Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 03/04/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all’esito dell’udienza del 10 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37901 del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad
istanza di:
XXX, nato a [...] il XXX (cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso dall’Avv. Anissa Touijar presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecce, alla via F.A. Astore (pec: touijar.anissa@oravta.legalmail.it)
contro:
-l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108 VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, l’avv. Anissa Touijar per il ricorrente e l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’INPS.
Ritenuto e considerato in
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 12 maggio 2025, il sig. XXX, ex Sergente della Marina Militare, attualmente assistente amministrativo presso l’Amministrazione della difesa, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare (cfr. verbale del 16 settembre 2014 della CMO di Taranto) e già titolare di pensione privilegiata di 1^ cat. di Tab. A e dell’assegno di superinvalidità con decorrenza dal 3 ottobre 2014, lamenta il mancato riconoscimento dell’Indennità Speciale Annua (ISA) di cui alla legge n. 12/1987, contrastando il diniego espresso dall’INPS in quanto «…non spetterebbe a chi svolge attività lavorativa…».
A fondamento dell’avanzata domanda il ricorrente richiama l’orientamento della giurisprudenza contabile nella soggetta materia, secondo cui sarebbe stato «…più volte affermato che il transito nei ruoli civili non comporta la perdita del diritto all’indennità, in quanto la menomazione permane e l’attività lavorativa svolta è conseguente al transito per l’inidoneità fisica (Corte di Conti, Sez. III Centr., sent. n. 109/2019; Sez. Lazio n. 218/2020…», concludendo per l’accoglimento del ricorso e l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’ISA con decorrenza dal 2014 coincidente con la data di ottenimento della pensione di privilegio in godimento.
2.- In data 30 gennaio 2026, si è costituito l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso in quanto destituito di giuridico fondamento.
Nello specifico, l’Istituto previdenziale ha richiamato la vigente normativa precisando che l’istituto dell’Indennità Speciale Annua, prevista per gli invalidi di servizio è disciplinata dall’art. 111 del DPR n. 1092/1973 che, al comma 2 stabilisce testualmente che la stessa «…è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque (…) un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri...»; circostanza, quest’ultima, non ricorrente nel caso di specie, stante l’attuale posizione lavorativa del XXX che risulta in servizio, a seguito del transito nei ruoli civili, presso il Ministero della difesa.
Ha, inoltre, eccepito in caso di accoglimento del ricorso la prescrizione quinquennale dei ratei maturati nel periodo precedente il quinquennio antecedente la data di messa in mora.
3.- In data 3 febbraio 2026, il difensore del ricorrente ha depositato note non autorizzate per contrastare la memoria difensiva dell’INPS.
4.- All’odierna udienza, l’avv. Touijar per il ricorrente ha contrastato le argomentazioni difensive dell’INPS e ha insistito per l’accoglimento della domanda.
L’avv. De Leonardis per l’INPS nell’eccepire, preliminarmente, l’inammissibilità della memoria di replica depositata dal ricorrente in prossimità dell’odierna udienza, ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
6.- Va preliminarmente precisato che la fattispecie all’esame rientra nell’ambito applicativo dell’art. 111 del DPR n. 1092/1973, secondo cui al comma 1: “… Ai mutilati ed invalidi civili che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima…», e al comma 2 specifica che: «…L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri…».
Né tale beneficio indennitario può considerarsi contemplato dagli artt. 1 e 2 della «…Legge 12/1987…» [rectius:13/1987] che il XXX ritiene violati nel caso di specie (cfr. pag. 2 del ricorso), atteso che la consolidata giurisprudenza contabile ha chiarito che la disciplina recata dalle suindicate norme ha previsto «…l’adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra….”, escludendo, tuttavia, che tra gli “…assegni accessori dei grandi invalidi per servizio (…) erogati, sempre a decorrere dal 1° luglio 1986, nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per i grandi invalidi di guerra…» fosse incluso il beneficio dell'indennità speciale annua, «…dovendosi intendere per “assegni accessori” quelli interessati dall'adeguamento automatico di cui all'art. 5 comma 1 della legge 111/1984, che l’art. 2, comma 2, l. n. 13/1987 andava ad abrogare, ossia l'assegno di superinvalidità, l'indennità di assistenza e di accompagnamento e l'assegno per cumulo di infermità. Ricomprendere l'indennità speciale annua tra gli assegni accessori, individuati dal citato art. 5, comma 1, della l. n. 111/1984, costituisce operazione ermeneutica non consentita dal dato testuale…» (cfr. 2^ Sez. d’app., sent. n. 1331/2016).
7.- Chiarito, quindi, l’alveo normativo in cui si colloca la fattispecie all’esame, e passando al merito, ritiene il giudicante che il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
8.- Ed invero, dalla lettura del secondo comma dell’art. 111 del DPR cit., non sussistono dubbi circa l’ambito di applicazione della norma de qua - quale delineata chiaramente dal legislatore - vale a dire, il riconoscimento dell’ISA ai titolari di pensione privilegiata, a condizione che non svolgano «…un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri…»; in tale situazione si trova il ricorrente che risulta essere in servizio presso il Ministero della difesa, essendo transitato nei ruoli civili dopo essere stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare.
Sul punto specifico, è appena il caso di evidenziare che l’istituto del “transito” per il personale militare, giudicato non idoneo al servizio incondizionato per motivi di salute, è stato espressamente disciplinato dall’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), nonché regolamentato dal D.M. del 18 aprile 2002 (Rubricato: Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 28 luglio 1999, n. 266) che ha disciplinato, all’art. 2, tra l’altro, le modalità e la tempistica di presentazione della relativa domanda di transito da parte del personale interessato.
Motivo per cui, si rivelano del tutto infondate le considerazioni espresse dal difensore del ricorrente nel corso della discussone orale volte, prevalentemente, ad affermare l’obbligatorietà del transito (e non, invece, la mera facoltatività), con conseguente diritto a percepire l’ISA da parte del personale riformato dal servizio militare.
Parimenti del tutto inconferenti si appalesano i richiami giurisprudenziali impropriamente operati nel contesto del ricorso introduttivo, secondo cui sarebbe stato affermato che «…il transito nei ruoli civili non comporta la perdita dell’indennità in quanto la menomazione permane e l’attività lavorativa svolta è conseguente al transito per l’inidoneità fisica …», asseritamente attribuiti alla Corte dei conti «… Sez. III Centr., sent. n. 109/2019 e Sez. Lazio n. 218/2020…», in quanto le richiamate pronunce attengono a questioni del tutto differenti da quella oggetto dell’odierno giudizio, né, invero, consta al giudicante che, in tal senso, si sia mai orientata la giurisprudenza contabile nella soggetta materia.
9.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37901 del registro di segreteria, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’INPS che si liquidano nell’importo complessivo di € 500,00.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 10 febbraio 2026.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.
IL GIUDICE
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Depositata il 03.04.2026 Il Funzionario Dott.ssa NN AN
(F. to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari, 03.04.2026 Il Funzionario Dott.ssa NN AN
(F. to digitalmente)