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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5362 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1637/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MASCALI SANDRO ( ); C.F._2
APPELLANTE
CONTRO (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e per il CP_2 [...]
, Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F.
P.IVA_2
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
L'appellante ha adito la Corte di Appello di Roma al fine di sentire riformata la sentenza n. 16245/2019, emessa dal Tribunale di Roma in data 05.08.2019, depositata in data 08.08.2019, nell'ambito del procedimento civile n. 1586/2019 RG.
In particolare, lamenta l'appellato che la liquidazione irrogata dal Giudice di prime cure, innanzi al quale era stato impugnato il decreto di liquidazione del fondo delle vittime dell'usura, non ha tenuto correttamente conto delle voci di danno richieste, nelle forma del lucro cessante e danno emergente, liquidando una somma di molto inferiore a quella ritenuta dovuta.
Il citato decreto del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed usura del 19.1.2016 ha riconosciuto all'appellante, ex lege n. 44/99, la somma di € 175.092,07.
Il Giudice di prime cure ha respinto tutte le domande attoree, ad eccezione della domanda per il ristoro del danno patrimoniale per veicoli estorti, condannando l'amministrazione al pagamento di € 3.207,07 (€ 3.000,00 oltre rivalutazione ed interessi) pari alla differenza della somma richiesta a tale titolo (€ 41.000,00) e la somma liquidata con il decreto del Commissario Antiracket n.
1-E-26/11/2015 (€ 38.000,00).
Il provvedimento impugnato Con istanza presentata alla Prefettura di Siracusa in data 4.1.2011, il sig. chiedeva la concessione di un'elargizione ai sensi Parte_1 della legge n. 44/99, quale vittima di richieste estorsive.
Con decreto commissariale n.12 del 12.9.2014, l'istanza veniva respinta per mancanza di danno ristorabile.
Successivamente, il sig. presentava altra istanza in data Parte_1
24.5.2013, integrata il 31.7.2014, con la quale chiedeva la concessione di un'elargizione ai sensi della legge n.44/99, per danni complessivi di euro 2.866.062,89, quale vittima di richieste estorsive.
La , con nota del 3.11.2015, (all.3) comunicava che: CP_4
• l'interessato era in possesso dei requisiti soggettivi e nei suoi confronti non vi erano elementi ostativi;
• nel marzo del 2013 l'interessato aveva denunciato di essere stato vittima di eventi estorsivi, danneggiamenti e intimidazioni dal 2010 al 2012;
• la sua collaborazione consentiva l'arresto degli estortori appartenenti alla criminalità organizzata e determinava la chiusura dell'attività, a seguito della sottoposizione a programma di protezione per testimoni di giustizia;
• la Procura della Repubblica - D.D.A di Catania, con note del 26.3.2014 e del 3.10.2014, esprimeva parere favorevole precisando che il relativo procedimento era in fase dibattimentale;
• l'istante aveva quantificato il danno emergente in complessivi € 1.448.452,26 e quello da mancato guadagno per cessazione dell'attività in
€ 1.406.926,34 oltre alla rivalutazione monetaria di € 10.684,29;
• il Nucleo di Valutazione riteneva di escludere il risarcimento dei seguenti danni:
- danni derivanti da incendi dolosi, € 37.858,12;
- danni derivanti dalla notifica di imposte, tasse e altre pubbliche entrate,
€ 215.681,09; - danni per multe e sanzioni, € 17.219,93;
- perdite finanziamenti bancari, € 329.935,43;
- compensi professionali per assistenza civile e penale, € 118.821,93;
- danni derivanti da procedure esecutive intentate da fornitori e clienti, €
154.510,48;
- danno derivante dall'omesso pagamento di assegni bancari, €
158.780,28;
• lo stesso Nucleo valutava ristorabili i seguenti danni:
- mezzi estorti, come risultava dalla richiesta di rinvio a giudizio della
Procura della Repubblica del 5.3.2014: autovettura Volkswagen Tiguan, Motociclo Kavasaki Z 750, Mini-moto Roxon 125, Autovettura Mercedes C sport coupé; Motociclo Honda SH 300 e altro Motociclo Honda SH 300, per un importo complessivo di € 38.000,00;
- spese di custodia dei veicoli invenduti, per servizi di posteggio, custodia e lavaggio di 89 veicoli resi alla ditta Giudice Vincenzo & C. s,n,c, di Siracusa dopo la cessazione dell'attività; spese per assistenza legale a seguito di azione di recupero crediti intimata dal Giudice stesso;
spese per servizi di posteggio e custodia di 45 motocicli resi alla ditta Motor Suste di Pansera
Alessandro di Beipasso (CT), per un importo complessivo di € 28.582,07;
- perdita del patrimonio aziendale, per il valore di 27 auto invendute, €
28.520,00 e 68 motocicli invenduti € 37,210,00, per un danno complessivo di € 65.730,00;
- mancato guadagno per gli anni 2013/2015 € 42.780,00;
• il Nucleo, pertanto, esprimeva parere favorevole alla concessione di un'elargizione di € 175.092,07, di cui € 132,312,07, a titolo di danno emergente ed €42.780,00, per mancato guadagno.
Il Comitato di solidarietà, nella seduta del 25.11.2015, deliberava la concessione di un'elargizione di complessivi € 175.092,07 subordinando i1 decreto commissariale alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli artt. 12 e 15 previsti dalla legge n. 44/99. Veniva, pertanto, emanato il decreto 1-E-26.11.2015.
Il Comitato, deliberava anche di richiedere alla Prefettura chiarimenti in ordine alle motivazioni poste a base dell'esclusione dei danni derivanti da incendi dolosi .
La , con nota del 23.3.2016 riferiva in merito alla Controparte_5 richiesta del Comitato, di aver tenuto conto delle considerazioni del Nucleo di valutazione, il quale aveva specificato che i danni da incendio doloso erano stati causati ai veicoli e ai locali della concessionaria gestita dal dall'unico attentato incendiario subito il 17 settembre Parte_1
2010, danni che erano già stati oggetto di esame da parte del Comitato di solidarietà e definiti con decreto commissariale n. 12-E- 10.9.2014.
Quest'ultima nota della Prefettura veniva esaminata in data 16.6.2016 dal Comitato di solidarietà, il quale prendeva atto che non vi erano ulteriori danni ristorabili.
Il Giudizio di primo grado
L'attore, ha impugnato il citato decreto del
[...]
- di Controparte_3 seguito Commissario – del 19.1.2016 che gli ha riconosciuto l'elargizione di cui alla legge n. 44/99 nella misura di € 175.092,07.
In particolare l'attore ha contestato la predetta determinazione e ha chiesto, previa disapplicazione del predetto decreto, la condanna del e del Commissario, in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 di € 2.866.062,89 a titolo di danno emergente e lucro cessante.
L'attore ha quindi aggiunto:
- di avere invece sofferto un danno ben maggiore, e pari a complessivi € 2.855.378,60, tra danno emergente e lucro cessante;
- di avere in particolare sofferto un danno emergente pari a complessivi € 1.448.452,26, composto dalle seguenti voci:
(a) € 295.550,00, per il controvalore dei diversi veicoli e motoveicoli oggetto di estorsione ad opera di terzi, come da denunzie in atti;
(b) € 120.095,00, per il controvalore del “magazzino aziendale”, andato integralmente perduto a seguito della cessazione dell'attività commerciale, cagionata dagli eventi estorsivi;
(c) € 37.858,12, per spese affrontate per la riparazione dei veicoli danneggiati, la demolizione dei veicoli distrutti, il ripristino dei locali danneggiati, ivi incluso il valore dei veicoli andati distrutti in esito al fatto d'incendio doloso, di natura estorsiva, subìto presso i locali aziendali in data 17 settembre 2010;
(d) € 215.681,09, pari alla sommatoria delle imposte, contributi e pubbliche entrate varie, tasse automobilistiche pretese dall'Amministrazione per la circolazione dei singoli veicoli estorti, imposte dirette ed indirette su redditi IRPEF IVA e IRAP, non potute evadere a cagione della situazione di illiquidità e di indisponibilità finanziaria prodotta dai fatti estorsivi denunziati, e dalla conseguente cessazione di ogni attività d'impresa;
(e) € 17.219,93, per multe e sanzioni relative ai veicoli oggetto di estorsione;
(f) € 329.935,43, per saldo debitore presentato dai diversi conti correnti e rapporti in essere con gli istituti bancari in dettaglio indicati nello scritto introduttivo;
(g) € 118.821,93, per i costi sostenuti per prestazioni professionali correlate sia al procedimento penale avviato a seguito delle denunzie di estorsione, presentate innanzi all'Autorità giudiziaria, sia alle pratiche amministrative e perizie redatte ai fini della domanda di accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, ex L. n. 44/1999;
(h) € 154.510,48, per “danni derivanti dalle procedure esecutive subite … per mano dei fornitori per debiti commerciali nonché debiti verso clienti per anticipi”;
(i) € 154.510,48, per “danno derivante dall'omesso pagamento di assegni bancari”;
- di avere inoltre diritto a vedersi risarcire il “valore dell'avviamento aziendale” o lucro cessante, all'esito della cessazione dell'attività commerciale, dovuta ai fatti estorsivi denunziati, calcolato in somma pari ad € 1.406.926,34.
Per tali ragioni l'attore ha rassegnato le conclusioni su riportate, chiedendo favore delle spese del giudizio.
Attivato il contraddittorio, il
[...]
, si è costituito in Controparte_6 giudizio a , ed ha eccepito Controparte_7 che:
(a) il contributo previsto dalla L. n°44/1999, a favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura, non avesse natura risarcitoria, bensì indennitaria, e fosse stato liquidato attenendosi scrupolosamente alle norme di legge, di regolamento ed alle circolari emanate dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;
(b) neppure l'attore era stato in grado di ricondurre, ad alcuna delle categorie di danni indennizzabili, di cui all'art. 10 della L. n. 44/1999, numerosi tra i danni di cui richiesta liquidazione in giudizio, in aggiunta a quelli già riconosciuti dal;
Controparte_3
(c) non erano dunque indennizzabili i danni asseritamente patiti per
“imposte, tasse ed altre pubbliche entrate, per multe e sanzioni, per perdite di finanziamenti bancari, per compensi professionali per assistenza civile e penale, per procedure esecutive intentate da fornitori e clienti, per omesso pagamento di assegni bancari”, mancando oltretutto qualsivoglia dimostrazione del fatto che tali pregiudizi fossero conseguenza immediata e diretta degli episodi di estorsione denunziati dall'attore; danni derivanti da incendi dolosi, € 37.858,12;
(d) anche il mancato guadagno era stato – infine – correttamente liquidato, facendo riferimento alla situazione reddituale relativa dei due anni antecedenti ai fatti di estorsione, a termini dell'art. 19 d.P.R. n. 60/2014.
Con ordinanza del 13.2.2017, il Tribunale “ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti, considerata: l'inammissibilità o l'incongruenza delle prove testimoniali articolate da parte attrice in quanto relative a circostanze generiche, documentalmente provate o valutative;
la mancata necessità dell'espletamento della CTU per la richiesta valutazione dell'avviamento dell'impresa dell'attore, considerati i presupposti per la sua liquidazione previsti dalla vigente normativa, comprese le Circolari Ministeriali, applicabili al caso di specie” ha respinto le istante istruttorie dell'attore e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza dell'8 agosto 2019, n. 16245, il Tribunale di Roma ha respinto tutte le domande attoree, ad eccezione della domanda per il ristoro del danno patrimoniale per veicoli estorti, condannando l'amministrazione al pagamento di € 3.207,07 (€ 3.000,00 oltre rivalutazione ed interessi) pari alla differenza della somma richiesta a tale titolo (€ 41.000,00) e la somma liquidata con il decreto del Commissario Antiracket n.
1-E-26/11/2015 (€ 38.000,00).
Il Giudizio di appello
Avverso la citata sentenza di primo grado veniva proposto appello fondato sulla pretesa erronea applicazione degli articoli di riferimento per la quantificazione delle somme delle vittime da usura e presenta le seguenti conclusioni :
“Riformare la sentenza impugnata ed accertare e dichiarare che
, a seguito delle estorsioni subite, ha sofferto le seguenti Parte_1 voci di danno:
a) danni conseguenti all'estorsione di autovetture e motoveicoli per un complessivo importo di Euro 295.550,00, al cui importo sarà necessario detrarre il risarcimento già ottenuto;
b) danni collegati alla perdita di valore dei beni presenti in magazzino per un complessivo importo di Euro 120.085,00;
c) danni derivanti da incendi dolosi per un complessivo importo di Euro 82.554,00, al cui importo andranno detratte le somme già versate in suo favore;
d) danni descritti in seno ai punti compresi tra d) e i) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado così come riportati in sentenza, collegati a cartelle esattoriali per Euro 215.681,09, multe e sanzioni per Euro 17.219,93, revoca dei finanziamenti bancari e conti anticipo per Euro 329.935,43, parcelle professionali per Euro 118.821,93, procedure esecutive per Euro
154.510,48 e omesso pagamento di assegni bancari per Euro 154.510,48;
e) danni collegati al lucro cessante per un importo complessivo di Euro
1.406.926,34.
2. Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, condannare le pubbliche amministrazioni oggi appellate, al pagamento in favore di
dei singoli importi come sopra determinati o in Parte_1 quell'altra somma maggiore o minore che verrà quantificata in corso di causa, al netto di eventuali somme già percepite per ogni singola voce di danno.”
Si costituiva il convenuto, rilevando l'infondatezza della pretesa CP_1 dell'appellante ed in particolare che Il Comitato di solidarietà, nella seduta del 25.11.2015, deliberava la concessione di un'elargizione di complessivi
€ 175.092,07 subordinando il decreto commissariale alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli artt. 12 e 15 previsti dalla legge n. 44/99.
Il citato presentava altresì appello incidentale, instando per la CP_1 riforma della sentenza laddove ha condannato l'amministrazione al pagamento di € 3.207,07 (€ 3.000,00 oltre rivalutazione ed interessi).
Precisa in merito il che , sebbene la sentenza impugnata indichi CP_1 che, per la liquidazione del danno per i veicoli estorti “non può che rifarsi alle richieste di rinvio a giudizio (nel complesso due) prodotte in atti dalla parte attrice” ha di fatto inspiegabilmente disatteso le risultanze emergenti da dette richieste di rinvio a giudizio, espressamente richiamate, nel “dettagliato rapporto” ex art. 11 D.P.R. 455/1999 dell'Ufficio di supporto al Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura che a p. 6 precisa: “a fronte della richiesta dell'interessato di risarcimento di € 295.550,00 per 50 veicoli esporti, si ritiene, sulla scorta di quanto verificato dal Nucleo di Valutazione, che possano essere ristorate solo le somme estorte con i mezzi risultanti dalla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura Distrettuale di Catania in data 5.3.2014 e secondo le valutazioni ivi indicate”.
Precisa quindi il che tale valutazione per n. 6 veicoli (2 CP_1 autovetture, 3 motocicli e una minimoto) ammonta a complessivi €
38.000,00.
La decisione della Corte di Appello
Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che la quantificazione del risarcibile, oggetto del provvedimento del appellato, non è CP_1 discrezionale, ma è vincolata dalla normativa di riferimento alle risultanze degli atti processuali ed al Nucleo di valutazione a ciò preposto.
In particolare la quantificazione dell'attuale appellato pari, per il danno emergente in complessivi € 1.448.452,26 , e, per il lucro cessante per cessazione dell'attività in € 1.406.926,34 oltre alla rivalutazione monetaria di € 10.684,29 non risulta accolta dal Nucleo di Valutazione, che esprimeva parere favorevole alla concessione di un'elargizione di € 175.092,07, di cui
€ 132,312,07, a titolo di danno emergente ed €42.780,00, per mancato guadagno.
Risulta che il Comitato di solidarietà, nella seduta del 25.11.2015, deliberava la concessione di un'elargizione di complessivi € 175.092,07 subordinando i1 decreto commissariale alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli artt. 12 e 15 previsti dalla legge n. 44/99. La
forniva altresì chiarimenti in ordine alle motivazioni poste a CP_4 base dell'esclusione dei danni derivanti da incendi dolosi rilevando che si trattava di voci già quantificate.
Il Giudice di prime cure ha correttamente fornito un esauriente excursus sulla normativa di riferimento, che si seguito si riporta: “Con la L. n. 44/1999, istitutiva del Fondo di Solidarietà in favore delle Vittime di richieste estorsive e dell'usura, si è inteso fronteggiare, sul piano economico, il fenomeno dell'estorsione, sovente associato e strumentale alla criminalità di stampo mafioso, apprestando presìdi in favore delle vittime, sulla falsariga di quanto già previsto dalla L. n. 108/1996 (istitutivo del fondo di solidarietà in favore delle vittime dell'usura); in particolare, a termini dell'art. 1 della legge, si è previsto: “Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge”. Trattasi di sussidio funzionale ad attenuare od ovviare alle conseguenze patrimoniali sofferte dalle vittime del reato di estorsione, ed a creare le condizioni socio-economiche più favorevoli per il contenimento di tali fenomeni criminali, particolarmente diffusi in alcune aree geografiche dell'Italia (v. in particolare gli artt. 3, 4 e 5). In particolare, con l'art.3, comma 1 della L. n. 44/1999, si è previsto:
“1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata”. In relazione all'ammontare dell'elargizione, la legge istitutiva ha previsto (art. 9) che questa sia “... corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'art. 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni”, salva l'impossibilità di valicare il limite di lire 6.000 milioni, nell'ambito di ciascun triennio. Quanto alla stima dell'ammontare del danno, la legge ha previsto (art. 10) che esso sia determinato:
“a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3; b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima”, precisandosi che “Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale”. D'altronde, con d.P.R. n. 455/1999, è stato adottato il primo “Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della l. 23 febbraio 1999, n. 44”; tale testo di norme è stato poi abrogato dall'art. 29 del d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60, recante “Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6- sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”. Secondo il ridetto Regolamento (art. 17, comma 1), l'elargizione “è concessa, a titolo di contributo per il danno subìto, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 9 e 11 della legge ed è corrisposta in una o più soluzioni tenendo conto delle disponibilità del fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande”. Ancora, per il comma 3, art. 17 d.P.R. n. 554/1999:
“Il mancato guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettera d). Se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale”. Non diversamente prescrivono, mutatis mutandis, l'art. 27, comma 1 e comma 3 del d.P.R. n. 60/2014, come già detto abrogativo (art. 29) del precedente regolamento. Completano il quadro di riferimento le circolari emanate dallo Stesso
(prot. n. BE-3023 del 20/11/2002, prot. n. BE- Controparte_3
2610 del 26/09/2007). Con la prima, si sono offerte (tra l'altro) indicazioni quanto alla liquidazione del danno “da mancato guadagno”:
“L'esperienza maturata dal Comitato di Solidarietà ha, nel tempo, evidenziato come uno degli aspetti più delicati nella valutazione delle istanze, sia quello della quantificazione del mancato guadagno sofferto dalle vittime dell'estorsione e dell'usura. Proprio in relazione a tale quantificazione si è quindi ritenuto opportuno definire alcuni criteri in base ai quali uniformare sul territorio il computo in argomento. Gli articoli 3 e 10 della legge 44/99 e l'articolo 14 della legge 108/96 prevedono i casi in cui è possibile concedere il mancato guadagno alle vittime dell'estorsione e dell'usura. In materia di quantificazione del danno l'art. 17 comma 3 del D.P.R. 455/99 prevede che il mancato guadagno è determinato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli art. 9, comma 1, lettera f) per le vittime di estorsione, e 10, comma 1, lettera d), per le vittime dell'usura.
[..] In particolare, per i casi di estorsione, l'art. 9, comma 1, lett. f) prevede che, qualora nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, la domanda deve contenere l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive;
tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data d'inizio dell'attività. Premesso quanto sopra, in assenza di ulteriori parametri normativi per la determinazione del mancato guadagno da valutare anche in via equitativa, così come espressamente previsto dall'art. 17 c. 3 del citato D.P.R., è possibile far riferimento anche ai seguenti criteri:
- quantificazione del reddito medio prodotto dalla vittima negli ultimi 2 anni antecedenti l'evento delittuoso;
- valutazione dell'incidenza dei beni strumentali danneggiati nella formazione del reddito d'esercizio dell'azienda in esame, comprendendo anche le relative quote d'ammortamento, nonché il valore attuale con il quale gli stessi beni sono stati inseriti nel bilancio;
- ristoro del margine netto realizzabile dalla vendita della merce di magazzino se non fosse stata distrutta, danneggiata o sottratta a causa degli eventi delittuosi in esame. Nel caso in cui l'attività delittuosa avesse determinato la cessazione dell'attività economica della vittima, oltre al danno emergente è ristorabile anche il valore di avviamento dell'azienda che esprime, quindi, il mancato guadagno subito dall'interessato ed è determinato dalla relazione tra i seguenti fattori:
o volume delle vendite dell'azienda (ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi);
o utile realizzato (reddito d'impresa);
o rapporto tra utile e volume delle vendite;
o la media di tale rapporto per un triennio. Il risultato di tale operazione va moltiplicato per tre ovvero capitalizzato con la formula R/I, dove “R” è la redditività media ed “I” il tasso di capitalizzazione. Inoltre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/96, il valore di avviamento può essere determinato sulla base degli elementi emersi dagli “studi di settore” o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività (rapporto tra reddito d'impresa e ricavi) applicata alla media dei ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è avvenuto l'evento delittuoso, moltiplicata per tre. Nell'ipotesi in cui, invece, non si verifichi la cessazione dell'attività economica, il mancato guadagno si determina confrontando il reddito medio ricavato dalla “situazione reddituale e fiscale dell'istante, relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente ad intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive” con il reddito prodotto dall'interessato negli anni successivi al predetto biennio”. Con la seconda Circolare (BE-2610 del 26 settembre 2007), integrativa della precedente, si sono offerte indicazioni di dettaglio quanto alla documentazione da produrre a cura degli istanti, a dimostrazione dei danni di cui richiesta liquidazione, ed ulteriori indicazioni quanto alla liquidazione del danno da lucro cessante – mancato guadagno – perdita del valore dell'avviamento. 2.2 Tale il quadro ordinamentale di riferimento, va solo aggiunto, quanto al riparto di giurisdizione, che è indubbia la competenza del giudice ordinario a conoscere della domanda dedotta in lite. Difatti, premesso che, in linea di principio “in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale - salvo che nelle ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa - la legge attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione e, pertanto, la posizione del richiedente è di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo in cui .. il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione” (Cass. SS. UU. n. 18983 del 31/07/2017), le disposizioni attinenti all'erogazione del contributo a carico del Fondo di Solidarietà in Favore delle Vittime di richieste estorsive e dell'usura, non demandano all'autorità prefettizia quella “valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione”, in cui si sostanzia la discrezionalità amministrativa. Per contro, “le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia, essendo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti della erogabilità, rispetto ai quali l'Amministrazione svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa” (così dalla motivazione della sentenza SS. UU. n. 18983 del 31/07/2017, che cita numerosi precedenti dello stesso tenore, e che ancora prosegue: “l'istruttoria che il Prefetto deve compiere è disciplinata dall'art. 11 cit. legge ed è incentrata sull'accertamento che il richiedente è stato vittima di un delitto estorsivo, accertamento che avviene mediante informazioni degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria e, qualora siano in corso indagini preliminari, con il parere del pubblico ministero competente. In ordine all'ammontare del danno il Prefetto può avvedersi della collaborazione di funzionari tecnici di amministrazione anche pubbliche, oppure di consulenti tecnici d'ufficio iscritti all'albo.
6. Dall'esame di tale procedura, simile a quella prevista per la liquidazione del beneficio delle vittime del terrorismo, emerge che l'attività della pubblica amministrazione non è improntata ad alcun potere discrezionale.
5. Nella specie l'attività della Pubblica amministrazione non si estende alla valutazione di comparativi interessi pubblici e privati con la possibilità di valutare discrezionalmente se alle vittime di attività estorsiva spetta o meno il contributo, ma l'accertamento è limitato alla circostanza di fatto se il richiedente è stato o meno vittima di un delitto da attività estorsiva ed all'entità dei danni causalmente derivati da tale attività”).”
La legge di riferimento precisa quindi che ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.
In relazione all'ammontare dell'elargizione, la legge istitutiva ha previsto che questa sia corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'art. 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni”, salva l'impossibilità di valicare il limite di lire 6.000 milioni, nell'ambito di ciascun triennio. ( in art 9)
Quanto alla stima dell'ammontare del danno, la legge ha previsto (art. 10) che esso sia determinato: a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3.
Le circolari di riferimento hanno quindi precisato , In particolare, per i casi di estorsione, l'art. 9, comma 1, lett. f) prevede che, qualora nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, la domanda deve contenere l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive;
tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data d'inizio dell'attività.
Nel caso in cui l'attività delittuosa avesse determinato la cessazione dell'attività economica della vittima, oltre al danno emergente è ristorabile anche il valore di avviamento dell'azienda che esprime, quindi, il mancato guadagno subito dall'interessato ed è determinato dalla relazione tra i seguenti fattori: o volume delle vendite dell'azienda (ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi).
Ne consegue che il vaglio di quantificazione del lucro cessante si basa su elementi documentali, anche qualora la quantificazione debba avvenire in via equitativa, in particolare: o utile realizzato (reddito d'impresa); o rapporto tra utile e volume delle vendite;
o la media di tale rapporto per un triennio.
Deve quindi ritenersi che le prove testimoniali richieste dall'appellante in primo e nell'attuale grado siano irrilevanti rispetto alla domanda.
In merito al danno emergente va evidenziato che le voci richieste non risultano liquidabili perché non documentalmente provate o per loro natura, come, a titolo esemplificativo, multe e sanzioni inerenti le vetture estorte, imposte, e tutte le voci richieste dall'appellante ed escluse in primo grado, poichè rientrano nell'indennizzo in argomento .
In merito il Giudice di prime cure ha rilevato che
“In breve, non è dato capire in qual modo i fatti di estorsione denunziati dall'attore, nei limiti in cui accreditati dall'Autorità inquirente, abbiano potuto comportare l'impossibilità, per l'odierno attore, di adempiere alle proprie obbligazioni;
d'altronde, è innegabile che le varie tasse e sanzioni accertate in danno del non siano documentalmente riferibili Parte_1 ai veicoli e motocicli oggetto di estorsione.”
“Quanto ai veicoli estorti, il tribunale non può che rifarsi alle richieste di rinvio a giudizio (nel complesso due) prodotte in atti dalla parte attrice, essendo sprovviste di sufficiente attitudine probatoria sia le denunzie in quanto tali (che recano pur sempre l'unilaterale ricostruzione dei fatti, della parte attrice), sia gli elenchi predisposti, dallo stesso attore, pro domo propria. Da tali documenti si evince che l'attore abbia subito il complessivo danno patrimoniale di € 41.000,00, pari alla sommatoria dei valori indicati nei diversi capi d'imputazione: avendo il sig. già ottenuto Parte_1 liquidazione della somma di € 38.000,00, per il titolo testé indicato (v. il Decreto del Commissario straordinario del Governo n.
1-E-26/11/2015, all. 24 al fascicolo di parte attrice), la domanda è accoglibile per la differenza di € 3.000,00, da aggiornare all'attualità. Quanto al danno da perdita del magazzino aziendale in esito alla cessazione dell'attività commerciale (v. pag. 3 e 4 della citazione), per il quale il sig. ha già ottenuto la somma di € 65.730,00 (v. il Parte_1 decreto del all. 24 cit.), e che invece assume Controparte_3 esser complessivamente pari ad € 120.095,00 (di cui € 53.400,00 per “danni materiali subiti dai mezzi”, ed € 66.695,00 per “perdita di valore dei veicoli invenduti”), è agevole osservare che: (a) l'attore non ha prodotto agli atti alcuno dei documenti indicati nella Circolare BE-2610 del 26 settembre 2007, da cui avrebbe potuto e dovuto desumersi la consistenza del magazzino asseritamente andato perduto (libro dei beni ammortizzabili, ultimo inventario, listino prezzi); (b) sia nella citazione (pag. 4), che nella
“perizia stragiudiziale” a firma del dott. (pag.11), si fa Persona_1 riferimento ad ulteriore perizia a firma dei periti stimatori e Persona_2
che peraltro non è stata prodotta in atti;
(c) ne consegue che Persona_3 sia stato lasciato inevaso anche l'onere minimo di allegazione, gravante sulla parte interessata. Donde il rigetto della domanda, in parte qua. Quanto – infine – al danno asseritamente sofferto in conseguenza dell'incendio doloso subìto in data 17 settembre 2010 (pag.4-5-6 della citazione), danno che - allo stato - residuerebbe per l'ammontare di € 37.858,12 (in esito al pagamento dell'indennizzo di € 77.000,00, da parte dell'istituto assicuratore), vi è a osservare come il abbia già Parte_1 percepito, in forza del Decreto di liquidazione del Commissario straordinario, anche la somma di € 28.582,07, a copertura di “spese di custodia dei veicoli invenduti, servizi di posteggio, custodia e lavaggio di 89 veicoli resi alla ditta Giudice Vicenzo & C. S.n.c. di Siracusa … e di 45 motocicli resi alla ditta Motor System di Pansera Alessandro di Belpasso (CT)”, come si legge nel Decreto all. 24. Ciò posto, è escluso aversi evidenza documentale di danni ulteriori e non già indennizzati dal Fondo di Solidarietà o dall'assicurazione”
Va dedotto che quanto indicato dal Giudice di prime cure risulta confermato in questa sede di appello, come indicato.
Ne consegue che l'appello principale va rigettato.
In merito all'appello incidentale presentato dal , risulta corretto CP_1 quanto indicato dal , per cui le risultanze emergenti dalle CP_1 richieste di rinvio a giudizio, espressamente richiamate, nel “dettagliato rapporto” ex art. 11 D.P.R. 455/1999 dell'Ufficio di supporto al Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura che a p. 6 precisa:
“a fronte della richiesta dell'interessato di risarcimento di € 295.550,00 per 50 veicoli esporti, si ritiene, sulla scorta di quanto verificato dal Nucleo di Valutazione, che possano essere ristorate solo le somme estorte con i mezzi risultanti dalla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura Distrettuale di Catania in data 5.3.2014 e secondo le valutazioni ivi indicate”.
Tale valutazione per n. 6 veicoli (2 autovetture, 3 motocicli e una minimoto) ammonta a complessivi € 38.000,00.
Come confermato nel verbale dell'11.11.2014 ove pure si precisa a p. 1: “il
Nucleo chiarisce che allo stato attuale si prenderanno in considerazione, al fine della quantificazione del danno, solamente i veicoli estorti risultanti dalla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura Distrettuale della
Repubblica di Catania in data 5.3.2014 e precisamente:” segue l'elenco dei sei suddetti veicoli valutati complessivamente in € 38.000,00.
Ne consegue che l'appello incidentale vada accolto e la sentenza va riformata prevedendo che nulla è dovuto a titolo di somma differenziale, non risultando provato lo scarto di valore di euro 3.000. La particolarità dell'oggetto della causa e degli interessi coinvolti costituiscono giusto motivo per la compensazione delle spese di lite in primo e secondo grado .
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-accoglie l'appello incidentale presentato dal e , per Controparte_1
l'effetto, riforma la sentenza di primo grado con la revoca della condanna pari ad euro 3.207,07 ed accessori.
-dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio;
-Dichiara la sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante principale, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MASCALI SANDRO ( ); C.F._2
APPELLANTE
CONTRO (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e per il CP_2 [...]
, Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F.
P.IVA_2
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
L'appellante ha adito la Corte di Appello di Roma al fine di sentire riformata la sentenza n. 16245/2019, emessa dal Tribunale di Roma in data 05.08.2019, depositata in data 08.08.2019, nell'ambito del procedimento civile n. 1586/2019 RG.
In particolare, lamenta l'appellato che la liquidazione irrogata dal Giudice di prime cure, innanzi al quale era stato impugnato il decreto di liquidazione del fondo delle vittime dell'usura, non ha tenuto correttamente conto delle voci di danno richieste, nelle forma del lucro cessante e danno emergente, liquidando una somma di molto inferiore a quella ritenuta dovuta.
Il citato decreto del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed usura del 19.1.2016 ha riconosciuto all'appellante, ex lege n. 44/99, la somma di € 175.092,07.
Il Giudice di prime cure ha respinto tutte le domande attoree, ad eccezione della domanda per il ristoro del danno patrimoniale per veicoli estorti, condannando l'amministrazione al pagamento di € 3.207,07 (€ 3.000,00 oltre rivalutazione ed interessi) pari alla differenza della somma richiesta a tale titolo (€ 41.000,00) e la somma liquidata con il decreto del Commissario Antiracket n.
1-E-26/11/2015 (€ 38.000,00).
Il provvedimento impugnato Con istanza presentata alla Prefettura di Siracusa in data 4.1.2011, il sig. chiedeva la concessione di un'elargizione ai sensi Parte_1 della legge n. 44/99, quale vittima di richieste estorsive.
Con decreto commissariale n.12 del 12.9.2014, l'istanza veniva respinta per mancanza di danno ristorabile.
Successivamente, il sig. presentava altra istanza in data Parte_1
24.5.2013, integrata il 31.7.2014, con la quale chiedeva la concessione di un'elargizione ai sensi della legge n.44/99, per danni complessivi di euro 2.866.062,89, quale vittima di richieste estorsive.
La , con nota del 3.11.2015, (all.3) comunicava che: CP_4
• l'interessato era in possesso dei requisiti soggettivi e nei suoi confronti non vi erano elementi ostativi;
• nel marzo del 2013 l'interessato aveva denunciato di essere stato vittima di eventi estorsivi, danneggiamenti e intimidazioni dal 2010 al 2012;
• la sua collaborazione consentiva l'arresto degli estortori appartenenti alla criminalità organizzata e determinava la chiusura dell'attività, a seguito della sottoposizione a programma di protezione per testimoni di giustizia;
• la Procura della Repubblica - D.D.A di Catania, con note del 26.3.2014 e del 3.10.2014, esprimeva parere favorevole precisando che il relativo procedimento era in fase dibattimentale;
• l'istante aveva quantificato il danno emergente in complessivi € 1.448.452,26 e quello da mancato guadagno per cessazione dell'attività in
€ 1.406.926,34 oltre alla rivalutazione monetaria di € 10.684,29;
• il Nucleo di Valutazione riteneva di escludere il risarcimento dei seguenti danni:
- danni derivanti da incendi dolosi, € 37.858,12;
- danni derivanti dalla notifica di imposte, tasse e altre pubbliche entrate,
€ 215.681,09; - danni per multe e sanzioni, € 17.219,93;
- perdite finanziamenti bancari, € 329.935,43;
- compensi professionali per assistenza civile e penale, € 118.821,93;
- danni derivanti da procedure esecutive intentate da fornitori e clienti, €
154.510,48;
- danno derivante dall'omesso pagamento di assegni bancari, €
158.780,28;
• lo stesso Nucleo valutava ristorabili i seguenti danni:
- mezzi estorti, come risultava dalla richiesta di rinvio a giudizio della
Procura della Repubblica del 5.3.2014: autovettura Volkswagen Tiguan, Motociclo Kavasaki Z 750, Mini-moto Roxon 125, Autovettura Mercedes C sport coupé; Motociclo Honda SH 300 e altro Motociclo Honda SH 300, per un importo complessivo di € 38.000,00;
- spese di custodia dei veicoli invenduti, per servizi di posteggio, custodia e lavaggio di 89 veicoli resi alla ditta Giudice Vincenzo & C. s,n,c, di Siracusa dopo la cessazione dell'attività; spese per assistenza legale a seguito di azione di recupero crediti intimata dal Giudice stesso;
spese per servizi di posteggio e custodia di 45 motocicli resi alla ditta Motor Suste di Pansera
Alessandro di Beipasso (CT), per un importo complessivo di € 28.582,07;
- perdita del patrimonio aziendale, per il valore di 27 auto invendute, €
28.520,00 e 68 motocicli invenduti € 37,210,00, per un danno complessivo di € 65.730,00;
- mancato guadagno per gli anni 2013/2015 € 42.780,00;
• il Nucleo, pertanto, esprimeva parere favorevole alla concessione di un'elargizione di € 175.092,07, di cui € 132,312,07, a titolo di danno emergente ed €42.780,00, per mancato guadagno.
Il Comitato di solidarietà, nella seduta del 25.11.2015, deliberava la concessione di un'elargizione di complessivi € 175.092,07 subordinando i1 decreto commissariale alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli artt. 12 e 15 previsti dalla legge n. 44/99. Veniva, pertanto, emanato il decreto 1-E-26.11.2015.
Il Comitato, deliberava anche di richiedere alla Prefettura chiarimenti in ordine alle motivazioni poste a base dell'esclusione dei danni derivanti da incendi dolosi .
La , con nota del 23.3.2016 riferiva in merito alla Controparte_5 richiesta del Comitato, di aver tenuto conto delle considerazioni del Nucleo di valutazione, il quale aveva specificato che i danni da incendio doloso erano stati causati ai veicoli e ai locali della concessionaria gestita dal dall'unico attentato incendiario subito il 17 settembre Parte_1
2010, danni che erano già stati oggetto di esame da parte del Comitato di solidarietà e definiti con decreto commissariale n. 12-E- 10.9.2014.
Quest'ultima nota della Prefettura veniva esaminata in data 16.6.2016 dal Comitato di solidarietà, il quale prendeva atto che non vi erano ulteriori danni ristorabili.
Il Giudizio di primo grado
L'attore, ha impugnato il citato decreto del
[...]
- di Controparte_3 seguito Commissario – del 19.1.2016 che gli ha riconosciuto l'elargizione di cui alla legge n. 44/99 nella misura di € 175.092,07.
In particolare l'attore ha contestato la predetta determinazione e ha chiesto, previa disapplicazione del predetto decreto, la condanna del e del Commissario, in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 di € 2.866.062,89 a titolo di danno emergente e lucro cessante.
L'attore ha quindi aggiunto:
- di avere invece sofferto un danno ben maggiore, e pari a complessivi € 2.855.378,60, tra danno emergente e lucro cessante;
- di avere in particolare sofferto un danno emergente pari a complessivi € 1.448.452,26, composto dalle seguenti voci:
(a) € 295.550,00, per il controvalore dei diversi veicoli e motoveicoli oggetto di estorsione ad opera di terzi, come da denunzie in atti;
(b) € 120.095,00, per il controvalore del “magazzino aziendale”, andato integralmente perduto a seguito della cessazione dell'attività commerciale, cagionata dagli eventi estorsivi;
(c) € 37.858,12, per spese affrontate per la riparazione dei veicoli danneggiati, la demolizione dei veicoli distrutti, il ripristino dei locali danneggiati, ivi incluso il valore dei veicoli andati distrutti in esito al fatto d'incendio doloso, di natura estorsiva, subìto presso i locali aziendali in data 17 settembre 2010;
(d) € 215.681,09, pari alla sommatoria delle imposte, contributi e pubbliche entrate varie, tasse automobilistiche pretese dall'Amministrazione per la circolazione dei singoli veicoli estorti, imposte dirette ed indirette su redditi IRPEF IVA e IRAP, non potute evadere a cagione della situazione di illiquidità e di indisponibilità finanziaria prodotta dai fatti estorsivi denunziati, e dalla conseguente cessazione di ogni attività d'impresa;
(e) € 17.219,93, per multe e sanzioni relative ai veicoli oggetto di estorsione;
(f) € 329.935,43, per saldo debitore presentato dai diversi conti correnti e rapporti in essere con gli istituti bancari in dettaglio indicati nello scritto introduttivo;
(g) € 118.821,93, per i costi sostenuti per prestazioni professionali correlate sia al procedimento penale avviato a seguito delle denunzie di estorsione, presentate innanzi all'Autorità giudiziaria, sia alle pratiche amministrative e perizie redatte ai fini della domanda di accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, ex L. n. 44/1999;
(h) € 154.510,48, per “danni derivanti dalle procedure esecutive subite … per mano dei fornitori per debiti commerciali nonché debiti verso clienti per anticipi”;
(i) € 154.510,48, per “danno derivante dall'omesso pagamento di assegni bancari”;
- di avere inoltre diritto a vedersi risarcire il “valore dell'avviamento aziendale” o lucro cessante, all'esito della cessazione dell'attività commerciale, dovuta ai fatti estorsivi denunziati, calcolato in somma pari ad € 1.406.926,34.
Per tali ragioni l'attore ha rassegnato le conclusioni su riportate, chiedendo favore delle spese del giudizio.
Attivato il contraddittorio, il
[...]
, si è costituito in Controparte_6 giudizio a , ed ha eccepito Controparte_7 che:
(a) il contributo previsto dalla L. n°44/1999, a favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura, non avesse natura risarcitoria, bensì indennitaria, e fosse stato liquidato attenendosi scrupolosamente alle norme di legge, di regolamento ed alle circolari emanate dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;
(b) neppure l'attore era stato in grado di ricondurre, ad alcuna delle categorie di danni indennizzabili, di cui all'art. 10 della L. n. 44/1999, numerosi tra i danni di cui richiesta liquidazione in giudizio, in aggiunta a quelli già riconosciuti dal;
Controparte_3
(c) non erano dunque indennizzabili i danni asseritamente patiti per
“imposte, tasse ed altre pubbliche entrate, per multe e sanzioni, per perdite di finanziamenti bancari, per compensi professionali per assistenza civile e penale, per procedure esecutive intentate da fornitori e clienti, per omesso pagamento di assegni bancari”, mancando oltretutto qualsivoglia dimostrazione del fatto che tali pregiudizi fossero conseguenza immediata e diretta degli episodi di estorsione denunziati dall'attore; danni derivanti da incendi dolosi, € 37.858,12;
(d) anche il mancato guadagno era stato – infine – correttamente liquidato, facendo riferimento alla situazione reddituale relativa dei due anni antecedenti ai fatti di estorsione, a termini dell'art. 19 d.P.R. n. 60/2014.
Con ordinanza del 13.2.2017, il Tribunale “ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti, considerata: l'inammissibilità o l'incongruenza delle prove testimoniali articolate da parte attrice in quanto relative a circostanze generiche, documentalmente provate o valutative;
la mancata necessità dell'espletamento della CTU per la richiesta valutazione dell'avviamento dell'impresa dell'attore, considerati i presupposti per la sua liquidazione previsti dalla vigente normativa, comprese le Circolari Ministeriali, applicabili al caso di specie” ha respinto le istante istruttorie dell'attore e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza dell'8 agosto 2019, n. 16245, il Tribunale di Roma ha respinto tutte le domande attoree, ad eccezione della domanda per il ristoro del danno patrimoniale per veicoli estorti, condannando l'amministrazione al pagamento di € 3.207,07 (€ 3.000,00 oltre rivalutazione ed interessi) pari alla differenza della somma richiesta a tale titolo (€ 41.000,00) e la somma liquidata con il decreto del Commissario Antiracket n.
1-E-26/11/2015 (€ 38.000,00).
Il Giudizio di appello
Avverso la citata sentenza di primo grado veniva proposto appello fondato sulla pretesa erronea applicazione degli articoli di riferimento per la quantificazione delle somme delle vittime da usura e presenta le seguenti conclusioni :
“Riformare la sentenza impugnata ed accertare e dichiarare che
, a seguito delle estorsioni subite, ha sofferto le seguenti Parte_1 voci di danno:
a) danni conseguenti all'estorsione di autovetture e motoveicoli per un complessivo importo di Euro 295.550,00, al cui importo sarà necessario detrarre il risarcimento già ottenuto;
b) danni collegati alla perdita di valore dei beni presenti in magazzino per un complessivo importo di Euro 120.085,00;
c) danni derivanti da incendi dolosi per un complessivo importo di Euro 82.554,00, al cui importo andranno detratte le somme già versate in suo favore;
d) danni descritti in seno ai punti compresi tra d) e i) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado così come riportati in sentenza, collegati a cartelle esattoriali per Euro 215.681,09, multe e sanzioni per Euro 17.219,93, revoca dei finanziamenti bancari e conti anticipo per Euro 329.935,43, parcelle professionali per Euro 118.821,93, procedure esecutive per Euro
154.510,48 e omesso pagamento di assegni bancari per Euro 154.510,48;
e) danni collegati al lucro cessante per un importo complessivo di Euro
1.406.926,34.
2. Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, condannare le pubbliche amministrazioni oggi appellate, al pagamento in favore di
dei singoli importi come sopra determinati o in Parte_1 quell'altra somma maggiore o minore che verrà quantificata in corso di causa, al netto di eventuali somme già percepite per ogni singola voce di danno.”
Si costituiva il convenuto, rilevando l'infondatezza della pretesa CP_1 dell'appellante ed in particolare che Il Comitato di solidarietà, nella seduta del 25.11.2015, deliberava la concessione di un'elargizione di complessivi
€ 175.092,07 subordinando il decreto commissariale alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli artt. 12 e 15 previsti dalla legge n. 44/99.
Il citato presentava altresì appello incidentale, instando per la CP_1 riforma della sentenza laddove ha condannato l'amministrazione al pagamento di € 3.207,07 (€ 3.000,00 oltre rivalutazione ed interessi).
Precisa in merito il che , sebbene la sentenza impugnata indichi CP_1 che, per la liquidazione del danno per i veicoli estorti “non può che rifarsi alle richieste di rinvio a giudizio (nel complesso due) prodotte in atti dalla parte attrice” ha di fatto inspiegabilmente disatteso le risultanze emergenti da dette richieste di rinvio a giudizio, espressamente richiamate, nel “dettagliato rapporto” ex art. 11 D.P.R. 455/1999 dell'Ufficio di supporto al Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura che a p. 6 precisa: “a fronte della richiesta dell'interessato di risarcimento di € 295.550,00 per 50 veicoli esporti, si ritiene, sulla scorta di quanto verificato dal Nucleo di Valutazione, che possano essere ristorate solo le somme estorte con i mezzi risultanti dalla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura Distrettuale di Catania in data 5.3.2014 e secondo le valutazioni ivi indicate”.
Precisa quindi il che tale valutazione per n. 6 veicoli (2 CP_1 autovetture, 3 motocicli e una minimoto) ammonta a complessivi €
38.000,00.
La decisione della Corte di Appello
Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che la quantificazione del risarcibile, oggetto del provvedimento del appellato, non è CP_1 discrezionale, ma è vincolata dalla normativa di riferimento alle risultanze degli atti processuali ed al Nucleo di valutazione a ciò preposto.
In particolare la quantificazione dell'attuale appellato pari, per il danno emergente in complessivi € 1.448.452,26 , e, per il lucro cessante per cessazione dell'attività in € 1.406.926,34 oltre alla rivalutazione monetaria di € 10.684,29 non risulta accolta dal Nucleo di Valutazione, che esprimeva parere favorevole alla concessione di un'elargizione di € 175.092,07, di cui
€ 132,312,07, a titolo di danno emergente ed €42.780,00, per mancato guadagno.
Risulta che il Comitato di solidarietà, nella seduta del 25.11.2015, deliberava la concessione di un'elargizione di complessivi € 175.092,07 subordinando i1 decreto commissariale alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli artt. 12 e 15 previsti dalla legge n. 44/99. La
forniva altresì chiarimenti in ordine alle motivazioni poste a CP_4 base dell'esclusione dei danni derivanti da incendi dolosi rilevando che si trattava di voci già quantificate.
Il Giudice di prime cure ha correttamente fornito un esauriente excursus sulla normativa di riferimento, che si seguito si riporta: “Con la L. n. 44/1999, istitutiva del Fondo di Solidarietà in favore delle Vittime di richieste estorsive e dell'usura, si è inteso fronteggiare, sul piano economico, il fenomeno dell'estorsione, sovente associato e strumentale alla criminalità di stampo mafioso, apprestando presìdi in favore delle vittime, sulla falsariga di quanto già previsto dalla L. n. 108/1996 (istitutivo del fondo di solidarietà in favore delle vittime dell'usura); in particolare, a termini dell'art. 1 della legge, si è previsto: “Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge”. Trattasi di sussidio funzionale ad attenuare od ovviare alle conseguenze patrimoniali sofferte dalle vittime del reato di estorsione, ed a creare le condizioni socio-economiche più favorevoli per il contenimento di tali fenomeni criminali, particolarmente diffusi in alcune aree geografiche dell'Italia (v. in particolare gli artt. 3, 4 e 5). In particolare, con l'art.3, comma 1 della L. n. 44/1999, si è previsto:
“1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata”. In relazione all'ammontare dell'elargizione, la legge istitutiva ha previsto (art. 9) che questa sia “... corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'art. 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni”, salva l'impossibilità di valicare il limite di lire 6.000 milioni, nell'ambito di ciascun triennio. Quanto alla stima dell'ammontare del danno, la legge ha previsto (art. 10) che esso sia determinato:
“a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3; b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima”, precisandosi che “Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale”. D'altronde, con d.P.R. n. 455/1999, è stato adottato il primo “Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della l. 23 febbraio 1999, n. 44”; tale testo di norme è stato poi abrogato dall'art. 29 del d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60, recante “Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6- sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”. Secondo il ridetto Regolamento (art. 17, comma 1), l'elargizione “è concessa, a titolo di contributo per il danno subìto, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 9 e 11 della legge ed è corrisposta in una o più soluzioni tenendo conto delle disponibilità del fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande”. Ancora, per il comma 3, art. 17 d.P.R. n. 554/1999:
“Il mancato guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettera d). Se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale”. Non diversamente prescrivono, mutatis mutandis, l'art. 27, comma 1 e comma 3 del d.P.R. n. 60/2014, come già detto abrogativo (art. 29) del precedente regolamento. Completano il quadro di riferimento le circolari emanate dallo Stesso
(prot. n. BE-3023 del 20/11/2002, prot. n. BE- Controparte_3
2610 del 26/09/2007). Con la prima, si sono offerte (tra l'altro) indicazioni quanto alla liquidazione del danno “da mancato guadagno”:
“L'esperienza maturata dal Comitato di Solidarietà ha, nel tempo, evidenziato come uno degli aspetti più delicati nella valutazione delle istanze, sia quello della quantificazione del mancato guadagno sofferto dalle vittime dell'estorsione e dell'usura. Proprio in relazione a tale quantificazione si è quindi ritenuto opportuno definire alcuni criteri in base ai quali uniformare sul territorio il computo in argomento. Gli articoli 3 e 10 della legge 44/99 e l'articolo 14 della legge 108/96 prevedono i casi in cui è possibile concedere il mancato guadagno alle vittime dell'estorsione e dell'usura. In materia di quantificazione del danno l'art. 17 comma 3 del D.P.R. 455/99 prevede che il mancato guadagno è determinato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli art. 9, comma 1, lettera f) per le vittime di estorsione, e 10, comma 1, lettera d), per le vittime dell'usura.
[..] In particolare, per i casi di estorsione, l'art. 9, comma 1, lett. f) prevede che, qualora nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, la domanda deve contenere l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive;
tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data d'inizio dell'attività. Premesso quanto sopra, in assenza di ulteriori parametri normativi per la determinazione del mancato guadagno da valutare anche in via equitativa, così come espressamente previsto dall'art. 17 c. 3 del citato D.P.R., è possibile far riferimento anche ai seguenti criteri:
- quantificazione del reddito medio prodotto dalla vittima negli ultimi 2 anni antecedenti l'evento delittuoso;
- valutazione dell'incidenza dei beni strumentali danneggiati nella formazione del reddito d'esercizio dell'azienda in esame, comprendendo anche le relative quote d'ammortamento, nonché il valore attuale con il quale gli stessi beni sono stati inseriti nel bilancio;
- ristoro del margine netto realizzabile dalla vendita della merce di magazzino se non fosse stata distrutta, danneggiata o sottratta a causa degli eventi delittuosi in esame. Nel caso in cui l'attività delittuosa avesse determinato la cessazione dell'attività economica della vittima, oltre al danno emergente è ristorabile anche il valore di avviamento dell'azienda che esprime, quindi, il mancato guadagno subito dall'interessato ed è determinato dalla relazione tra i seguenti fattori:
o volume delle vendite dell'azienda (ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi);
o utile realizzato (reddito d'impresa);
o rapporto tra utile e volume delle vendite;
o la media di tale rapporto per un triennio. Il risultato di tale operazione va moltiplicato per tre ovvero capitalizzato con la formula R/I, dove “R” è la redditività media ed “I” il tasso di capitalizzazione. Inoltre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/96, il valore di avviamento può essere determinato sulla base degli elementi emersi dagli “studi di settore” o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività (rapporto tra reddito d'impresa e ricavi) applicata alla media dei ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è avvenuto l'evento delittuoso, moltiplicata per tre. Nell'ipotesi in cui, invece, non si verifichi la cessazione dell'attività economica, il mancato guadagno si determina confrontando il reddito medio ricavato dalla “situazione reddituale e fiscale dell'istante, relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente ad intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive” con il reddito prodotto dall'interessato negli anni successivi al predetto biennio”. Con la seconda Circolare (BE-2610 del 26 settembre 2007), integrativa della precedente, si sono offerte indicazioni di dettaglio quanto alla documentazione da produrre a cura degli istanti, a dimostrazione dei danni di cui richiesta liquidazione, ed ulteriori indicazioni quanto alla liquidazione del danno da lucro cessante – mancato guadagno – perdita del valore dell'avviamento. 2.2 Tale il quadro ordinamentale di riferimento, va solo aggiunto, quanto al riparto di giurisdizione, che è indubbia la competenza del giudice ordinario a conoscere della domanda dedotta in lite. Difatti, premesso che, in linea di principio “in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale - salvo che nelle ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa - la legge attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione e, pertanto, la posizione del richiedente è di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo in cui .. il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione” (Cass. SS. UU. n. 18983 del 31/07/2017), le disposizioni attinenti all'erogazione del contributo a carico del Fondo di Solidarietà in Favore delle Vittime di richieste estorsive e dell'usura, non demandano all'autorità prefettizia quella “valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione”, in cui si sostanzia la discrezionalità amministrativa. Per contro, “le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia, essendo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti della erogabilità, rispetto ai quali l'Amministrazione svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa” (così dalla motivazione della sentenza SS. UU. n. 18983 del 31/07/2017, che cita numerosi precedenti dello stesso tenore, e che ancora prosegue: “l'istruttoria che il Prefetto deve compiere è disciplinata dall'art. 11 cit. legge ed è incentrata sull'accertamento che il richiedente è stato vittima di un delitto estorsivo, accertamento che avviene mediante informazioni degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria e, qualora siano in corso indagini preliminari, con il parere del pubblico ministero competente. In ordine all'ammontare del danno il Prefetto può avvedersi della collaborazione di funzionari tecnici di amministrazione anche pubbliche, oppure di consulenti tecnici d'ufficio iscritti all'albo.
6. Dall'esame di tale procedura, simile a quella prevista per la liquidazione del beneficio delle vittime del terrorismo, emerge che l'attività della pubblica amministrazione non è improntata ad alcun potere discrezionale.
5. Nella specie l'attività della Pubblica amministrazione non si estende alla valutazione di comparativi interessi pubblici e privati con la possibilità di valutare discrezionalmente se alle vittime di attività estorsiva spetta o meno il contributo, ma l'accertamento è limitato alla circostanza di fatto se il richiedente è stato o meno vittima di un delitto da attività estorsiva ed all'entità dei danni causalmente derivati da tale attività”).”
La legge di riferimento precisa quindi che ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.
In relazione all'ammontare dell'elargizione, la legge istitutiva ha previsto che questa sia corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'art. 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni”, salva l'impossibilità di valicare il limite di lire 6.000 milioni, nell'ambito di ciascun triennio. ( in art 9)
Quanto alla stima dell'ammontare del danno, la legge ha previsto (art. 10) che esso sia determinato: a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3.
Le circolari di riferimento hanno quindi precisato , In particolare, per i casi di estorsione, l'art. 9, comma 1, lett. f) prevede che, qualora nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, la domanda deve contenere l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive;
tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data d'inizio dell'attività.
Nel caso in cui l'attività delittuosa avesse determinato la cessazione dell'attività economica della vittima, oltre al danno emergente è ristorabile anche il valore di avviamento dell'azienda che esprime, quindi, il mancato guadagno subito dall'interessato ed è determinato dalla relazione tra i seguenti fattori: o volume delle vendite dell'azienda (ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi).
Ne consegue che il vaglio di quantificazione del lucro cessante si basa su elementi documentali, anche qualora la quantificazione debba avvenire in via equitativa, in particolare: o utile realizzato (reddito d'impresa); o rapporto tra utile e volume delle vendite;
o la media di tale rapporto per un triennio.
Deve quindi ritenersi che le prove testimoniali richieste dall'appellante in primo e nell'attuale grado siano irrilevanti rispetto alla domanda.
In merito al danno emergente va evidenziato che le voci richieste non risultano liquidabili perché non documentalmente provate o per loro natura, come, a titolo esemplificativo, multe e sanzioni inerenti le vetture estorte, imposte, e tutte le voci richieste dall'appellante ed escluse in primo grado, poichè rientrano nell'indennizzo in argomento .
In merito il Giudice di prime cure ha rilevato che
“In breve, non è dato capire in qual modo i fatti di estorsione denunziati dall'attore, nei limiti in cui accreditati dall'Autorità inquirente, abbiano potuto comportare l'impossibilità, per l'odierno attore, di adempiere alle proprie obbligazioni;
d'altronde, è innegabile che le varie tasse e sanzioni accertate in danno del non siano documentalmente riferibili Parte_1 ai veicoli e motocicli oggetto di estorsione.”
“Quanto ai veicoli estorti, il tribunale non può che rifarsi alle richieste di rinvio a giudizio (nel complesso due) prodotte in atti dalla parte attrice, essendo sprovviste di sufficiente attitudine probatoria sia le denunzie in quanto tali (che recano pur sempre l'unilaterale ricostruzione dei fatti, della parte attrice), sia gli elenchi predisposti, dallo stesso attore, pro domo propria. Da tali documenti si evince che l'attore abbia subito il complessivo danno patrimoniale di € 41.000,00, pari alla sommatoria dei valori indicati nei diversi capi d'imputazione: avendo il sig. già ottenuto Parte_1 liquidazione della somma di € 38.000,00, per il titolo testé indicato (v. il Decreto del Commissario straordinario del Governo n.
1-E-26/11/2015, all. 24 al fascicolo di parte attrice), la domanda è accoglibile per la differenza di € 3.000,00, da aggiornare all'attualità. Quanto al danno da perdita del magazzino aziendale in esito alla cessazione dell'attività commerciale (v. pag. 3 e 4 della citazione), per il quale il sig. ha già ottenuto la somma di € 65.730,00 (v. il Parte_1 decreto del all. 24 cit.), e che invece assume Controparte_3 esser complessivamente pari ad € 120.095,00 (di cui € 53.400,00 per “danni materiali subiti dai mezzi”, ed € 66.695,00 per “perdita di valore dei veicoli invenduti”), è agevole osservare che: (a) l'attore non ha prodotto agli atti alcuno dei documenti indicati nella Circolare BE-2610 del 26 settembre 2007, da cui avrebbe potuto e dovuto desumersi la consistenza del magazzino asseritamente andato perduto (libro dei beni ammortizzabili, ultimo inventario, listino prezzi); (b) sia nella citazione (pag. 4), che nella
“perizia stragiudiziale” a firma del dott. (pag.11), si fa Persona_1 riferimento ad ulteriore perizia a firma dei periti stimatori e Persona_2
che peraltro non è stata prodotta in atti;
(c) ne consegue che Persona_3 sia stato lasciato inevaso anche l'onere minimo di allegazione, gravante sulla parte interessata. Donde il rigetto della domanda, in parte qua. Quanto – infine – al danno asseritamente sofferto in conseguenza dell'incendio doloso subìto in data 17 settembre 2010 (pag.4-5-6 della citazione), danno che - allo stato - residuerebbe per l'ammontare di € 37.858,12 (in esito al pagamento dell'indennizzo di € 77.000,00, da parte dell'istituto assicuratore), vi è a osservare come il abbia già Parte_1 percepito, in forza del Decreto di liquidazione del Commissario straordinario, anche la somma di € 28.582,07, a copertura di “spese di custodia dei veicoli invenduti, servizi di posteggio, custodia e lavaggio di 89 veicoli resi alla ditta Giudice Vicenzo & C. S.n.c. di Siracusa … e di 45 motocicli resi alla ditta Motor System di Pansera Alessandro di Belpasso (CT)”, come si legge nel Decreto all. 24. Ciò posto, è escluso aversi evidenza documentale di danni ulteriori e non già indennizzati dal Fondo di Solidarietà o dall'assicurazione”
Va dedotto che quanto indicato dal Giudice di prime cure risulta confermato in questa sede di appello, come indicato.
Ne consegue che l'appello principale va rigettato.
In merito all'appello incidentale presentato dal , risulta corretto CP_1 quanto indicato dal , per cui le risultanze emergenti dalle CP_1 richieste di rinvio a giudizio, espressamente richiamate, nel “dettagliato rapporto” ex art. 11 D.P.R. 455/1999 dell'Ufficio di supporto al Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura che a p. 6 precisa:
“a fronte della richiesta dell'interessato di risarcimento di € 295.550,00 per 50 veicoli esporti, si ritiene, sulla scorta di quanto verificato dal Nucleo di Valutazione, che possano essere ristorate solo le somme estorte con i mezzi risultanti dalla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura Distrettuale di Catania in data 5.3.2014 e secondo le valutazioni ivi indicate”.
Tale valutazione per n. 6 veicoli (2 autovetture, 3 motocicli e una minimoto) ammonta a complessivi € 38.000,00.
Come confermato nel verbale dell'11.11.2014 ove pure si precisa a p. 1: “il
Nucleo chiarisce che allo stato attuale si prenderanno in considerazione, al fine della quantificazione del danno, solamente i veicoli estorti risultanti dalla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura Distrettuale della
Repubblica di Catania in data 5.3.2014 e precisamente:” segue l'elenco dei sei suddetti veicoli valutati complessivamente in € 38.000,00.
Ne consegue che l'appello incidentale vada accolto e la sentenza va riformata prevedendo che nulla è dovuto a titolo di somma differenziale, non risultando provato lo scarto di valore di euro 3.000. La particolarità dell'oggetto della causa e degli interessi coinvolti costituiscono giusto motivo per la compensazione delle spese di lite in primo e secondo grado .
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-accoglie l'appello incidentale presentato dal e , per Controparte_1
l'effetto, riforma la sentenza di primo grado con la revoca della condanna pari ad euro 3.207,07 ed accessori.
-dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio;
-Dichiara la sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante principale, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta