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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI BE NZ, Presidente
AN SA, EL
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 336/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia ordinanza decisoria n. 847/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
GENOVA sez. 2 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820239007667663000 VARIE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820239007667663000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
L'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, propone appello contro la sentenza n. 632/02/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, relativa all'intimazione di pagamento n. 04820239007667663000 per € 2.919,45 notificata a Resistente_1 il 4.8.2023, chiedendone la riforma.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo nulla la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per mancata prova della spedizione e ricezione della raccomandata informativa
(CAD), in violazione dell'art. 8 L. 890/1982.
L'Ufficio appellante lamenta quanto segue.
I) La sentenza impugnata ha annullato integralmente l'intimazione di pagamento, sebbene parte di essa (relativa a cartella del Comune di Genova) non fosse contestata e quindi definitiva.
II) La notifica dell'avviso di accertamento presupposto è stata effettuata con modalità diretta dall'Agenzia delle Entrate tramite raccomandata, secondo la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata della
Cassazione (ordinanza n. 10131/2020, n. 2339/2021, n. 28618/2024, n. 21936/2024), che esclude la necessità della seconda raccomandata informativa (CAD) per le notifiche dirette.
III) Nel caso non opera il termine quinquennale di prescrizione alle sanzioni e agli interessi, trattandosi di termine unitario e decennale per l'obbligazione tributaria principale e accessoria. In ogni caso, la sospensione dei termini dovuta alla pandemia da Covid-19 ha prorogato i termini di decadenza e prescrizione.
Nessuno si è costituito in questo grado per il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' assorbente la questione attinente alla notifica dell'avviso di accertamento presupposto (in relazione all'avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate), che va risolta sulla scorta del costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (cfr. Cass. Sez. 5, 11/04/2024, n. 9866, Rv. 670829 - 01)
Nella specie, è pacifico che si tratta di notifica c.d. “diretta”, per cui valgono le regole del servizio postale ordinario: in caso di temporanea assenza, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza, dopo 10 giorni dall'avviso immesso in cassetta;
non è richiesta la CAD, non trovando nel caso applicazione la disciplina di cui alla legge n. 890/1982.
Peraltro, l'intimazione impugnata non poteva essere annullata con riferimento all'altro atto presupposto, costituito dalla cartella del Comune di Genova, rispetto alla quale non è stato eccepito alcunché da parte del contribuente.
Consegue, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto dal contribuente.
Le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto dal contribuente che condanna al pagamento delle spese in favore dell'ufficio liquidate per i due gradi in complessivi euro 1600,00.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI BE NZ, Presidente
AN SA, EL
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 336/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia ordinanza decisoria n. 847/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
GENOVA sez. 2 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820239007667663000 VARIE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820239007667663000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
L'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, propone appello contro la sentenza n. 632/02/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, relativa all'intimazione di pagamento n. 04820239007667663000 per € 2.919,45 notificata a Resistente_1 il 4.8.2023, chiedendone la riforma.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo nulla la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per mancata prova della spedizione e ricezione della raccomandata informativa
(CAD), in violazione dell'art. 8 L. 890/1982.
L'Ufficio appellante lamenta quanto segue.
I) La sentenza impugnata ha annullato integralmente l'intimazione di pagamento, sebbene parte di essa (relativa a cartella del Comune di Genova) non fosse contestata e quindi definitiva.
II) La notifica dell'avviso di accertamento presupposto è stata effettuata con modalità diretta dall'Agenzia delle Entrate tramite raccomandata, secondo la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata della
Cassazione (ordinanza n. 10131/2020, n. 2339/2021, n. 28618/2024, n. 21936/2024), che esclude la necessità della seconda raccomandata informativa (CAD) per le notifiche dirette.
III) Nel caso non opera il termine quinquennale di prescrizione alle sanzioni e agli interessi, trattandosi di termine unitario e decennale per l'obbligazione tributaria principale e accessoria. In ogni caso, la sospensione dei termini dovuta alla pandemia da Covid-19 ha prorogato i termini di decadenza e prescrizione.
Nessuno si è costituito in questo grado per il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' assorbente la questione attinente alla notifica dell'avviso di accertamento presupposto (in relazione all'avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate), che va risolta sulla scorta del costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (cfr. Cass. Sez. 5, 11/04/2024, n. 9866, Rv. 670829 - 01)
Nella specie, è pacifico che si tratta di notifica c.d. “diretta”, per cui valgono le regole del servizio postale ordinario: in caso di temporanea assenza, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza, dopo 10 giorni dall'avviso immesso in cassetta;
non è richiesta la CAD, non trovando nel caso applicazione la disciplina di cui alla legge n. 890/1982.
Peraltro, l'intimazione impugnata non poteva essere annullata con riferimento all'altro atto presupposto, costituito dalla cartella del Comune di Genova, rispetto alla quale non è stato eccepito alcunché da parte del contribuente.
Consegue, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto dal contribuente.
Le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto dal contribuente che condanna al pagamento delle spese in favore dell'ufficio liquidate per i due gradi in complessivi euro 1600,00.