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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 470/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240007297104000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 615/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Cessazione del giudizio e comnpensazione delel spese.
Resistente: Cessazione del giudizio e compensazione delle spese .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11 settembre 2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 102 2024 00072971 04/000, notificata il 12 giugno 2025, relativa alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2018 (importo controversia: € 388,01), eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione del tributo (tassa automobilistica 2018). Sosteneva che il termine triennale di prescrizione fosse spirato il 31 dicembre 2021 e che la notifica della cartella, avvenuta il 12 giugno 2025, fosse tardiva, non ritenendo idonea a interrompere i termini nemmeno la sospensione di 85 giorni legata all'emergenza COVID-19. Eccepiva, inoltre, la mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 014087-2018).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sassari, comunicando che il ricorrente, in data 9 novembre 2025, aveva provveduto al pagamento integrale della cartella impugnata e aveva contestualmente depositato tramite sistema SIGIT (Nir: D-3785283) atto di rinuncia agli atti del giudizio.
Dichiarava pertanto di accettare la rinuncia e chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti di causa e la formale rinuncia agli atti del giudizio.
Visto l'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 470/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240007297104000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 615/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Cessazione del giudizio e comnpensazione delel spese.
Resistente: Cessazione del giudizio e compensazione delle spese .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11 settembre 2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 102 2024 00072971 04/000, notificata il 12 giugno 2025, relativa alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2018 (importo controversia: € 388,01), eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione del tributo (tassa automobilistica 2018). Sosteneva che il termine triennale di prescrizione fosse spirato il 31 dicembre 2021 e che la notifica della cartella, avvenuta il 12 giugno 2025, fosse tardiva, non ritenendo idonea a interrompere i termini nemmeno la sospensione di 85 giorni legata all'emergenza COVID-19. Eccepiva, inoltre, la mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 014087-2018).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sassari, comunicando che il ricorrente, in data 9 novembre 2025, aveva provveduto al pagamento integrale della cartella impugnata e aveva contestualmente depositato tramite sistema SIGIT (Nir: D-3785283) atto di rinuncia agli atti del giudizio.
Dichiarava pertanto di accettare la rinuncia e chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti di causa e la formale rinuncia agli atti del giudizio.
Visto l'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.