CASS
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/08/2025, n. 29465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29465 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS EA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/03/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma, decidendo sul ricorso avverso l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari adottata dal G.I.P. di Rieti nei confronti di DR OS, siccome gravemente indiziato dei delitti di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen.( capo A) e atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen., l’ha annullata, limitatamente al primo reato, confermandola con riguardo agli atti persecutori. 2. Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati Roberta Renzi e Cristian Baiocchi, affidandosi a due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen, e correlati vizi della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29465 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 02/07/2025 2 Lamenta la Difesa che l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di argomentare in ordine alla riconducibilità degli elementi indiziari in capo all’indagato, ricorrendo a una non consentita inversione dell’onere probatorio, per non avere l’indagato vinto la presunzione a suo carico circa le tracce di sputi sull’automobile della p.o. Quanto alle condotte minacciose, l’ordinanza non spiega perché condotte apparentemente neutre – come il trovarsi nei medesimi luoghi frequentati dalla p.o., ritrovo anche delle amicizie dell’indagato – assumano una valenza indiziaria rilevante. In ordine all’episodio del 25 gennaio 2025, la motivazione è solo apparente rispetto alle censure difensive, giacchè il Tribunale prende a parametro di riferimento altro episodio avvenuto in altra data, e, comunque, neppure posto alla base della richiesta cautelare. Omette il Tribunale di spiegare le ragioni per cui ha ritenuto persecutorie frasi come “morta di fame” o la minaccia di far picchiare il ragazzo che la p.o. frequentava. L’ordinanza impugnata, non si confronta con la circostanza, emergente dalla conversazione registrata dalla po., che quest’ultima non abbia mai avuto un atteggiamento sottomesso rispetto all’indagato, quanto piuttosto provocatorio. In sintesi, l’ordinanza impugnata considera frammenti di condotte come convergenti verso un unico fine, piuttosto che considerarli fatti isolati, scaturiti da specifici motivi che non hanno una matrice comune. Inoltre, è denunciata la contraddizione interna della motivazione laddove, prima, esclude il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. in ragione della reciprocità della condotta, salvo poi affermare che detto connotato di reciprocità sarebbe venuto meno dopo la rottura della relazione degradando il ruolo della p.o. a quello di vittima. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione degli art. 274 e 275 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, quanto alla tipologia della misura applicata, e violazione dei principi di proporzionalità adeguatezza e gradualità, per avere il Tribunale respinto l’istanza dell’indagato di sostituzione degli arresti domiciliari con misura meno afflittiva. Posto che l’ordinanza impugnata si limita a trarre il rischio di recidivanza dal carico pendente per condotte analoghe in danno di una donna con la quale il ricorrente aveva avuto una precedente relazione sentimentale, la censura si incentra sulla mancata considerazione dei requisiti della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, giacchè il Tribunale avrebbe dovuto dare conto della circostanza che l’indagato, dopo la fine della relazione con la p.o., avrebbe già intrapreso un’altra relazione, onde rendere concreto e attuale il menzionato periculum. 3 Inoltre, l’ordinanza non spiega le ragioni per cui è stata ritenuta inadeguata altra meno afflittiva misura, limitandosi a osservazione apodittiche, in spregio a consolidati indirizzi ermeneutici. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Il primo motivo, con il quale ci si duole del vizio motivazionale in punto di gravità indiziaria, mira a una non consentita rivalutazione, favorevole, degli elementi indiziari, peraltro, proponendone una lettura parcellizzata, laddove il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa;
la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente e organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. 1.1. Giova premettere che, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, pertanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 1.2. Fatta tale premessa, deve darsi atto che la censura difensiva non si confronta con la puntuale motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha posto in luce come le dichiarazioni della persona offesa – circa le reiterate condotte persecutorie e controllanti ai suoi danni, con pedinamenti, telefonate continue, insulti e sputi, poste in essere dall’imputato, non disposto ad accettare la fine della relazione sentimentale – abbiano trovato plurimi riscontri, nelle dichiarazioni della madre della p.o. (circa gli sputi all’autovettura della figlia), degli amici SO UR e AM ON (quanto a sputi, pedinamenti e minacce di far picchiare il nuovo accompagnatore della p.o.), avendo anche riferito, quest’ultimo, di come il OS si fosse in più occasioni vantato di tali comportamenti, oltre che in una conversazione tra il medesimo OS e la p.o., nella quale emerge chiara la insana gelosia dell’uomo e gli attacchi verbali alla ragazza. 4 1.2.1. D’altronde, il Tribunale distrettuale non ha mancato di confrontarsi specificamente, confutandole del tutto ragionevolmente, con le deduzioni difensive, qui reiterate. Motivi del genere più che specifici, come richiede l’art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 1.2.2. L’ordinanza impugnata si regge, piuttosto, su una solida struttura argomentativa con la quale il ricorrente non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati investigativi, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e, comunque, propugnando una interpretazione delle fonti di prova priva di coerenza logica, e inidonea a soverchiare e a infrangere la lineare razionalità che ha guidato le conclusioni del giudice di merito. Il motivo, in conclusione, propone in chiave critica valutazioni fattuali sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, pretendendo, in realtà, la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più ingiustificata nel caso in esame, in ragione della struttura razionale della motivazione. 2. Il secondo motivo – che censura la motivazione in punto di esigenze cautelari – è manifestamente infondato. 2.1. Giova precisare che, con riferimento al requisito dell’attualità del pericolo, il Collegio si riconosce nell’orientamento a tenore del quale, esso non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo, piuttosto, al giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242), senza esigere di ipotecare il futuro criminale del prevenuto, che, come è stato già osservato, è facoltà non riconoscibile al giudice della cautela. Contesto e personalità consentono, dunque, l’espressione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa. In tale ottica ermeneutica «si ritiene che il pericolo di reiterazione sia “concreto” ogni volta che si dimostri l’esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva;
sia “attuale” ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l’esistenza del pericolo di recidiva “ prossimo” all’epoca in viene applicata una 5 misura, seppure non “imminente”. Non si richiede, invece, che il giudizio sull’attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela» (Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216). Il giudizio da compiersi – necessariamente calibrato anche sul dato cronologico della distanza dall’epoca di commissione dei fatti dei quali si teme la reiterazione - esige, dunque, che il giudice di merito valuti: «[…] attraverso la disamina della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, se permanga la situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede: la previsione che all’imputato si presenti un’effettiva occasione per la reiterazione delittuosa non può, dunque, prescindere dalla verifica del permanere di siffatta situazione, ossia dell’insieme delle condizioni fattuali (pur se connesse a qualificazioni giuridiche o dipendenti da atti giuridici) la cui persistenza rende attuale il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede» (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533; Sez. 5, n. 48092 del 17/10/2019, Fogliani, in motivazione). 2.2. A tali coordinate ermeneutiche si è conformata la decisione impugnata: l’ordinanza ha ampiamente argomentato le proprie valutazioni, traendo, del tutto ragionevolmente, l’attualità del pericolo di recidiva, indicativa della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale (Sez. 1 - n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122) dall’essere il ricorrente gravato da ben due recenti, omogenei e gravi carichi pendenti, per fatti commessi in danno di altra persona con cui aveva avuto una precedente relazione sentimentale e per i quali è stata esercitata l’azione penale. Il Tribunale, dopo avere correttamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale assolutamente costante, secondo cui, in sede cautelare, anche i carichi pendenti vanno considerati nella valutazione del pericolo di recidiva, ha osservato – con ineccepibile argomentazione – come detti fatti consentano di ritenere probabile che “l’odierno indagato abbia la reiterata tendenza a sviluppare relazioni sentimentali in maniera insana, palesando – nel corso della relazione o dopo la sua fine – condotte impropriamente possessorie e persecutorie”, donde il realistico e concreto pericolo che, dopo le prime due vittime, possa esservene una terza.” 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge ( art. 616 cod.proc.pen.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. In caso di diffusione del presente 6 provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003 , art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, 02 luglio 2025 Il Consigliere estensore MA TE TE Il Presidente OS ZU
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma, decidendo sul ricorso avverso l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari adottata dal G.I.P. di Rieti nei confronti di DR OS, siccome gravemente indiziato dei delitti di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen.( capo A) e atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen., l’ha annullata, limitatamente al primo reato, confermandola con riguardo agli atti persecutori. 2. Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati Roberta Renzi e Cristian Baiocchi, affidandosi a due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen, e correlati vizi della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29465 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 02/07/2025 2 Lamenta la Difesa che l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di argomentare in ordine alla riconducibilità degli elementi indiziari in capo all’indagato, ricorrendo a una non consentita inversione dell’onere probatorio, per non avere l’indagato vinto la presunzione a suo carico circa le tracce di sputi sull’automobile della p.o. Quanto alle condotte minacciose, l’ordinanza non spiega perché condotte apparentemente neutre – come il trovarsi nei medesimi luoghi frequentati dalla p.o., ritrovo anche delle amicizie dell’indagato – assumano una valenza indiziaria rilevante. In ordine all’episodio del 25 gennaio 2025, la motivazione è solo apparente rispetto alle censure difensive, giacchè il Tribunale prende a parametro di riferimento altro episodio avvenuto in altra data, e, comunque, neppure posto alla base della richiesta cautelare. Omette il Tribunale di spiegare le ragioni per cui ha ritenuto persecutorie frasi come “morta di fame” o la minaccia di far picchiare il ragazzo che la p.o. frequentava. L’ordinanza impugnata, non si confronta con la circostanza, emergente dalla conversazione registrata dalla po., che quest’ultima non abbia mai avuto un atteggiamento sottomesso rispetto all’indagato, quanto piuttosto provocatorio. In sintesi, l’ordinanza impugnata considera frammenti di condotte come convergenti verso un unico fine, piuttosto che considerarli fatti isolati, scaturiti da specifici motivi che non hanno una matrice comune. Inoltre, è denunciata la contraddizione interna della motivazione laddove, prima, esclude il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. in ragione della reciprocità della condotta, salvo poi affermare che detto connotato di reciprocità sarebbe venuto meno dopo la rottura della relazione degradando il ruolo della p.o. a quello di vittima. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione degli art. 274 e 275 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, quanto alla tipologia della misura applicata, e violazione dei principi di proporzionalità adeguatezza e gradualità, per avere il Tribunale respinto l’istanza dell’indagato di sostituzione degli arresti domiciliari con misura meno afflittiva. Posto che l’ordinanza impugnata si limita a trarre il rischio di recidivanza dal carico pendente per condotte analoghe in danno di una donna con la quale il ricorrente aveva avuto una precedente relazione sentimentale, la censura si incentra sulla mancata considerazione dei requisiti della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, giacchè il Tribunale avrebbe dovuto dare conto della circostanza che l’indagato, dopo la fine della relazione con la p.o., avrebbe già intrapreso un’altra relazione, onde rendere concreto e attuale il menzionato periculum. 3 Inoltre, l’ordinanza non spiega le ragioni per cui è stata ritenuta inadeguata altra meno afflittiva misura, limitandosi a osservazione apodittiche, in spregio a consolidati indirizzi ermeneutici. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Il primo motivo, con il quale ci si duole del vizio motivazionale in punto di gravità indiziaria, mira a una non consentita rivalutazione, favorevole, degli elementi indiziari, peraltro, proponendone una lettura parcellizzata, laddove il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa;
la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente e organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. 1.1. Giova premettere che, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, pertanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 1.2. Fatta tale premessa, deve darsi atto che la censura difensiva non si confronta con la puntuale motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha posto in luce come le dichiarazioni della persona offesa – circa le reiterate condotte persecutorie e controllanti ai suoi danni, con pedinamenti, telefonate continue, insulti e sputi, poste in essere dall’imputato, non disposto ad accettare la fine della relazione sentimentale – abbiano trovato plurimi riscontri, nelle dichiarazioni della madre della p.o. (circa gli sputi all’autovettura della figlia), degli amici SO UR e AM ON (quanto a sputi, pedinamenti e minacce di far picchiare il nuovo accompagnatore della p.o.), avendo anche riferito, quest’ultimo, di come il OS si fosse in più occasioni vantato di tali comportamenti, oltre che in una conversazione tra il medesimo OS e la p.o., nella quale emerge chiara la insana gelosia dell’uomo e gli attacchi verbali alla ragazza. 4 1.2.1. D’altronde, il Tribunale distrettuale non ha mancato di confrontarsi specificamente, confutandole del tutto ragionevolmente, con le deduzioni difensive, qui reiterate. Motivi del genere più che specifici, come richiede l’art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 1.2.2. L’ordinanza impugnata si regge, piuttosto, su una solida struttura argomentativa con la quale il ricorrente non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati investigativi, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e, comunque, propugnando una interpretazione delle fonti di prova priva di coerenza logica, e inidonea a soverchiare e a infrangere la lineare razionalità che ha guidato le conclusioni del giudice di merito. Il motivo, in conclusione, propone in chiave critica valutazioni fattuali sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, pretendendo, in realtà, la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più ingiustificata nel caso in esame, in ragione della struttura razionale della motivazione. 2. Il secondo motivo – che censura la motivazione in punto di esigenze cautelari – è manifestamente infondato. 2.1. Giova precisare che, con riferimento al requisito dell’attualità del pericolo, il Collegio si riconosce nell’orientamento a tenore del quale, esso non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo, piuttosto, al giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242), senza esigere di ipotecare il futuro criminale del prevenuto, che, come è stato già osservato, è facoltà non riconoscibile al giudice della cautela. Contesto e personalità consentono, dunque, l’espressione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa. In tale ottica ermeneutica «si ritiene che il pericolo di reiterazione sia “concreto” ogni volta che si dimostri l’esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva;
sia “attuale” ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l’esistenza del pericolo di recidiva “ prossimo” all’epoca in viene applicata una 5 misura, seppure non “imminente”. Non si richiede, invece, che il giudizio sull’attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela» (Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216). Il giudizio da compiersi – necessariamente calibrato anche sul dato cronologico della distanza dall’epoca di commissione dei fatti dei quali si teme la reiterazione - esige, dunque, che il giudice di merito valuti: «[…] attraverso la disamina della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, se permanga la situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede: la previsione che all’imputato si presenti un’effettiva occasione per la reiterazione delittuosa non può, dunque, prescindere dalla verifica del permanere di siffatta situazione, ossia dell’insieme delle condizioni fattuali (pur se connesse a qualificazioni giuridiche o dipendenti da atti giuridici) la cui persistenza rende attuale il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede» (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533; Sez. 5, n. 48092 del 17/10/2019, Fogliani, in motivazione). 2.2. A tali coordinate ermeneutiche si è conformata la decisione impugnata: l’ordinanza ha ampiamente argomentato le proprie valutazioni, traendo, del tutto ragionevolmente, l’attualità del pericolo di recidiva, indicativa della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale (Sez. 1 - n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122) dall’essere il ricorrente gravato da ben due recenti, omogenei e gravi carichi pendenti, per fatti commessi in danno di altra persona con cui aveva avuto una precedente relazione sentimentale e per i quali è stata esercitata l’azione penale. Il Tribunale, dopo avere correttamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale assolutamente costante, secondo cui, in sede cautelare, anche i carichi pendenti vanno considerati nella valutazione del pericolo di recidiva, ha osservato – con ineccepibile argomentazione – come detti fatti consentano di ritenere probabile che “l’odierno indagato abbia la reiterata tendenza a sviluppare relazioni sentimentali in maniera insana, palesando – nel corso della relazione o dopo la sua fine – condotte impropriamente possessorie e persecutorie”, donde il realistico e concreto pericolo che, dopo le prime due vittime, possa esservene una terza.” 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge ( art. 616 cod.proc.pen.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. In caso di diffusione del presente 6 provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003 , art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, 02 luglio 2025 Il Consigliere estensore MA TE TE Il Presidente OS ZU