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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/08/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 856/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 856/2022 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPANA NICOLA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MONTI 7 MILANO presso il difensore avv. CAMPANA NICOLA
APPELLANTE
contro
IÀ (C.F. F02000020593), con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2 PARODI, elettivamente domiciliato in VIA SAN MAURILIO 14 MILANO presso il difensore avv. PARODI CLEMENTE APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. la sentenza n. 806/2022 del Tribunale di
Bologna, pubblicata in data 29.03.2022, notificata in data 4.4.2022
Assegnata a decisione con ordinanza del 18.03.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c. pagina 1 di 8 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 17.02.2025.
Per IÀ CP_1 Controparte_2
come da note depositate il 10.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con atto di citazione del 22.09.2018, ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bologna, (nel prosieguo per brevità ), ora Controparte_2 CP_3 CP_1
allegando:
[...]
1) di aver conferito mandato nel 2007 alla convenuta per il recupero dell'investimento effettuato nel
2001 dai suoi genitori (entrambi deceduti al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado) in bond Argentina pari a euro 40.000,00, dietro corresponsione di un importo iniziale a titolo di spese e di una provvigione sul ricavato;
2) di aver versato il 10 giugno 2007 la somma pari allo 0,5% del valore nominale dei titoli sul conto corrente intestato a , acceso presso la di Risparmio – filiale CP_3 Controparte_4 CP_5
Camporosso (IM), a titolo di fondo unico per la copertura di spese vive;
3) che aveva instaurato due arbitrati presso l'ICSID (International Centre of Settlement of CP_3
Investment ovvero Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad
Investimenti), istituzione collegata alla Banca Mondiale, deputata alla fornitura di servizi di conciliazione e arbitrato relativi a investimenti internazionali, che seguivano la stessa procedura dell'arbitrato introdotto dal TFA – Task Force Argentina costituito dall'Abi;
4) di aver ricevuto nel 2014 missiva da parte di in cui gli era comunicato che avrebbe potuto CP_3
essere chiamato personalmente al pagamento delle spese legali degli arbitrati e che, seppure l'arbitrato pagina 2 di 8 si fosse concluso con una decisione favorevole, restava incerto l'ammontare dell'importo recuperabile;
5) che consigliava addirittura gli aderenti di vendere i titoli e di pagare la quota prevista dalla CP_3
clausola contrattuale relativa all'uscita dall'arbitrato, al solo scopo di ottenere il pagamento del 5%;
6) di aver revocato il mandato il 10 novembre 2014;
7) che il procedimento arbitrale si era poi estinto a causa del mancato pagamento delle spese da parte degli aderenti;
8) di aver recuperato la sorte capitale dell'investimento a seguito di giudizio promosso presso il
Tribunale di Bologna.
Secondo la prospettazione dell'attore, era stata inadempiente agli obblighi assunti con il CP_3
contratto di mandato, dal momento che, nel mese di luglio 2016, l'arbitrato introdotto presso l'ICSID
dalla TFA costituita dall'ABI, analogo a quello introdotto dalla società convenuta, aveva avuto esito positivo: lo aveva rimborsato agli aderenti la somma pari al 150% del valore nominale Controparte_6
dei titoli, e la stessa definizione avrebbe riguardato anche i due arbitrati per cui è causa, qualora la società convenuta avesse proseguito correttamente nelle azioni intraprese;
in particolare, CP_3
avrebbe dovuto pagare le spese richieste dal Tribunale arbitrale per la prosecuzione dell'arbitrato.
Il a inoltre dedotto la nullità delle clausole n. 8 e n. 13 del contratto di mandato. Pt_1
Ha concluso chiedendo condannarsi al risarcimento del danno, costituito dal 50% in più del CP_3
valore nominale dei titoli, che sarebbe stato conseguito in sede arbitrale, per un importo pari ad euro
21.932,20 oltre rivalutazione e interessi.
Si è costituita in giudizio la convenuta, eccependo, in via preliminare, il difetto di titolarità sul lato attivo della pretesa in capo a nonchè la devoluzione della controversia in arbitri in forza Parte_1
della clausola n. 17 del contratto, ed instando, nel merito, per il rigetto delle avverse domande.
*
Con sentenza n. 806/2022 pubblicata in data 29.03.2022, il Tribunale di Bologna, previa dichiarazione di nullità della clausola compromissoria di cui al n. 17 del contratto tra le parti, ha rigettato, sulla base pagina 3 di 8 del principio della “ragione più liquida”, la domanda risarcitoria dell'attore, in difetto della prova del danno lamentato.
Quanto al tema, introdotto sempre dall'attore, della vessatorietà di altre due clausole del contratto stipulato con , il Tribunale ha ritenuto la questione estranea al thema decidendum, non essendo CP_3
tali doglianze preordinate all'accoglimento della domanda di risarcimento.
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
1) L'errato accertamento della giusta causa che sottende al recesso dal contratto da parte del predetto, da rinvenirsi nell'inadempimento di nell'esecuzione del mandato sotto il CP_3
profilo informativo.
2) e 3) Il mancato riconoscimento del danno patito dal sig. ritenuto dal Tribunale non Pt_1
provato, malgrado egli, a causa della condotta della mandataria, non sia stato messo nelle condizioni di recuperare il 150% del valore nominale dei titoli, così come avvenuto per gli aderenti all'arbitrato ICSID introdotto dal TFA costituito dall'ABI;
4) La mancata valutazione del dedotto carattere vessatorio delle clausole 8 e 13 del contratto.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni: “In via principale:
- accertare e dichiarare la legittimità della revoca dell'incarico conferito alla società CP_1
per i fatti di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare la società (già al risarcimento dei danni CP_1 Controparte_2
subiti dall'attrice nella misura di E. 21.932,20 o nella diversa somma che la Corte adita Vorrà nella
specie ravvisare come subiti da parte attrice a causa dell'inadempimento della convenuta, nella misura
che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al
soddisfo;
- condannare la società (già al risarcimento del danno, valutato in CP_1 Controparte_2
via equitativa dall'Ill.mo Giudicante, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, di primo e secondo grado, oltre al rimborso
pagina 4 di 8 delle spese di mediazione e di avvio della procedura”.
Si è costituita l'appellata, rilevando in via preliminare l'inammissibilità del gravame proposto da controparte ai sensi dell'art. 348 bis c.c., attesa la sua manifesta infondatezza, e chiedendone, nel merito, il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 18.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il amenta la mancata valutazione del Tribunale in ordine alla Pt_1
condotta inadempiente della mandataria , che avrebbe costituito giusta causa di recesso dal CP_3
contratto stipulato tra le parti il 16.6.2007, con cui essa si era impegnata a tentare, in sede di arbitrato internazionale, il recupero, anche parziale, del valore dei bond emessi dallo Stato argentino acquistati dai mandanti, a seguito del default dichiarato dall'emittente (doc. 2 fasc. I grado att.).
Evidenzia l'appellante come l'abbia tenuto all'oscuro dello stato della procedura arbitrale CP_3
sino all'inoltro della raccomandata del 30 luglio 2014 (doc. 4 fasc. I grado att.), nella quale la mandataria rappresentava il rischio per gli aderenti di dover corrispondere la quota di spese legali di spettanza dell'Argentina, astenutasi sino a quel momento dall'effettuare il versamento del dovuto.
La sentenza di prime cure ha rigettato la domanda ritenendo, sulla base del principio della ragione più
liquida, di non esaminare nemmeno la questione della dedotta negligenza della mandataria, a fronte della ritenuta insussistenza di un danno risarcibile in capo al richiedente.
Ebbene, premessa la legittimità di siffatto ragionamento, che consente al giudice di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere inutile l'analisi di tutte le altre questioni, anche se logicamente precedenti, la doglianza dell'appellante è altresì infondata nel merito;
invero, dagli atti di causa non emerge alcuna condotta negligente della mandataria suscettibile di cagionare al mandante il pagina 5 di 8 danno lamentato (essendo peraltro irrilevante, ai fini della disamina della domanda risarcitoria, la dedotta sussistenza di una “giusta causa” per la revoca del mandato, pacificamente consentito ad nutum
ai sensi dell'art. 8 del contratto).
Invero, si evince dalla documentazione prodotta dalle parti che al momento dell'inoltro da parte di della missiva del 30.07.2014 il Tribunale Arbitrale, adito nel dicembre 2006 (domanda CP_3
registrata dalla segreteria generale dell'ICSID il successivo 27.3.2007 con il n. ARB/07/8 – doc. 2 fasc.
I grado conv.), non aveva ancora statuito sulle questioni preliminari pendenti, tra cui quella della competenza a decidere la controversia, ciò che si è verificato solamente il 14.11.2014, dunque successivamente alla revoca del mandato da parte del Pt_1
Nessuna omissione informativa è dunque configurabile in capo alla mandataria, che tramite la citata missiva ha inteso dar conto agli aderenti della decisione (positiva) sulla competenza assunta nella procedura arbitrale parallela promossa da in epoca anteriore, rappresentando altresì, a fronte CP_3
degli eventi nel frattempo verificatisi (e del tutto estranei alla sua sfera di controllo), da un lato, i rischi connessi al proseguo della procedura arbitrale, dall'altro, le facoltà per gli aderenti di perseguire strade alternative.
La circostanza che, sino al novembre 2014, non si fossero verificate circostanze rilevanti nell'ambito della procedura arbitrale cui l'appellante (rectius, la cui madre aveva aderito, non Controparte_7
consente di configurare alcun inadempimento sotto il profilo informativo dal parte di , che in CP_3
base alla clausola n. 7 del contratto si era obbligata a tenere al corrente gli aderenti dei “principali eventi” relativi alle azioni intraprese in esecuzione dell'incarico nonché delle eventuali proposte o negoziazioni inerenti eventuali soluzioni transattive del rapporto creditorio ricevute ovvero coltivate dalla mandataria stessa.
L'assenza del profilo di inadempimento lamentato dall'appellante esclude che sia ravvisabile in capo alla mandataria una responsabilità contrattuale foriera di danni risarcibili.
E d'altro canto, nessuna efficacia causale con riguardo alla decisione del i uscire dall'arbitrato Pt_1
pagina 6 di 8 può attribuirsi alla raccomandata di del 30 luglio, emergendo dalla sentenza n. 2514/15 del CP_3
Tribunale di Bologna (adito nel novembre 2012 dall'odierno appellante unitamente alla madre,
originaria acquirente dei titoli, nei confronti di onde ottenere la dichiarazione di nullità del CP_8
rapporto d'acquisto dei titoli argentini e la conseguente restituzione delle somme corrisposte), che la signora aveva già alienato i bond in data 22 luglio 2014 al corrispettivo di €. 36.011,98 oltre CP_7
ad aver ottenuto per effetto della sentenza stessa il risarcimento della somma di €. 17.323,00 (saldo più
interessi), con ciò conseguendo un ristoro complessivo di €. 53.334,98 (doc.10 fasc. I grado att.).
Detta vendita costituisce di per sé condotta volta inequivocabilmente a non proseguire la strada arbitrale, essendo espressamente stabilito nel contratto di mandato che condizione imprescindibile per la partecipazione all'azione era la piena ed esclusiva proprietà dei titoli obbligazionari oggetto dell'incarico (cfr. clausola 10).
Se ne deduce che la mandante aveva già deciso di risolvere il rapporto di mandato nel momento in cui ha ricevuto la missiva, il cui contenuto non ha avuto alcuna influenza sull'abbandono della procedura arbitrale e, conseguentemente, sulla dedotta perdita dei maggiori introiti che, tramite detta procedura, il vrebbe potuto (del tutto ipoteticamente) conseguire. Pt_1
La carenza di profili di responsabilità in capo alla mandataria rende superfluo l'esame dei motivi di appello nn. 2) e 3), inerenti la sussistenza di un danno in capo all'appellante.
Il quarto motivo di appello è invece inammissibile ex art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante argomentato in alcun modo in ordine alla rilevanza della questione, già ritenuta dal giudice di primo grado estranea al thema decidendum, ai fini della riforma della decisione impugnata nel senso domandato.
In conclusione, l'appello va rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia (€. 21.932,20), e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività
effettivamente prestata dal difensore, €. 3.966, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del pagina 7 di 8 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
La palese infondatezza dei motivi di appello comporta inoltre la condanna dell'appellante ex art. 96, III
comma, c.p.c., nella misura equitativamente determinata pari al 50% di quanto liquidato a titolo di spese processuali.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado Parte_1
di giudizio che liquida in 3.966, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge, e dell'ulteriore importo di €.
1.983 ex art. 96, III comma,
c.p.c.;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 856/2022 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPANA NICOLA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MONTI 7 MILANO presso il difensore avv. CAMPANA NICOLA
APPELLANTE
contro
IÀ (C.F. F02000020593), con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2 PARODI, elettivamente domiciliato in VIA SAN MAURILIO 14 MILANO presso il difensore avv. PARODI CLEMENTE APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. la sentenza n. 806/2022 del Tribunale di
Bologna, pubblicata in data 29.03.2022, notificata in data 4.4.2022
Assegnata a decisione con ordinanza del 18.03.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c. pagina 1 di 8 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 17.02.2025.
Per IÀ CP_1 Controparte_2
come da note depositate il 10.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con atto di citazione del 22.09.2018, ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bologna, (nel prosieguo per brevità ), ora Controparte_2 CP_3 CP_1
allegando:
[...]
1) di aver conferito mandato nel 2007 alla convenuta per il recupero dell'investimento effettuato nel
2001 dai suoi genitori (entrambi deceduti al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado) in bond Argentina pari a euro 40.000,00, dietro corresponsione di un importo iniziale a titolo di spese e di una provvigione sul ricavato;
2) di aver versato il 10 giugno 2007 la somma pari allo 0,5% del valore nominale dei titoli sul conto corrente intestato a , acceso presso la di Risparmio – filiale CP_3 Controparte_4 CP_5
Camporosso (IM), a titolo di fondo unico per la copertura di spese vive;
3) che aveva instaurato due arbitrati presso l'ICSID (International Centre of Settlement of CP_3
Investment ovvero Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad
Investimenti), istituzione collegata alla Banca Mondiale, deputata alla fornitura di servizi di conciliazione e arbitrato relativi a investimenti internazionali, che seguivano la stessa procedura dell'arbitrato introdotto dal TFA – Task Force Argentina costituito dall'Abi;
4) di aver ricevuto nel 2014 missiva da parte di in cui gli era comunicato che avrebbe potuto CP_3
essere chiamato personalmente al pagamento delle spese legali degli arbitrati e che, seppure l'arbitrato pagina 2 di 8 si fosse concluso con una decisione favorevole, restava incerto l'ammontare dell'importo recuperabile;
5) che consigliava addirittura gli aderenti di vendere i titoli e di pagare la quota prevista dalla CP_3
clausola contrattuale relativa all'uscita dall'arbitrato, al solo scopo di ottenere il pagamento del 5%;
6) di aver revocato il mandato il 10 novembre 2014;
7) che il procedimento arbitrale si era poi estinto a causa del mancato pagamento delle spese da parte degli aderenti;
8) di aver recuperato la sorte capitale dell'investimento a seguito di giudizio promosso presso il
Tribunale di Bologna.
Secondo la prospettazione dell'attore, era stata inadempiente agli obblighi assunti con il CP_3
contratto di mandato, dal momento che, nel mese di luglio 2016, l'arbitrato introdotto presso l'ICSID
dalla TFA costituita dall'ABI, analogo a quello introdotto dalla società convenuta, aveva avuto esito positivo: lo aveva rimborsato agli aderenti la somma pari al 150% del valore nominale Controparte_6
dei titoli, e la stessa definizione avrebbe riguardato anche i due arbitrati per cui è causa, qualora la società convenuta avesse proseguito correttamente nelle azioni intraprese;
in particolare, CP_3
avrebbe dovuto pagare le spese richieste dal Tribunale arbitrale per la prosecuzione dell'arbitrato.
Il a inoltre dedotto la nullità delle clausole n. 8 e n. 13 del contratto di mandato. Pt_1
Ha concluso chiedendo condannarsi al risarcimento del danno, costituito dal 50% in più del CP_3
valore nominale dei titoli, che sarebbe stato conseguito in sede arbitrale, per un importo pari ad euro
21.932,20 oltre rivalutazione e interessi.
Si è costituita in giudizio la convenuta, eccependo, in via preliminare, il difetto di titolarità sul lato attivo della pretesa in capo a nonchè la devoluzione della controversia in arbitri in forza Parte_1
della clausola n. 17 del contratto, ed instando, nel merito, per il rigetto delle avverse domande.
*
Con sentenza n. 806/2022 pubblicata in data 29.03.2022, il Tribunale di Bologna, previa dichiarazione di nullità della clausola compromissoria di cui al n. 17 del contratto tra le parti, ha rigettato, sulla base pagina 3 di 8 del principio della “ragione più liquida”, la domanda risarcitoria dell'attore, in difetto della prova del danno lamentato.
Quanto al tema, introdotto sempre dall'attore, della vessatorietà di altre due clausole del contratto stipulato con , il Tribunale ha ritenuto la questione estranea al thema decidendum, non essendo CP_3
tali doglianze preordinate all'accoglimento della domanda di risarcimento.
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
1) L'errato accertamento della giusta causa che sottende al recesso dal contratto da parte del predetto, da rinvenirsi nell'inadempimento di nell'esecuzione del mandato sotto il CP_3
profilo informativo.
2) e 3) Il mancato riconoscimento del danno patito dal sig. ritenuto dal Tribunale non Pt_1
provato, malgrado egli, a causa della condotta della mandataria, non sia stato messo nelle condizioni di recuperare il 150% del valore nominale dei titoli, così come avvenuto per gli aderenti all'arbitrato ICSID introdotto dal TFA costituito dall'ABI;
4) La mancata valutazione del dedotto carattere vessatorio delle clausole 8 e 13 del contratto.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni: “In via principale:
- accertare e dichiarare la legittimità della revoca dell'incarico conferito alla società CP_1
per i fatti di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare la società (già al risarcimento dei danni CP_1 Controparte_2
subiti dall'attrice nella misura di E. 21.932,20 o nella diversa somma che la Corte adita Vorrà nella
specie ravvisare come subiti da parte attrice a causa dell'inadempimento della convenuta, nella misura
che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al
soddisfo;
- condannare la società (già al risarcimento del danno, valutato in CP_1 Controparte_2
via equitativa dall'Ill.mo Giudicante, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, di primo e secondo grado, oltre al rimborso
pagina 4 di 8 delle spese di mediazione e di avvio della procedura”.
Si è costituita l'appellata, rilevando in via preliminare l'inammissibilità del gravame proposto da controparte ai sensi dell'art. 348 bis c.c., attesa la sua manifesta infondatezza, e chiedendone, nel merito, il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 18.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il amenta la mancata valutazione del Tribunale in ordine alla Pt_1
condotta inadempiente della mandataria , che avrebbe costituito giusta causa di recesso dal CP_3
contratto stipulato tra le parti il 16.6.2007, con cui essa si era impegnata a tentare, in sede di arbitrato internazionale, il recupero, anche parziale, del valore dei bond emessi dallo Stato argentino acquistati dai mandanti, a seguito del default dichiarato dall'emittente (doc. 2 fasc. I grado att.).
Evidenzia l'appellante come l'abbia tenuto all'oscuro dello stato della procedura arbitrale CP_3
sino all'inoltro della raccomandata del 30 luglio 2014 (doc. 4 fasc. I grado att.), nella quale la mandataria rappresentava il rischio per gli aderenti di dover corrispondere la quota di spese legali di spettanza dell'Argentina, astenutasi sino a quel momento dall'effettuare il versamento del dovuto.
La sentenza di prime cure ha rigettato la domanda ritenendo, sulla base del principio della ragione più
liquida, di non esaminare nemmeno la questione della dedotta negligenza della mandataria, a fronte della ritenuta insussistenza di un danno risarcibile in capo al richiedente.
Ebbene, premessa la legittimità di siffatto ragionamento, che consente al giudice di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere inutile l'analisi di tutte le altre questioni, anche se logicamente precedenti, la doglianza dell'appellante è altresì infondata nel merito;
invero, dagli atti di causa non emerge alcuna condotta negligente della mandataria suscettibile di cagionare al mandante il pagina 5 di 8 danno lamentato (essendo peraltro irrilevante, ai fini della disamina della domanda risarcitoria, la dedotta sussistenza di una “giusta causa” per la revoca del mandato, pacificamente consentito ad nutum
ai sensi dell'art. 8 del contratto).
Invero, si evince dalla documentazione prodotta dalle parti che al momento dell'inoltro da parte di della missiva del 30.07.2014 il Tribunale Arbitrale, adito nel dicembre 2006 (domanda CP_3
registrata dalla segreteria generale dell'ICSID il successivo 27.3.2007 con il n. ARB/07/8 – doc. 2 fasc.
I grado conv.), non aveva ancora statuito sulle questioni preliminari pendenti, tra cui quella della competenza a decidere la controversia, ciò che si è verificato solamente il 14.11.2014, dunque successivamente alla revoca del mandato da parte del Pt_1
Nessuna omissione informativa è dunque configurabile in capo alla mandataria, che tramite la citata missiva ha inteso dar conto agli aderenti della decisione (positiva) sulla competenza assunta nella procedura arbitrale parallela promossa da in epoca anteriore, rappresentando altresì, a fronte CP_3
degli eventi nel frattempo verificatisi (e del tutto estranei alla sua sfera di controllo), da un lato, i rischi connessi al proseguo della procedura arbitrale, dall'altro, le facoltà per gli aderenti di perseguire strade alternative.
La circostanza che, sino al novembre 2014, non si fossero verificate circostanze rilevanti nell'ambito della procedura arbitrale cui l'appellante (rectius, la cui madre aveva aderito, non Controparte_7
consente di configurare alcun inadempimento sotto il profilo informativo dal parte di , che in CP_3
base alla clausola n. 7 del contratto si era obbligata a tenere al corrente gli aderenti dei “principali eventi” relativi alle azioni intraprese in esecuzione dell'incarico nonché delle eventuali proposte o negoziazioni inerenti eventuali soluzioni transattive del rapporto creditorio ricevute ovvero coltivate dalla mandataria stessa.
L'assenza del profilo di inadempimento lamentato dall'appellante esclude che sia ravvisabile in capo alla mandataria una responsabilità contrattuale foriera di danni risarcibili.
E d'altro canto, nessuna efficacia causale con riguardo alla decisione del i uscire dall'arbitrato Pt_1
pagina 6 di 8 può attribuirsi alla raccomandata di del 30 luglio, emergendo dalla sentenza n. 2514/15 del CP_3
Tribunale di Bologna (adito nel novembre 2012 dall'odierno appellante unitamente alla madre,
originaria acquirente dei titoli, nei confronti di onde ottenere la dichiarazione di nullità del CP_8
rapporto d'acquisto dei titoli argentini e la conseguente restituzione delle somme corrisposte), che la signora aveva già alienato i bond in data 22 luglio 2014 al corrispettivo di €. 36.011,98 oltre CP_7
ad aver ottenuto per effetto della sentenza stessa il risarcimento della somma di €. 17.323,00 (saldo più
interessi), con ciò conseguendo un ristoro complessivo di €. 53.334,98 (doc.10 fasc. I grado att.).
Detta vendita costituisce di per sé condotta volta inequivocabilmente a non proseguire la strada arbitrale, essendo espressamente stabilito nel contratto di mandato che condizione imprescindibile per la partecipazione all'azione era la piena ed esclusiva proprietà dei titoli obbligazionari oggetto dell'incarico (cfr. clausola 10).
Se ne deduce che la mandante aveva già deciso di risolvere il rapporto di mandato nel momento in cui ha ricevuto la missiva, il cui contenuto non ha avuto alcuna influenza sull'abbandono della procedura arbitrale e, conseguentemente, sulla dedotta perdita dei maggiori introiti che, tramite detta procedura, il vrebbe potuto (del tutto ipoteticamente) conseguire. Pt_1
La carenza di profili di responsabilità in capo alla mandataria rende superfluo l'esame dei motivi di appello nn. 2) e 3), inerenti la sussistenza di un danno in capo all'appellante.
Il quarto motivo di appello è invece inammissibile ex art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante argomentato in alcun modo in ordine alla rilevanza della questione, già ritenuta dal giudice di primo grado estranea al thema decidendum, ai fini della riforma della decisione impugnata nel senso domandato.
In conclusione, l'appello va rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia (€. 21.932,20), e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività
effettivamente prestata dal difensore, €. 3.966, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del pagina 7 di 8 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
La palese infondatezza dei motivi di appello comporta inoltre la condanna dell'appellante ex art. 96, III
comma, c.p.c., nella misura equitativamente determinata pari al 50% di quanto liquidato a titolo di spese processuali.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado Parte_1
di giudizio che liquida in 3.966, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge, e dell'ulteriore importo di €.
1.983 ex art. 96, III comma,
c.p.c.;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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