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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9045/2024 R.G., cui sono riunite le cause iscritte ai nn.
9046/2024, 9047/2024 e 9048/2024 R.G. avente ad oggetto: indebito
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
AN CA, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con quattro distinti ricorsi depositati in data 12.07.2024 la ricorrente in epigrafe ha impugnato i provvedimenti nn. 19506, 22344, 22345 e 22346, emessi rispettivamente il 05.03.2015 e il 21.06.2011, e rispettivamente notificati il
18.03.2015 e il 28.06.2011, con cui l' aveva chiesto la restituzione delle CP_1
somme negli stessi indicate e indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola dal 01.01.1999 al 31.12.2000, di indennità di malattia e maternità dal
10.01.2000 al 19.02.2000, dal 25.01.2005 al 01.03.2005 e dal 17.01.2006 al
1 18.02.2006.
Ha, inoltre, dedotto di aver ricevuto solleciti relativi alle predette comunicazioni in data 28.10.2023, 22.02.2024 e 02.05.2024.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della richiesta restitutoria dell in CP_1
quanto prescritta. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento negativo della pretesa restitutoria, con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l , eccependo l'abusiva parcellizzazione delle domanda da parte CP_1
del ricorrente. Ha eccepito, inoltre, di aver abbandonato l'indebito in via di autotutela. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 07.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese di giudizio, essendo l'annullamento dell'indebito intervenuto CP_1
nelle more del giudizio. Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 07.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto
2 esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto all'annullamento CP_1
dell'indebito (cfr. anagrafiche del debito allegate alla memoria e alle successive note di trattazione), circostanza confermata dalla parte ricorrente.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata, non avendo l' CP_1
contestato alcunché in merito all'eccepita prescrizione e non avendo fornito prova dell'invio alla ricorrente di atti interruttivi del relativo termine decennale.
L' , inoltre, non ha addotto alcuna ragione giustificatrice al ritardo nello CP_1
sgravio della pretesa in parola, provvedendo ad annullare la richiesta di indebito solo nelle more del giudizio.
Le spese si liquidano, pertanto, a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto CP_1
della natura e del valore delle cause riunite, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
3 a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 8860,00 oltre accessori, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 10.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9045/2024 R.G., cui sono riunite le cause iscritte ai nn.
9046/2024, 9047/2024 e 9048/2024 R.G. avente ad oggetto: indebito
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
AN CA, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con quattro distinti ricorsi depositati in data 12.07.2024 la ricorrente in epigrafe ha impugnato i provvedimenti nn. 19506, 22344, 22345 e 22346, emessi rispettivamente il 05.03.2015 e il 21.06.2011, e rispettivamente notificati il
18.03.2015 e il 28.06.2011, con cui l' aveva chiesto la restituzione delle CP_1
somme negli stessi indicate e indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola dal 01.01.1999 al 31.12.2000, di indennità di malattia e maternità dal
10.01.2000 al 19.02.2000, dal 25.01.2005 al 01.03.2005 e dal 17.01.2006 al
1 18.02.2006.
Ha, inoltre, dedotto di aver ricevuto solleciti relativi alle predette comunicazioni in data 28.10.2023, 22.02.2024 e 02.05.2024.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della richiesta restitutoria dell in CP_1
quanto prescritta. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento negativo della pretesa restitutoria, con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l , eccependo l'abusiva parcellizzazione delle domanda da parte CP_1
del ricorrente. Ha eccepito, inoltre, di aver abbandonato l'indebito in via di autotutela. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 07.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese di giudizio, essendo l'annullamento dell'indebito intervenuto CP_1
nelle more del giudizio. Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 07.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto
2 esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto all'annullamento CP_1
dell'indebito (cfr. anagrafiche del debito allegate alla memoria e alle successive note di trattazione), circostanza confermata dalla parte ricorrente.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata, non avendo l' CP_1
contestato alcunché in merito all'eccepita prescrizione e non avendo fornito prova dell'invio alla ricorrente di atti interruttivi del relativo termine decennale.
L' , inoltre, non ha addotto alcuna ragione giustificatrice al ritardo nello CP_1
sgravio della pretesa in parola, provvedendo ad annullare la richiesta di indebito solo nelle more del giudizio.
Le spese si liquidano, pertanto, a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto CP_1
della natura e del valore delle cause riunite, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
3 a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 8860,00 oltre accessori, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 10.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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