CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 13/01/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 474/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente e Relatore
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3624/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1, Impresa Individuale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di EL Di PO - Via Salvatore Di Giacomo 80017 EL Di PO NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1375 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1375 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1375 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1375 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1375 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20515/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso, insiste per l'accoglimento e chiede condanna alle spese per la resistente.
Resistente/Appellato Si riporta alle controdeduzioni, insiste per il rigetto del ricorso e condanna alle spese per la ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la ditta individuale "Ricorrente_1" avvverso l'avviso di accertamento n. 1375 del 05/11/2024 emesso dal Comune di EL e notificato a mezzo del servizio postale in data 23/12/2024, con il quale viene richiesto il pagamento dell'importo di € 939.210,00 a titolo di TARI per gli anni d'imposta
2019 – 2020 – 2021 – 2022 - 2023.
Deduce la ricorrente:
-Violazione del principio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale con conseguente nullità dell'avviso di accertamento impugnato. Ciò in quanto il diritto al contraddittorio è principio generale del diritto europeo, espressamente contemplato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare dagli articoli 47 e 48 che garantiscono il rispetto dei diritti di difesa ed il diritto ad un processo equo nonché dall'art. 41 che dispone il diritto ad una buona amministrazione in relazione ai procedimenti amministrativi.
-Nullità dell'avviso di accertamento per carenza di presupposti.
Ed invero, l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies del D. lgs. 152/2006 dispone che “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca»; l'articolo 184, al comma
3, lettera a), qualifica come rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca”; inoltre gli allegati L-quater ed L-quinquies precisano che “rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse”.
In base alla dedotta normativa, pertanto, l'attività agricola non dà mai luogo alla produzione di rifiuti urbani, e quindi si sottrae alla Tari, il cui presupposto è la suscettibilità a produrre rifiuti urbani.
In particolare, l'ultimo comma dell'articolo 183 esclude categoricamente dalla tipologia di rifiuto urbano “i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione” e, come chiarito dal Ministero della Transizione ecologica con la circolare n. 37259 del 12/04/2021, l'innovazione introdotta dal D.L.gs. 116/2020 ha comportato l'estensione dell'esclusione dalla tassazione anche alle aree adibite ad attività connesse all'agricoltura, allargando tutte le precedenti considerazioni ed inserendo nelle esclusioni per la produzione di rifiuti speciali le aree relative ad attività industriali e artigianali di lavorazione dei prodotti agricoli, agriturismi, negozi di fiori e piante, vivai, ecc.
Ancora più nel dettaglio, il nuovo art. 184, comma 3, lett. a) del Codice ambientale elenca tra gli speciali tutti “i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civi-le, e della pesca”. Una delle novità introdotte dal D. Lgs. 116/2020 nella modifica della classificazione dei rifiuti, oltre la nuova considerazione dei rifiuti provenienti dalle attività di produzione industriale, è rappresentata proprio dall'esclusione dalla tassazione le aree di produzione dei rifiuti agricoli ed agroindustriali in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento che, all'articolo 3, precisa che “i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca”. A tal riguardo, il Regolamento Tari del Comune di EL di PO espressamente prevede, all'articolo 9 che “nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori."Non sono in particolare, soggette a tributo: a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.”. Nel caso di specie la Ricorrente_1, impresa individuale, svolge, come attività prevalente, la “Produzione di piante e dei relativi materiali di propagazioneescluse le sementi” nonché la
“cura e manutenzione del paesaggio, (inclusi parchi, giardinie aiuole), lavori di giardinaggio, manutenzione del verde e cura delle piante".
Dalla consultazione della visura della Camera di Commercio emerge che la "Ricorrente_1 " è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria: 2bis che prevede: "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi ma in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (dm n.120/2014 art.8,c.1,lett.b) classe: unica".
Ciò in quanto la ricorrente, o riutilizza i rifiuti speciali prodotti proprio nel ciclo produttivo, o, in occasione dell'espletamento dell'attività di cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini ed aiuole), attività espletata anche per enti pubblici in tutta Italia, provvede alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti autonomamente, come da documentazione allegata.
-Nullità della notificazione a mezzo posta - violazione del diritto e dell'interesse legittimo del cittadino e del contribuente all'uso delle tecnologie informatiche nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 2, 3, 3 bis, 6, 9 e 12 D. Lgs. 82/2005 Cod. Ammin. Digitale)sussistendo l'obbligo di legge in capo alla P.A. ed ai
Gestori di pubblici servizi di effettuare notifiche telematiche nei casi di soggetti destinatari dotati di indirizzi
PEC, quale l'attuale ricorrente
Chiede, pertanto l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.
Si è costituito il Comune di EL di PO contestando integralmente tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto e/o eccepito siccome palesemente errato ed infondato.
Quanto al primo motivi di ricorso, relativo alla presunta violazione del principio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale, osserva il resistente che alla luce dei chiarimenti contenuti nel Decreto
Ministeriale del 24/04/2024 (pubblicato sulla G.U. del 30/04/2024) l'avviso di accertamento TARI, conseguente all'omesso versamento del Tributo, è escluso dall'obbligo di avvio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale, rientrando nell'alveo degli “atti di pronta liquidazione” espressamente esclusi dall'art. 6 bis, comma 2, della L. 212/2000 dall'obbligo di contraddittorio preventivo.
Tra le modifiche introdotte dal decreto attuativo della delega fiscale 219/2023, di modifica dello statuto del contribuente (legge 212/2000), vi è l'introduzione dell'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti alle Corti di giustizia tributaria. Tuttavia, il comma 2 del nuovo articolo 6-bis della legge 212/2000 ha stabilito che sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, quelli di pronta liquidazione e gli atti di controllo formale della dichiarazione del contribuente, rimettendo a un apposito decreto ministeriale la loro individuazione, decreto che è stato emanato in data 24/04/2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del
30/04/2024 senza fornire alcuna indicazione specifica per i tributi locali, risultando incentrato solo su quelli erariali.
In base a quanto dallo stesso previsto, si definisce automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, fornendo un elenco degli atti esclusi (ruolo, cartella di pagamento, qualsiasi atto emesso da Agenzia delle entrate riscossione per l'esazione delle entrate alla stessa affidate, atti di accertamento parziale, gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di alcuni tributi, gli atti di intimazione emessi per decadenza dalle rateizzazioni, gli avvisi di decadenza dalle agevolazioni tributarie eccetera).
Non viene specificato nulla, come detto, per i tributi locali ma sono fornite una serie di indicazioni che possono essere utili agli enti locali per definire nei propri regolamenti quali siano gli atti da escludere dal contraddittorio, ossia individuare puntualmente gli atti tipici dei tributi locali che possono definirsi automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione.
Così, nell'ambito della prima categoria (atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati) possono includersi , fra gli altri anche gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione della Tari, relativi a fabbricati i cui dati e destinazione sono direttamente desumibili dalle banche dati in possesso dell'ente, gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti ed i conseguenti solleciti, nonché gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento della Tari.
Nel caso concreto, l'avviso di accertamento n. 1375 del 05/11/2024 rientra pacificamente nella definizione di atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, quindi non soggetto al preventivo contraddittorio informato.
Nel merito, la pretesa del Comune di Melio di PO è fondata poichè l'attività della ditta ricorrente non ha natura esclusivamente o prevalentemente agricola, trattandosi viceversa di un'attività di vendita diretta al pubblico di piante ed articoli vari.
Leggendo l'oggetto sociale come indicato nella visura camerale, si ricava subito che la ditta ricorrente non svolge un'attività agricola in senso stretto, ma anche attività di vendita di piante e fiori, nonché prestazione di servizi di giardinaggio e proprio dal sito internet (www.vivaimaisto.com),si evince che la ditta Ricorrente_1 si occupa di progettazione e realizzazione di giardini, di consulenza fitopatologica, di creazione di bomboniere e della vendita diretta di piante e fiori. La struttura dell'attività lascia chiaramente evincere la prevalenza dell'attività di commercio e servizi rispetto a quella agraria, come tale soggetta al versamento della TARI.
In sintesi, l'attività svolta dalla ricorrente non rientra fra quelle per le quali la legge, ed il Regolamento in questione, prevedono l'automatica esenzione dal pagamento del tributo, dovendosi far rientrare la stessa fra le attività produttrici di rifiuti ordinari, soggetti alla TARI.
Nè appaiono sussitenti motivi che legittimino l' esenzione dal Tributo che tra l'altro non è stata richiesta dalla ricorrente;
ciò in quanto la qualificazione di un rifiuto come speciale non comporta l'automatica esclusione dalla tassazione, perché occorre verificare il tipo di rifiuto prodotto e se si tratta di rifiuto assimilato all'urbano, la tassa rifiuti è dovuta.
Nel caso di specie, l'invocata esclusione del pagamento della TARI non può aversi per tre ordini di motivi:
a) mancata dichiarazione di produzione di rifiuti speciali;
b) inapplicabilità dell'esclusione dal pagamento della tassa per le superfici in cui si svolge attività di vendita o di deposito;
c) mancanza di prova circa lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali.
circostanza di esenzione, e non di esclusione, dal tributo, con l'effetto che il contribuente ha l'obbligo di dichiarare le relative superficie e che, in mancanza di tale dichiarazione, la tassa è dovuta” (Cass. Civ.
Sez. V, 16/09/2005, n.18418;Cass. Civ. sez. V, 08/02/2005, n. 2495).
Spetta quindi, al contribuente che ritiene di essere esonerato dal pagamento del tributo dimostrarne le ragioni mediante comunicazione all'Ente. Una volta documentata la causa dell'esclusione e lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali prodotti, per la sola parte destinata alla produzione ed a partire dall'anno seguente alla denuncia, si procederà alla riduzione richiesta.Viceversa, se, come nel caso di specie, è omesso qualsivoglia riferimento alla specialità della produzione dei rifiuti, allora legittimamente le somme vengono iscritte a ruolo e richieste in pagamento.
Tale principio è inequivocabilmente espresso dall'art. 9, comma, 4 del Regolamento TARI del Comune di
EL di PO che testualmente recita:
“Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate”
Tutto ciò non è mai stato fatto dalla Ditta odierna ricorrente che non ha mai: a) presentato denuncia di superficie;
b) non ha mai chiesto all'Ente l'esenzione dal pagamento della TARI;
c) non ha mai prodotto la documentazione sufficiente a provare lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali.
Infine va rigettata l'eccezione di nullità della notificazione a mezzo posta per violazione dell'interesse legittimo del contribuente all'uso delle tecnologie informatiche nei rapporti con la pubblica amministrazione, non esistendo, allo stato una normativa che imponga all'amministrazione di notificare un atto a mezzo pec.
In ogni caso l'atto in contestazione ha raggiunto il suo scopo, giungendo nella sfera di conoscibilità del destinatario ex art. 1335 c.c. che ha tempestivamente impugnato in giudizio.
Sulla scorta delle suesposte considerazion i il Comune di EL chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Ed invero la normativa vigente e, segnatamente, l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies del D. lgs.
152/2006 dispone che “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca»; l'articolo 184, al comma 3, lettera a), qualifica come rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca”; inoltre gli allegati L-quater ed L-quinquies precisano che “rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse”. Ne consegue, pertanto che l'attività agricola non dà mai luogo alla produzione di rifiuti urbani, e quindi si sottrae alla Tari, il cui presupposto è la suscettibilità a produrre rifiuti urbani.
Il D. Lgs. 116/2020 che ha modificato la classificazione dei rifiuti,esclude dall'elencazione dei rifiuti urbani, quelli provenienti dalle attività agricole e da quelle ad esse connesse (ad esempio, le agro-industriali) e, come chiarito dal Ministero della Transizione ecologica con la circolare n. 37259 del 12/04/2021,
l'innovazione introdotta dal D.L.gs. 116/2020 ha comportato l'estensione dell'esclusione dalla tassazione anche alle aree adibite ad attività connesse all'agricoltura, allargando tutte le precedenti considerazioni ed inserendo nelle esclusioni per la produzione di rifiuti speciali le aree relative ad attività industriali e artigianali di lavorazione dei prodotti agricoli, agriturismi, negozi di fiori e piante, vivai, ecc.
Ancora più nel dettaglio, il nuovo art. 184, comma 3, lett. a) del Codice ambientale elenca tra gli speciali tutti “i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civi-le, e della pesca”. Anche il Regolamento Tari del Comune di EL di PO espressamente prevede, all'articolo 9 che
“nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori."
Non sono in particolare, soggette a tributo: a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.”.
Nel caso di specie la "Ricorrente_1", impresa individuale, svolge, come attività prevalente, la “Produzione di piante e dei relativi materiali di propagazione escluse le sementi” nonché la
“cura e manutenzione del paesaggio, (inclusi parchi, giardinie aiuole), Lavori di giardinaggio, manutenzione del verde e cura delle piante".Dalla consultazione della visura della Camera di Commercio emerge che la Ricorrente_1, è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria: 2bis che prevede: "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi ma in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (dm n.120/2014 art.8,c.1,lett.b) classe: unica". Ciò in quanto la ricorrente, o riutilizza i rifiuti speciali prodotti proprio nel ciclo produttivo, o, in occasione dell'espletamento dell'attività di cura e ma-nutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini ed aiuole), attività espletata anche per enti pubblici in tutta Italia, provvede alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti autonomamente, come da documentazione allegata.
Tutto ciò premesso quanto alla normativa vigente, nel merito va osservato, da un lato che il tributo è richiesto con riferimento ad un terreno agricolo riportato nel catasto terreni del Comune di EL di
PO – al foglio 3 particella 1553, avente qualità di "frutteto" e, quindi, certamente esente dal pagamento della TARI e, dall'altro che il sito internet attribuito all'odierna ricorrente proprio al fine di confortare la susssitenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del tributo, è di proprietà di altro soggetto, e, segnatamente la Società_1 F. - P.I: 01485411217.
L'accoglimento di detto motivo di ricorso assorbe tutte le ulteriori doglianze.
La rilevanza delle questioni dedotte legittima una compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente e Relatore
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3624/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1, Impresa Individuale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di EL Di PO - Via Salvatore Di Giacomo 80017 EL Di PO NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1375 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1375 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1375 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1375 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1375 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20515/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso, insiste per l'accoglimento e chiede condanna alle spese per la resistente.
Resistente/Appellato Si riporta alle controdeduzioni, insiste per il rigetto del ricorso e condanna alle spese per la ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la ditta individuale "Ricorrente_1" avvverso l'avviso di accertamento n. 1375 del 05/11/2024 emesso dal Comune di EL e notificato a mezzo del servizio postale in data 23/12/2024, con il quale viene richiesto il pagamento dell'importo di € 939.210,00 a titolo di TARI per gli anni d'imposta
2019 – 2020 – 2021 – 2022 - 2023.
Deduce la ricorrente:
-Violazione del principio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale con conseguente nullità dell'avviso di accertamento impugnato. Ciò in quanto il diritto al contraddittorio è principio generale del diritto europeo, espressamente contemplato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare dagli articoli 47 e 48 che garantiscono il rispetto dei diritti di difesa ed il diritto ad un processo equo nonché dall'art. 41 che dispone il diritto ad una buona amministrazione in relazione ai procedimenti amministrativi.
-Nullità dell'avviso di accertamento per carenza di presupposti.
Ed invero, l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies del D. lgs. 152/2006 dispone che “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca»; l'articolo 184, al comma
3, lettera a), qualifica come rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca”; inoltre gli allegati L-quater ed L-quinquies precisano che “rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse”.
In base alla dedotta normativa, pertanto, l'attività agricola non dà mai luogo alla produzione di rifiuti urbani, e quindi si sottrae alla Tari, il cui presupposto è la suscettibilità a produrre rifiuti urbani.
In particolare, l'ultimo comma dell'articolo 183 esclude categoricamente dalla tipologia di rifiuto urbano “i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione” e, come chiarito dal Ministero della Transizione ecologica con la circolare n. 37259 del 12/04/2021, l'innovazione introdotta dal D.L.gs. 116/2020 ha comportato l'estensione dell'esclusione dalla tassazione anche alle aree adibite ad attività connesse all'agricoltura, allargando tutte le precedenti considerazioni ed inserendo nelle esclusioni per la produzione di rifiuti speciali le aree relative ad attività industriali e artigianali di lavorazione dei prodotti agricoli, agriturismi, negozi di fiori e piante, vivai, ecc.
Ancora più nel dettaglio, il nuovo art. 184, comma 3, lett. a) del Codice ambientale elenca tra gli speciali tutti “i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civi-le, e della pesca”. Una delle novità introdotte dal D. Lgs. 116/2020 nella modifica della classificazione dei rifiuti, oltre la nuova considerazione dei rifiuti provenienti dalle attività di produzione industriale, è rappresentata proprio dall'esclusione dalla tassazione le aree di produzione dei rifiuti agricoli ed agroindustriali in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento che, all'articolo 3, precisa che “i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca”. A tal riguardo, il Regolamento Tari del Comune di EL di PO espressamente prevede, all'articolo 9 che “nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori."Non sono in particolare, soggette a tributo: a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.”. Nel caso di specie la Ricorrente_1, impresa individuale, svolge, come attività prevalente, la “Produzione di piante e dei relativi materiali di propagazioneescluse le sementi” nonché la
“cura e manutenzione del paesaggio, (inclusi parchi, giardinie aiuole), lavori di giardinaggio, manutenzione del verde e cura delle piante".
Dalla consultazione della visura della Camera di Commercio emerge che la "Ricorrente_1 " è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria: 2bis che prevede: "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi ma in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (dm n.120/2014 art.8,c.1,lett.b) classe: unica".
Ciò in quanto la ricorrente, o riutilizza i rifiuti speciali prodotti proprio nel ciclo produttivo, o, in occasione dell'espletamento dell'attività di cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini ed aiuole), attività espletata anche per enti pubblici in tutta Italia, provvede alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti autonomamente, come da documentazione allegata.
-Nullità della notificazione a mezzo posta - violazione del diritto e dell'interesse legittimo del cittadino e del contribuente all'uso delle tecnologie informatiche nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 2, 3, 3 bis, 6, 9 e 12 D. Lgs. 82/2005 Cod. Ammin. Digitale)sussistendo l'obbligo di legge in capo alla P.A. ed ai
Gestori di pubblici servizi di effettuare notifiche telematiche nei casi di soggetti destinatari dotati di indirizzi
PEC, quale l'attuale ricorrente
Chiede, pertanto l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.
Si è costituito il Comune di EL di PO contestando integralmente tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto e/o eccepito siccome palesemente errato ed infondato.
Quanto al primo motivi di ricorso, relativo alla presunta violazione del principio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale, osserva il resistente che alla luce dei chiarimenti contenuti nel Decreto
Ministeriale del 24/04/2024 (pubblicato sulla G.U. del 30/04/2024) l'avviso di accertamento TARI, conseguente all'omesso versamento del Tributo, è escluso dall'obbligo di avvio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale, rientrando nell'alveo degli “atti di pronta liquidazione” espressamente esclusi dall'art. 6 bis, comma 2, della L. 212/2000 dall'obbligo di contraddittorio preventivo.
Tra le modifiche introdotte dal decreto attuativo della delega fiscale 219/2023, di modifica dello statuto del contribuente (legge 212/2000), vi è l'introduzione dell'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti alle Corti di giustizia tributaria. Tuttavia, il comma 2 del nuovo articolo 6-bis della legge 212/2000 ha stabilito che sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, quelli di pronta liquidazione e gli atti di controllo formale della dichiarazione del contribuente, rimettendo a un apposito decreto ministeriale la loro individuazione, decreto che è stato emanato in data 24/04/2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del
30/04/2024 senza fornire alcuna indicazione specifica per i tributi locali, risultando incentrato solo su quelli erariali.
In base a quanto dallo stesso previsto, si definisce automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, fornendo un elenco degli atti esclusi (ruolo, cartella di pagamento, qualsiasi atto emesso da Agenzia delle entrate riscossione per l'esazione delle entrate alla stessa affidate, atti di accertamento parziale, gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di alcuni tributi, gli atti di intimazione emessi per decadenza dalle rateizzazioni, gli avvisi di decadenza dalle agevolazioni tributarie eccetera).
Non viene specificato nulla, come detto, per i tributi locali ma sono fornite una serie di indicazioni che possono essere utili agli enti locali per definire nei propri regolamenti quali siano gli atti da escludere dal contraddittorio, ossia individuare puntualmente gli atti tipici dei tributi locali che possono definirsi automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione.
Così, nell'ambito della prima categoria (atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati) possono includersi , fra gli altri anche gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione della Tari, relativi a fabbricati i cui dati e destinazione sono direttamente desumibili dalle banche dati in possesso dell'ente, gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti ed i conseguenti solleciti, nonché gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento della Tari.
Nel caso concreto, l'avviso di accertamento n. 1375 del 05/11/2024 rientra pacificamente nella definizione di atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, quindi non soggetto al preventivo contraddittorio informato.
Nel merito, la pretesa del Comune di Melio di PO è fondata poichè l'attività della ditta ricorrente non ha natura esclusivamente o prevalentemente agricola, trattandosi viceversa di un'attività di vendita diretta al pubblico di piante ed articoli vari.
Leggendo l'oggetto sociale come indicato nella visura camerale, si ricava subito che la ditta ricorrente non svolge un'attività agricola in senso stretto, ma anche attività di vendita di piante e fiori, nonché prestazione di servizi di giardinaggio e proprio dal sito internet (www.vivaimaisto.com),si evince che la ditta Ricorrente_1 si occupa di progettazione e realizzazione di giardini, di consulenza fitopatologica, di creazione di bomboniere e della vendita diretta di piante e fiori. La struttura dell'attività lascia chiaramente evincere la prevalenza dell'attività di commercio e servizi rispetto a quella agraria, come tale soggetta al versamento della TARI.
In sintesi, l'attività svolta dalla ricorrente non rientra fra quelle per le quali la legge, ed il Regolamento in questione, prevedono l'automatica esenzione dal pagamento del tributo, dovendosi far rientrare la stessa fra le attività produttrici di rifiuti ordinari, soggetti alla TARI.
Nè appaiono sussitenti motivi che legittimino l' esenzione dal Tributo che tra l'altro non è stata richiesta dalla ricorrente;
ciò in quanto la qualificazione di un rifiuto come speciale non comporta l'automatica esclusione dalla tassazione, perché occorre verificare il tipo di rifiuto prodotto e se si tratta di rifiuto assimilato all'urbano, la tassa rifiuti è dovuta.
Nel caso di specie, l'invocata esclusione del pagamento della TARI non può aversi per tre ordini di motivi:
a) mancata dichiarazione di produzione di rifiuti speciali;
b) inapplicabilità dell'esclusione dal pagamento della tassa per le superfici in cui si svolge attività di vendita o di deposito;
c) mancanza di prova circa lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali.
circostanza di esenzione, e non di esclusione, dal tributo, con l'effetto che il contribuente ha l'obbligo di dichiarare le relative superficie e che, in mancanza di tale dichiarazione, la tassa è dovuta” (Cass. Civ.
Sez. V, 16/09/2005, n.18418;Cass. Civ. sez. V, 08/02/2005, n. 2495).
Spetta quindi, al contribuente che ritiene di essere esonerato dal pagamento del tributo dimostrarne le ragioni mediante comunicazione all'Ente. Una volta documentata la causa dell'esclusione e lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali prodotti, per la sola parte destinata alla produzione ed a partire dall'anno seguente alla denuncia, si procederà alla riduzione richiesta.Viceversa, se, come nel caso di specie, è omesso qualsivoglia riferimento alla specialità della produzione dei rifiuti, allora legittimamente le somme vengono iscritte a ruolo e richieste in pagamento.
Tale principio è inequivocabilmente espresso dall'art. 9, comma, 4 del Regolamento TARI del Comune di
EL di PO che testualmente recita:
“Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate”
Tutto ciò non è mai stato fatto dalla Ditta odierna ricorrente che non ha mai: a) presentato denuncia di superficie;
b) non ha mai chiesto all'Ente l'esenzione dal pagamento della TARI;
c) non ha mai prodotto la documentazione sufficiente a provare lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali.
Infine va rigettata l'eccezione di nullità della notificazione a mezzo posta per violazione dell'interesse legittimo del contribuente all'uso delle tecnologie informatiche nei rapporti con la pubblica amministrazione, non esistendo, allo stato una normativa che imponga all'amministrazione di notificare un atto a mezzo pec.
In ogni caso l'atto in contestazione ha raggiunto il suo scopo, giungendo nella sfera di conoscibilità del destinatario ex art. 1335 c.c. che ha tempestivamente impugnato in giudizio.
Sulla scorta delle suesposte considerazion i il Comune di EL chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Ed invero la normativa vigente e, segnatamente, l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies del D. lgs.
152/2006 dispone che “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca»; l'articolo 184, al comma 3, lettera a), qualifica come rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca”; inoltre gli allegati L-quater ed L-quinquies precisano che “rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse”. Ne consegue, pertanto che l'attività agricola non dà mai luogo alla produzione di rifiuti urbani, e quindi si sottrae alla Tari, il cui presupposto è la suscettibilità a produrre rifiuti urbani.
Il D. Lgs. 116/2020 che ha modificato la classificazione dei rifiuti,esclude dall'elencazione dei rifiuti urbani, quelli provenienti dalle attività agricole e da quelle ad esse connesse (ad esempio, le agro-industriali) e, come chiarito dal Ministero della Transizione ecologica con la circolare n. 37259 del 12/04/2021,
l'innovazione introdotta dal D.L.gs. 116/2020 ha comportato l'estensione dell'esclusione dalla tassazione anche alle aree adibite ad attività connesse all'agricoltura, allargando tutte le precedenti considerazioni ed inserendo nelle esclusioni per la produzione di rifiuti speciali le aree relative ad attività industriali e artigianali di lavorazione dei prodotti agricoli, agriturismi, negozi di fiori e piante, vivai, ecc.
Ancora più nel dettaglio, il nuovo art. 184, comma 3, lett. a) del Codice ambientale elenca tra gli speciali tutti “i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civi-le, e della pesca”. Anche il Regolamento Tari del Comune di EL di PO espressamente prevede, all'articolo 9 che
“nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori."
Non sono in particolare, soggette a tributo: a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.”.
Nel caso di specie la "Ricorrente_1", impresa individuale, svolge, come attività prevalente, la “Produzione di piante e dei relativi materiali di propagazione escluse le sementi” nonché la
“cura e manutenzione del paesaggio, (inclusi parchi, giardinie aiuole), Lavori di giardinaggio, manutenzione del verde e cura delle piante".Dalla consultazione della visura della Camera di Commercio emerge che la Ricorrente_1, è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria: 2bis che prevede: "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi ma in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (dm n.120/2014 art.8,c.1,lett.b) classe: unica". Ciò in quanto la ricorrente, o riutilizza i rifiuti speciali prodotti proprio nel ciclo produttivo, o, in occasione dell'espletamento dell'attività di cura e ma-nutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini ed aiuole), attività espletata anche per enti pubblici in tutta Italia, provvede alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti autonomamente, come da documentazione allegata.
Tutto ciò premesso quanto alla normativa vigente, nel merito va osservato, da un lato che il tributo è richiesto con riferimento ad un terreno agricolo riportato nel catasto terreni del Comune di EL di
PO – al foglio 3 particella 1553, avente qualità di "frutteto" e, quindi, certamente esente dal pagamento della TARI e, dall'altro che il sito internet attribuito all'odierna ricorrente proprio al fine di confortare la susssitenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del tributo, è di proprietà di altro soggetto, e, segnatamente la Società_1 F. - P.I: 01485411217.
L'accoglimento di detto motivo di ricorso assorbe tutte le ulteriori doglianze.
La rilevanza delle questioni dedotte legittima una compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese.