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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente
NI LB, RE
BERTO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale GO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - GO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920249000759784000 VARI VEDI CART
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U031700458-2020 ALTRE IMP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U031700458-2020 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U031700458-2020 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U039500315-2021 ALTRE IMP DIR 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U039500315-2021 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U039500315-2021 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.10.2025 Ricorrente_1 ltd con sede in Indirizzo_1
in persona del suo legale rapp.te p.t. Nominativo_1 nata a [...] il Data nascita_1 c.f. CF_Nominativo_1 residente a [...], chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n° 09920249000759784/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – SS di GO (ADER) per euro 19.606,54, afferente a due avvisi di accertamento n° T6U031700458/2020 e
T6U039500315/2021.
I motivi di ricorso possono così riassumersi:
1) violazione art. 60 DPR n. 600/1973 in quanto l'atto doveva essere notificato nella sede di Londra e non a Villanova del Ghebbo;
2) violazione del principio di doppia imposizione,
3) cripticità degli importi;
4) carenza di potere dell'esattore provinciale;
5) difetto di motivazione per mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Chiede pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituisce l'ADER significando che: 1) le notifiche sono state eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel domicilio fiscale della società Ricorrente_1 Ldt. come indicato dall'ente impositore ad ADER;
2) non sarebbe corretta la notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 60 lett. e) DPR n. 600/1973 perché la sede effettiva è quella dei due soci Nominativo_2 e Nominativo_3 in Villanova del Ghebbo;
3) ADER è perfettamente legittimato perché non può sindacare gli atti dell'ente impositore;
4) non vi sarebbe alcun vizio di motivazione perché nell'intimazione si fa espresso riferimento agli atti presupposti e ai singoli tributi.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata all'udienza del 19.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva la correttezza delle notifiche presso i soci in Villanova del Ghebbo per le risultanze, dimostrate da ADER, della sede della società ricorrente presso il domicilio dei soci Nominativo_2 e Nominativo_3. Nel merito, rigetta il ricorso.
A fronte delle numerose questioni di fatto ed eccezioni formali sollevate da parte ricorrente, si ritiene opportuno procedere in base al criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudicante di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare in aderenza alle esigenze di economia processuale, in modo che il giudizio possa risolversi sulla base della questione di merito ritenuta di più semplice soluzione
(Cass. Sez. III, n. 5805/2017; Cass., SS.UU. n. 9936/2014).
Si tratta, in sostanza, di prediligere l'ordine della trattazione delle questioni, preliminari o di merito, in funzione del principio dell'effettività della tutela, che consente di decidere la causa sulla base dell'argomento ritenuto di più agevole soluzione secondo i canoni di effettività ed economia processuale (Cass. n. 9309/2020).
In questo senso, si procede all'esame e alla risoluzione delle questioni determinanti.
La Corte ritiene che le doglianze sollevate da parte ricorrente nei confronti dell'intimazione di pagamento n.
09920249000759784000 impugnata in questa sede siano prive di fondamento.
Infatti, l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni dimostra, con le proprie controdeduzioni, l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali nel domicilio in precedenza specificato.
Ne consegue che ogni doglianza, anche relativa all'asserita doppia imposizione si doveva trattare in sede d'impugnazione degli avvisi di accertamento, o comunque nella prima manifestazione di volontà impositiva dell'ente, e non per la prima volta con l'intimazione di pagamento.
Ugualmente privi di fondamento appaiono gli altri motivi di impugnazione, posto che l'intimazione impugnata trova una sua motivazione “per relationem”, richiamandosi agli atti presupposti che, come detto, non sono stati impugnati nei termini.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle parti resistenti che liquida in euro 1000,00 oltre ad accessori di legge per l'Agenzia della
SS e in euro 2.000 oltre ad accessori di legge per l'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente
NI LB, RE
BERTO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale GO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - GO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920249000759784000 VARI VEDI CART
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U031700458-2020 ALTRE IMP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U031700458-2020 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U031700458-2020 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U039500315-2021 ALTRE IMP DIR 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U039500315-2021 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U039500315-2021 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.10.2025 Ricorrente_1 ltd con sede in Indirizzo_1
in persona del suo legale rapp.te p.t. Nominativo_1 nata a [...] il Data nascita_1 c.f. CF_Nominativo_1 residente a [...], chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n° 09920249000759784/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – SS di GO (ADER) per euro 19.606,54, afferente a due avvisi di accertamento n° T6U031700458/2020 e
T6U039500315/2021.
I motivi di ricorso possono così riassumersi:
1) violazione art. 60 DPR n. 600/1973 in quanto l'atto doveva essere notificato nella sede di Londra e non a Villanova del Ghebbo;
2) violazione del principio di doppia imposizione,
3) cripticità degli importi;
4) carenza di potere dell'esattore provinciale;
5) difetto di motivazione per mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Chiede pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituisce l'ADER significando che: 1) le notifiche sono state eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel domicilio fiscale della società Ricorrente_1 Ldt. come indicato dall'ente impositore ad ADER;
2) non sarebbe corretta la notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 60 lett. e) DPR n. 600/1973 perché la sede effettiva è quella dei due soci Nominativo_2 e Nominativo_3 in Villanova del Ghebbo;
3) ADER è perfettamente legittimato perché non può sindacare gli atti dell'ente impositore;
4) non vi sarebbe alcun vizio di motivazione perché nell'intimazione si fa espresso riferimento agli atti presupposti e ai singoli tributi.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata all'udienza del 19.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva la correttezza delle notifiche presso i soci in Villanova del Ghebbo per le risultanze, dimostrate da ADER, della sede della società ricorrente presso il domicilio dei soci Nominativo_2 e Nominativo_3. Nel merito, rigetta il ricorso.
A fronte delle numerose questioni di fatto ed eccezioni formali sollevate da parte ricorrente, si ritiene opportuno procedere in base al criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudicante di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare in aderenza alle esigenze di economia processuale, in modo che il giudizio possa risolversi sulla base della questione di merito ritenuta di più semplice soluzione
(Cass. Sez. III, n. 5805/2017; Cass., SS.UU. n. 9936/2014).
Si tratta, in sostanza, di prediligere l'ordine della trattazione delle questioni, preliminari o di merito, in funzione del principio dell'effettività della tutela, che consente di decidere la causa sulla base dell'argomento ritenuto di più agevole soluzione secondo i canoni di effettività ed economia processuale (Cass. n. 9309/2020).
In questo senso, si procede all'esame e alla risoluzione delle questioni determinanti.
La Corte ritiene che le doglianze sollevate da parte ricorrente nei confronti dell'intimazione di pagamento n.
09920249000759784000 impugnata in questa sede siano prive di fondamento.
Infatti, l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni dimostra, con le proprie controdeduzioni, l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali nel domicilio in precedenza specificato.
Ne consegue che ogni doglianza, anche relativa all'asserita doppia imposizione si doveva trattare in sede d'impugnazione degli avvisi di accertamento, o comunque nella prima manifestazione di volontà impositiva dell'ente, e non per la prima volta con l'intimazione di pagamento.
Ugualmente privi di fondamento appaiono gli altri motivi di impugnazione, posto che l'intimazione impugnata trova una sua motivazione “per relationem”, richiamandosi agli atti presupposti che, come detto, non sono stati impugnati nei termini.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle parti resistenti che liquida in euro 1000,00 oltre ad accessori di legge per l'Agenzia della
SS e in euro 2.000 oltre ad accessori di legge per l'Agenzia delle Entrate.