Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 24/03/2022, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2022
N. 00190/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2022, proposto da
CI D'ON, IO AL, AR OV EZ, rappresentate e difese dall'avvocato Pierantonio Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pulsano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Palmiro Carlo Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OS La TE in Lecce, via G. Stampacchia, 11;
Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato ARngela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OS De UC, FA Marra, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del Permesso Autorizzativo Unico n. 1 del 7.2.2022 rilasciato dal Responsabile f.f. Servizi Attività Produttive - Suap del Comune di Pulsano e della Deliberazione del Consiglio Comunale di Pulsano n. 109 del 14.12.2021;
- del Parere igienico – sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto Reg. Uff. 43963 del 19.02.2021; del Parere igienico – sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto n. prot. 39279 del 27.2.2018; della Decisione della Commissione consiliare “LL.PP. – Urbanistica – AA.PP.” del Comune di Pulsano del 22.10.2021;
- della nota del Responsabile SUE Prot. 16397/PROT del 04.10.2021;
- della nota del Responsabile SUE Prot. 17265/PROT del 19.10.2021;
- della Deliberazione di Giunta Municipale di Pulsano n. 102 del 22.07.2021;
- della Deliberazione di Giunta Municipale n. 73 del 31.05.2021;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi espressamente incluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pulsano e di Azienda Sanitaria Locale Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che parte ricorrente ha impugnato il p.a.u. n. 1 del 7.2.2022 e la presupposta Deliberazione del Consiglio Comunale di Pulsano n. 109 del 14.12.2021, recanti la decisione di “ autorizzare in deroga, in forza del combinato disposto dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e art. 4, comma 3bis, della L.R. n. 34/08 come modificato dalla L.R. n. 16/2020, del parere favorevole espresso, con nota prot. n. 43963 del 19/02/2021, dal Dipartimento di Prevenzione dell‟A.S.L. Taranto- sede Grottaglie - competente per territorio, l‟attività di “Sala del Commiato”, nonché dell‟istruttoria esperita dall‟ufficio urbanistica con la nota del 19/10/2021 prot. n. 17265, nel locale esistente posto in Pulsano, alla Via Taranto angolo Via Lippolis ”;
Considerato che, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, i provvedimenti impugnati - a prescindere dalla questione concernente la possibilità di allocare la struttura nel centro abitato - non risultano supportati da adeguata istruttoria e da pertinente motivazione con specifico riferimento alla valutazione dell’impatto urbanistico dell’intervento e alla adeguatezza degli standards, laddove il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4645/2021, ha specificamente osservato che l’intervento in questione è destinato a generare carico urbanistico “ improprio ”;
Considerato altresì, sotto il profilo del periculum in mora , che si tratta di un intervento che incide sensibilmente sul contesto residenziale di riferimento;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di febbraio del 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO