TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/10/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra DOMINICI, all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 879 R.G. degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Civitavecchia (RM), in Via Doria n. 9, nello studio dell'Avv. PARENTE ANTONELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), in persona del Direttore Regionale del Lazio pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), Via Sofia presso Controparte_2
l'Avv. MORETTI MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.06.2021, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di:
«accertare e dichiarare che la patologia denunciata dal ricorrente è direttamente correlabile all'attività lavorativa svolta dal medesimo e quindi classificabile come malattia professionale e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della malattia professionale, con danno per Invalidità permanente nella misura del 12% o in quella misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso di causa, con conseguente liquidazione, a carico dell' , di tutto quanto dovuto per legge ovvero dell'indennizzo in capitale del danno CP_1 biologico oltre interessi e rivalutazione, o nella costituzione di una rendita vitalizia con la decorrenza di legge, TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati, qualora accertata una invalidità pari o superiore al
16%.
Condannare altresì l' al pagamento del periodo dell'inabilità temporanea che verrà eventualmente CP_1 accertato.
Voglia, inoltre, condannare la parte resistente al pagamento delle spese, compensi professionali e onorari di causa in favore del procuratore antistatario».
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- di svolgere attività lavorativa in qualità di operatore addetto all'installazione e manutenzione di impianti per lo smistamento ed il trasporto bagagli presso l'aeroporto Leonardo Da Vinci di
Fiumicino dal marzo 1997 al luglio 2007 alle dipendenze della Società nonché, dal CP_3 luglio 2007 al gennaio 2019, presso la Società Servizi Tecnici Assistenza Clienti s.r.l. ed infine, dal febbraio 2019 ad oggi, alle dipendenze della Società Controparte_4
- che, nel corso delle operazioni di manutenzione e riparazione dei macchinari utilizzati per la movimentazione dei bagagli, la particolare conformazione degli impianti di smistamento bagagli, nonché la circostanza di svolgere tali attività in ambienti angusti e scomodi, ha costretto il ricorrente ad assumere prolungatamente posture innaturali ed incongrue, con conseguenti sollecitazioni a carico del RA (specialmente a livello dei tratti cervicale e lombo-sacrale), peraltro aggravate dall'esposizione costante e reiterata alle vibrazioni derivanti dall'utilizzo degli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle attività manutentive e dal compimento di azioni ripetitive;
- che il ricorrente è altresì adibito con continuità alla movimentazione, in assenza di ausili e/o mezzi adeguati, di carichi pesanti e che, in particolare, i componenti meccanici movimentati manualmente durante le operazioni di manutenzione e riparazione degli impianti (tra cui motoriduttori, nastri trasportatori, rulli ecc.) costringono il ricorrente a movimentare con frequenza quasi giornaliera carichi con peso superiore ai 25kg;
- che il ricorrente, espletando le sue mansioni dal 1997 a tutt'oggi e, dunque, da oltre 24 anni, con orario lavorativo articolato in 24 ore e su tre turni di 8 ore ciascuno (diurno, pomeridiano e notturno), è stato costantemente esposto a fattori predisponenti l'insorgere ed il manifestarsi delle patologie denunciate a carico del RA cervicale e del RA lombare (ovvero,
l'assunzione prolungata di posture scorrette, l'esposizione costante a vibrazioni e la movimentazione di carichi pesanti);
2 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- che il ricorrente si è sottoposto ad intervento chirurgico per doppia lesione al menisco del ginocchio sinistro nonché per tunnel carpale alla mano destra ed è altresì risultato portatore di protrusioni discali presentando difficoltà nelle rotazioni del RA cervicale;
- che in data 24.06.2020, all'esito di visita medica periodica disposta dalla Società datrice di lavoro (considerata l'esposizione ad agenti chimici, a polveri, a rumore, a Controparte_4 movimentazione manuale dei carichi, a posture incongrue nonché a vibrazioni mano e braccio), il medico competente dott. valutava il idoneo all'attività lavorativa Persona_1 Parte_1 ma prescrivendogli di evitare lo svolgimento di mansioni comportanti il sovraccarico funzionale degli arti superiori, nonché la movimentazione di carichi con peso superiore ai 20kg in modo continuativo;
- che, in data 12.03.2020, ha presentato domanda all' per il riconoscimento dell'eziologia CP_1 professionale della patologia “spondilosi cervicale con discopatie multiple”;
- che, con provvedimento del 5.07.2020, l' comunicava di aver archiviato la pratica, CP_1 ritenendo che gli accertamenti effettuati avevano consentito di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata;
- che, avverso tale decisione, esperiva ricorso amministrativo allegando certificazione medico legale del 15.10.2020 redatta dal consulente tecnico di parte dott.ssa Persona_2 ritenendo che l'attività lavorativa svolta potesse considerarsi perlomeno concausa efficiente della sintomatologia riscontrata (“spondilodiscopatia diffusa con multiple protrusioni discali interessanti il RA cervicale, dorsale e lombare, con segni di denervazione in atto nel territorio radicolare C6-C7 di sinistra elettromiograficamente accertati, sindrome del tunnel carpale bilaterale”) e che il grado complessivo di invalidità fosse da accertarsi nella misura del
12%;
- che, in data 2.02.2021, l' respingeva definitivamente la domanda di malattia CP_1 professionale, negando il riconoscimento del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta.
In data 25.02.2022 si è costituito l' che, riportandosi integralmente alle valutazioni CP_1 espresse nella nota del 18.02.2022 del dott. ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto Pt_2 infondato in fatto ed in diritto. Più precisamente, l' ha ribadito la mancanza di nesso CP_1 eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata, causalmente ricollegabile ad una condizione degenerativa comune legata all'avanzare dell'età.
3 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La causa, istruita documentalmente e previo esperimento di CTU medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Come noto, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (“T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui
(art. 4) per gli infortuni (art. 2) e la malattia professionale (art. 3), da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Tale disciplina trova applicazione anche ai lavoratori agricoli e ai proprietari che svolgono attività presso la propria azienda (art. 205).
Per quanto attiene alla malattia professionale, si ricorda che il menzionato T.U. e una successiva sentenza della Corte costituzionale (la 179 del 10 febbraio 1988) hanno sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate). Le tabelle possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro del Lavoro ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 38/2000.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a CP_1 esclusivo carico del lavoratore. Per le malattie tabellate vige il principio della presunzione legale di origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale (da ultimo, in tal senso, Cassazione civile, sez. lav., 15/05/2024, n. 13546).
Si ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'elenco delle malattie tabellate è tassativo, per cui non può ricorrersi all'interpretazione analogica (così come stabilito dalla Corte di cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919).
Per l'accertamento del nesso di causalità, la giurisprudenza ha chiarito il principio secondo cui, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie;
è,
4 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
tuttavia, necessario acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 13814/2017, n. 9634/2004).
La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si applichi la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass. n. 13954/2014, n. 38123/2021, n. 15852/2024).
Una volta accertata la natura professionale della malattia, deve essere valutato il danno biologico, la cui definizione è contenuta nell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 e che può essere indennizzato per espressa previsione del legislatore con un indennizzo in capitale, ove quantificabile in una condizione di invalidità dal 6% al 16%, o mediante la costituzione di una rendita nel caso venga accertata un'invalidità superiore.
In data 17.03.2022 è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di verificare, in prima istanza, la natura delle patologie che affliggono il ricorrente, la loro evoluzione clinica ed eventuali precedenti morbosi e, successivamente, la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta, nonché l'eventuale incidenza su di esso di ulteriori concause efficienti.
Ebbene, il consulente tecnico nominato, dott. , ha dapprima accertato che Persona_3
è affetto, sin dal 2019, da “spondilodiscopatia diffusa con multiple Parte_1 protrusioni discali interessanti il RA cervicale, dorsale e lombare, con segni di denervazione in atto nel territorio radicolare C6 -C7 di sinistra, elettromiograficamente accertati, sindrome del tunnel carpale bilaterale” (condizione peraltro aggravata dall'esistenza, sin dal 2013, di una pregressa “sindrome del tunnel carpale bilaterale più marcata a destra e meniscectomia ginocchio sx”), delineando così un quadro diagnostico sostanzialmente sovrapponibile a quello reso dal consulente di parte dott.ssa con relazione medico legale del Persona_2
15.10.2020 e confermando, pertanto, il grave quadro pluripatologico dal quale il ricorrente risulta affetto, ad evidente impatto funzionale.
5 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In seguito, ha rilevato che le menomazioni riscontrate siano causalmente ricollegabili all'attività lavorativa svolta. In particolare, occorre considerare che il ricorrente, in qualità di addetto alle operazioni di manutenzione e riparazione di macchinari per lo smistamento ed il trasporto di bagagli, è adibito allo svolgimento di mansioni che si estrinsecano in una serie di gesti e azioni meccaniche che lo espongono ad un costante sovraccarico articolare. Come peraltro evidenziato dal consulente d'ufficio, il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente dott. su indicazione del datore di lavoro (certificati del 14.01.2020 Persona_1
e del 24.06.2020 in atti), nel prescrivere di evitare lo svolgimento di mansioni comportanti il sovraccarico funzionale degli arti superiori e la movimentazione di carichi con peso superiore ai
20kg in modo continuativo, conferma la circostanza che il ricorrente risulti esposto, tra gli altri,
a fattori di rischio quali movimentazione manuale di carichi pesanti, vibrazioni mano-braccio e posture incongrue.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto in maniera dettagliata che, nello svolgimento delle attività manutentive e di riparazione degli impianti, si trova costretto ad assumere posture innaturali (da sdraiato, piegato sulle ginocchia inclinando e ruotando il collo, con le braccia distese ad un livello superiore a quello del petto, con le spalle sollevate a seconda degli spazi possibili, lavorando con l'utilizzo di scale a libretto in spazi ristretti), che l'utilizzo della strumentazione tecnica per gli interventi lo espone costantemente alle vibrazioni da questi emesse nonché, infine, di sollevare quasi quotidianamente carichi del peso di oltre 25kg.
Del resto, lo svolgimento delle mansioni analiticamente descritto nel ricorso non è stato neppure oggetto di specifiche contestazioni da parte del resistente e, pertanto, deve ritenersi accertato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Inoltre, dall'esame della documentazione relativa alla storia clinica del ricorrente, è emerso che
«le patologie riscontrate sono da ascriversi esclusivamente in termini di derivazione causale ai fattori lavorativi», giungendo pertanto ad escludere l'intervento di fattori concausali (preesistenti, concomitanti o sopravvenuti) ulteriori, che possano aver in qualche modo determinato l'insorgenza della patologia a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa. Tali considerazioni, unitamente alla circostanza che il ricorrente svolge da più di 25 anni l'attività lavorativa provata nei termini sopraindicati, inducono pertanto ad individuarne una connessione in termini assoluti con l'insorgenza delle patologie riscontrate.
6 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Quanto all'inclusione delle menomazioni nelle specifiche tabelle allegate al D.P.R. 1124/1965, il consulente ne ha accertato la riconducibilità al gruppo “artropatia da lavoro”. L'inclusione della patologia nell'elenco delle malattie tabellate quale conseguenza delle prestazioni lavorative provate in giudizio dal ricorrente, determina, come sopra ricordato, la presunzione legale dell'origine professionale della malattia.
Assodata la sussistenza del nesso causale tra le patologie e l'attività lavorativa, il consulente ha infine accertato la sussistenza di postumi di invalidità permanente con un danno valutabile in n.
12 punti percentuali sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000.
A fronte di tali accertamenti peritali, del tutto generiche dal punto di vista medico legale appaiono le osservazioni critiche avanzate dall' per il tramite del consulente di parte dott. CP_1 volte in particolare a contestare la riconducibilità della patologia “spondilodiscopatia” e Pt_2 dell'alterazione interessante il RA cervicale alle tabelle di cui al D.P.R. 1124/1965. Il consulente d'ufficio, dott. , nel ribadire che – tra gli altri fattori di rischio lavorativi Per_3 considerati – gli sforzi fisici derivanti dal sollevamento di carichi pesanti hanno determinato l'insorgenza delle patologie riscontrate, argomenta che «la patologia RAa cervicale si è instaurata su un RA predisposto già, inizialmente, discoartrosico» e che, dunque, è «verosimile il riconoscimento della
MP della patologia degenerativa cronica a carico della RC, concausata e/o aggravata dalla prolungata attività di
MMC, pur sottolineando l' che nell'elenco non esiste malattia tabellata». CP_1
La consulenza tecnica esperita nel presente giudizio, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni, deve essere, pertanto, integralmente recepita.
Infine, per quanto attiene alla domanda di indennizzo del periodo dell'inabilità temporanea “che verrà eventualmente accertato”, la domanda non può essere accolta per difetto di allegazione, non avendo il ricorrente neppure dedotto di essere stato impossibilitato per un determinato periodo di tempo a lavorare o a svolgere le normali attività della vita quotidiana.
Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, ha Parte_1 riportato, sin dal 2019, una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi n. 12 punti percentuali, con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori di CP_1 legge.
Le spese di lite sono liquidate in €2.697,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del
2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022), stante la semplicità della controversia, con
7 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L'accoglimento integrale del ricorso (considerato che, conformemente a quanto chiesto dal ricorrente nelle conclusioni del ricorso introduttivo, il CTU ha accertato una invalidità permanente correlata all'attività lavorativa svolta pari al 12%), comporta che le spese di lite siano interamente poste a carico di in applicazione del principio della soccombenza, con CP_1 distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di , atteso l'esito CP_1 della consulenza.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che ha subito, a causa dell'attività Parte_1 lavorativa svolta, una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari a n. 12 punti percentuali.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo corrispondente, oltre CP_1 accessori di legge.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida CP_1 in complessivi € 2.697,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'avv.
EL PA, dichiaratasi antistataria.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 23/10/2025
IL GIUDICE
D
o t
t
.
s s
8 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
a
A
l e
s s
a n
d r
a
D
o m
i n
i c
i 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 di 9
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra DOMINICI, all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 879 R.G. degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Civitavecchia (RM), in Via Doria n. 9, nello studio dell'Avv. PARENTE ANTONELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), in persona del Direttore Regionale del Lazio pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), Via Sofia presso Controparte_2
l'Avv. MORETTI MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.06.2021, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di:
«accertare e dichiarare che la patologia denunciata dal ricorrente è direttamente correlabile all'attività lavorativa svolta dal medesimo e quindi classificabile come malattia professionale e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della malattia professionale, con danno per Invalidità permanente nella misura del 12% o in quella misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso di causa, con conseguente liquidazione, a carico dell' , di tutto quanto dovuto per legge ovvero dell'indennizzo in capitale del danno CP_1 biologico oltre interessi e rivalutazione, o nella costituzione di una rendita vitalizia con la decorrenza di legge, TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati, qualora accertata una invalidità pari o superiore al
16%.
Condannare altresì l' al pagamento del periodo dell'inabilità temporanea che verrà eventualmente CP_1 accertato.
Voglia, inoltre, condannare la parte resistente al pagamento delle spese, compensi professionali e onorari di causa in favore del procuratore antistatario».
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- di svolgere attività lavorativa in qualità di operatore addetto all'installazione e manutenzione di impianti per lo smistamento ed il trasporto bagagli presso l'aeroporto Leonardo Da Vinci di
Fiumicino dal marzo 1997 al luglio 2007 alle dipendenze della Società nonché, dal CP_3 luglio 2007 al gennaio 2019, presso la Società Servizi Tecnici Assistenza Clienti s.r.l. ed infine, dal febbraio 2019 ad oggi, alle dipendenze della Società Controparte_4
- che, nel corso delle operazioni di manutenzione e riparazione dei macchinari utilizzati per la movimentazione dei bagagli, la particolare conformazione degli impianti di smistamento bagagli, nonché la circostanza di svolgere tali attività in ambienti angusti e scomodi, ha costretto il ricorrente ad assumere prolungatamente posture innaturali ed incongrue, con conseguenti sollecitazioni a carico del RA (specialmente a livello dei tratti cervicale e lombo-sacrale), peraltro aggravate dall'esposizione costante e reiterata alle vibrazioni derivanti dall'utilizzo degli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle attività manutentive e dal compimento di azioni ripetitive;
- che il ricorrente è altresì adibito con continuità alla movimentazione, in assenza di ausili e/o mezzi adeguati, di carichi pesanti e che, in particolare, i componenti meccanici movimentati manualmente durante le operazioni di manutenzione e riparazione degli impianti (tra cui motoriduttori, nastri trasportatori, rulli ecc.) costringono il ricorrente a movimentare con frequenza quasi giornaliera carichi con peso superiore ai 25kg;
- che il ricorrente, espletando le sue mansioni dal 1997 a tutt'oggi e, dunque, da oltre 24 anni, con orario lavorativo articolato in 24 ore e su tre turni di 8 ore ciascuno (diurno, pomeridiano e notturno), è stato costantemente esposto a fattori predisponenti l'insorgere ed il manifestarsi delle patologie denunciate a carico del RA cervicale e del RA lombare (ovvero,
l'assunzione prolungata di posture scorrette, l'esposizione costante a vibrazioni e la movimentazione di carichi pesanti);
2 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- che il ricorrente si è sottoposto ad intervento chirurgico per doppia lesione al menisco del ginocchio sinistro nonché per tunnel carpale alla mano destra ed è altresì risultato portatore di protrusioni discali presentando difficoltà nelle rotazioni del RA cervicale;
- che in data 24.06.2020, all'esito di visita medica periodica disposta dalla Società datrice di lavoro (considerata l'esposizione ad agenti chimici, a polveri, a rumore, a Controparte_4 movimentazione manuale dei carichi, a posture incongrue nonché a vibrazioni mano e braccio), il medico competente dott. valutava il idoneo all'attività lavorativa Persona_1 Parte_1 ma prescrivendogli di evitare lo svolgimento di mansioni comportanti il sovraccarico funzionale degli arti superiori, nonché la movimentazione di carichi con peso superiore ai 20kg in modo continuativo;
- che, in data 12.03.2020, ha presentato domanda all' per il riconoscimento dell'eziologia CP_1 professionale della patologia “spondilosi cervicale con discopatie multiple”;
- che, con provvedimento del 5.07.2020, l' comunicava di aver archiviato la pratica, CP_1 ritenendo che gli accertamenti effettuati avevano consentito di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata;
- che, avverso tale decisione, esperiva ricorso amministrativo allegando certificazione medico legale del 15.10.2020 redatta dal consulente tecnico di parte dott.ssa Persona_2 ritenendo che l'attività lavorativa svolta potesse considerarsi perlomeno concausa efficiente della sintomatologia riscontrata (“spondilodiscopatia diffusa con multiple protrusioni discali interessanti il RA cervicale, dorsale e lombare, con segni di denervazione in atto nel territorio radicolare C6-C7 di sinistra elettromiograficamente accertati, sindrome del tunnel carpale bilaterale”) e che il grado complessivo di invalidità fosse da accertarsi nella misura del
12%;
- che, in data 2.02.2021, l' respingeva definitivamente la domanda di malattia CP_1 professionale, negando il riconoscimento del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta.
In data 25.02.2022 si è costituito l' che, riportandosi integralmente alle valutazioni CP_1 espresse nella nota del 18.02.2022 del dott. ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto Pt_2 infondato in fatto ed in diritto. Più precisamente, l' ha ribadito la mancanza di nesso CP_1 eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata, causalmente ricollegabile ad una condizione degenerativa comune legata all'avanzare dell'età.
3 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La causa, istruita documentalmente e previo esperimento di CTU medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Come noto, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (“T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui
(art. 4) per gli infortuni (art. 2) e la malattia professionale (art. 3), da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Tale disciplina trova applicazione anche ai lavoratori agricoli e ai proprietari che svolgono attività presso la propria azienda (art. 205).
Per quanto attiene alla malattia professionale, si ricorda che il menzionato T.U. e una successiva sentenza della Corte costituzionale (la 179 del 10 febbraio 1988) hanno sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate). Le tabelle possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro del Lavoro ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 38/2000.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a CP_1 esclusivo carico del lavoratore. Per le malattie tabellate vige il principio della presunzione legale di origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale (da ultimo, in tal senso, Cassazione civile, sez. lav., 15/05/2024, n. 13546).
Si ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'elenco delle malattie tabellate è tassativo, per cui non può ricorrersi all'interpretazione analogica (così come stabilito dalla Corte di cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919).
Per l'accertamento del nesso di causalità, la giurisprudenza ha chiarito il principio secondo cui, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie;
è,
4 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
tuttavia, necessario acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 13814/2017, n. 9634/2004).
La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si applichi la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass. n. 13954/2014, n. 38123/2021, n. 15852/2024).
Una volta accertata la natura professionale della malattia, deve essere valutato il danno biologico, la cui definizione è contenuta nell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 e che può essere indennizzato per espressa previsione del legislatore con un indennizzo in capitale, ove quantificabile in una condizione di invalidità dal 6% al 16%, o mediante la costituzione di una rendita nel caso venga accertata un'invalidità superiore.
In data 17.03.2022 è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di verificare, in prima istanza, la natura delle patologie che affliggono il ricorrente, la loro evoluzione clinica ed eventuali precedenti morbosi e, successivamente, la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta, nonché l'eventuale incidenza su di esso di ulteriori concause efficienti.
Ebbene, il consulente tecnico nominato, dott. , ha dapprima accertato che Persona_3
è affetto, sin dal 2019, da “spondilodiscopatia diffusa con multiple Parte_1 protrusioni discali interessanti il RA cervicale, dorsale e lombare, con segni di denervazione in atto nel territorio radicolare C6 -C7 di sinistra, elettromiograficamente accertati, sindrome del tunnel carpale bilaterale” (condizione peraltro aggravata dall'esistenza, sin dal 2013, di una pregressa “sindrome del tunnel carpale bilaterale più marcata a destra e meniscectomia ginocchio sx”), delineando così un quadro diagnostico sostanzialmente sovrapponibile a quello reso dal consulente di parte dott.ssa con relazione medico legale del Persona_2
15.10.2020 e confermando, pertanto, il grave quadro pluripatologico dal quale il ricorrente risulta affetto, ad evidente impatto funzionale.
5 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In seguito, ha rilevato che le menomazioni riscontrate siano causalmente ricollegabili all'attività lavorativa svolta. In particolare, occorre considerare che il ricorrente, in qualità di addetto alle operazioni di manutenzione e riparazione di macchinari per lo smistamento ed il trasporto di bagagli, è adibito allo svolgimento di mansioni che si estrinsecano in una serie di gesti e azioni meccaniche che lo espongono ad un costante sovraccarico articolare. Come peraltro evidenziato dal consulente d'ufficio, il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente dott. su indicazione del datore di lavoro (certificati del 14.01.2020 Persona_1
e del 24.06.2020 in atti), nel prescrivere di evitare lo svolgimento di mansioni comportanti il sovraccarico funzionale degli arti superiori e la movimentazione di carichi con peso superiore ai
20kg in modo continuativo, conferma la circostanza che il ricorrente risulti esposto, tra gli altri,
a fattori di rischio quali movimentazione manuale di carichi pesanti, vibrazioni mano-braccio e posture incongrue.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto in maniera dettagliata che, nello svolgimento delle attività manutentive e di riparazione degli impianti, si trova costretto ad assumere posture innaturali (da sdraiato, piegato sulle ginocchia inclinando e ruotando il collo, con le braccia distese ad un livello superiore a quello del petto, con le spalle sollevate a seconda degli spazi possibili, lavorando con l'utilizzo di scale a libretto in spazi ristretti), che l'utilizzo della strumentazione tecnica per gli interventi lo espone costantemente alle vibrazioni da questi emesse nonché, infine, di sollevare quasi quotidianamente carichi del peso di oltre 25kg.
Del resto, lo svolgimento delle mansioni analiticamente descritto nel ricorso non è stato neppure oggetto di specifiche contestazioni da parte del resistente e, pertanto, deve ritenersi accertato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Inoltre, dall'esame della documentazione relativa alla storia clinica del ricorrente, è emerso che
«le patologie riscontrate sono da ascriversi esclusivamente in termini di derivazione causale ai fattori lavorativi», giungendo pertanto ad escludere l'intervento di fattori concausali (preesistenti, concomitanti o sopravvenuti) ulteriori, che possano aver in qualche modo determinato l'insorgenza della patologia a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa. Tali considerazioni, unitamente alla circostanza che il ricorrente svolge da più di 25 anni l'attività lavorativa provata nei termini sopraindicati, inducono pertanto ad individuarne una connessione in termini assoluti con l'insorgenza delle patologie riscontrate.
6 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Quanto all'inclusione delle menomazioni nelle specifiche tabelle allegate al D.P.R. 1124/1965, il consulente ne ha accertato la riconducibilità al gruppo “artropatia da lavoro”. L'inclusione della patologia nell'elenco delle malattie tabellate quale conseguenza delle prestazioni lavorative provate in giudizio dal ricorrente, determina, come sopra ricordato, la presunzione legale dell'origine professionale della malattia.
Assodata la sussistenza del nesso causale tra le patologie e l'attività lavorativa, il consulente ha infine accertato la sussistenza di postumi di invalidità permanente con un danno valutabile in n.
12 punti percentuali sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000.
A fronte di tali accertamenti peritali, del tutto generiche dal punto di vista medico legale appaiono le osservazioni critiche avanzate dall' per il tramite del consulente di parte dott. CP_1 volte in particolare a contestare la riconducibilità della patologia “spondilodiscopatia” e Pt_2 dell'alterazione interessante il RA cervicale alle tabelle di cui al D.P.R. 1124/1965. Il consulente d'ufficio, dott. , nel ribadire che – tra gli altri fattori di rischio lavorativi Per_3 considerati – gli sforzi fisici derivanti dal sollevamento di carichi pesanti hanno determinato l'insorgenza delle patologie riscontrate, argomenta che «la patologia RAa cervicale si è instaurata su un RA predisposto già, inizialmente, discoartrosico» e che, dunque, è «verosimile il riconoscimento della
MP della patologia degenerativa cronica a carico della RC, concausata e/o aggravata dalla prolungata attività di
MMC, pur sottolineando l' che nell'elenco non esiste malattia tabellata». CP_1
La consulenza tecnica esperita nel presente giudizio, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni, deve essere, pertanto, integralmente recepita.
Infine, per quanto attiene alla domanda di indennizzo del periodo dell'inabilità temporanea “che verrà eventualmente accertato”, la domanda non può essere accolta per difetto di allegazione, non avendo il ricorrente neppure dedotto di essere stato impossibilitato per un determinato periodo di tempo a lavorare o a svolgere le normali attività della vita quotidiana.
Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, ha Parte_1 riportato, sin dal 2019, una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi n. 12 punti percentuali, con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori di CP_1 legge.
Le spese di lite sono liquidate in €2.697,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del
2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022), stante la semplicità della controversia, con
7 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L'accoglimento integrale del ricorso (considerato che, conformemente a quanto chiesto dal ricorrente nelle conclusioni del ricorso introduttivo, il CTU ha accertato una invalidità permanente correlata all'attività lavorativa svolta pari al 12%), comporta che le spese di lite siano interamente poste a carico di in applicazione del principio della soccombenza, con CP_1 distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di , atteso l'esito CP_1 della consulenza.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che ha subito, a causa dell'attività Parte_1 lavorativa svolta, una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari a n. 12 punti percentuali.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo corrispondente, oltre CP_1 accessori di legge.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida CP_1 in complessivi € 2.697,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'avv.
EL PA, dichiaratasi antistataria.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 23/10/2025
IL GIUDICE
D
o t
t
.
s s
8 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
a
A
l e
s s
a n
d r
a
D
o m
i n
i c
i 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 di 9