Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03629/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02283/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2283 del 2024, proposto da
AU AL ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e Difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’accertamento
del proprio diritto, ai sensi dell’art. 211, comma 2, del D.lgs. 217/2005, come modificato dal D.lgs. 127/2018, ad ottenere sullo stipendio erogato “... uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ",
e per l’annullamento
di ogni atto dell’Amministrazione datrice di lavoro presupposto o conseguenziale al mancato riconoscimento del diritto retributivo previsto dall’articolo 211 del D.lgs. 217/2005,
e per la condanna
della predetta Amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole ex artt. 31, comma 3 e 34, comma 1, lett. c), c.p.a., con il riconoscimento della decorrenza del proprio diritto al maggiore livello retributivo dalla data della propria immissione nel ruolo di dirigente, e con diritto al pagamento degli emolumenti arretrati, oltre agli oneri accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e Difesa civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NC IC e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. AU AL ON, odierno ricorrente, presta servizio per il Corpo dei Vigili del Fuoco dal 5.12.1990 e ha ottenuto lo scatto d’anzianità previsto al compimento dei ventisei anni di anzianità nel ruolo dei direttivi dall’art. 211, comma 2, del D.lgs. n. 217/2005, come modificato dal D.lgs. n. 127/2018.
Con decreto prot. n. 2150 del 21.06.2024 della Direzione Centrale per le Risorse Umane - a seguito del superamento del corso di formazione dirigenziale - il ricorrente è stato nominato Primo Dirigente del medesimo Corpo, con decorrenza dall’1.07.2023, e con successivo decreto prot. 11711 del 18.09.2024 è stato destinato al Comando Provinciale di Ragusa in qualità di Comandante con decorrenza 30.09.2024 e per un triennio.
Dopo la nomina a Primo Dirigente al ricorrente non è stato applicato lo scatto convenzionale previsto dal predetto art. 211, comma 2, del D.lgs. n. 217/2005.
2. Con ricorso notificato il 6.12.2024 e depositato il 12.12.2024 il ricorrente ha agito per l’accertamento del proprio diritto, ai sensi dell’art. 211, comma 2, del D.lgs. 217/2005, come modificato dal D.lgs. 127/2018, ad ottenere sullo stipendio erogato “... uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ".
Il ricorrente ha altresì impugnato ogni atto dell’Amministrazione datrice di lavoro presupposto o conseguenziale al mancato riconoscimento del diritto retributivo previsto dall’articolo 211 del D.lgs. 217/2005 e ha chiesto la condanna della predetta Amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole ex artt. 31, comma 3 e 34, comma 1, lett. c), c.p.a., con il riconoscimento della decorrenza del proprio diritto al maggiore livello retributivo dalla data della propria immissione nel ruolo di dirigente, e con diritto al pagamento degli emolumenti arretrati, oltre agli oneri accessori di legge.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 211, comma 2, del D.lgs. 217/2005 - Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, come modificato dal D.lgs. 127/2018, laddove esso prevede il diritto dei dipendenti ad ottenere sullo stipendio erogato “…uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti” ; 2) Illegittimità costituzionale dell’articolo 211, comma 2, del D.lgs. 217/2005, come modificato dal D.lgs. 127/2018, per disparità di trattamento dei lavoratori trovantesi in medesime condizioni lavorative ex art. 3 della Costituzione .
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta l’applicazione restrittiva dell’art. 211, comma 2, del D.lgs. 217/2005, come modificato dal D.lgs. 127/2018, in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione procedente, nella parte in cui essa prevedrebbe l’applicazione di un solo scatto di anzianità di servizio in un unico grado (e con azzeramento del detto riconoscimento in caso di promozione a grado superiore), non risultando logico ritenere che il lavoratore perda lo scatto retributivo concesso per legge nel nuovo grado. Nello specifico, si evidenzia che il diritto acquisito al ventiseiesimo anno di permanenza nel ruolo direttivo prosegua nel ruolo dirigenti.
2.2. Con la seconda doglianza viene più specificatamente rilevato che il predetto art. 211 non possa essere interpretato nel senso di ritenere che lo scatto retributivo, una volta concesso durante la permanenza nel segmento di carriera dei direttivi, venga azzerato al momento dell’aumento di grado con il conseguimento della qualifica dirigenziale. Da ciò discenderebbe, continua la parte ricorrente, una situazione di disparità di trattamento rispetto a coloro che abbiano maturato nel ruolo dei dirigenti lo scatto di anzianità retributiva dei ventisei anni, i quali si avvantaggerebbero di un migliore trattamento economico rispetto ai colleghi più anziani.
Ove la disposizione venisse così interpretata, continua la parte, si addiverrebbe alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, chiedendosi a questo Tribunale di valutare l’eventuale rimessione della relativa questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 16.12.2024 e con, successiva memoria del 14.11.2025, ha rilevato che l’art. 211 del D.lgs. 217/2005 distinguerebbe espressamente lo scatto convenzionale previsto per il personale direttivo (comma 1) da quello previsto per il personale della qualifica di primo dirigente (comma 2), in tal modo sottolineando come lo scatto convenzionale sia strettamente legato alla qualifica nella quale il beneficio viene conseguito, con la conseguenza che, in caso di variazione della qualifica, viene meno lo scatto convenzionale.
Più specificatamente, il reclamato scatto convenzionale, ai sensi delle diverse disposizioni contenute nello stesso D.lgs. n. 217/2005 (cfr. artt. 8, 26, 73, 85), secondo la prospettazione del Ministero deve essere attribuito una sola volta al maturare dei requisiti previsti e, soprattutto, viene meno in occasione della promozione alla qualifica superiore, alla quale corrisponde la relativa maggiore retribuzione.
Conseguentemente, anche la dedotta questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata, attesa la mancanza di una disparità di trattamento tra la posizione del ricorrente e le altre che, come asserito da chi ricorre in giudizio, sarebbero invece privilegiate.
4. All’udienza del 17.12.2025, presente il difensore della parte resistente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è fondato nei sensi e per gli effetti di seguito esposti.
6. Ai sensi dell’art. 211, comma 1, del D.lgs. 217/2005, “ Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio ”.
Il successivo comma 2 stabilisce che “ Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ”.
Il Collegio è consapevole che le due disposizioni si prestino a una lettura non immediata e suscettibile di ingenerare distonie ermeneutiche, che si riverberano sul piano applicativo.
Tuttavia, in continuità con quanto già osservato con la sentenza n. 3175 del 25.09.2024 di questa Sezione, dal combinato disposto delle due disposizioni deve evincersi – in coerenza con un approccio che privilegi, oltreché il dato letterale, anche la ratio legis sottesa alla disciplina in esame – che:
(i) al personale appartenente alle qualifiche direttive è attribuito uno specifico scatto convenzionale alla maturazione di ventisei anni di servizio;
(ii) al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale dopo ventisei anni di servizio effettivo maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti;
(iii) l’attribuzione dello scatto convenzionale previsto dal secondo comma alla presenza cumulativa dei due requisiti ivi previsti – ossia il conseguimento della qualifica di primo dirigente e la maturazione complessiva di ventisei anni di servizio nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti – non può ragionevolmente implicare, per chi abbia già conseguito lo scatto convenzionale ai sensi del primo comma, la perdita del beneficio dello scatto convenzionale al momento del conseguimento della qualifica di primo dirigente.
Appare, in particolare, illogico e non può, pertanto, sostenersi che chi consegua la nuova qualifica dirigenziale avendo già goduto dello scatto convenzionale previsto dal comma 1 debba perdere tale beneficio economico.
Ritenere che il personale direttivo che abbia maturato lo scatto al raggiungimento dei ventisei anni di servizio nel proprio ruolo di originaria appartenenza debba perderlo al momento della nomina a primo dirigente condurrebbe alla seguente, e per certi versi paradossale, situazione di fatto:
(i) il personale direttivo con minor anzianità di servizio, il quale transita nel ruolo dei dirigenti prima della maturazione dei ventisei anni di servizio nel ruolo dei direttivi, consegue il suddetto beneficio economico in aggiunta alla retribuzione di primo dirigente al momento del raggiungimento dei predetti ventisei anni di servizio complessivamente maturati nei due ruoli (ossia sommando gli anni di carriera direttiva a quelli di carriera dirigenziale);
(ii) il personale direttivo con maggior anzianità di servizio, il quale transita nel ruolo dirigenziale avendo già maturato ventisei anni di carriera nel ruolo direttivo, percepisce una minore retribuzione – a parità di funzioni dirigenziali – rispetto a chi consegue lo scatto convenzionale ai sensi dell’art. 211, comma 2, del D.lgs. 217/2005, vedendosi privato di un emolumento retributivo correlato proprio all’anzianità di servizio.
Trattasi, evidentemente, di un approccio ermeneutico che non può risultare perseguibile, in quanto suscettibile di condurre a un’aporia applicativa che determina una manifesta disparità di trattamento, pregiudicando a livello economico chi abbia maturato complessivamente più anni di carriera.
Al contrario, risulta maggiormente coerente con il dato letterale, secondo il Collegio, interpretare le due disposizioni secondo una lettura che, sulla base di un approccio esegetico costituzionalmente improntato al principio di eguaglianza, assicuri il conseguimento dello scatto convenzionale, e il suo mantenimento, a entrambe le categorie professionali cui fa riferimento l’art. 211, ossia il personale direttivo e il personale dirigenziale.
Così interpretate, le due disposizioni in esame attribuiscono in egual misura un peso specifico al criterio dell’anzianità di servizio, senza determinare sperequazioni applicative a detrimento dell’una o dell’altra categoria professionale. Ancor più nello specifico, si vuol sostenere che:
(i) lo scatto convenzionale costituisce un beneficio economico che la norma àncora, principalmente, all’anzianità di servizio;
(ii) tale beneficio viene dapprima riconosciuto al personale direttivo ed ancorato al predetto criterio di anzianità (comma 1);
(iii) per evitare una disparità di trattamento a danno del personale dirigente che matura la richiesta anzianità di servizio cumulando la carriera nei due ruoli (direttivo e dirigenziale), l’attribuzione dello scatto convenzionale di cui al primo comma mantiene “fermo” che il medesimo scatto debba essere attribuito anche a favore di chi, transitato nel ruolo dei dirigenti, maturi i ventisei anni di servizio dopo aver conseguito la nuova qualifica professionale (comma 2).
Facendo fermo “ quanto previsto dal comma 2 ”, il primo comma della norma in esame assicura, pertanto, che il beneficio venga conseguito, senza disparità di trattamento, da entrambe le categorie professionali, e mantenuto durante la carriera lavorativa.
Da ciò discende, in definitiva, che lo scatto convenzionale maturato dall’odierno ricorrente ai sensi del primo comma dell’art. 211 sia venuto illegittimamente meno al momento del suo transito nel ruolo dei dirigenti, in quanto le due disposizioni qui scrutinate devono essere interpretate, ad avviso di questo organo giudicante, nel senso che il conseguimento dello scatto convenzionale previsto dal primo comma non possa condurre alla sua perdita al momento dell’inquadramento nel ruolo dei dirigenti dopo ventisei anni di servizio maturati nel ruolo dei direttivi.
7. Sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente al mantenimento dello scatto convenzionale già conseguito ai sensi dell’art. 211, comma 1, del D.lgs. 217/2005, con conseguente condanna del Ministero dell’Interno a riconoscere il maggior livello retributivo dalla data della sua immissione nel ruolo di dirigente e il pagamento degli emolumenti arretrati, oltre agli oneri accessori di legge.
8. In base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., il Collegio ravvisa, nelle peculiarità del giudizio e nella complessità della questione giuridica controversa, eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
NC IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC IC | RO EN |
IL SEGRETARIO