Articolo 5 della Legge 13 novembre 2025, n. 177
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11 dicembre 2025
Art. 5. Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti 1. La gestione di un interporto costituisce attivita' di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attivita' aventi natura economico-industriale e commerciale. I soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.
2. I soggetti che gestiscono gli interporti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonche', compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti gia' operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3.
3. Al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui e' ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile , in favore dei soggetti gestori dell'interporto interessato gia' convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie e' stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonche' dell'ammortamento dei costi da questi gia' sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruita' dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia e' volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate nonche' alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.
4. I soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprieta' sui beni immobili. Ai fini del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall' articolo 31, commi 45 , 46 , 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .
Note all'art. 5:
- Si riportano gli articoli da 952 a 956 del codice civile :
« Art. 952 (Costituzione del diritto di superficie). - Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta'.
Del pari puo' alienare la proprieta' della costruzione gia' esistente, separatamente dalla proprieta' del suolo.
Art. 953 (Costituzione a tempo determinato). - Se la costituzione del diritto e' stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.
Art. 954 (Estinzione del diritto di superficie). - L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'articolo 2816.
I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine.
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.
Art. 955 (Costruzioni al disotto del suolo). - Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e' concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
Art. 956 (Divieto di proprieta' separata delle piantagioni). - Non puo' essere costituita o trasferita la proprieta' delle piantagioni separatamente dalla proprieta' del suolo.».
- Si riportano i commi 45 , 46 , 47 e 48, dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, S.O. n. 210:
«45. I comuni possono cedere in proprieta' le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 , ovvero delimitate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , gia' concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971 . Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , per la cessione del diritto di proprieta', possono essere sostituite con la convenzione di cui all' articolo 8, commi primo , quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente.
Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta'. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta', il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell' articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui e' stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque, il costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprieta' al momento della trasformazione di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.».
Entrata in vigore il 11 dicembre 2025