Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, all'esito dell'udienza del 28.5.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 11566 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mauro Nicola Fusaro;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...]
dagli avv.ti Alessandro de Feo e Marco de Feo;
Resistente
OGGETTO: impugnativa di licenziamento
*******
Con ricorso depositato in data 25.9.2024, premetteva di Parte_1
essere stato assunto presso la società convenuta in data 26.6.1995 e di essere stato destinatario, sin dall'origine, di numerosi spostamenti dalla
Filiale di adibizione al fine di operare delle sostituzioni (pianificate e non).
Ciò posto, il lavoratore istante impugnava il licenziamento disciplinare irrogato con raccomandata consegnata a mani in data 23.5.2024, prendendo posizione sui due addebiti che ne avevano formato oggetto.
600,00, negava di aver distratto le somme e di aver posto in essere un'operazione fittizia.
Richiamava, a tale riguardo, la prassi di posticipare il cambio tagli quando l'operazione non potesse essere effettuata il giorno stesso in cui le monete fossero state consegnate.
Allegava, in particolare, che, nella prima mattinata del 19.2.2024, il Sig. cliente della e noto da tempo, gli aveva Persona_1 CP_1 consegnato € 600,00 in monete, “chiedendone la conversione in banconote, aggiungendo che sarebbe mancato un paio di giorni e ricevendo rassicurazioni dal dipendente che gli avrebbe consegnato banconote di pari importo al ritorno”, cosa che era accaduta il successivo 21.2.2024.
In secondo luogo, con riguardo all'ammanco di € 12.140,00, esponeva che, nell'ordine: i valori non erano contenuti in un plico sigillato (bensì in un plico normale); le banconote (provenienti da un evento delittuoso compiuto ai danni di un ATM della filiale di Bitonto) erano mal ridotte e quindi non utilizzabili;
per quest'ultima ragione il denaro faceva capo ad una giacenza virtuale non operativa al pubblico;
nessuna direttiva aveva ricevuto circa la necessità di effettuare controlli periodici.
Lamentava, dunque, l'illegittimità del licenziamento in tronco, anche in ragione del difetto di proporzionalità, della tardività della contestazione degli addebiti e per mancata affissione del codice disciplinare.
Chiedeva, dunque, gli fossero riconosciute, in via gradata, le tutele previste dall'art. 18 L. 300/1970.
Parallelamente domandava il risarcimento “dei danni ulteriori patiti alla salute … alla vita di relazione e alla professionalità nella misura non inferiore
a € 30.000,00”.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta concludeva per l'integrale rigetto delle domande proposte.
Pag. 2 di 14 Innanzitutto, precisava che il codice disciplinare era, all'epoca dei fatti di causa, affisso presso la Filiale di adibizione del ricorrente e che, parallelamente, il codice etico fosse accessibile a tutti i dipendenti tramite l'intranet della banca.
Ciò posto, la società resistente, dopo aver rimarcato la propria correttezza procedimentale (per aver consegnato tutta la documentazione indispensabile affinchè l'incolpato esercitasse il proprio diritto di difesa e per aver legittimamente negato l'audizione orale tardivamente richiesta), sosteneva la tempestività dell'esercizio del potere disciplinare.
Sul versante della sussistenza della giusta causa di recesso (e della proporzionalità della massima sanzione applicata), parte datoriale si soffermava circa le ragioni poste a fondamento delle proprie determinazioni, allegando che il dipendente “alle ore 17.08 del 21.02.2024, Parte_1
successivamente, quindi, alla quadratura, a Banca chiusa ed in assenza di clienti, effettuava un'operazione di cambio tagli- senza imputazione di alcun nominativo-, incamerando 600 euro di monete (fino a quel momento custodite nel vano bancomat e non registrate tra i valori in carico) e facendo uscire 6 banconote da 100 euro”.
Richiamava, tra l'altro, le previsioni contenute nel manuale sportello, rimarcando come, in base ad esse, “le operazioni di cambio tagli richiedono
… che il cliente sia presente in cassa e che venga censito dall'operatore”.
A confutazione di quanto dedotto dal ricorrente, poneva in rilievo che, peraltro, nei giorni di riferimento, non si era registrato alcun particolare afflusso di clienti.
A proposito, poi, del secondo addebito, la società resistente evidenziava che il lavoratore avrebbe dovuto quadrare giornalmente i valori in carico alla sua cassa secondo la normativa interna bancaria.
Pag. 3 di 14 Da ultimo, argomentava circa l'infondatezza delle ulteriori pretese risarcitorie, specialmente per l'assenza di un nesso di derivazione causale tra il licenziamento ed i danni prospettati dal lavoratore.
All'esito dell'assunzione dei mezzi di prova, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per ragioni di ordine e soprattutto di completezza espositiva, giova innanzitutto passare in rassegna le contestazioni disciplinari sfociate nell'impugnato licenziamento.
Come anticipato in precedenza, il provvedimento espulsivo si è basato su due addebiti.
1.a. In primo luogo, la società datrice di lavoro ha riscontrato, in capo all'odierno istante, una impropria distrazione valori per € 600,00, mediante una fittizia operazione di cambio tagli, in virtù della quale, incamerate monete non registrate come presenti in cassa, venivano fatte “uscire n. 6 banconote da 100” (che il ricorrente “tratteneva a sè”).
Come si legge nel verbale dell'audit e nella memoria difensiva, risultava alla datrice di lavoro che in data 21.2.2024, dopo la quadratura Parte_1
dei valori in carico alla cassa 1, alle ore 17:08, in assenza di clienti (dato l'orario di chiusura dello sportello), aveva fatto “uscire” 6 banconote dal 100 €
e fatto “entrare” 600 € in metallo.
1.b. In secondo luogo, parte datoriale ha contestato una mancata quadratura giornaliera della giacenza di cassa, con correlativo difetto di buona custodia di € 12.140,00 depositati nel mezzo forte.
1.c. In relazione a siffatti frangenti, parte resistente ha ritenuto violati, rispettivamente, l'art. 7 del codice etico (recante precetto di correttezza, onestà ed integrità nello svolgimento delle attività professionali), dell'art. 3 del codice di comportamento e dell'allegato 3 del Job Description dei ruoli di rete commerciale (implicante, tra gli adempimenti affidati al Gestore base, la quadratura quotidiana di filiale).
Pag. 4 di 14 2. I fatti per i quali è stato irrogato il licenziamento sono stati oggetto delle prove assunte nel corso del processo.
2.a.1. Per quanto riguarda il cambio tagli, il teste ha ricordato che “il Tes_1 signor doveva essere trasferito dalla sede di Altamura all' Parte_1 CP_2 sempre di Altamura, in via Selva” e che, “per questa ragione ci fu la consegna delle rimanenze di cassa, ossia i valori – metallo, banconote, eventualmente valori bollati – che aveva in carico”.
Il teste ha dunque riferito che “la dott.ssa fece il controllo sui dati Per_2
da consegnare al cassiere che sarebbe subentrato e firmò il bilancino per presa visione” (“in quel momento era tutto a posto”); tuttavia, avendo
“postazione al fianco del collega ed avendo visto “la porta del Parte_1 bancomat aperta”, la medesima fonte di prova ha fatto riferimento ad
“un'operazione che era stata fatta successivamente alla verifica di
” (“si trattava di un orario successivo alle 18:00 … dissi al collega Per_2
di procedere alla chiusura ma lui mi rispose che se la sarebbe vista Parte_1 lui”).
Tale deposizione ha parallelamente trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste . Per_2
Quest'ultima, infatti, “responsabile della filiale di Altamura da febbraio 2024”, ha innanzitutto ribadito di aver “fatto una verifica di cassa che riguardava il ricorrente” (“il giorno successivo, infatti, lui sarebbe dovuto andare allo sportello, che dipende sempre dalla sede – ”) e che “i valori presenti sul CP_2 bilancino quadravano con la materialità, ivi compreso il metallo”.
Ciò posto, la teste ha confermato che, il collega subentrante (“cui avevo consegnato il bilancino stampato la sera prima”), riscontrava delle “discordanze dei tagli delle banconote da 100 €”.
Ha aggiunto di aver conseguentemente “controllato il giornale di fondo” (“ossia
l'elenco di tutte le operazioni effettuate dal singolo operatore, con relativi dettagli”), riscontrando che, “successivamente alla verifica di cassa … era stata fatta una operazione di cambio tagli, da banconote a metallo” (“poiché la cassa
Pag. 5 di 14 era in carico a a lui mi è risultata ascrivibile questa operazione di Parte_1 cambio”).
In questo contesto, come chiarito dal teste , “l'anomalia del taglio di Tes_2 monete e banconote … era nel fatto che non era censito il cliente interessato a questa operazione, come da normativa antiriciclaggio” (“oltre al fatto che si trattava di operazione effettuata a banca chiusa”).
Dal canto suo, il teste , pur non confermando l'accadimento (“non so di Tes_3
contestazioni disciplinari che hanno riguardato il ricorrente su quella cassa, su quella chiusura e su quella rimanenza … sulla cassa chiusa dal ricorrente, io ho fatto tutte le verifiche e non c'era alcuna anomalia … quadrava tutto ... era tutto regolare anche in termini di composizione della giacenza tra metallo e banconote
… solo da voci di corridoio so che c'è stato un problema tra metallo e banconote”), ha evidenziato che, “per il cambio al terminale tra metallo e banconote occorreva un numerino di censimento emesso dalla banca, per cui anche il cliente noto al dipendente di banca veniva censito”.
2.a.2. Può pertanto dirsi dimostrata la condotta descritta nella contestazione disciplinare, nella misura in cui l'odierno ricorrente effettivamente incamerava monete, custodendole nel vano bancomat senza che fossero registrate tra i valori presenti in cassa e, parallelamente, effettuava il cambio con sei banconote da 100 € senza il censimento del cliente interessato all'operazione.
2.b.1. Per quanto invece riguarda il plico con € 12.140,00, il teste Tes_4
ha ricordato come esso fosse “custodito nel tesoretto” (“ossia un ripiano
[...]
dove erano custoditi anche altri valori in bianco ... si trattava di una cassetta posta in alto, che si apriva con una chiave”) ed ha specificamente riferito di essersi reso conto, “il giorno 21 febbraio 2024”, che esso non c'era più (“fu di pomeriggio, verso la fine della mia giornata di lavoro ... stavo chiudendo i miei valori ... c'erano e gli altri colleghi ... c'era anche ... abbiamo Tes_1 Parte_1
cercato dappertutto, anche nei vari cassetti e finanche nei cestini dell'immondizia”).
Pag. 6 di 14 In questa stessa direzione, la teste ha dichiarato che, segnalata la Per_2 mancanza del plico, all'esito di “una verifica di cassa di tutta la filiale”, era emersa l'esistenza di una cassa “la cui giacenza era tutta e solo corrispondente
a questo plico”, precisando come l'ultima chiusura fosse stata risalente a gennaio 2024 e fosse riferibile al ricorrente (“significa che c'era un bilancino, firmato dal ricorrente, che riportava quella evidenza”).
Sul punto, stando a quanto dichiarato dal teste , la condotta diligente Tes_2
che il ricorrente avrebbe dovuto porre in essere, in quanto onerato della quadratura giornaliera, era quella di accertare con costanza la presenza del plico nel mezzoforte.
2.b.2. Sul piano del fatto materiale, è incontroverso che l'ultima quadratura della cassa 10 risalisse ad un periodo pregresso rispetto agli accadimenti, ossia alla scoperta della mancanza del plico.
E' bene peraltro precisare che “l'ammanco riguardava anche una giacenza complementare di banconote che non avevano le stesse caratteristiche sia come provenienza che come condizione” (teste ). Tes_2
3. In tale quadro, certamente può attribuirsi rilievo disciplinare alle azioni ed omissioni che hanno formato oggetto di licenziamento.
Depone in tal senso la particolare pregnanza degli obblighi di diligenza che caratterizzano il rapporto di lavoro alle dipendenze di un'impresa bancaria.
Si badi che, quanto all'attuazione di una prassi di favorire clienti noti posticipando l'operazione del cambio, la deposizione del teste è Per_1
stata contrassegnata da tante e tali vaghezze ed incertezze da non poter affatto essere presa in considerazione ai fini della decisione.
Parallelamente, a fronte delle previsioni contenute nel manuale di sportello
[“Contestualizzata la controparte presente allo sportello, la funzione richiede
l'inserimento del dettaglio dei tagli delle banconote in entrata (Pezzi Entrata) con conseguente indicazione dei tagli in uscita (Pezzi Uscita) considerando la disponibilità (riportata nella colonna Disponibilità)”] e delle possibili interpretazioni letterali/restrittive, obblighi di identificazione del cliente sono
Pag. 7 di 14 certamente enucleabili sulla scorta dei doveri di diligenza e di trasparenza, come peraltro confermato dal tenore delle deposizioni testimoniali rese sul punto (tra le altre, si veda la deposizione del teste : “c'è la possibilità Tes_3
astratta che un cambio tagli sia richiesto dal cliente e che per scelta del cassiere,
o per dimenticanza avvenga senza cdc ossia codice identificativo del cliente ... che io sappia non mi sono mai dimenticato di registrare il codice del cliente ... ciò
a cui ho fatto appena riferimento non è previsto dalla normativa della banca”).
Ciò che, piuttosto, risulta carente è la proporzionalità della massima sanzione irrogata all'odierno istante (mai precedentemente attinto da sanzioni disciplinari).
Quanto al cambio monete, risultano decisive due osservazioni.
In primo luogo, v'è da rimarcare come l'ammontare complessivo delle somme oggetto di cambio è rimasto invariato.
Vale, dunque, il rilievo sollevato dalla difesa del ricorrente, in base al quale può essere seriamente messo in discussione che il datore di lavoro abbia subito un nocumento, sia di carattere strettamente economico che di carattere commerciale.
In secondo luogo – e soprattutto – occorre osservare che, pur non provvedendo alla necessaria registrazione del cliente (il che certamente è fatto passibile di sanzione disciplinare), comunque il lavoratore ricorrente consentiva il tracciamento dell'operazione, che – difatti – risultava presente nel foglio giornale.
Quanto, poi, alla sparizione del plico, oltre alla problematica provenienza dello stesso, la sproporzione della sanzione espulsiva discende innanzitutto dal rilievo che l'obbligo quotidiano di quadratura ha assunto connotati assai incerti all'esito dell'istruttoria.
A fronte, infatti, di alcune affermazioni di principio, la violazione del precetto sancito dal manuale del gestore base va contestualizzata in ragione della peculiarità della cassa 10, in carico al ricorrente, trattandosi, infatti, di cassa non operativa e di una giacenza sostanzialmente virtuale.
Pag. 8 di 14 Non a caso, quando interpellata sui controlli da eseguire, anche Tes_5
ha chiarito di non sapere se “il precedente direttore aveva
[...] Pt_2
controfirmato i bilancini relativi a quella cassa nella quale insisteva, come giacenza, il plico”.
Inoltre, le deposizioni testimoniali assunte in costanza di giudizio non hanno fatto emergere con chiarezza se il ricorrente avesse o meno la disponibilità del codice di sicurezza del mezzo forte (fermo restando che le due chiavi erano nella disponibilità del dipendente ), così restando del tutto Tes_1
indeterminata anche la stessa possibilità che il ricorrente eseguisse una attività assidua di verifica.
Ciò è, del resto, coerente con quanto si legge nella relazione conclusiva dell'audit, ossia che “le disposizioni interne obbligatorie, con particolare riferimento alle attività relative alle misure di sicurezza e alla custodia delle combinazioni o chiave dei locali corazzati e mezzi forti, non sono mai state formalizzate dal Responsabile della Filiale e formalmente prese in carico dagli operatori come invece sancito dalla Circolare NO2017072”.
E' significativo, peraltro, che, per l'ammanco di € 5.000,00, pure risalente a febbraio 2024 ed ascritto alla responsabilità del dipendente (omessa Tes_4
adozione di misure idonee a garantire un ricovero in sicurezza della giacenza delle banconote), la sanzione irrogata è stata esclusivamente quella del rimprovero scritto.
3. Deve comunque escludersi che l'esercizio del potere disciplinare sia stato tardivo.
In punto di diritto, valgono innanzitutto i principi, espressi dalla Corte di
Cassazione, secondo cui la violazione della tempestività della contestazione, quando assume il carattere di ritardo notevole e non giustificato, è idonea a determinare un affievolimento della garanzia per il dipendente incolpato di espletare in modo pieno una difesa effettiva nell'ambito del procedimento disciplinare.
Pag. 9 di 14 Garanzia, quest'ultima, che non può certamente essere vanificata da un comportamento del datore di lavoro non improntato al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
In effetti, la mancanza di tempestività della contestazione disciplinare può indurre nelle suddette ipotesi a ritenere, fino a quando la stessa non venga eseguita, che il datore di lavoro voglia soprassedere al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, come costantemente affermato in diversi precedenti di legittimità, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richiedano uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso.
Resta comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (Cass. civ.,
Sez. Un., 27/12/2017, n. 30985).
Per quel che maggiormente interessa, il lasso temporale tra i fatti e la contestazione deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dalla astratta percettibilità o conoscenza dei fatti stessi, tenuto conto dei mezzi a sua disposizione (Cass. civ., Sez. lav., 15/10/2007, n. 21546; Cass. civ. Sez. VI - lav., 01/03/2019, n.
6174).
Infatti, il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato.
Pag. 10 di 14 Quindi, la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (Cass. civ.,
Sez. lav., 17/05/2016, n. 10069; Cass. civ., Sez. lav., 08/03/2010, n. 5546;
Cass. civ. Sez. VI - lav., 14/05/2018, n. 11583).
In particolare, il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore, non potendosi ragionevolmente imputargli la possibilità di conoscere i fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore (Cass. civ., Sez. lav., 04/12/2017,
n. 28974).
Passando, quindi, alla disamina caso di specie, devono ritenersi tempestive le contestazioni disciplinari sollevate al ricorrente.
Infatti, ricevuta la segnalazione il 23.2.2024, assunte le dichiarazioni dei lavoratori coinvolti con relazione finale del 12.3.2024, le contestazioni disciplinari sono state sollevate in data 8.4.2024, ossia entro un tempo certamente ragionevole e contenuto, sia rispetto alla preservazione del diritto di difesa dell'incolpato che rispetto al parametro della buona fede e correttezza, non essendo ravvisabile un'inerzia protrattasi in modo così rilevante da ingenerare un affidamento in capo al lavoratore circa la volontà datoriale di soprassedere sui fatti oggetto di addebito.
Né tantomeno sono possibili rilievi negativi in relazione alla tempistica di irrogazione della sanzione finale, se solo si considerano le richieste di acquisizione documentale che il ricorrente incolpato aveva effettuato e che, dunque, hanno giustificato la posticipazione dell'intimazione del recesso datoriale.
4. Si consideri, parallelamente, che il codice disciplinare era affisso in filiale mentre il codice etico e quello di comportamento risultavano accessibili presso l'intranet della banca.
Pag. 11 di 14 E' quanto risulta dalla deposizione del teste (“il codice Tes_2 disciplinare è affisso in tutte le unità organizzative della banca”), la cui attendibilità non è certamente messa in discussione dal rilievo che lo stesso ne abbia descritto la collocazione esprimendo una comprensibile riserva (“se non erro nella filiale di Altamura affisso nel salone dopo il desk della vigilanza”), poiché – anzi – si tratta di scrupolo che ne conferma la genuinità.
5.a. In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora svolte, il ricorso dev'essere parzialmente accolto, con riconoscimento delle tutele previste dal
5° comma dell'art. 18 L. 300/1970.
Circa, la quantificazione del dovuto, si ritiene congrua una statuizione pari a
19 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, specialmente considerando, in senso accrescitivo, l'anzianità di servizio del lavoratore
(assunto nel 1995) e la sua particolare condizione (rimasto privo di occupazione in età avanzata, in un contesto di stress finanziario).
Dunque, non essendo stato specificamente contestato l'ammontare dell'ultima retribuzione globale di fatto, la resistente dev'essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 62.050,96 (€ 3.265,84 x 19 mensilità).
5.b. Parallelamente, devono essere respinte le domande di ulteriore risarcimento, come formulate dal lavoratore ricorrente.
In linea generale, occorre ricordare che il vigente ordinamento prevede una disciplina speciale per la risoluzione del rapporto di lavoro, del tutto diversa da quella ordinaria, i cui connotati mal si conciliano con una libertà di scelta per le parti tra regime ordinario e regime speciale.
Se ne desume l'assenza di spazi per la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto, sia sul piano contrattuale, in quanto l'inadempimento del datore di lavoro consista nel recesso illegittimo in base alla disciplina speciale, sia sul piano extracontrattuale, ove il
Pag. 12 di 14 comportamento illecito consista proprio, e soltanto, nell'illegittimità del recesso.
Se, dunque, residuano margini per l'azione risarcitoria in base ai generali principi di diritto civile, essi riguardano esclusivamente profili diversi da quelli previsti dalla normativa sui licenziamenti.
In altri termini, un risarcimento è astrattamente configurabile in capo al lavoratore laddove quest'ultimo faccia valere l'atto di recesso come idoneo a determinare un pregiudizio ristorabile in base ai principi generali della responsabilità contrattuale o extracontrattuale (Cass. civ., Sez. lav.,
10/01/2007, n. 245) ed è il caso della modalità di recesso tale da determinare, di per sé, un danno, sotto il profilo fisico o psichico, alla salute del lavoratore.
In questa direzione, dunque, l'azione risarcitoria di diritto comune rimane esperibile solo in via residuale per far valere profili di danno che siano diversi da quelli previsti dalla normativa speciale sui licenziamenti (sia sotto il profilo procedimentale, che sostanziale, ed in primis per l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, vuoi per difetto dell'elemento soggettivo, vuoi per l'oggettiva insussistenza o inconsistenza dei fatti addebitati) e che si traducano quindi in un comportamento illecito ulteriore del datore di lavoro.
Il che può astrattamente ritenersi soltanto con riferimento al carattere ingiurioso del recesso e alle censurate iniziative giudiziarie datoriali in sede penale, quali cause fondanti del richiesto ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla pretesa lesione della reputazione personale e professionale, nonché dell'onore e del decoro (Cass. civ., Sez. lav.,
06/08/2013, n. 18732).
Nel caso di specie, non può dirsi che le modalità del recesso siano state tali da giustificare l'accesso alla tutela risarcitoria;
all'opposto, la stessa prospettazione del lavoratore ricorrente lascia intendere che la sua pretesa si colleghi all'illegittimità in sé considerata del licenziamento e, quindi, a profili
Pag. 13 di 14 già integralmente ristorabili per il tramite della tutela indennitaria prevista dallo
Statuto dei lavoratori.
6. Quanto, da ultimo, alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 11566 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 62.050,96, oltre accessori di legge, a titolo di indennità risarcitoria;
2) condanna, la società convenuta al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.629,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bari, 28.5.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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