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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 7.7.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13095/2023 R.G.
TRA
( ), n.q. titolare della ditta individuale “Il Parte_1 C.F._1
Solaio di Fisichella Giuseppa”, con sede in Catania Via Crociferi n. 44/A-48, P. IVA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetana Maria Musumeci. P.IVA_1
Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti conferita per atto del Notaio di Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta Per_1
n.7313, dall'Avv. Alessandra Vetri, domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Catania, sita in Piazza della Repubblica n. 26,
Catania.
Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie difensive, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 27.12.2023, la ricorrente in epigrafe emarginata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso CP_ l'avviso di addebito n. 59320230001999566000, a mezzo del quale l' le aveva intimato il pagamento di € 49.750,26 per contributi, sanzioni e interessi, dovuti alla “Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti” e relativi al controllo della posizione contributiva matr.
1 per il periodo 04/2011-10/2015, derivante dall'accertamento contenuto nella P.IVA_2 sentenza n. 1373/2023 emessa in data 05-04-2023 dal Tribunale di Catania - Sezione
Lavoro, Giudice Dott.ssa C. Ruggeri, nella causa R.G. n. 2443/2016, con la quale, in relazione alla domanda di condanna al pagamento di differenze retributive avanzate dal lavoratore cod. fisc. e accertate per il Parte_2 C.F._2 periodo 04/2011-10/2015, è stata accertata altresì «… la parziale omissione contributiva da parte della resistente , risultando la contribuzione versata in favore del Parte_1 ricorrente nel periodo in questione relativa al rapporto di lavoro part-time (estratto contributivo allegato alla memoria ». CP_1
A fondamento dell'opposizione parte opponente ha dedotto l'erronea quantificazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b, l. n. 388/2000, affermando che non sussistevano nel caso di specie i presupposti per applicare dette sanzioni, tenuto conto che non sussisteva nessun intento fraudolento specifico e che essa non aveva né omesso, né falsificato le registrazioni e denunce obbligatorie presso l' tali da renderle infedeli, CP_1 aggiungendo che essa istante non aveva intenzionalmente occultato il rapporto di lavoro, che anzi era stato regolarmente denunciato seppur solo con orario inferiore a quello effettivo poi accertato.
Tanto premesso, parte ricorrente, argomentato in ordine all'illegittimità della richiesta CP_ dell' ha chiesto «In via principale, dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n.
59320230001999566000, emesso da in persona Controparte_2 del Direttore pro tempore domiciliato presso la sede di Viale della Libertà n. 137, - in subordine, la rimodulazione delle sanzioni ovvero l'applicazione delle sanzioni in contestazione ridotte al minimo di legge.
Con vittoria di spese e competenze, in favore del procuratore anticipante». CP_ Con memoria depositata il 20.5.2024 si è costituito l' ampiamente argomentando in ordine all'infondatezza del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni «In via pregiudiziale, verificare la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/99 e, in caso di tardività, dichiararne l'inammissibilità
Nel merito,
-rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto e, in ogni modo, accertare e dichiarare dovuta all' da parte dell'opponente la somma complessiva di € 49.750,26, CP_1 oltre accessori da calcolarsi al momento del saldo, ovvero la diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dell'importo dovuto».
2 Sospesa inaudita altera parte l'efficacia dell'avviso di addebito opposto, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 2.12.2024 e per carico del ruolo all'udienza del 7.7.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_ 59320230001999566000, a mezzo del quale l' le aveva intimato il pagamento di €
49.750,26 per contributi, sanzioni e interessi, dovuti alla “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” e relativi al controllo della posizione contributiva matr. 2107371368 per il periodo 04/2011-10/2015, derivante dall'accertamento contenuto nella sentenza n.
1373/2023 emessa in data 05-04-2023 dal Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, nella causa R.G. n. 2443/2016, con la quale, in relazione alla domanda di condanna al pagamento di differenze retributive avanzate dal lavoratore cod. fisc. Parte_2
e accertate per il periodo 04/2011-10/2015, è stata accertata altresì C.F._2
«… la parziale omissione contributiva da parte della resistente , risultando la Parte_1 contribuzione versata in favore del ricorrente nel periodo in questione relativa al rapporto di lavoro part-time (estratto contributivo allegato alla memoria ». CP_1
3. In primo luogo, deve essere evidenziata la tempestività dell'opposizione oggetto del presente giudizio, essendo stato il ricorso introduttivo depositato in data 27.12.2023, entro il termine di quaranta giorni fissato dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, nel caso di specie avvenuta il 27.11.2023.
4. Venendo al merito, l'art. 116, comma 8, l. n. 388/2000 dispone che «I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
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b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non
3 versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».
È ormai consolidato il principio secondo il quale perché ricorra l'ipotesi dell'evasione contributiva, secondo la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), è necessario che vi sia a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.
Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata)
l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (v. Cass. 24364/2019).
Ora, la conformazione normativa del rapporto previdenziale e il principio dell'automatica costituzione dello stesso a seguito dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sono tali per cui la mancata prestazione di lavoro non esonera il datore di lavoro dal pagamento dei contributi, giacché tale obbligo sorge per il solo fatto che il soggetto obbligato diviene parte di un rapporto di lavoro subordinato.
5. Inoltre e per quanto interessa in questa sede, la Corte di cassazione ha esattamente individuato i presupposti per l'applicazione della lett. b) del comma 8 dell'art. 116 l. n.
388/2000, affermando che «Nell'interpretare il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 116,
4 comma 8, lett. b), questa Corte - componendo con sentenza n. 28966 del 2011 un contrasto insorto all'interno di questa stessa Sezione Lavoro - ha anzitutto chiarito che, mentre nella
L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce
"e/o" dalle registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lettera b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti e comporta la conseguenza che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione.
La sentenza cit. ha quindi ricordato che, sulla scorta dell'interpretazione offerta da Cass.
S.U. n. 4808 del 2005 per la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. a), che disciplinava la fattispecie dell'omissione contributiva in modo sostanzialmente analogo a quanto adesso previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), la meno grave ipotesi dell'omissione contributiva è configurabile sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e" registrazioni obbligatorie, sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "o" dalle registrazioni obbligatorie, precisando che l'apparente contraddittorietà della seconda ipotesi rispetto alla prima si spiega in relazione ai casi in cui, pur sussistendo obbligo di "denuncia", non vi è obbligo di
"registrazioni". E, sulla scorta di tale configurazione della fattispecie dell'omissione, che sostanzialmente riposa sul mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, ha specularmente tracciato il campo di applicazione della fattispecie dell'evasione, che a mente dell'art. 116, comma 8, lett. b), è "connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè (al) caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".
A tale riguardo, la sentenza cit. ha anzitutto precisato che, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia
5 obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo); né varrebbe obiettare che, qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla regolarità del rapporto contributivo.
In questo senso, ha aggiunto la sentenza in esame, l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo. E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, restando il relativo accertamento intangibile in questa sede di legittimità se non nei casi di casi di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.).
A tale orientamento (successivamente ribadito, tra le tante, da Cass. nn. 10509 del 2012,
4188 del 2013, 17119 del 2015, 5281 del 2017, 10427 del 2018) il Collegio intende qui dare continuità» (Cass. 20446/2022).
6. Ebbene, nel caso di specie la ricorrente era consapevole che l'espletamento da parte del lavoratore di un maggior orario di lavoro rispetto a quello part-time contrattualmente
6 stabilito non elidesse i propri obblighi contributivi, tanto è vero che l'istante non ha contestato l'esistenza del debito contributivo, ma la mera insussistenza dei presupposti per applicare il regime di cui alla lett. b) del comma 8 dell'art. 116 l. n. 388/2000 per le già indicate motivazioni.
A ben guardare, infatti, parte ricorrente, nell'impartire al lavoratore le direttive volte ad imporre l'osservanza di un orario di lavoro di durata superiore a quello contrattualmente CP_ stabilito e nel non adeguare alla realtà fattuale le dichiarazioni inoltrate all' ha formato all'evidenza una denuncia incompleta e non conforme al vero, dal momento che, così facendo, ha nascosto all'ente previdenziale l'effettiva consistenza del rapporto di lavoro in esame e la sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione.
L'omissione e l'infedeltà della denuncia non risulta peraltro meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, con la conseguenza che la stessa deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare la reale consistenza del rapporto di lavoro di
Parte_2
In questa direzione verte la motivazione della sentenza Trib. Catania n.1373/2023, posta a base dell'avviso di addebito opposto. Ed invero si legge nella menzionata sentenza che
«Sulla base di quanto precede, le domande di parte ricorrente risultano parzialmente fondate con riguardo alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro regolarizzato dall'1 aprile 2011 al 31 ottobre 2015 con mansione di pizzaiolo per sei giorni a settimana, dal martedì alla domenica, dalle ore 17:00 alle ore 00:30, per quarantacinque ore settimanali. Omissis. - Il ctu, conformemente al mandato di incarico, ha quantificato le differenze retributive spettanti alla ricorrente in € 63.407,27 di cui €
52213,33 per gli importi accertati a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, comprensive di mensilità aggiuntive, € 2513,03 per indennità sostitutiva ferie non godute ed € 8680, 90 per gli importi accerti a titolo di tfr. Omissis. - Quanto alla domanda di CP_ regolarizzazione contributiva, dalla documentazione versata in atti dall' emerge la parziale omissione contributiva da parte della resistente , risultando la Parte_1 contribuzione versata in favore del ricorrente nel periodo in questione relativa al rapporto CP_ di lavoro part-time (estratto contributivo allegato alla memoria .
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni imponibili mensili ed annuali calcolate – come da mandato - dal perito (allegati 1-5, rigo V relazione depositata in data
27 febbraio 2023) nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti durante lo stato
7 di emergenza covid (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 – 30 giugno CP_ 2021) e della notifica del ricorso all' in data 13 maggio 2016, come da CP_ documentazione in atti, in assenza di denuncia all' dell'omissione contributiva o comunque di atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione» (così Trib. Catania
n.1373/2023).
Alla luce del tenore della motivazione della sentenza Trib. Catania n. 1373/2023 non sussistono, quindi, dubbi in ordine al fatto che la fattispecie de qua integra un'ipotesi di incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione, dovendo pertanto essere sussunta nella previsione di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) l. n. 388/2000. CP_ Pertanto, legittimamente l' ha applicato la sanzione di cui alla lett. b), art. 116, comma
8, l. n. 388/2000.
7. Il ricorso deve, quindi, essere respinto. CP_
8. Le spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione, così provvede:
A. rigetta per il resto il ricorso;
CP_ B. condanna parte ricorrente alla refusione in favore dell' delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 3.290,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Catania, l'8.7.2025
La giudice
Federica Porcelli
8