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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
dott. Maria Gaia Majorano quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
alla pubblica udienza del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 16132 / 2024 del ruolo generale
T R A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Nicola Antonio Porpora n. 130 - C.F. – C.F._1 [...]
- rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di Parte_2
mandato in calce al presente atto, (rinvenibile tra i documenti presenti nel fascicolo telematico e da considerarsi parte integrante del presente atto) dagli avv.ti ROBERTO
AVALLONE – C.F. - C.F. C.F._2 Parte_3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberto C.F._3
Avallone, in Napoli alla Via Cervantes 55/16 i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio a mezzo fax al numero 081/5516036 ed a mezzo di posta elettronica certificata: Email_1
pagina 1 di 4 C O N T R O
Part l (cod. fisc. 78 75 05 87) in Controparte_1
per-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.24 a rogito notaio di Roma (Rep. n. Persona_1
37875), dall'avv. Amo-dio Marzocchella (P.E.C.
t – cod. fisc. ) Email_2 CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli alla Via De Gasperi,
55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
Svolgimento del processo
Con ricorso a questo giudice del 10.07.24 giva avverso Parte_1
CP_ l per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la prestazione previdenziale oggetto di previa domanda amministrativa ed accertato in sede di procedimento per
ATP.
CP_ L' si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo erogato la prestazione in data 30.08.24.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, la causa veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente.
Motivazione
In ragione del pagamento intervenuto in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono pagina 2 di 4 essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il pagamento avvenuto successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass.
26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Il pagamento avvenuto oramai pendente il giudizio impone la condanna alle spese pagina 3 di 4 CP_ a carico dell' .
P.Q.M.
Il dott. Maria Gaia Majorano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere
CP_ b. condanna l al pagamento delle spese complessive di lite liquidate in euro
790,00, oltre Cpa, spese generali ed Iva, con attribuzione
Così deciso in Napoli, 20/01/2025
Il Giudice
Maria Gaia Majorano
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