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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4999/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato ad Avola in via Milano n. 62 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tarascio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (C.F. elettivamente domiciliato a in Viale S. Panagia n. 136/E presso P.IVA_1 CP_1 lo studio dell'avv. Laura Fichera che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
E
, in persona del Controparte_2
Comandante pro-tempore (C.f. ) P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Con decreto del 10/11/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione andava decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 26/2022 emessa dal Giudice di Pace di Avola il 05/04/2022 nel procedimento civile n.114/2022 non notificata, con la quale era stata rigettata l'opposizione al verbale di contestazione n. 444/CS/PP del 27/02/2021 della Polizia Provinciale del Controparte_1
di . CP_1
Lamentava l'appellante l'erroneità e illegittimità della sentenza e articolando due motivi d'appello, chiedeva previa sospensione dell'esecutività, ne chiedeva in riforma dichiararsi la nullità e l'illegittimità del verbale di contestazione e annullarsi anche la sanzione accessoria , chiusura dei varchi a titolo di riduzione in pristino, con condanna degli appellati alle spese per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza del Controparte_1
proposto appello e rilevando che la decisione appellata si era uniformata ai principi espressi dalla
Suprema Corte, ritenendo sussistente l'obbligo di provvedere alla regolarizzazione dell'accesso, rilevando ancora la corretta inapplicabilità del disposto di cui all'art. 3 legge 689/1981.
Tanto premesso chiedeva di rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Con decreto del 10/11/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione andava decisa come da dispositivo che segue
*****
Va dichiarata la contumacia della Polizia Provinciale del non Controparte_1
costituita in giudizio sebbene ritualmente citata.
Con un primo motivo d'appello lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha disatteso la rilevata nullità del verbale di contestazione della sanzione, attesa la non coincidenza fra il fatto in concreto contestato e la fattispecie prevista nella violazione di cui all'art. 22 comma 1° del Codice della Strada e che quindi illegittimamente sarebbe stata imputata la violazione dell'art. 22 comma 2 del Codice della Strada.
Con secondo motivo d'appello l'appellante lamenta inoltre la violazione dell'art. 3 legge 689/1981 assumendo che l'accertamento della violazione sarebbe avvenuto a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che i varchi esistevano già dal 1989 all'epoca della procedura esecutiva e che, della loro asserita irregolarità, non era stata fatta menzione nell'avviso di vendita.
Entrambe le censure possono essere analizzate congiuntamente, devono ritenersi infondate.
La censura che muove l'odierno appellante con il primo motivo trascura di considerare che la non coincidenza fra la norma e il fatto contestato assume rilievo laddove si risolva nella lesione del diritto di difesa del sanzionato, che non possa contestare l'assunto della contestazione attingendo ad elementi fattuali emergenti dal contenuto dello stesso verbale
Nel caso di specie non vi è dubbio che la non corretta indicazione della norma violata nel verbale ( ipotesi di cui al 2° comma piuttosto che quella di cui al 1° comma della medesima disposizione) non configura alcuna nullità della contestazione, atteso che il fatto concreto che integra la responsabilità del trasgressore sia comunque descritto in modo completo ed esaustivo. Sul punto la granitica giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada la mancata (o la meno specificata) indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l'interessato sia stato posto in condizioni di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata” (Cass. Civ. 11421/2009).
A tali principi consolidati risulta essersi attenuto il primo giudice nella appellata decisione in quanto risulta evidente che l'omessa indicazione nella contestazione della violazione della norma effettivamente violata, il comma 2 dell'art. 22 del codice della strada, non configura alcuna nullità
a fronte della puntuale e specifica indicazione della condotta attribuita al trasgressore, consistente nel fatto che, in quanto titolare del diritto di proprietà al momento dell'accertamento, aveva mantenuto un accesso carrabile, senza la preventiva autorizzazione dell'ente gestore della strada.
Basti solo rilevare che in ogni caso il verbale di contestazione richiama espressamente il comma 11 dell'art. 32 che commina la sanzione amministrativa non solo a chiunque apre nuovi accessi, ma anche a chi mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione.
Tale ricostruzione è in linea perfetto con la interpretazione di tale disposizione espressa dalla
Suprema Corte ha precisato che “…..Gli elementi costitutivi dell'illecito, presi in considerazione dall'articolo sono il fatto che colui il quale ha la disponibilità dell'accesso lo abbia mantenuto in esercizio dopo l'entrata in vigore della normativa e il fatto che non si sia attivato onde ottenere la necessaria autorizzazione. La preesistenza dell'accesso non esonera affatto colui che lo mantiene dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione e la sanatoria” (Cass. Civ. n. 13744/2009).
Non vi è dubbio allora che il primo giudice abbia correttamente rilevato la legittimità dell'operato dei verbalizzanti trasfuso nel verbale di contestazione, in quanto la condotta lesiva posta in essere dal trasgressore, consistente nel mantenimento di varchi preesistenti e nella mancata regolarizzazione degli stessi, è stata rilevata nella appellata decisione che in punto di fatto rende una compiuta e motivata descrizione .
Né efficacia scriminante riveste l'assunto che il fondo in oggetto sarebbe stato acquistato già con tali varchi di accesso in virtù di decreto di trasferimento del Tribunale di Siracusa del 01/04/2004 emesso nella proc. Esec. Imm. R. G. N. 399 del 1987 la cui perizia di stima del 16/07/1990 richiesta dal Giudice e versata in atti riportava detti varchi come una qualità del fondo.
Infatti l'art. 22 comma 11 del codice della strada, sanziona a titolo di colpa o di dolo , presupponendo comunque la colpevolezza dell'agente, non solo il fatto di aprire un nuovo accesso ma anche quello di mantenerne uno preesistente, senza attivarsi per ottenere la necessaria autorizzazione , rimanendo irrilevante la circostanza che l'accesso sia stato realizzato da persona diversa dall'attuale possessore o proprietario (cfr. Cass. Civ. 1253/2007).
Del tutto infondata rimane quindi anche la censura connessa alla asserita violazione dell'art. 3 legge
689/1981, configurandosi una responsabilità colposa in capo al per non essersi attivato Parte_1
per verificare la regolarità dei varchi, ed eventualmente procedere con la richiesta della dovuta autorizzazione, considerato il principio generale che impone presuntivamente la conoscenza a qualunque cittadino delle norme di legge la cui mancata conoscenza non può mai essere addotta per scriminare la propria condotta.
La pacifica mancanza di autorizzazione amministrativa da parte dell'ente proprietario della strada pubblica, appalesa la infondatezza della censura anche in ordine alla sanzione accessoria, mancando la prova della concreta regolarizzazione.
Al rigetto dell'appello consegue che le spese del presente grado siano poste a carico dell'appellante soccombente e vanno liquidate come da dispositivo che segue in favore della parte appellata costituita unicamente al presente grado non essendo stato proposto appello incidentale per la statuizione afferente alle spese del primo grado.
Nulla per le spese nei confronti della parte non costituita, vittoriosa.
In conseguenza del rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. n. 115/2002
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
4999/2022, nella contumacia di Polizia Provinciale rigetta l'appello Controparte_2
proposto da avverso la sentenza n. 26/2022 e condanna Parte_1 Parte_1
al rimborso delle spese di lite in favore del
[...] Controparte_1
liquidandosi nella somma di euro 232,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 che dispone il raddoppio .
Siracusa 21 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4999/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato ad Avola in via Milano n. 62 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tarascio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (C.F. elettivamente domiciliato a in Viale S. Panagia n. 136/E presso P.IVA_1 CP_1 lo studio dell'avv. Laura Fichera che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
E
, in persona del Controparte_2
Comandante pro-tempore (C.f. ) P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Con decreto del 10/11/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione andava decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 26/2022 emessa dal Giudice di Pace di Avola il 05/04/2022 nel procedimento civile n.114/2022 non notificata, con la quale era stata rigettata l'opposizione al verbale di contestazione n. 444/CS/PP del 27/02/2021 della Polizia Provinciale del Controparte_1
di . CP_1
Lamentava l'appellante l'erroneità e illegittimità della sentenza e articolando due motivi d'appello, chiedeva previa sospensione dell'esecutività, ne chiedeva in riforma dichiararsi la nullità e l'illegittimità del verbale di contestazione e annullarsi anche la sanzione accessoria , chiusura dei varchi a titolo di riduzione in pristino, con condanna degli appellati alle spese per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza del Controparte_1
proposto appello e rilevando che la decisione appellata si era uniformata ai principi espressi dalla
Suprema Corte, ritenendo sussistente l'obbligo di provvedere alla regolarizzazione dell'accesso, rilevando ancora la corretta inapplicabilità del disposto di cui all'art. 3 legge 689/1981.
Tanto premesso chiedeva di rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Con decreto del 10/11/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione andava decisa come da dispositivo che segue
*****
Va dichiarata la contumacia della Polizia Provinciale del non Controparte_1
costituita in giudizio sebbene ritualmente citata.
Con un primo motivo d'appello lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha disatteso la rilevata nullità del verbale di contestazione della sanzione, attesa la non coincidenza fra il fatto in concreto contestato e la fattispecie prevista nella violazione di cui all'art. 22 comma 1° del Codice della Strada e che quindi illegittimamente sarebbe stata imputata la violazione dell'art. 22 comma 2 del Codice della Strada.
Con secondo motivo d'appello l'appellante lamenta inoltre la violazione dell'art. 3 legge 689/1981 assumendo che l'accertamento della violazione sarebbe avvenuto a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che i varchi esistevano già dal 1989 all'epoca della procedura esecutiva e che, della loro asserita irregolarità, non era stata fatta menzione nell'avviso di vendita.
Entrambe le censure possono essere analizzate congiuntamente, devono ritenersi infondate.
La censura che muove l'odierno appellante con il primo motivo trascura di considerare che la non coincidenza fra la norma e il fatto contestato assume rilievo laddove si risolva nella lesione del diritto di difesa del sanzionato, che non possa contestare l'assunto della contestazione attingendo ad elementi fattuali emergenti dal contenuto dello stesso verbale
Nel caso di specie non vi è dubbio che la non corretta indicazione della norma violata nel verbale ( ipotesi di cui al 2° comma piuttosto che quella di cui al 1° comma della medesima disposizione) non configura alcuna nullità della contestazione, atteso che il fatto concreto che integra la responsabilità del trasgressore sia comunque descritto in modo completo ed esaustivo. Sul punto la granitica giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada la mancata (o la meno specificata) indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l'interessato sia stato posto in condizioni di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata” (Cass. Civ. 11421/2009).
A tali principi consolidati risulta essersi attenuto il primo giudice nella appellata decisione in quanto risulta evidente che l'omessa indicazione nella contestazione della violazione della norma effettivamente violata, il comma 2 dell'art. 22 del codice della strada, non configura alcuna nullità
a fronte della puntuale e specifica indicazione della condotta attribuita al trasgressore, consistente nel fatto che, in quanto titolare del diritto di proprietà al momento dell'accertamento, aveva mantenuto un accesso carrabile, senza la preventiva autorizzazione dell'ente gestore della strada.
Basti solo rilevare che in ogni caso il verbale di contestazione richiama espressamente il comma 11 dell'art. 32 che commina la sanzione amministrativa non solo a chiunque apre nuovi accessi, ma anche a chi mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione.
Tale ricostruzione è in linea perfetto con la interpretazione di tale disposizione espressa dalla
Suprema Corte ha precisato che “…..Gli elementi costitutivi dell'illecito, presi in considerazione dall'articolo sono il fatto che colui il quale ha la disponibilità dell'accesso lo abbia mantenuto in esercizio dopo l'entrata in vigore della normativa e il fatto che non si sia attivato onde ottenere la necessaria autorizzazione. La preesistenza dell'accesso non esonera affatto colui che lo mantiene dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione e la sanatoria” (Cass. Civ. n. 13744/2009).
Non vi è dubbio allora che il primo giudice abbia correttamente rilevato la legittimità dell'operato dei verbalizzanti trasfuso nel verbale di contestazione, in quanto la condotta lesiva posta in essere dal trasgressore, consistente nel mantenimento di varchi preesistenti e nella mancata regolarizzazione degli stessi, è stata rilevata nella appellata decisione che in punto di fatto rende una compiuta e motivata descrizione .
Né efficacia scriminante riveste l'assunto che il fondo in oggetto sarebbe stato acquistato già con tali varchi di accesso in virtù di decreto di trasferimento del Tribunale di Siracusa del 01/04/2004 emesso nella proc. Esec. Imm. R. G. N. 399 del 1987 la cui perizia di stima del 16/07/1990 richiesta dal Giudice e versata in atti riportava detti varchi come una qualità del fondo.
Infatti l'art. 22 comma 11 del codice della strada, sanziona a titolo di colpa o di dolo , presupponendo comunque la colpevolezza dell'agente, non solo il fatto di aprire un nuovo accesso ma anche quello di mantenerne uno preesistente, senza attivarsi per ottenere la necessaria autorizzazione , rimanendo irrilevante la circostanza che l'accesso sia stato realizzato da persona diversa dall'attuale possessore o proprietario (cfr. Cass. Civ. 1253/2007).
Del tutto infondata rimane quindi anche la censura connessa alla asserita violazione dell'art. 3 legge
689/1981, configurandosi una responsabilità colposa in capo al per non essersi attivato Parte_1
per verificare la regolarità dei varchi, ed eventualmente procedere con la richiesta della dovuta autorizzazione, considerato il principio generale che impone presuntivamente la conoscenza a qualunque cittadino delle norme di legge la cui mancata conoscenza non può mai essere addotta per scriminare la propria condotta.
La pacifica mancanza di autorizzazione amministrativa da parte dell'ente proprietario della strada pubblica, appalesa la infondatezza della censura anche in ordine alla sanzione accessoria, mancando la prova della concreta regolarizzazione.
Al rigetto dell'appello consegue che le spese del presente grado siano poste a carico dell'appellante soccombente e vanno liquidate come da dispositivo che segue in favore della parte appellata costituita unicamente al presente grado non essendo stato proposto appello incidentale per la statuizione afferente alle spese del primo grado.
Nulla per le spese nei confronti della parte non costituita, vittoriosa.
In conseguenza del rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. n. 115/2002
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
4999/2022, nella contumacia di Polizia Provinciale rigetta l'appello Controparte_2
proposto da avverso la sentenza n. 26/2022 e condanna Parte_1 Parte_1
al rimborso delle spese di lite in favore del
[...] Controparte_1
liquidandosi nella somma di euro 232,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 che dispone il raddoppio .
Siracusa 21 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore