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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3125 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 10 febbraio 2025 e vertente
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Gallozzi e dall'avv. Vera Tondi
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Quadrini
APPELLATO
NONCHÉ
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Unisoni
APPELLATA
1 OGGETTO: adempimento di obbligazioni
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società – società che gestisce una r.s.a. - ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 83/2022, che ha respinto la domanda di condanna formulata dalla società nei confronti di (per il pagamento dell'indennità di Controparte_2 accompagnamento da questa percepita durante il periodo in cui è stata ricoverata presso la CP_ struttura sanitaria) e nei confronti del Comune di (per il pagamento della quota di compartecipazione alle spese di degenza relative al ricovero di affetta da Controparte_3 oligofrenia medio-grave).
L'appellante ha dedotto al riguardo che la decisione del tribunale non tiene conto della legislazione regionale applicabile in materia di riparto tra Regione e Comune delle spese di degenza presso le residenze sanitarie assistenziali (r.s.a.), limitandosi a richiamare una pronuncia della Corte Suprema di Cassazione che non trova applicazione nel caso di specie perché la r.s.a. gestita da non è una struttura riabilitativa. Parte_1
L'appellante ha concluso riproducendo integralmente le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il ed domandando il CP_1 Controparte_2 rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Il rigetto della domanda di pagamento formulata da nei confronti del Parte_1 si fonda su una duplice ratio decidendi, ciascuna delle quali sorregge CP_1 autonomamente la decisione di rigetto.
Da un lato il tribunale ha ritenuto applicabili al caso di specie i princìpi affermati da
Cass. 22776/2016 con riguardo alle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, giungendo alla conclusione che “i costi per le prestazioni connesse ai trattamenti farmacologici somministrati con continuità ai soggetti con grave psicopatologia cronica ospitati presso strutture che siano dotate di strumentazione e personale specializzato idonei ad effettuare terapie abilitative, nonché a contenere la possibile degenerazione della malattia, sono a carico delle sole Asl” (così a pag. 4 della sentenza impugnata).
Dall'altro lato (“In ogni caso [...]”) il tribunale ha ritenuto che la domanda formulata nei confronti del andasse comunque respinta per inosservanza delle CP_1 disposizioni inderogabili che regolano il procedimento di spesa degli enti locali contenute negli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000.
2 L'appellante ha sottoposto a censura soltanto la prima delle due rationes decidendi, senza dire assolutamente nulla con riguardo al capo della sentenza che ha respinto la domanda di condanna proposta nei confronti del affermando che in ogni caso non vi è CP_1 prova del fatto che l'ente pubblico convenuto abbia assunto l'obbligo di spesa con un impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione.
Il principio enunciato al riguardo dal tribunale trova del resto conferma in un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di servizi socio-assistenziali,
l'art. 6 della legge n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della p.a. (in questi termini v. ex multis Cass. 18145/2022, in motivazione;
Cass. 32310/2018; Cass. 24655/2016; ma v. anche Cass. 14006/2010 con riferimento all'analoga disciplina prevista dall'art. 55 della legge
8 giugno 1990, n. 142).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da nei Parte_1 confronti del deve essere respinto. CP_1
Anche la domanda di pagamento formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
è stata respinta dal tribunale sulla base di una duplice ratio decidendi, ciascuna delle CP_2 quali sorregge autonomamente la decisione di rigetto.
Da un lato – e sulla base dei princìpi affermati da Cass. 22776/2016 - il tribunale ha ritenuto che il costo della prestazione di ricovero presso la r.s.a. gestita dall'odierna appellante debba essere interamente sopportato dall'ASL competente.
Dall'altro ha ritenuto che in ogni caso la domanda formulata nei confronti di
[...] vada rigettata perché quest'ultima ha un ISEE inferiore alla soglia di 5.000,00 € “di CP_2 talché nessuna sua compartecipazione può essere pretesa nei suoi confronti” (così a pag. 5 della sentenza impugnata).
Sotto il primo profilo si osserva che, come si evince dalla risposta della CP_4 alla diffida di pagamento inviata da dopo la pubblicazione della sentenza di Parte_1 primo grado (documento n. 4 allegato all'atto di appello):
a) la r.s.a. gestita dall'odierna appellante è una struttura sanitaria vocata ad offrire sia prestazioni sia di natura sanitaria che assistenziale a persone non autosufficienti;
b) al fine di collocare il malato in un dato “setting assistenziale” – tenuto conto delle sue peculiari condizioni psico-fisiche – è necessario acquisire la valutazione multidimensionale effettuata dalla ASL competente nei confronti del malato (documento che non risulta agli atti del presente giudizio);
3 c) solo in base a tale documento sarebbe stato possibile affermare che è Controparte_2 stata collocata stabilmente presso la struttura gestita da nel setting di Parte_1 mantenimento, “ove vengono erogate prestazioni che mirano a offrire tutela assistenziale e cure a malati non necessitanti di specifici piani terapeutici, ma esclusivamente terapie funzionali a impedirne la degenerazione cognitiva e funzionale” (così nella nota della regione cit.). CP_4
Sotto il secondo profilo si osserva che l'appellante non ha detto assolutamente nulla con riguardo al capo della sentenza che ha respinto la domanda di condanna proposta nei confronti di perché ella ha un ISEE inferiore a 5.000,00 €: sì che la decisione del Controparte_2 tribunale rimane comunque sorretta da una motivazione - di per sé autosufficiente – che non è stata sottoposta ad alcun vaglio critico da parte dell'appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche l'appello proposto da Parte_1 nei confronti di deve essere respinto.
[...] Controparte_2
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 8.000,00 € per compensi oltre accessori di legge in favore del e in complessivi 5.000,00 € per compensi oltre accessori di legge CP_1 in favore di (compensi così determinati tenuto conto del valore delle rispettive Controparte_2 domande e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Tivoli n. 83/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi 8.000,00 € per compensi, oltre accessori di legge (in favore del CP_1
e in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre accessori di legge (in favore di
[...]
. CP_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3125 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 10 febbraio 2025 e vertente
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Gallozzi e dall'avv. Vera Tondi
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Quadrini
APPELLATO
NONCHÉ
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Unisoni
APPELLATA
1 OGGETTO: adempimento di obbligazioni
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società – società che gestisce una r.s.a. - ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 83/2022, che ha respinto la domanda di condanna formulata dalla società nei confronti di (per il pagamento dell'indennità di Controparte_2 accompagnamento da questa percepita durante il periodo in cui è stata ricoverata presso la CP_ struttura sanitaria) e nei confronti del Comune di (per il pagamento della quota di compartecipazione alle spese di degenza relative al ricovero di affetta da Controparte_3 oligofrenia medio-grave).
L'appellante ha dedotto al riguardo che la decisione del tribunale non tiene conto della legislazione regionale applicabile in materia di riparto tra Regione e Comune delle spese di degenza presso le residenze sanitarie assistenziali (r.s.a.), limitandosi a richiamare una pronuncia della Corte Suprema di Cassazione che non trova applicazione nel caso di specie perché la r.s.a. gestita da non è una struttura riabilitativa. Parte_1
L'appellante ha concluso riproducendo integralmente le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il ed domandando il CP_1 Controparte_2 rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Il rigetto della domanda di pagamento formulata da nei confronti del Parte_1 si fonda su una duplice ratio decidendi, ciascuna delle quali sorregge CP_1 autonomamente la decisione di rigetto.
Da un lato il tribunale ha ritenuto applicabili al caso di specie i princìpi affermati da
Cass. 22776/2016 con riguardo alle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, giungendo alla conclusione che “i costi per le prestazioni connesse ai trattamenti farmacologici somministrati con continuità ai soggetti con grave psicopatologia cronica ospitati presso strutture che siano dotate di strumentazione e personale specializzato idonei ad effettuare terapie abilitative, nonché a contenere la possibile degenerazione della malattia, sono a carico delle sole Asl” (così a pag. 4 della sentenza impugnata).
Dall'altro lato (“In ogni caso [...]”) il tribunale ha ritenuto che la domanda formulata nei confronti del andasse comunque respinta per inosservanza delle CP_1 disposizioni inderogabili che regolano il procedimento di spesa degli enti locali contenute negli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000.
2 L'appellante ha sottoposto a censura soltanto la prima delle due rationes decidendi, senza dire assolutamente nulla con riguardo al capo della sentenza che ha respinto la domanda di condanna proposta nei confronti del affermando che in ogni caso non vi è CP_1 prova del fatto che l'ente pubblico convenuto abbia assunto l'obbligo di spesa con un impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione.
Il principio enunciato al riguardo dal tribunale trova del resto conferma in un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di servizi socio-assistenziali,
l'art. 6 della legge n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della p.a. (in questi termini v. ex multis Cass. 18145/2022, in motivazione;
Cass. 32310/2018; Cass. 24655/2016; ma v. anche Cass. 14006/2010 con riferimento all'analoga disciplina prevista dall'art. 55 della legge
8 giugno 1990, n. 142).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da nei Parte_1 confronti del deve essere respinto. CP_1
Anche la domanda di pagamento formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
è stata respinta dal tribunale sulla base di una duplice ratio decidendi, ciascuna delle CP_2 quali sorregge autonomamente la decisione di rigetto.
Da un lato – e sulla base dei princìpi affermati da Cass. 22776/2016 - il tribunale ha ritenuto che il costo della prestazione di ricovero presso la r.s.a. gestita dall'odierna appellante debba essere interamente sopportato dall'ASL competente.
Dall'altro ha ritenuto che in ogni caso la domanda formulata nei confronti di
[...] vada rigettata perché quest'ultima ha un ISEE inferiore alla soglia di 5.000,00 € “di CP_2 talché nessuna sua compartecipazione può essere pretesa nei suoi confronti” (così a pag. 5 della sentenza impugnata).
Sotto il primo profilo si osserva che, come si evince dalla risposta della CP_4 alla diffida di pagamento inviata da dopo la pubblicazione della sentenza di Parte_1 primo grado (documento n. 4 allegato all'atto di appello):
a) la r.s.a. gestita dall'odierna appellante è una struttura sanitaria vocata ad offrire sia prestazioni sia di natura sanitaria che assistenziale a persone non autosufficienti;
b) al fine di collocare il malato in un dato “setting assistenziale” – tenuto conto delle sue peculiari condizioni psico-fisiche – è necessario acquisire la valutazione multidimensionale effettuata dalla ASL competente nei confronti del malato (documento che non risulta agli atti del presente giudizio);
3 c) solo in base a tale documento sarebbe stato possibile affermare che è Controparte_2 stata collocata stabilmente presso la struttura gestita da nel setting di Parte_1 mantenimento, “ove vengono erogate prestazioni che mirano a offrire tutela assistenziale e cure a malati non necessitanti di specifici piani terapeutici, ma esclusivamente terapie funzionali a impedirne la degenerazione cognitiva e funzionale” (così nella nota della regione cit.). CP_4
Sotto il secondo profilo si osserva che l'appellante non ha detto assolutamente nulla con riguardo al capo della sentenza che ha respinto la domanda di condanna proposta nei confronti di perché ella ha un ISEE inferiore a 5.000,00 €: sì che la decisione del Controparte_2 tribunale rimane comunque sorretta da una motivazione - di per sé autosufficiente – che non è stata sottoposta ad alcun vaglio critico da parte dell'appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche l'appello proposto da Parte_1 nei confronti di deve essere respinto.
[...] Controparte_2
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 8.000,00 € per compensi oltre accessori di legge in favore del e in complessivi 5.000,00 € per compensi oltre accessori di legge CP_1 in favore di (compensi così determinati tenuto conto del valore delle rispettive Controparte_2 domande e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Tivoli n. 83/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi 8.000,00 € per compensi, oltre accessori di legge (in favore del CP_1
e in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre accessori di legge (in favore di
[...]
. CP_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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