CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
FA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3459/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Legnano - Piazza San Magno 9 20025 Legnano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU OPT18-185003028 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2025 depositato il
24/01/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di accertamento parziale versamento imu anno 2018 ed un avviso di accertamento parziale versamento tasi anno 2018, sostenendo la illegittimità degli atti impugnati e chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il Comune di Legnano ribadendo la piena legittimità degli atti impugnati e chiedendone la conferma, con vittoria delle spese di lite.
Le pari hanno successivamente depositato una memoria congiunta nella quale hanno dato atto di avere raggiunto un accordo che regolamenta la vertenza ed hanno concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere a Codesta Spett.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano la definizione della presente controversia mediante procedura di conciliazione, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs.
546/92 e conseguente pronuncia di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, preso atto della intervenuta conciliazione dichiara, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 546/92, la estinzione del giudizio per intervenuta a conciliazione e compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, dichiara estinto il giudizio per conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
FA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3459/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Legnano - Piazza San Magno 9 20025 Legnano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU OPT18-185003028 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2025 depositato il
24/01/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di accertamento parziale versamento imu anno 2018 ed un avviso di accertamento parziale versamento tasi anno 2018, sostenendo la illegittimità degli atti impugnati e chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il Comune di Legnano ribadendo la piena legittimità degli atti impugnati e chiedendone la conferma, con vittoria delle spese di lite.
Le pari hanno successivamente depositato una memoria congiunta nella quale hanno dato atto di avere raggiunto un accordo che regolamenta la vertenza ed hanno concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere a Codesta Spett.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano la definizione della presente controversia mediante procedura di conciliazione, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs.
546/92 e conseguente pronuncia di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, preso atto della intervenuta conciliazione dichiara, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 546/92, la estinzione del giudizio per intervenuta a conciliazione e compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, dichiara estinto il giudizio per conciliazione. Spese compensate.