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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 764/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AG ANDREA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2711/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00346937 20 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-IO e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione, Ricorrente_1 difeso dagli avv. Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa a TARSU/TIA anno 2012, notificata in data 17.2.25, ed ha eccepito, a vario titolo, la mancata notifica di atti prodromici, con conseguente prescrizione/decadenza della pretesa.
L'ADER si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni riguardanti l'attività dell'ATO; quest'ultima si è costituita in data 19.1.26, richiamando e producendo una serie di atti interruttivi della prescrizione, riguardante i tributi in oggetto.
Il ricorrente, con successiva memoria, ha contestato, segnatamente, la tardività della produzione documentale di controparte.
Alla camera di consiglio odierna, è stata deliberata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si impone l'accoglimento del ricorso, atteso che l'ATO si è costituita tardivamente, producendo documentazione, relativa alla notifica degli atti interruttivi, non valutabile, poiché depositata soltanto in data 19.1.26, oltre il termine ex art. 32 D.lgs. 546/92 (oggi, art. 80 Testo unico della giustizia tributaria), per la produzione di prove documentali (venti giorni liberi antecedenti l'udienza di trattazione, fissata per il
5.2.26).
A fronte della mancata prova rituale di qualsivoglia atto interruttivo sottostante le cartelle impugnate, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 24679 del 23/11/2011 e tutta la giurisprudenza successiva), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità.
Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, conformemente ai valori minimi e non applicato l'aumento facoltativo ex art. 4 co. 8 D.M. 55/14 (aggiornati con D.M. 147/22), atteso il modestissimo impegno difensivo richiesto dalla controversia, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Non si ravvisano, peraltro, gli estremi di carattere soggettivo per configurare una responsabilità ex art. 96 c.p.c..
Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del
23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.” (conforme, altresì,
Cass. civ. n. 8587/24).
Resta ferma la possibilità per ADER di far valere, nei rapporti interni con l'ente impositore, esulanti la sfera cognitiva del giudice tributario, le ragioni correlate all'addebitabilità della lite ad esso ente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 278,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il giudice unico
DR GA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AG ANDREA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2711/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00346937 20 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-IO e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione, Ricorrente_1 difeso dagli avv. Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa a TARSU/TIA anno 2012, notificata in data 17.2.25, ed ha eccepito, a vario titolo, la mancata notifica di atti prodromici, con conseguente prescrizione/decadenza della pretesa.
L'ADER si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni riguardanti l'attività dell'ATO; quest'ultima si è costituita in data 19.1.26, richiamando e producendo una serie di atti interruttivi della prescrizione, riguardante i tributi in oggetto.
Il ricorrente, con successiva memoria, ha contestato, segnatamente, la tardività della produzione documentale di controparte.
Alla camera di consiglio odierna, è stata deliberata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si impone l'accoglimento del ricorso, atteso che l'ATO si è costituita tardivamente, producendo documentazione, relativa alla notifica degli atti interruttivi, non valutabile, poiché depositata soltanto in data 19.1.26, oltre il termine ex art. 32 D.lgs. 546/92 (oggi, art. 80 Testo unico della giustizia tributaria), per la produzione di prove documentali (venti giorni liberi antecedenti l'udienza di trattazione, fissata per il
5.2.26).
A fronte della mancata prova rituale di qualsivoglia atto interruttivo sottostante le cartelle impugnate, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 24679 del 23/11/2011 e tutta la giurisprudenza successiva), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità.
Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, conformemente ai valori minimi e non applicato l'aumento facoltativo ex art. 4 co. 8 D.M. 55/14 (aggiornati con D.M. 147/22), atteso il modestissimo impegno difensivo richiesto dalla controversia, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Non si ravvisano, peraltro, gli estremi di carattere soggettivo per configurare una responsabilità ex art. 96 c.p.c..
Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del
23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.” (conforme, altresì,
Cass. civ. n. 8587/24).
Resta ferma la possibilità per ADER di far valere, nei rapporti interni con l'ente impositore, esulanti la sfera cognitiva del giudice tributario, le ragioni correlate all'addebitabilità della lite ad esso ente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 278,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il giudice unico
DR GA