Sentenza 19 dicembre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2018, n. 57511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57511 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da NC BE, nato a [...] il [...] CO IA IT, nata a [...] il [...] NC AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/1/2016 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito per i ricorrenti l'avv. Giuseppe Di Mascio, anche in sostituzione dell'avv. Massimo Di Sotto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 gennaio 2016 la Corte d'appello di Roma ha confermato, respingendo le impugnazioni degli imputati, la sentenza del 19 luglio 2013 del Tribunale di Cassino, con cui BE NC, IA IT CO e AN NC erano stati condannati alla pena di quattro mesi e quindici giorni di arresto ed euro 11.000,00 di ammenda e al ripristino dello stato dei luoghi, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), e 94 e 95 d.P.R. 380/2001. 1"-c 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale hanno prospettato la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., per l'omesso rilievo da parte della Corte territoriale della estinzione dei reati per prescrizione. Hanno esposto al riguardo che il procedimento penale nei loro confronti aveva avuto inizio a seguito della segnalazione della proprietaria di un fondo confinante, che il 28 settembre 2010 aveva lamentato la realizzazione delle opere abusive nel fondo nella disponibilità degli imputati, accertato il successivo 6 maggio 2011 dalla polizia giudiziaria e da personale dell'Ufficio tecnico comunale, mediante un sopralluogo;
tale ultima circostanza aveva determinato l'erronea collocazione cronologica dell'epoca di realizzazione delle opere, in corrispondenza con il loro accertamento, in data 6 maggio 2011, benché le stesse fossero state già realizzate al momento della segnalazione della vicina, il 28 settembre 2010, cosicché, computando il termine quinquennale di prescrizione da tale data, lo stesso risultava interamente decorso al momento della pronuncia impugnata. Hanno, quindi, lamentato l'omesso rilievo della estinzione dei reati per prescrizione da parte della Corte d'appello, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati loro ascritti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, essendo volti a conseguire una non consentita rivisitazione degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito. Come si ricava dalla sentenza di primo grado, che, essendo di segno conforme, integra quella di appello, formando con essa un unico corpo argomentativo (cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; conf. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615), le opere di cui è stata contestata agli imputati la abusiva realizzazione consistono nella realizzazione di una recinzione con cancelli di ingresso, nonché di un piazzale, realizzato mediante una complessa e ampia attività di spianamento e livellamento, e nella posa in opera di manufatti in lamiera adibiti a ricovero di mezzi e materiali, che hanno determinato la trasformazione del fondo (appartenente a AN NC, di cui IA IT CO è usufruttuaria e utilizzato dalla S.r.l. SAOS), da agricolo a strumentale alla attività d'impresa svolta dalla S.r.l. SAOS, di cui BE NC era amministratore (esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali, sondaggi geognostici, fondazioni speciali, trivellazioni, lavori stradali ed edili), accertata il 6 maggio 2011. Nell'atto d'appello gli imputati non sollevarono alcun rilievo riguardo all'epoca di realizzazione delle opere abusive, essendosi limitati a prospettarne la legittimità in quanto non necessitanti, a loro avviso, di alcun titolo autorizzatorio, sicché il loro completamento, e con esso la consumazione dei reati, non essendo stato specificato alcunché al riguardo nella sentenza di primo grado, deve considerarsi come collocato cronologicamente in corrispondenza di quanto indicato nella imputazione circa il loro accertamento, e cioè il 6 maggio 2011. Attraverso il ricorso in esame i ricorrenti propongono, peraltro genericamente e per la prima volta nel giudizio di legittimità, non avendo sollevato la relativa questione con l'atto d'appello, una rivisitazione di tale (sia pur implicito) accertamento, non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, né la deduzione di aspetti non sottoposti al giudice della impugnazione di merito. Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità dei ricorsi, affidati a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, nel quale possono solamente essere denunciati vizi del provvedimento impugnato, purché rientranti tra quelli tassativamente indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., che delinea il giudizio di cassazione come impugnazione a critica vincolata avverso il provvedimento censurato, priva di effetto devolutivo e nella quale non è consentito un nuovo esame del merito (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Cannone, Rv. 253952). L'inammissibilità originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti, l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura d euro 2_000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammend