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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/12/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 290/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE AT, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 290/2022 R.G., promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via F. Nicotera n. 86 presso lo studio dell'Avv. Pietro Borello, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
CI RE e IA TE PU, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Resistente nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in sito in Cassano allo Ionio alla Via Firenze
n. 1 presso lo studio dell'Avv. IA Pupo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Resistente
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219003341509000, relativamente alle cartelle n. 03020110027569009000, n. 03020140004323503000, n.
03020140013143438000, n. 03020140025568642000, n. 03020170013916600000, n.
03020180008493867000, n. 03020190000559940000, nonché agli avvisi di addebito n.
33020112000149641000, n. 33020130001148163000, n. 33020130002563480000, n.
33020140001436244000, n. 33020140002586010000, n. 33020150000098845000, n.
33020150001527106000, n. 33020150001725032000, n. 33020160001267186000, n.
33020160002740735000, n. 33020170000045738000, n. 33020170000111343000, n. 33020170000299666000 n. 33020170000372349000, n. 33020180000206649000, n.
33020190001468192000 e n. 33020190001724350000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.03.2022 la proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219003341509000, notificata a mezzo p.e.c. in data 14.01.2022, relativamente alle cartelle (1) n. 03020110027569009000, (2) n. 03020140004323503000, (3) n.
03020140013143438000, (4) n. 03020140025568642000, (5) n. 03020170013916600000, (6) n.
03020180008493867000, (7) n. 03020190000559940000, aventi ad oggetto rate premio , CP_3 sanzioni civili ed interessi di mora, nonché agli avvisi di addebito (1) n. 33020112000149641000, (2)
n. 33020130001148163000, (3) n. 33020130002563480000, (4) n. 33020140001436244000, (5) n.
33020140002586010000, (6) n. 33020150000098845000, (7) n. 33020150001527106000, (8) n.
33020150001725032000, (9) n. 33020160001267186000, (10) n. 33020160002740735000, (11) n.
33020170000045738000, (12) n. 33020170000111343000, (13) n. 33020170000299666000, (14) n.
33020170000372349000, (15) n. 33020180000206649000, (16) n. 33020190001468192000 e (17) n.
33020190001724350000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: a) CP_1
l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo p.e.c. senza apposizione di firma digitale;
b) l'omessa notifica degli atti prodromici;
c) l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria azionata per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;
d) l'omessa notifica di avvisi di accertamento;
e) l'omessa notifica di comunicazioni a seguito di controlli automatici;
f) la violazione dei principi di leale cooperazione tra amministrazione e contribuente, nonché della tutela dell'affidamento e di buon andamento della p.a.; g) il difetto di motivazione;
h) la decadenza dal potere di riscuotere i crediti vantati;
i) la violazione del termine di decadenza per la notifica delle cartelle;
j) l'illegittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi, nonché l'inapplicabilità degli interessi di mora.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza CP_1 del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
f) la notifica di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'ente della riscossione.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, il rigetto del ricorso, con condanna della società opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, nell'ipotesi di perdita del credito , chiedeva che venisse CP_1 dichiarata l'esclusiva responsabilità di con conseguente condanna della stessa a tenere CP_4 indenne l' previdenziale da ogni conseguenza pregiudizievole del giudizio come l'eventuale CP_1 condanna alle spese, nonché la condanna dell'agente della riscossione alla corresponsione degli importi di cui agli avvisi di addebito. 3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) in via preliminare, il difetto di giurisdizione del CP_4
Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia tributaria relativamente alla cartella n.
03020140025568642000, in quanto avente ad oggetto tributi;
b) l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; c) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; d) la ritualità della notifica dell'intimazione di pagamento eseguita a mezzo p.e.c.; e) la regolare notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
f) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alle questioni attinenti alla notifica degli AVA ed alla dovutezza dei crediti previdenziali;
g) l'infondatezza delle ulteriori censure formali;
h) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto della notifica di atti interruttivi e della sospensione dei termini durante il periodo di emergenza sanitaria.
4. Con ordinanza depositata il 18.11.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ; tuttavia, la società opponente ha omesso di fornire la prova della notificazione CP_3 del ricorso introduttivo nei confronti dell' assicuratore, che non si è costituito in giudizio, CP_1 sicché, quanto alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto premi, sanzioni ed interessi dovuti all' , potranno costituire oggetto di accertamento in questa sede esclusivamente le questioni di CP_3 natura formale di competenza dell'agente della riscossione, rigettando quelle di natura sostanziale e, in particolare, l'eccezione di prescrizione per difetto di legittimazione passiva degli enti resistenti.
5. Con ordinanza depositata il 3.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che l' e l' hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di CP_1 CP_4 trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
6. Prima di entrare nel merito della controversia, deve essere esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall' avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore CP_4 del Giudice tributario relativamente ai crediti portati dalla cartella n. 03020140025568642000.
L'eccezione è fondata posto che la suddetta cartella ha ad oggetto crediti IRAP, imposte sostitutive sul reddito per rivalutazione TFR, ritenute alla fonte su indennità per cassazione rapporto di lavoro, ritenute alla fonte, oltre interessi e sanzioni, relativi all'anno 2010.
Di conseguenza, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio relativamente alla cartella n. 03020140025568642000.
7. Ciò detto, la domanda proposta, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 15.03.2022 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita in data 14.01.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione impugnata.
7.1 Per completezza di motivazione, si osserva che la società opponente ha eccepito l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento eseguita dall'ente della riscossione, motivando che l'atto impugnato sarebbe stato trasmesso in formato .pdf, e non in formato .p7m (dunque, senza alcuna firma digitale).
Ebbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione
è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491).
Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari.
La Suprema Corte ha statuito che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n. 29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n.
982).
Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Civ. 27 maggio 2021, n. 14748).
Applicando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione dell'atto impugnato, non ha fornito prova di una effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito.
Anche volendo accedere alla versione della società contribuente, quest'ultima non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento in formato .pdf anziché in formato .p7m.
Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata dall' deve CP_4 considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
7.2 Sono infondate anche le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, riguardanti l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, il presunto vizio di motivazione dell'atto impugnato e la mancata sottoscrizione digitale dell'intimazione opposta.
Sul punto, deve richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario
l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n.
1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del
24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass.,
Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n.
5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emerge alcuna irregolarità formale.
8. Quanto al merito della controversia, la società ricorrente non contesta la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, ma si duole, in prims, dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito.
8.1 Dall'esame della documentazione prodotta dagli enti convenuti emerge che:
1) la cartella n. 03020110027569009000, avente ad oggetto crediti rate premio, oltre sanzioni CP_3 ed interessi, relativi agli anni 2010 e 2011, è stata inviata con lettera racc. a/r n. 67081788455-3 del
28.11.2011 ed è stata consegnata il 2.12.2011 a mani del legale rappresentante;
2) la cartella n. 03020140004323503000, avente ad oggetto crediti rate premio (III rata, IV CP_3 rata), oltre sanzioni ed interessi, relativi agli anni 2012 e 2013, è stata notificata il 29.01.2014 a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC; Email_1
3) la cartella n. 03020140013143438000, avente ad oggetto crediti premio rata I, rata II, rata CP_3
III e rata IV, oltre sanzioni ed interessi, relativi agli anni 2012, 2013, 2014, è stata notificata il
28.07.2014 a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto Email_1 dal Registro INI-PEC;
5) la cartella n. 03020170013916600000, avente ad oggetto crediti premio rata I, oltre CP_3 sanzioni, relative all'anno 2017, è stata inviata notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani di Per_1
(incaricata) in data 20.02.2018, e la cui comunicazione informativa è stata inviata con lettera
[...] racc. a/r n. 57312728975-4 il 28.02.2018;
6) la cartella n. 03020180008493867000, avente ad oggetto crediti premio rata II, rata III e CP_3 rata IV, oltre sanzioni, relative agli anni 2017 e 2018, è stata inviata con lettera racc. a/r n.
67368362430-5 e del destinatario il 15.11.2018; Parte_2 7) la cartella n. 03020190000559940000, avente ad oggetto crediti premio I rata, oltre CP_3 sanzioni, relative agli anni 2017 e 2018, è stata inviata con lettera racc. a/r n. 67371693251-6 e consegnata a mani del destinatario il 2.07.2019;
1) l'avviso di addebito n. 33020112000149641000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, anni 2010 e 2011, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 60956032192-5 del
15.07.2011 e consegnato il 21.07.2011;
2) l'avviso di addebito n. 33020130001148163000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2012, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65016285964-8 del 16.11.2013 e consegnato il 21.11.2013;
3) l'avviso di addebito n. 33020130002563480000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2012, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65017559502-1 del 28.01.2014 e consegnato il 31.01.2014;
4) l'avviso di addebito n. 33020140001436244000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2012, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65026677004-9 del 30.09.2014 e consegnato il 6.10.2014;
5) l'avviso di addebito n. 33020140002586010000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi agli anni 2013 e 2014, è stato inviato con lettera racc. a/r n.
65031340802-7 del 3.01.2015 e consegnato l'8.01.2015;
6) l'avviso di addebito n. 33020150000098845000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi agli anni 2014 e 2015, è stato inviato con lettera racc. a/r n.
65031441953-5 e notificato per compiuta giacenza il 22.08.2015;
7) l'avviso di addebito n. 33020150001527106000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2015, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65034199439-1 del 4.11.2015 e consegnato il 12.11.2015;
8) l'avviso di addebito n. 33020150001725032000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2015, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65034931618-1 del 6.02.2016 e consegnato il 10.02.2016;
9) l'avviso di addebito n. 33020160001267186000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi agli anni 2015 e 2016, è stato inviato con lettera racc. a/r n.
65036846605-7 del 27.07.2016 e consegnato l'8.08.2016;
10) l'avviso di addebito n. 33020160002740735000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2016, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65038335003-6 del 15.12.2016 e consegnato il 16.01.2017;
11) l'avviso di addebito n. 33020170000045738000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2016, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65039105910-8 del 22.06.2017 e consegnato il 6.07.2017;
12) l'avviso di addebito n. 33020170000111343000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2016, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65039109861-8 del 22.06.2017 e consegnato il 6.07.2017; 13) l'avviso di addebito n. 33020170000299666000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2017, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65039192192-3 del 27.07.2017 e consegnato il 2.08.2017;
14) l'avviso di addebito n. 33020170000372349000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2017, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 66545141999-7 del 21.08.2017 e consegnato il 25.08.2017;
15) l'avviso di addebito n. 33020180000206649000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2017, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 66547748887-4 del 23.05.2018 e consegnato il 7.06.2018;
16) l'avviso di addebito n. 33020190001468192000, avente ad oggetto contributi modello DM 10/V, oltre somme aggiuntive, relativi agli anni 2013 e 2014, è stata notificata il 13.09.2019 a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC; Email_1
17) l'avviso di addebito n . , avente ad oggetto contributi modello DM 10 PartitaIVA_3 rettificativo, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2017, è stata notificata il 28.10.2019 a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC. Email_1
Si precisa che gli avvisi di ricevimento allegati sono agevolmente riconducibili ai rispettivi atti poiché recano il numero identificativo del documento al quale si riferiscono;
inoltre, dall'estratto del Registro
INI-PEC afferente all'odierna società ricorrente, prodotto dall' , emerge che l'indirizzo di posta CP_1 elettronica certificata al quale sono state effettuate le notifiche degli atti sopraindicati risulta essere il domicilio digitale della società.
Giova, poi, osservare che la somma originariamente dovuta in relazione a ciascuno dei suddetti avvisi di addebito risulta oggi ridotta a seguito di versamenti parziali effettuati fino all'anno 2019; tale circostanza costituisce ulteriore conferma della regolarità della notifica degli AVA.
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, alla luce della mancata impugnazione dei suddetti atti entro il termine di 40 giorni ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalle data di notificazione delle cartelle e degli avvisi sopracitati), i crediti contributivi ivi portati sono divenuti irretrattabili.
10. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione - che, come sopra evidenziato, potrà essere esaminata con esclusivo riferimento ai crediti vantati dall -, la domanda deve essere configurata CP_1 come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali. Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Tanto precisato, nel costituirsi in giudizio l' ha dedotto di aver notificato, medio tempore, atti CP_4 interruttivi della prescrizione, ovvero l'intimazione di pagamento n. 03020179000185948000,
l'intimazione di pagamento n. 03020179000113770000 e l'intimazione di pagamento n.
03020189002276714000. Su sollecitazione del Tribunale, l'agente della riscossione ha prodotto le intimazioni di pagamento
n. 03020179000113770000 (riferita agli avvisi di addebito n. 33020130001148163000 e n.
33020130002563480000, rispettivamente, notificati il 21.11.2013 ed il 31.01.12014) e n.
03020179000185948000 (riferita all'avviso di addebito n. 33020112000149641000 notificato il
21.07.2011), nonché la documentazione attestante l'avvenuta notifica delle medesime, precisando nelle note di trattazione scritta del 24.09.2025 che il tentativo di notifica delle predette intimazioni a mezzo PEC non era andato a buon fine in quanto l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente non risultava valido ed attivo e che, per tale ragione, aveva provveduto al deposito telematico degli atti presso la Camera di Commercio ed alla pubblicazione dei relativi avvisi sul sito informatico della stessa, dandone comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il procedimento notificatorio si è, quindi, perfezionato, per entrambe le intimazioni di pagamento, il
23.02.2017, quando le raccomandate informative sono state consegnate al destinatario (nella specie, al legale rappresentante della persona giuridica, per come indicato sugli avvisi di ricevimento).
Per quanto attiene, invece, all'intimazione di pagamento n. 03020189002276714000, avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 33020112000149641000 (notificato il 21.07.2011), n.
33020130001148163000 (notificato il 21.11.2013), n. 33020130002563480000 (notificato il
31.01.2014), n. 33020140002586010000 (notificato l'8.01.2015), n. 33020150000098845000
(notificato il 21.08.2015) e n. 33020150001527106000 (notificato il 12.11.2015), l' ha dato CP_4 prova di aver inviato il suddetto atto con lettera racc. a/ r n. 61457971028-5 del 5.06.2018, consegnata il 9.06.2018 a mani di (rappresentante legale della . Persona_1 Pt_1
Giova, poi, evidenziare che, secondo le risultanze dell'estratto di ruolo aggiornato al 4.03.2025, i carichi portati dall'avviso di addebito n. 33020150001527106000 risultano, in parte, riscossi e, in altra parte, sgravati, sicché allo stato attuale il debito residuo è pari a zero.
11. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'intervenuta estinzione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 33020112000149641000, notificato il 21.07.2011, posto che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020179000185948000 (primo atto interruttivo documentato), ovvero al 23.02.2017, la prescrizione quinquennale era già ampiamente maturata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo all'avviso di addebito n.
33020140001436244000, atteso che tra la data di notifica del citato avviso (6.10.2014) e quella di notificazione dell'odierna intimazione di pagamento (14.01.2022) risultano decorsi più di cinque anni, non essendovi prova del compimento, medio tempore, di precedenti atti interruttivi della prescrizione da parte di CP_4
In relazione agli avvisi di addebito n. 33020130001148163000 (notificato il 21.11.2013), n.
33020130002563480000 (notificato il 31.01.2014), il termine quinquennale di prescrizione è stato, invece, validamente interrotto dalla notifica, dapprima, dell'intimazione di pagamento n.
03020179000113770000 (23.02.2017) e, poi, dell'intimazione di pagamento n.
03020189002276714000 (9.06.2018); peraltro, il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 23.02.2020 al 30.06.2020, ossia per 129 giorni, e poi per ulteriori 182 giorni, ossia dal 31.12.2020 al
30.06.2021, per complessivi 311 giorni, per effetto dalla disciplina normativa emergenziale sopra richiamata.
Per quel che attiene agli avvisi di addebito n. 33020140002586010000 (notificato l'8.01.2015), n.
33020150000098845000 (notificato il 21.08.2015) e n. 33020150001527106000 (notificato il
12.11.2015), il termine quinquennale è stato, dapprima, validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020189002276714000 (risalente al 9.06.2018) e, poi, è rimasto sospeso dal 23.02.2020 al 30.06.2020, ossia per 129 giorni, e poi per ulteriori 182 giorni, ossia dal
31.12.2020 al 30.06.2021, per complessivi 311 giorni, per effetto della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
sicché, alla data di notifica dell'odierna intimazione di pagamento
(14.01.2022), alcuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Tuttavia, con riferimento all'avviso di addebito n. 33020150001527106000 va dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché, allo stato attuale, il debito recato dal suddetto avviso risulta essere pari a zero.
Relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160002740735000, n. 33020170000045738000, n.
33020170000111343000, n. 33020170000299666000 n. 33020170000372349000, n.
33020180000206649000, n. 33020190001468192000 e n. 33020190001724350000, occorre rilevare che tra la data di rispettiva notifica dei medesimi avvisi (16.01.2017, 6.07.2017, 6.07.2017, 2.08.2017,
25.08.2017, 7.06.2018, 13.09.2019 e 28.10.2019) e quella di notificazione dell'odierna intimazione di pagamento (14.01.2022) non era ancora spirato il termine di cinque anni, anche a voler prescindere dalla sospensione per complessivi 311 giorni del suddetto termine per effetto della normativa emergenziale.
Infine, quanto ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33020150001725032000 e n.
33020160001267186000, alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, atteso che il termine di prescrizione, decorrente dalla data di notifica dei citati atti (rispettivamente, il 10.02.2016 e l'8.08.2016), è rimasto sospeso per complessivi
542 giorni per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata (applicabile al caso di specie poiché il termine di prescrizione relativo ai singoli avvisi era destinato a scadere nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021).
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020112000149641000 e n.
33020140001436244000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai citati avvisi di addebito.
Va, inoltre, dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al carico contributivo di cui all'avviso di addebito n. 33020150001527106000, il cui importo residuo risulta essere pari a zero alla data del 4.03.2025.
13. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_4 contributi prescritti e relative somme aggiuntive;
opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), "se imputabili al concessionario", costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che,
a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599/2009; 22652/2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409/2008;
2289/2008).
Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_5 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad sono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_5
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. CP_6
UU. 11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, CP_1 asserito la responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa
(che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione".
Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_2 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell . CP_1 Controparte_2
14. Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della parziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado competente per territorio relativamente alla cartella n. 03020140025568642000;
- dichiara prescritti i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 33020112000149641000 e n. 33020140001436244000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai citati avvisi di addebito;
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai crediti portati dall'avviso di addebito n.
n. 33020150001527106000;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna la società ricorrente al versamento dei contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. 33020130001148163000, n.
33020130002563480000, n. 33020140002586010000, n. 33020150000098845000, n. n.
33020150001725032000, n. 33020160001267186000, n. 33020160002740735000, n.
33020170000045738000, n. 33020170000111343000, n. 33020170000299666000 n.
33020170000372349000, n. 33020180000206649000, n. 33020190001468192000 e n.
33020190001724350000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_2
- condanna la al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.114,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti, da corrispondersi a favore di ciascuna parte resistente nella misura della metà (pari ad € 3.057,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti).
Lamezia Terme, 6.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE AT, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 290/2022 R.G., promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via F. Nicotera n. 86 presso lo studio dell'Avv. Pietro Borello, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
CI RE e IA TE PU, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Resistente nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in sito in Cassano allo Ionio alla Via Firenze
n. 1 presso lo studio dell'Avv. IA Pupo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Resistente
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219003341509000, relativamente alle cartelle n. 03020110027569009000, n. 03020140004323503000, n.
03020140013143438000, n. 03020140025568642000, n. 03020170013916600000, n.
03020180008493867000, n. 03020190000559940000, nonché agli avvisi di addebito n.
33020112000149641000, n. 33020130001148163000, n. 33020130002563480000, n.
33020140001436244000, n. 33020140002586010000, n. 33020150000098845000, n.
33020150001527106000, n. 33020150001725032000, n. 33020160001267186000, n.
33020160002740735000, n. 33020170000045738000, n. 33020170000111343000, n. 33020170000299666000 n. 33020170000372349000, n. 33020180000206649000, n.
33020190001468192000 e n. 33020190001724350000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.03.2022 la proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219003341509000, notificata a mezzo p.e.c. in data 14.01.2022, relativamente alle cartelle (1) n. 03020110027569009000, (2) n. 03020140004323503000, (3) n.
03020140013143438000, (4) n. 03020140025568642000, (5) n. 03020170013916600000, (6) n.
03020180008493867000, (7) n. 03020190000559940000, aventi ad oggetto rate premio , CP_3 sanzioni civili ed interessi di mora, nonché agli avvisi di addebito (1) n. 33020112000149641000, (2)
n. 33020130001148163000, (3) n. 33020130002563480000, (4) n. 33020140001436244000, (5) n.
33020140002586010000, (6) n. 33020150000098845000, (7) n. 33020150001527106000, (8) n.
33020150001725032000, (9) n. 33020160001267186000, (10) n. 33020160002740735000, (11) n.
33020170000045738000, (12) n. 33020170000111343000, (13) n. 33020170000299666000, (14) n.
33020170000372349000, (15) n. 33020180000206649000, (16) n. 33020190001468192000 e (17) n.
33020190001724350000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: a) CP_1
l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo p.e.c. senza apposizione di firma digitale;
b) l'omessa notifica degli atti prodromici;
c) l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria azionata per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;
d) l'omessa notifica di avvisi di accertamento;
e) l'omessa notifica di comunicazioni a seguito di controlli automatici;
f) la violazione dei principi di leale cooperazione tra amministrazione e contribuente, nonché della tutela dell'affidamento e di buon andamento della p.a.; g) il difetto di motivazione;
h) la decadenza dal potere di riscuotere i crediti vantati;
i) la violazione del termine di decadenza per la notifica delle cartelle;
j) l'illegittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi, nonché l'inapplicabilità degli interessi di mora.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza CP_1 del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
f) la notifica di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'ente della riscossione.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, il rigetto del ricorso, con condanna della società opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, nell'ipotesi di perdita del credito , chiedeva che venisse CP_1 dichiarata l'esclusiva responsabilità di con conseguente condanna della stessa a tenere CP_4 indenne l' previdenziale da ogni conseguenza pregiudizievole del giudizio come l'eventuale CP_1 condanna alle spese, nonché la condanna dell'agente della riscossione alla corresponsione degli importi di cui agli avvisi di addebito. 3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) in via preliminare, il difetto di giurisdizione del CP_4
Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia tributaria relativamente alla cartella n.
03020140025568642000, in quanto avente ad oggetto tributi;
b) l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; c) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; d) la ritualità della notifica dell'intimazione di pagamento eseguita a mezzo p.e.c.; e) la regolare notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
f) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alle questioni attinenti alla notifica degli AVA ed alla dovutezza dei crediti previdenziali;
g) l'infondatezza delle ulteriori censure formali;
h) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto della notifica di atti interruttivi e della sospensione dei termini durante il periodo di emergenza sanitaria.
4. Con ordinanza depositata il 18.11.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ; tuttavia, la società opponente ha omesso di fornire la prova della notificazione CP_3 del ricorso introduttivo nei confronti dell' assicuratore, che non si è costituito in giudizio, CP_1 sicché, quanto alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto premi, sanzioni ed interessi dovuti all' , potranno costituire oggetto di accertamento in questa sede esclusivamente le questioni di CP_3 natura formale di competenza dell'agente della riscossione, rigettando quelle di natura sostanziale e, in particolare, l'eccezione di prescrizione per difetto di legittimazione passiva degli enti resistenti.
5. Con ordinanza depositata il 3.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che l' e l' hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di CP_1 CP_4 trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
6. Prima di entrare nel merito della controversia, deve essere esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall' avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore CP_4 del Giudice tributario relativamente ai crediti portati dalla cartella n. 03020140025568642000.
L'eccezione è fondata posto che la suddetta cartella ha ad oggetto crediti IRAP, imposte sostitutive sul reddito per rivalutazione TFR, ritenute alla fonte su indennità per cassazione rapporto di lavoro, ritenute alla fonte, oltre interessi e sanzioni, relativi all'anno 2010.
Di conseguenza, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio relativamente alla cartella n. 03020140025568642000.
7. Ciò detto, la domanda proposta, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 15.03.2022 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita in data 14.01.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione impugnata.
7.1 Per completezza di motivazione, si osserva che la società opponente ha eccepito l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento eseguita dall'ente della riscossione, motivando che l'atto impugnato sarebbe stato trasmesso in formato .pdf, e non in formato .p7m (dunque, senza alcuna firma digitale).
Ebbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione
è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491).
Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari.
La Suprema Corte ha statuito che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n. 29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n.
982).
Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Civ. 27 maggio 2021, n. 14748).
Applicando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione dell'atto impugnato, non ha fornito prova di una effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito.
Anche volendo accedere alla versione della società contribuente, quest'ultima non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento in formato .pdf anziché in formato .p7m.
Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata dall' deve CP_4 considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
7.2 Sono infondate anche le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, riguardanti l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, il presunto vizio di motivazione dell'atto impugnato e la mancata sottoscrizione digitale dell'intimazione opposta.
Sul punto, deve richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario
l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n.
1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del
24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass.,
Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n.
5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emerge alcuna irregolarità formale.
8. Quanto al merito della controversia, la società ricorrente non contesta la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, ma si duole, in prims, dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito.
8.1 Dall'esame della documentazione prodotta dagli enti convenuti emerge che:
1) la cartella n. 03020110027569009000, avente ad oggetto crediti rate premio, oltre sanzioni CP_3 ed interessi, relativi agli anni 2010 e 2011, è stata inviata con lettera racc. a/r n. 67081788455-3 del
28.11.2011 ed è stata consegnata il 2.12.2011 a mani del legale rappresentante;
2) la cartella n. 03020140004323503000, avente ad oggetto crediti rate premio (III rata, IV CP_3 rata), oltre sanzioni ed interessi, relativi agli anni 2012 e 2013, è stata notificata il 29.01.2014 a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC; Email_1
3) la cartella n. 03020140013143438000, avente ad oggetto crediti premio rata I, rata II, rata CP_3
III e rata IV, oltre sanzioni ed interessi, relativi agli anni 2012, 2013, 2014, è stata notificata il
28.07.2014 a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto Email_1 dal Registro INI-PEC;
5) la cartella n. 03020170013916600000, avente ad oggetto crediti premio rata I, oltre CP_3 sanzioni, relative all'anno 2017, è stata inviata notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani di Per_1
(incaricata) in data 20.02.2018, e la cui comunicazione informativa è stata inviata con lettera
[...] racc. a/r n. 57312728975-4 il 28.02.2018;
6) la cartella n. 03020180008493867000, avente ad oggetto crediti premio rata II, rata III e CP_3 rata IV, oltre sanzioni, relative agli anni 2017 e 2018, è stata inviata con lettera racc. a/r n.
67368362430-5 e del destinatario il 15.11.2018; Parte_2 7) la cartella n. 03020190000559940000, avente ad oggetto crediti premio I rata, oltre CP_3 sanzioni, relative agli anni 2017 e 2018, è stata inviata con lettera racc. a/r n. 67371693251-6 e consegnata a mani del destinatario il 2.07.2019;
1) l'avviso di addebito n. 33020112000149641000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, anni 2010 e 2011, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 60956032192-5 del
15.07.2011 e consegnato il 21.07.2011;
2) l'avviso di addebito n. 33020130001148163000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2012, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65016285964-8 del 16.11.2013 e consegnato il 21.11.2013;
3) l'avviso di addebito n. 33020130002563480000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2012, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65017559502-1 del 28.01.2014 e consegnato il 31.01.2014;
4) l'avviso di addebito n. 33020140001436244000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2012, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65026677004-9 del 30.09.2014 e consegnato il 6.10.2014;
5) l'avviso di addebito n. 33020140002586010000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi agli anni 2013 e 2014, è stato inviato con lettera racc. a/r n.
65031340802-7 del 3.01.2015 e consegnato l'8.01.2015;
6) l'avviso di addebito n. 33020150000098845000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi agli anni 2014 e 2015, è stato inviato con lettera racc. a/r n.
65031441953-5 e notificato per compiuta giacenza il 22.08.2015;
7) l'avviso di addebito n. 33020150001527106000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2015, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65034199439-1 del 4.11.2015 e consegnato il 12.11.2015;
8) l'avviso di addebito n. 33020150001725032000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2015, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65034931618-1 del 6.02.2016 e consegnato il 10.02.2016;
9) l'avviso di addebito n. 33020160001267186000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi agli anni 2015 e 2016, è stato inviato con lettera racc. a/r n.
65036846605-7 del 27.07.2016 e consegnato l'8.08.2016;
10) l'avviso di addebito n. 33020160002740735000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2016, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65038335003-6 del 15.12.2016 e consegnato il 16.01.2017;
11) l'avviso di addebito n. 33020170000045738000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2016, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65039105910-8 del 22.06.2017 e consegnato il 6.07.2017;
12) l'avviso di addebito n. 33020170000111343000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2016, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65039109861-8 del 22.06.2017 e consegnato il 6.07.2017; 13) l'avviso di addebito n. 33020170000299666000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2017, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65039192192-3 del 27.07.2017 e consegnato il 2.08.2017;
14) l'avviso di addebito n. 33020170000372349000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2017, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 66545141999-7 del 21.08.2017 e consegnato il 25.08.2017;
15) l'avviso di addebito n. 33020180000206649000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2017, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 66547748887-4 del 23.05.2018 e consegnato il 7.06.2018;
16) l'avviso di addebito n. 33020190001468192000, avente ad oggetto contributi modello DM 10/V, oltre somme aggiuntive, relativi agli anni 2013 e 2014, è stata notificata il 13.09.2019 a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC; Email_1
17) l'avviso di addebito n . , avente ad oggetto contributi modello DM 10 PartitaIVA_3 rettificativo, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2017, è stata notificata il 28.10.2019 a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC. Email_1
Si precisa che gli avvisi di ricevimento allegati sono agevolmente riconducibili ai rispettivi atti poiché recano il numero identificativo del documento al quale si riferiscono;
inoltre, dall'estratto del Registro
INI-PEC afferente all'odierna società ricorrente, prodotto dall' , emerge che l'indirizzo di posta CP_1 elettronica certificata al quale sono state effettuate le notifiche degli atti sopraindicati risulta essere il domicilio digitale della società.
Giova, poi, osservare che la somma originariamente dovuta in relazione a ciascuno dei suddetti avvisi di addebito risulta oggi ridotta a seguito di versamenti parziali effettuati fino all'anno 2019; tale circostanza costituisce ulteriore conferma della regolarità della notifica degli AVA.
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, alla luce della mancata impugnazione dei suddetti atti entro il termine di 40 giorni ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalle data di notificazione delle cartelle e degli avvisi sopracitati), i crediti contributivi ivi portati sono divenuti irretrattabili.
10. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione - che, come sopra evidenziato, potrà essere esaminata con esclusivo riferimento ai crediti vantati dall -, la domanda deve essere configurata CP_1 come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali. Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Tanto precisato, nel costituirsi in giudizio l' ha dedotto di aver notificato, medio tempore, atti CP_4 interruttivi della prescrizione, ovvero l'intimazione di pagamento n. 03020179000185948000,
l'intimazione di pagamento n. 03020179000113770000 e l'intimazione di pagamento n.
03020189002276714000. Su sollecitazione del Tribunale, l'agente della riscossione ha prodotto le intimazioni di pagamento
n. 03020179000113770000 (riferita agli avvisi di addebito n. 33020130001148163000 e n.
33020130002563480000, rispettivamente, notificati il 21.11.2013 ed il 31.01.12014) e n.
03020179000185948000 (riferita all'avviso di addebito n. 33020112000149641000 notificato il
21.07.2011), nonché la documentazione attestante l'avvenuta notifica delle medesime, precisando nelle note di trattazione scritta del 24.09.2025 che il tentativo di notifica delle predette intimazioni a mezzo PEC non era andato a buon fine in quanto l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente non risultava valido ed attivo e che, per tale ragione, aveva provveduto al deposito telematico degli atti presso la Camera di Commercio ed alla pubblicazione dei relativi avvisi sul sito informatico della stessa, dandone comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il procedimento notificatorio si è, quindi, perfezionato, per entrambe le intimazioni di pagamento, il
23.02.2017, quando le raccomandate informative sono state consegnate al destinatario (nella specie, al legale rappresentante della persona giuridica, per come indicato sugli avvisi di ricevimento).
Per quanto attiene, invece, all'intimazione di pagamento n. 03020189002276714000, avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 33020112000149641000 (notificato il 21.07.2011), n.
33020130001148163000 (notificato il 21.11.2013), n. 33020130002563480000 (notificato il
31.01.2014), n. 33020140002586010000 (notificato l'8.01.2015), n. 33020150000098845000
(notificato il 21.08.2015) e n. 33020150001527106000 (notificato il 12.11.2015), l' ha dato CP_4 prova di aver inviato il suddetto atto con lettera racc. a/ r n. 61457971028-5 del 5.06.2018, consegnata il 9.06.2018 a mani di (rappresentante legale della . Persona_1 Pt_1
Giova, poi, evidenziare che, secondo le risultanze dell'estratto di ruolo aggiornato al 4.03.2025, i carichi portati dall'avviso di addebito n. 33020150001527106000 risultano, in parte, riscossi e, in altra parte, sgravati, sicché allo stato attuale il debito residuo è pari a zero.
11. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'intervenuta estinzione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 33020112000149641000, notificato il 21.07.2011, posto che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020179000185948000 (primo atto interruttivo documentato), ovvero al 23.02.2017, la prescrizione quinquennale era già ampiamente maturata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo all'avviso di addebito n.
33020140001436244000, atteso che tra la data di notifica del citato avviso (6.10.2014) e quella di notificazione dell'odierna intimazione di pagamento (14.01.2022) risultano decorsi più di cinque anni, non essendovi prova del compimento, medio tempore, di precedenti atti interruttivi della prescrizione da parte di CP_4
In relazione agli avvisi di addebito n. 33020130001148163000 (notificato il 21.11.2013), n.
33020130002563480000 (notificato il 31.01.2014), il termine quinquennale di prescrizione è stato, invece, validamente interrotto dalla notifica, dapprima, dell'intimazione di pagamento n.
03020179000113770000 (23.02.2017) e, poi, dell'intimazione di pagamento n.
03020189002276714000 (9.06.2018); peraltro, il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 23.02.2020 al 30.06.2020, ossia per 129 giorni, e poi per ulteriori 182 giorni, ossia dal 31.12.2020 al
30.06.2021, per complessivi 311 giorni, per effetto dalla disciplina normativa emergenziale sopra richiamata.
Per quel che attiene agli avvisi di addebito n. 33020140002586010000 (notificato l'8.01.2015), n.
33020150000098845000 (notificato il 21.08.2015) e n. 33020150001527106000 (notificato il
12.11.2015), il termine quinquennale è stato, dapprima, validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020189002276714000 (risalente al 9.06.2018) e, poi, è rimasto sospeso dal 23.02.2020 al 30.06.2020, ossia per 129 giorni, e poi per ulteriori 182 giorni, ossia dal
31.12.2020 al 30.06.2021, per complessivi 311 giorni, per effetto della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
sicché, alla data di notifica dell'odierna intimazione di pagamento
(14.01.2022), alcuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Tuttavia, con riferimento all'avviso di addebito n. 33020150001527106000 va dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché, allo stato attuale, il debito recato dal suddetto avviso risulta essere pari a zero.
Relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160002740735000, n. 33020170000045738000, n.
33020170000111343000, n. 33020170000299666000 n. 33020170000372349000, n.
33020180000206649000, n. 33020190001468192000 e n. 33020190001724350000, occorre rilevare che tra la data di rispettiva notifica dei medesimi avvisi (16.01.2017, 6.07.2017, 6.07.2017, 2.08.2017,
25.08.2017, 7.06.2018, 13.09.2019 e 28.10.2019) e quella di notificazione dell'odierna intimazione di pagamento (14.01.2022) non era ancora spirato il termine di cinque anni, anche a voler prescindere dalla sospensione per complessivi 311 giorni del suddetto termine per effetto della normativa emergenziale.
Infine, quanto ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33020150001725032000 e n.
33020160001267186000, alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, atteso che il termine di prescrizione, decorrente dalla data di notifica dei citati atti (rispettivamente, il 10.02.2016 e l'8.08.2016), è rimasto sospeso per complessivi
542 giorni per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata (applicabile al caso di specie poiché il termine di prescrizione relativo ai singoli avvisi era destinato a scadere nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021).
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020112000149641000 e n.
33020140001436244000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai citati avvisi di addebito.
Va, inoltre, dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al carico contributivo di cui all'avviso di addebito n. 33020150001527106000, il cui importo residuo risulta essere pari a zero alla data del 4.03.2025.
13. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_4 contributi prescritti e relative somme aggiuntive;
opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), "se imputabili al concessionario", costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che,
a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599/2009; 22652/2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409/2008;
2289/2008).
Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_5 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad sono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_5
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. CP_6
UU. 11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, CP_1 asserito la responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa
(che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione".
Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_2 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell . CP_1 Controparte_2
14. Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della parziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado competente per territorio relativamente alla cartella n. 03020140025568642000;
- dichiara prescritti i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 33020112000149641000 e n. 33020140001436244000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai citati avvisi di addebito;
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai crediti portati dall'avviso di addebito n.
n. 33020150001527106000;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna la società ricorrente al versamento dei contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. 33020130001148163000, n.
33020130002563480000, n. 33020140002586010000, n. 33020150000098845000, n. n.
33020150001725032000, n. 33020160001267186000, n. 33020160002740735000, n.
33020170000045738000, n. 33020170000111343000, n. 33020170000299666000 n.
33020170000372349000, n. 33020180000206649000, n. 33020190001468192000 e n.
33020190001724350000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_2
- condanna la al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.114,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti, da corrispondersi a favore di ciascuna parte resistente nella misura della metà (pari ad € 3.057,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti).
Lamezia Terme, 6.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE AT