Art. 6.
Il commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le due unita', non appartenenti alla carriera direttiva o a qualifiche dirigenziali, nonche' ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato a termine, che non puo' comunque superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America per un contingente che non superi complessivamente le dodici unita'.
Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi hanno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che e' stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da Amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti, normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza delle funzioni rivestite e dei doveri di rappresentanza.
Esso spetta, successivamente al conferimento dell'incarico e a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione di funzioni, relativamente al periodo nel quale il commissario generale e il segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato. Per i periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformita' alle disposizioni vigenti ed una indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.
Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma puo' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. Esso ha diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sara' stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza delle funzioni rivestite. Esso spetta a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle relative funzioni presso il Commissariato e relativamente al periodo nel quale il personale e pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso. Per i periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformita' alle disposizioni vigenti ed una indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.
Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma del presente articolo ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, in misura pari a quello attribuito al personale a contratto dell'ambasciata d'Italia a Washington con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.
Il commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le due unita', non appartenenti alla carriera direttiva o a qualifiche dirigenziali, nonche' ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato a termine, che non puo' comunque superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America per un contingente che non superi complessivamente le dodici unita'.
Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi hanno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che e' stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da Amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti, normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza delle funzioni rivestite e dei doveri di rappresentanza.
Esso spetta, successivamente al conferimento dell'incarico e a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione di funzioni, relativamente al periodo nel quale il commissario generale e il segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato. Per i periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformita' alle disposizioni vigenti ed una indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.
Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma puo' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. Esso ha diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sara' stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza delle funzioni rivestite. Esso spetta a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle relative funzioni presso il Commissariato e relativamente al periodo nel quale il personale e pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso. Per i periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformita' alle disposizioni vigenti ed una indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.
Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma del presente articolo ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, in misura pari a quello attribuito al personale a contratto dell'ambasciata d'Italia a Washington con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.