiarezza la deroga pattizia alla suddetta norma.
pagina 4 di 10 III. L'appello.
III.a. Avverso tale decisione hanno interposto appello e affidando Parte_1 Parte_2
l'impugnazione a due motivi di appello:
1) Attraverso il primo motivo d'appello gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto non adeguatamente provata la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale. Assumono, a tal proposito, che la fideiussione ad oggetto, sottoscritta in data 23.12.2013, contiene le clausole sanzionate dal
Provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia e che, in punto di onere probatorio, “l'inserimento di dette clausole costituisce già di per sé chiaro indice del fatto che il contratto sia frutto della adozione da parte del sistema bancario Italiano e con esso, nel caso specifico, di Intesa San Paolo srl) di intese anticoncorrenziali vietate dall'articolo 2 della legge 10.10.1990 n. 287 del 1990” (vd. pag. 5 dell'atto di citazione in appello). Non avendo la Banca convenuta offerto in giudizio prova alcuna circa l'assenza del perdurare dell'illecito, il Tribunale avrebbe dovuto accertarne la sussistenza. Ciò posto, dalla sussistenza, all'interno della fideiussione azionata, delle clausole sanzionate, deriverebbe la nullità totale della garanzia prestata o, al più, la nullità parziale, limitata alle clausole sanzionate. Anche in tal ultimo caso, tuttavia, la fideiussione sarebbe comunque inefficace, posto che “dalla nullità dell'articolo
6 sarebbe così derivata la reviviscenza dell'applicabilità dell'articolo 1957 del codice civile” ed atteso che, nel caso di specie, il termine semestrale di cui alla citata norma non sarebbe stato rispettato dalla
Banca.
2) Con il secondo motivo d'appello gli appellanti impugnano il capo della sentenza relativo alle spese di lite, rappresentando che il giudizio di primo grado è stato introdotto il 1° ottobre 2021, allorquando la sentenza delle S.U. n. 41994/2021 – la quale ha avallato l'orientamento della nullità parziale delle fideiussioni contenenti le clausole oggetto di sanzione – non era ancora intervenuta. Rappresentano dunque che, quand'anche la Corte dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto, la sentenza impugnata andrebbe riformata nel senso di compensare le spese di lite fra le parti.
III.b. Si è costituita in giudizio , in qualità di mandataria di Controparte_2 CP_3 quest'ultima cessionaria prosoluto di crediti ceduti da , tra cui quello vantato da Controparte_4 quest'ultima nei confronti di e dei suoi garanti. L'appellata ha Parte_3 demandato il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
III.c. non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_4
pagina 5 di 10 III.d. All'udienza del 19.03.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, ed in pari data la causa è stata discussa in camera di consiglio.
IV. Le osservazioni della Corte:
IV.a. Il primo motivo d'appello non consente di addivenire alla riforma della sentenza impugnata, per le ragioni che seguono.
Quanto all'efficacia probatoria del provvedimento della Banca d'Italia con riguardo alle fideiussioni successive alla sua emissione, quale è quella oggetto di causa, la Corte non condivide la posizione assunta dal Tribunale e ritiene di dare continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n.
2227/24, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. [v. Cass.
29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”].
Come si è osservato nel suddetto precedente di questa Corte, “ritiene la Corte che, anche a non voler riconoscere efficacia probatoria strictu sensu 'privilegiata' al provvedimento dell'Autorità con riguardo alle fideiussioni contenenti le clausole sanzionate, ma sottoscritte in un periodo successivo all'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità (novembre 2003 – maggio 2005), il provvedimento de quo, alla luce dell'autorevole e condivisibile interpretazione offertane dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con sentenza n. 41994/2021, consente comunque di ravvisare la persistenza di un “meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust” abitualmente utilizzato dagli istituti di credito, meccanismo che rinviene la sua fonte in atti diversi (id est: il contratto a valle e l'intesa a monte, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), ma tra loro funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito. In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale pagina 6 di 10 alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Trattasi, ad avviso della Corte, di una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza.”.
Nel caso di specie, gli appellanti hanno assolto al proprio onere probatorio, posto che hanno allegato la corrispondenza fra le clausole contrattuali sussistenti all'interno del contratto di fideiussione del
23.12.2013 (cfr. doc. n. 4 fasc. monitorio) a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia.
Di contro, a fronte di ciò e dell'effettiva riproduzione nel testo negoziale di tutte e tre le clausole del modello ABI dichiarate nulle (artt. 2, 6 e 8 del contratto), la banca appellata non ha offerto nel presente giudizio una prova in grado di superare la presunzione di permanenza dell'intesa illecita nel momento in cui la fideiussione è stata rilasciata.
Ciò posto, va detto che la Suprema Corte ha rilevato che la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale del modello di fideiussione ABI, bensì solo con riferimento alle tre clausole del modello di fideiussione sopra richiamate (clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.); che, pertanto, pur ritenendo che la contrarietà dell'intesa “a monte” abbia a riverberarsi sulla validità del negozio “a valle”, tale invalidità riguarderebbe solo alcune clausole della fideiussione sottoscritta dagli appellanti, sì da doversi conseguentemente applicare la norma di cui all'art. 1419 c.c., secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità
(Cass. 26/9/2019 n. 24044).
Su tale questione le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994/2021, già richiamata, hanno affermato che
“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
pagina 7 di 10 Ciò richiamato, data la nullità parziale della fideiussione, occorre verificare il differente profilo della effettiva ricorrenza o meno dei presupposti per affermare l'invocata estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Si osserva che nel caso di specie, la Banca risulta aver azionato il proprio credito sulla base della clausola n. 7 del contratto di fideiussione, contenente l'obbligo del garante di pagare immediatamente alla Banca “a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”, clausola questa che non è stata incisa dal provvedimento antitrust sopra richiamato.
La Suprema Corte ha affermato che la presenza di una clausola c.d. “a prima richiesta”, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza è la normale conseguenza della nullità del patto di deroga), determina non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto dalla tradizionale esegesi della norma), dovendosi ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento … atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. 22346/2017).
Ciò richiamato, va considerato che, nella fattispecie in esame, risulta che l'obbligazione di pagare la somma derivante dal contratto di anticipo fatture fosse divenuta esigibile nei confronti del debitore principale e, quindi, nei confronti dei fideiussori, in data 18.10.2018, allorquando era stato dichiarato il fallimento della debitrice principale - e che ebbe ad Controparte_5 Controparte_4
intimare il pagamento agli odierni appellanti in data 5.11.2018 (vd. doc. 9 fasc. I grado, CP_4
), per poi inviare, sia alla debitrice principale sia ai garanti, in data 11.12.2018, la comunicazione
[...] di segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (vd. doc. 10 fasc. I grado,
[...]
), e successivamente depositare istanza di insinuazione al passivo della procedura CP_4
fallimentare in data 13.02.2019 (vd. doc. 11, fasc. I grado, ). Controparte_4
Dall'insieme dei documenti prodotti deve, pertanto, ritenersi che ebbe a proporre le Controparte_4
istanze di pagamento nei confronti della debitrice principale e dei garanti, nel pieno rispetto dei termini 1 In caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 l.fall. comma 2 alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore (Cass. Civ. n. 24296/2017). pagina 8 di 10 di cui all'art. 1957 c.c. e delle modalità previste dalla clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione.
Si rileva inoltre che parte appellante assume che il dies a quo del decorso del termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c., debba coincidere con la data di presentazione della domanda di concordato preventivo della società garantita (ossia, secondo la Parte_3
prospettazione di parte appellante, al 29.05.2018), mancando, tuttavia, di dar prova dell'effettiva presentazione di suddetta domanda e, comunque sia, del concreto avvio della procedura concorsuale.
Per questi motivi
, la conclusione cui il primo giudice è pervenuto va confermata.
IV.b. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 92, II comma, c.p.c., il giudice può compensare le spese tra le parti in caso di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Orbene, nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie. Invero, il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione per plurime ragioni. Gli odierni appellanti non hanno agito limitandosi a far valere la nullità della fideiussione prestata per contrarietà alla normativa antitrust: hanno, difatti, in prima battuta, contestato l'effettiva esistenza della fideiussione e della sua successiva rinegoziazione, disconoscendo le copie fotostatiche di tali contratti;
di seguito hanno eccepito la non debenza dell'importo ingiunto, e, da ultimo, la nullità delle fideiussioni. A fronte della complessiva infondatezza delle eccezioni, correttamente la condanna è conseguita alla soccombenza.
IV.c. Per le ragioni esposte, l'appello svolto da e deve essere Parte_1 Parte_2
rigettato.
V. Al rigetto dell'appello segue, sempre secondo la regola della soccombenza, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo tenuto conto della contenuta attività concretamente prestata, e dunque secondo i parametri minimi per lo scaglione di valore della causa (da € 520.001,00 a € 1.000.000).
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e e per l'effetto, conferma la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Milano n. 3762/2023 pubblicata in data 9 maggio 2023;
2. condanna e in solido fra loro, alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
in qualità di mandataria di delle spese di lite del presente grado di CP_2 Controparte_3
giudizio liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del
15%, IVA e CPA;
3. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere est. Il Preside nte
Beatrice Siccardi Marianna Galio to pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nella persona dei seguenti magistrati: dott. Marianna Galioto Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3577/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati in VIA DELLA GUASTALLA, 15 MILANO C.F._2
presso lo studio degli Avv. CESARE MAUPOIL e STEFANO RENATO BRUGNATELLI che li rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(P. IVA ) in qualità di mandataria di Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in VIA APPIANI, 7 MILANO presso lo studio degli P.IVA_3
pagina 1 di 10 Avv. GIULIA GALATI, ANDREA SIENA E DAVIDE SARINA che la rappresentano e difendono come da delega in atti
INTERVENUTA
avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
i. nel merito, in via principale:
i.1 revocare il decreto ingiuntivo 2.7.2021 n. 12406 del Tribunale di Milano;
i.2 accertare e dichiarare che nulla è dovuto, in relazione ai fatti oggetto di causa, dai signori
[...]
ed nei confronti di;
Parte_1 Parte_2 Controparte_4
ii. nel merito, in via subordinata:
ii.1 nel denegato caso di mancato accoglimento delle conclusioni spiegate in via principale, compensare comunque tra le parti le spese della fase monitoria e del giudizio di primo grado;
iii. in ogni caso:
iii.1 con vittoria delle spese e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc. Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: nel merito, in via principale: rigettare l'appello. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
pagina 2 di 10 I.a. Con il decreto ingiuntivo n. 12406/2021, chiesto ed ottenuto da , il Tribunale Controparte_1
di Milano ingiungeva agli odierni appellanti ed in qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori, il pagamento della somma di euro 633.429,40, più interessi e spese della procedura, sulla base di contratti di affidamento per smobilizzo di crediti commerciali, mediante operazioni di anticipo su fatture presentate direttamente alla banca;
contratti di affidamento dei quali aveva Controparte_1
fruito la debitrice principale garantita . Parte_3
In particolare, attraverso il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, la banca assumeva essere creditrice nei confronti dei sig.ri i quali, in data 23 dicembre 2013, avevano rilasciato una fideiussione Pt_1
omnibus, a garanzia delle obbligazioni contratte dalla - società Parte_3
successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 18 ottobre 2018 - e che tale fideiussione, inizialmente limitata sino alla concorrenza dell'importo di euro 500.000,00, in seguito, con rinegoziazione intercorsa fra le parti in data 28 marzo 2014, era stata elevata all'importo di euro
900.000,00.
e proponevano dunque opposizione ex art. 645 c.p.c., concludendo Parte_1 Parte_2
per la revoca del provvedimento monitorio opposto.
Per quanto ancora d'interesse, gli opponenti rappresentavano come i documenti prodotti dalla banca in sede monitoria fossero privi di efficacia probatoria poiché unilateralmente predisposti.
Contestavano, altresì, l'opponibilità dell'ammontare totale dell'esposizione debitoria “il cui calcolo andrebbe verificato puntualmente, tra l'altro alla luce dei contratti e delle condizioni generali di affidamento che non consentono di escludere la applicazione di c.d. interessi ultralegali” (pagg. 3 e 4 atto di citazione in opposizione).
Infine, denunciavano la nullità della fideiussione, poiché espressione di intese anticoncorrenziali di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI n. 1131 del 27.2.2003. Ne contestavano, in ogni caso, l'inefficacia stante il mancato rispetto, da parte della banca opposta, di “quanto prescritto a suo carico dall'articolo
1957 cod. civ.”.
I.b. Si costituiva, nel giudizio di opposizione, la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, poiché infondata.
I.c. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., il Tribunale di Milano, a seguito di disconoscimento, da parte degli opponenti, della copia fotostatica prodotta in giudizio, della pagina 3 di 10 fideiussione omnibus del 23.12.2013 e della successiva rinegoziazione del 28.03.2014, autorizzava il deposito degli originali, i quali non venivano successivamente disconosciuti dagli opponenti.
Con sentenza n. 3762/2023, pubblicata in data 9 maggio 2023, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione avanzata da e confermando il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
opposto e condannando gli opponenti al pagamento, in solido fra loro, delle spese di lite del giudizio di opposizione, quantificate in euro 25.187,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
II. La sentenza di primo grado.
II.a Il Tribunale in primis ha disatteso l'eccezione relativa alla contestazione dell'importo ingiunto poiché basato soltanto sulla produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., rilevando come l'opposta avesse prodotto, già in sede monitoria, tutte le fatture anticipate nonché gli estratti conto.
Inoltre, con riferimento all'eccezione relativa al disconoscimento della conformità della copia della fideiussione e della copia della modifica agli originali, il Tribunale ha osservato che la banca opposta ha chiesto di poter depositare gli originali in cancelleria e, previa autorizzazione del Giudice Istruttore al deposito, gli opponenti, all'esito della produzione degli originali, non li hanno disconosciuti, limitandosi ad affermare di non ricordare di averli sottoscritti.
Conseguentemente, il Tribunale, rilevato come gli opponenti non avessero ottemperato all'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento agli originali successivamente acquisiti, sulla base dell'insegnamento fornito dalla giurisprudenza di legittimità (viene citata Cass. n. 7340/22), ha rilevato l'avvenuto riconoscimento delle predette scritture in causa.
Del pari, ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus in quanto conforme al modello predisposto dall'ABI e, pertanto, lesiva della concorrenza, sulla base dei seguenti rilievi: la fideiussione
è stata stipulata in data posteriore al citato provvedimento e gli opponenti non hanno neppure chiesto di poter provare l'asserito illecito concorrenziale al fine di far accertare la nullità; la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957
c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico;
nel caso di specie, dall'art. 6 del contratto di fideiussione risulta con chiarezza la deroga pattizia alla suddetta norma.
pagina 4 di 10 III. L'appello.
III.a. Avverso tale decisione hanno interposto appello e affidando Parte_1 Parte_2
l'impugnazione a due motivi di appello:
1) Attraverso il primo motivo d'appello gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto non adeguatamente provata la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale. Assumono, a tal proposito, che la fideiussione ad oggetto, sottoscritta in data 23.12.2013, contiene le clausole sanzionate dal
Provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia e che, in punto di onere probatorio, “l'inserimento di dette clausole costituisce già di per sé chiaro indice del fatto che il contratto sia frutto della adozione da parte del sistema bancario Italiano e con esso, nel caso specifico, di Intesa San Paolo srl) di intese anticoncorrenziali vietate dall'articolo 2 della legge 10.10.1990 n. 287 del 1990” (vd. pag. 5 dell'atto di citazione in appello). Non avendo la Banca convenuta offerto in giudizio prova alcuna circa l'assenza del perdurare dell'illecito, il Tribunale avrebbe dovuto accertarne la sussistenza. Ciò posto, dalla sussistenza, all'interno della fideiussione azionata, delle clausole sanzionate, deriverebbe la nullità totale della garanzia prestata o, al più, la nullità parziale, limitata alle clausole sanzionate. Anche in tal ultimo caso, tuttavia, la fideiussione sarebbe comunque inefficace, posto che “dalla nullità dell'articolo
6 sarebbe così derivata la reviviscenza dell'applicabilità dell'articolo 1957 del codice civile” ed atteso che, nel caso di specie, il termine semestrale di cui alla citata norma non sarebbe stato rispettato dalla
Banca.
2) Con il secondo motivo d'appello gli appellanti impugnano il capo della sentenza relativo alle spese di lite, rappresentando che il giudizio di primo grado è stato introdotto il 1° ottobre 2021, allorquando la sentenza delle S.U. n. 41994/2021 – la quale ha avallato l'orientamento della nullità parziale delle fideiussioni contenenti le clausole oggetto di sanzione – non era ancora intervenuta. Rappresentano dunque che, quand'anche la Corte dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto, la sentenza impugnata andrebbe riformata nel senso di compensare le spese di lite fra le parti.
III.b. Si è costituita in giudizio , in qualità di mandataria di Controparte_2 CP_3 quest'ultima cessionaria prosoluto di crediti ceduti da , tra cui quello vantato da Controparte_4 quest'ultima nei confronti di e dei suoi garanti. L'appellata ha Parte_3 demandato il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
III.c. non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_4
pagina 5 di 10 III.d. All'udienza del 19.03.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, ed in pari data la causa è stata discussa in camera di consiglio.
IV. Le osservazioni della Corte:
IV.a. Il primo motivo d'appello non consente di addivenire alla riforma della sentenza impugnata, per le ragioni che seguono.
Quanto all'efficacia probatoria del provvedimento della Banca d'Italia con riguardo alle fideiussioni successive alla sua emissione, quale è quella oggetto di causa, la Corte non condivide la posizione assunta dal Tribunale e ritiene di dare continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n.
2227/24, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. [v. Cass.
29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”].
Come si è osservato nel suddetto precedente di questa Corte, “ritiene la Corte che, anche a non voler riconoscere efficacia probatoria strictu sensu 'privilegiata' al provvedimento dell'Autorità con riguardo alle fideiussioni contenenti le clausole sanzionate, ma sottoscritte in un periodo successivo all'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità (novembre 2003 – maggio 2005), il provvedimento de quo, alla luce dell'autorevole e condivisibile interpretazione offertane dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con sentenza n. 41994/2021, consente comunque di ravvisare la persistenza di un “meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust” abitualmente utilizzato dagli istituti di credito, meccanismo che rinviene la sua fonte in atti diversi (id est: il contratto a valle e l'intesa a monte, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), ma tra loro funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito. In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale pagina 6 di 10 alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Trattasi, ad avviso della Corte, di una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza.”.
Nel caso di specie, gli appellanti hanno assolto al proprio onere probatorio, posto che hanno allegato la corrispondenza fra le clausole contrattuali sussistenti all'interno del contratto di fideiussione del
23.12.2013 (cfr. doc. n. 4 fasc. monitorio) a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia.
Di contro, a fronte di ciò e dell'effettiva riproduzione nel testo negoziale di tutte e tre le clausole del modello ABI dichiarate nulle (artt. 2, 6 e 8 del contratto), la banca appellata non ha offerto nel presente giudizio una prova in grado di superare la presunzione di permanenza dell'intesa illecita nel momento in cui la fideiussione è stata rilasciata.
Ciò posto, va detto che la Suprema Corte ha rilevato che la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale del modello di fideiussione ABI, bensì solo con riferimento alle tre clausole del modello di fideiussione sopra richiamate (clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.); che, pertanto, pur ritenendo che la contrarietà dell'intesa “a monte” abbia a riverberarsi sulla validità del negozio “a valle”, tale invalidità riguarderebbe solo alcune clausole della fideiussione sottoscritta dagli appellanti, sì da doversi conseguentemente applicare la norma di cui all'art. 1419 c.c., secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità
(Cass. 26/9/2019 n. 24044).
Su tale questione le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994/2021, già richiamata, hanno affermato che
“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
pagina 7 di 10 Ciò richiamato, data la nullità parziale della fideiussione, occorre verificare il differente profilo della effettiva ricorrenza o meno dei presupposti per affermare l'invocata estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Si osserva che nel caso di specie, la Banca risulta aver azionato il proprio credito sulla base della clausola n. 7 del contratto di fideiussione, contenente l'obbligo del garante di pagare immediatamente alla Banca “a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”, clausola questa che non è stata incisa dal provvedimento antitrust sopra richiamato.
La Suprema Corte ha affermato che la presenza di una clausola c.d. “a prima richiesta”, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza è la normale conseguenza della nullità del patto di deroga), determina non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto dalla tradizionale esegesi della norma), dovendosi ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento … atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. 22346/2017).
Ciò richiamato, va considerato che, nella fattispecie in esame, risulta che l'obbligazione di pagare la somma derivante dal contratto di anticipo fatture fosse divenuta esigibile nei confronti del debitore principale e, quindi, nei confronti dei fideiussori, in data 18.10.2018, allorquando era stato dichiarato il fallimento della debitrice principale - e che ebbe ad Controparte_5 Controparte_4
intimare il pagamento agli odierni appellanti in data 5.11.2018 (vd. doc. 9 fasc. I grado, CP_4
), per poi inviare, sia alla debitrice principale sia ai garanti, in data 11.12.2018, la comunicazione
[...] di segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (vd. doc. 10 fasc. I grado,
[...]
), e successivamente depositare istanza di insinuazione al passivo della procedura CP_4
fallimentare in data 13.02.2019 (vd. doc. 11, fasc. I grado, ). Controparte_4
Dall'insieme dei documenti prodotti deve, pertanto, ritenersi che ebbe a proporre le Controparte_4
istanze di pagamento nei confronti della debitrice principale e dei garanti, nel pieno rispetto dei termini 1 In caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 l.fall. comma 2 alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore (Cass. Civ. n. 24296/2017). pagina 8 di 10 di cui all'art. 1957 c.c. e delle modalità previste dalla clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione.
Si rileva inoltre che parte appellante assume che il dies a quo del decorso del termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c., debba coincidere con la data di presentazione della domanda di concordato preventivo della società garantita (ossia, secondo la Parte_3
prospettazione di parte appellante, al 29.05.2018), mancando, tuttavia, di dar prova dell'effettiva presentazione di suddetta domanda e, comunque sia, del concreto avvio della procedura concorsuale.
Per questi motivi
, la conclusione cui il primo giudice è pervenuto va confermata.
IV.b. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 92, II comma, c.p.c., il giudice può compensare le spese tra le parti in caso di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Orbene, nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie. Invero, il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione per plurime ragioni. Gli odierni appellanti non hanno agito limitandosi a far valere la nullità della fideiussione prestata per contrarietà alla normativa antitrust: hanno, difatti, in prima battuta, contestato l'effettiva esistenza della fideiussione e della sua successiva rinegoziazione, disconoscendo le copie fotostatiche di tali contratti;
di seguito hanno eccepito la non debenza dell'importo ingiunto, e, da ultimo, la nullità delle fideiussioni. A fronte della complessiva infondatezza delle eccezioni, correttamente la condanna è conseguita alla soccombenza.
IV.c. Per le ragioni esposte, l'appello svolto da e deve essere Parte_1 Parte_2
rigettato.
V. Al rigetto dell'appello segue, sempre secondo la regola della soccombenza, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo tenuto conto della contenuta attività concretamente prestata, e dunque secondo i parametri minimi per lo scaglione di valore della causa (da € 520.001,00 a € 1.000.000).
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e e per l'effetto, conferma la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Milano n. 3762/2023 pubblicata in data 9 maggio 2023;
2. condanna e in solido fra loro, alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
in qualità di mandataria di delle spese di lite del presente grado di CP_2 Controparte_3
giudizio liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del
15%, IVA e CPA;
3. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere est. Il Preside nte
Beatrice Siccardi Marianna Galio to pagina 10 di 10