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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 561/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4027/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003110000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003110000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003110000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003110000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003110000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003110000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 401/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor SIG. Ricorrente_1, ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo Della Comunicazione Preventiva di fermo amministrativo n.
29580202400003110000 fascicolo n. 2024/000032668, notificata in data 28.03.2025, con la quale è stato comunicato il possibile fermo del veicolo OPEL MOKKA 1.7 CDTI 16V 4X targato Targa_1, in caso di mancato pagamento dell'importo complessivo di € 1.907,53, relativo alle seguenti cartelle: 1) Cartella di pagamento n. 295 2017 0000640378 000, relativa a tasse automobilistiche, anno 2012, per l'importo di €.
325,49; -2) Cartella di pagamento n. 295 2017 0015231472 000, relativa a tasse automobilistiche, anno
2013, per l'importo di €. 332,13; 3) la cartella di pagamento n. 295 2018 0018896160000, relativa a tasse automobilistiche, anno 2014, per l'importo di €. 315,35;
Ha dedotto: 1) prescrizione del presunto diritto di credito;
non dovutezza delle somme richieste mancata notifica degli atti presupposti 2) prescrizione del presunto diritto di credito 3) decadenza dell'Amministrazione finanziaria ad irrogare le sanzioni e le soprattasse.
L'ADER si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, il difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso e producendo documentazione
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità del ricorso ed nel merito ne chiedeva il rigetto.
La Regione Sicilia eccepiva la carenza di legittimazione passiva.
La parte ricorrente depositava memorie di replica
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Signor SIG. Ricorrente_1, ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo Della Comunicazione Preventiva di fermo amministrativo n.
29580202400003110000 fascicolo n. 2024/000032668, notificata in data 28.03.2025, con la quale è stato comunicato il possibile fermo del veicolo OPEL MOKKA 1.7 CDTI 16V 4X targato Targa_1, in caso di mancato pagamento dell'importo complessivo di € 1.907,53, relativo alle seguenti cartelle: 1) Cartella di pagamento n. 295 2017 0000640378 000, relativa a tasse automobilistiche, anno 2012, per l'importo di €.
325,49; -2) Cartella di pagamento n. 295 2017 0015231472 000, relativa a tasse automobilistiche, anno
2013, per l'importo di €. 332,13; 3) la cartella di pagamento n. 295 2018 0018896160000, relativa a tasse automobilistiche, anno 2014, per l'importo di €. 315,35;
Ha dedotto: 1) prescrizione del presunto diritto di credito;
non dovutezza delle somme richieste mancata notifica degli atti presupposti 2) prescrizione del presunto diritto di credito 3) decadenza dell'Amministrazione finanziaria ad irrogare le sanzioni e le soprattasse.
L'ADER si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, il difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso e producendo documentazione
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità del ricorso ed nel merito ne chiedeva il rigetto.
La Regione Sicilia eccepiva la carenza di legittimazione passiva.
La parte ricorrente depositava memorie di replica
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori come per legge Messina 27 gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4027/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003110000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003110000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003110000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003110000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003110000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003110000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 401/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor SIG. Ricorrente_1, ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo Della Comunicazione Preventiva di fermo amministrativo n.
29580202400003110000 fascicolo n. 2024/000032668, notificata in data 28.03.2025, con la quale è stato comunicato il possibile fermo del veicolo OPEL MOKKA 1.7 CDTI 16V 4X targato Targa_1, in caso di mancato pagamento dell'importo complessivo di € 1.907,53, relativo alle seguenti cartelle: 1) Cartella di pagamento n. 295 2017 0000640378 000, relativa a tasse automobilistiche, anno 2012, per l'importo di €.
325,49; -2) Cartella di pagamento n. 295 2017 0015231472 000, relativa a tasse automobilistiche, anno
2013, per l'importo di €. 332,13; 3) la cartella di pagamento n. 295 2018 0018896160000, relativa a tasse automobilistiche, anno 2014, per l'importo di €. 315,35;
Ha dedotto: 1) prescrizione del presunto diritto di credito;
non dovutezza delle somme richieste mancata notifica degli atti presupposti 2) prescrizione del presunto diritto di credito 3) decadenza dell'Amministrazione finanziaria ad irrogare le sanzioni e le soprattasse.
L'ADER si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, il difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso e producendo documentazione
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità del ricorso ed nel merito ne chiedeva il rigetto.
La Regione Sicilia eccepiva la carenza di legittimazione passiva.
La parte ricorrente depositava memorie di replica
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Signor SIG. Ricorrente_1, ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo Della Comunicazione Preventiva di fermo amministrativo n.
29580202400003110000 fascicolo n. 2024/000032668, notificata in data 28.03.2025, con la quale è stato comunicato il possibile fermo del veicolo OPEL MOKKA 1.7 CDTI 16V 4X targato Targa_1, in caso di mancato pagamento dell'importo complessivo di € 1.907,53, relativo alle seguenti cartelle: 1) Cartella di pagamento n. 295 2017 0000640378 000, relativa a tasse automobilistiche, anno 2012, per l'importo di €.
325,49; -2) Cartella di pagamento n. 295 2017 0015231472 000, relativa a tasse automobilistiche, anno
2013, per l'importo di €. 332,13; 3) la cartella di pagamento n. 295 2018 0018896160000, relativa a tasse automobilistiche, anno 2014, per l'importo di €. 315,35;
Ha dedotto: 1) prescrizione del presunto diritto di credito;
non dovutezza delle somme richieste mancata notifica degli atti presupposti 2) prescrizione del presunto diritto di credito 3) decadenza dell'Amministrazione finanziaria ad irrogare le sanzioni e le soprattasse.
L'ADER si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, il difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso e producendo documentazione
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità del ricorso ed nel merito ne chiedeva il rigetto.
La Regione Sicilia eccepiva la carenza di legittimazione passiva.
La parte ricorrente depositava memorie di replica
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori come per legge Messina 27 gennaio 2026