Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 03/04/2026, n. 83
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Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento ISA per svolgimento attività lavorativa

    La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando l’art. 111, comma 2 del DPR n. 1092/1973, il quale subordina l’attribuzione dell’ISA alla condizione che gli interessati non svolgano alcuna attività lavorativa. Il ricorrente, essendo in servizio presso il Ministero della difesa, non soddisfa tale requisito. La Corte ha inoltre chiarito che la Legge 13/1987 non include l’ISA tra gli assegni accessori che sono stati adeguati per i grandi invalidi di guerra.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 03/04/2026, n. 83
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia
    Numero : 83
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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