Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 19
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 60 DPR n. 600/1973

    La Corte rileva la correttezza delle notifiche presso i soci in Villanova del Ghebbo per le risultanze, dimostrate da ADER, della sede della società ricorrente presso il domicilio dei soci.

  • Rigettato
    Violazione del principio di doppia imposizione

    Ogni doglianza, anche relativa all'asserita doppia imposizione si doveva trattare in sede d'impugnazione degli avvisi di accertamento, o comunque nella prima manifestazione di volontà impositiva dell'ente, e non per la prima volta con l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Cripticità degli importi

    L'intimazione impugnata trova una sua motivazione "per relationem", richiamandosi agli atti presupposti che, come detto, non sono stati impugnati nei termini.

  • Rigettato
    Carenza di potere dell'esattore provinciale

    L'intimazione impugnata trova una sua motivazione "per relationem", richiamandosi agli atti presupposti che, come detto, non sono stati impugnati nei termini.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata indicazione del calcolo degli interessi

    L'intimazione impugnata trova una sua motivazione "per relationem", richiamandosi agli atti presupposti che, come detto, non sono stati impugnati nei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo
    Numero : 19
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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