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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1185/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA MANTIA NICOLA, Presidente
GREGORIO AR RITA, Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6163/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Milazzo - Via Risorgimento 27 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Tripi - Via Francesco Todaro 63 98060 Tripi ME
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IMU 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TARI 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TARI 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TASI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TASI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190002807850000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190014604500000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200001105630000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200001105630000 TARES 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200007900791000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025560161000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025560161000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210073409065000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220002789805000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220022955437000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220028282519000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220030632482001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230004348544000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230004348544000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230004348544000 TASI 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230010696000000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041088375000 ART.15 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 745/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.08.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate, dei Comuni di Milazzo e Tripi, della Camera di
Commercio di Messina e della Regione Sicilia, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 17.06.2025, eccependo la nullità dell'atto impugnato e delle cartelle sottese per violazione dell'art. 25 del d.p.r. n, 602/73 per omessa notifica delle cartelle;
la nullità della comunicazione per prescrizione quinquennale della cartella 29520190002807850000 (ICI 2011) presuntivamente notificata il
08.05.2019; per omessa indicazione delll'immobile oggetto della procedura, per carenza di motivazione e difetto di prova (omessa indicazione del periculum in mora), per carenza di motivazione in merito al calcolo degli interessi di mora indicati cumulativamente e non analiticamente. Concludeva per la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del titolo sottostante per prescrizione della sottostante cartella di pagamento n. 29520190002807850000 e per la nullità dell'atto impugnato per gli altri vizi denunciati;
in subordine, per la riduzione degli interessi ed aggi di riscossione;
nullità delle sanzioni ed interessi per prescrizione, con vittoria delle spese con distrazione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva, afferendo i vizi denunciati ad attività di competenza di Riscossione. Concludeva per l'inammissibiilità /rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Si costituiva pure il Comune di Milazzo, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
deduceva la notifica in data 30.07.2017 (doc. 3) dell'avviso di accertamento per ICI 2011 (cart....850 notif. 8.5.2019)
e degli avvisi di accertamento....(all. da 4 a 11); rilevava la non necessità della cd. C.A.D. e la definitività degli atti prodromici per mancata impugnazione. Concludeva per la carenza di legittimazione ed il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che deduceva la notifica delle cartelle
(alcune per compiuta giacenza, altre personalmente....) , nello specifico:
1) La cartella n. 29520190002807850000 è stata notificata a mezzo raccomandata e perfezionata per giacenza in data 08.05.2019;
2) La cartella n. 29520190014604500000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per giacenza in data 05.03.2020;
3) La cartella n. 29520200001105630000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per giacenza in data 23.10.2021;
4) La cartella n. 29520200007900791000 è stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 30.03.2022;
5) La cartella n. 29520210025560161000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 29.07.2022;
6) La cartella n. 29520210025560262000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 31.12.2022; 7) La cartella n. 2952021007340965000 è stata notificata a mani proprie in data 27.10.2022;
8) La cartella n. 29520220002789805000 è stata notificata in data 29.07.2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
9) La cartella n. 29520220022955437000 è stata notificata in data 05.10.2022 a mani proprie del destinatario;
10) La cartella n. 29520220028282519000 è stata notificata a mezzo raccomandata in data 09.03.2023 a mani proprie del destinatario;
11) La cartella n. 29520220030632482001 è stata notificata a mezzo posta raccomandata a mani proprie del destinatario;
12) La cartella n. 29520230004348544000 è stata notificata in data 31.07.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.
c.;
La cartella n. 29520230010696000000 è stata notificata in data 01.06.2023 a mani del destinatario ed altresì la notifica dell' AVE 89525018945120006000 in data 27.08.2024 al destinatario personalmente e successivamente la notifica delle seguenti intimazioni di pagamento:
n. 29520249004418065000 in data 24.04.2024 al destinatario personalmente;
n.
29520259010239141000 in data 12.06.2025 al destinatario personalmente;
in data 12.10.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi n. 29584202400003762001 personalmente al destinatario;
in data
12.10.2014 è stato notificato pignoramento presso terzi n. 29584202400003763001 personalmente al destinatario;
in data 17.06.2025, veniva notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n.
29576202500001040000, oggi impugnata. Con la conseguente cristallizzazione del credito per omessa impugazione dell'intimazione; richaiamando la sentenza della S. C. n. 6436/2025.
Contestava la fondatezza degli altri motivi (omessa indicazione dell'immobile oggetto dell'atto impugnato ed il difetto di motivazione), concludendo per il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del
Tribunale del lavoro in ordine alla impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente ad oggetto gli avvisi di addebito, e per il rigetto del ricorso per il resto, con il favore delle spese.
Il ricorrente depositava memoria, insistendo nell'istanza di sospensione., che veniva rigettata con ordinanza del 12.12.2025.
All'udienza del 13.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione non essendo stati impugnati con il ricorso in esame gli avvisi di addebito, ma solo le cartelle sottese, relative a tributi locali ed erariali.
Il Comune di Milazzo, con gli allegati prodotti, ha documentato la notifica dei seguenti atti:
avviso di accertamento TARI 2014 notificato in data 8.1.2020 al ricorrente dopo la giacenza (doc. 11), avviso IMU 2012 notificato in data 23.11.2017 al ricorrente (doc. 5), avviso di accertamento IMU 2014 notificato il 31.12.2019 al destinatario dopo la giacenza (doc. 10); avviso id accertametno ICI 2011 notificato al ricorrente il 30.3.2017 (doc. 3); avviso di accertamento Tares 2013 notficato il 14.01,2019
(doc. 8); avviso di accertamento TASI 2014 notificato il 31.12.2019 al ricorrente dopo la giacenza (doc. 9); accertamento TARSU 2011 notificato al ricorrente il 30.3.2017 e accertamneto Tarsu notificato al ricorrente il 23.11.2017.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notiifica di alcune cartelle per compiuta giacenza o per consegna personalmente al destinatario e degli ulteriori atti:
atto di pignoramento presso terzi (doc. ….763001), notificato personalmente al destinatario l'11.10.2024 ; atto di pignoramento presso terzi (doc. ….762001), notificato personalmente al destinatario il 12.10.2024; intimazione di pagamento n. 2952024......065, consegnata personalmente al destinatario allo sportello il
24.4.2024, e pure dell'intimazione n. 1952025.....141 , notificata al destinatario il 12.6.2025.
Stante, pertanto, la documentata, e non contestata, notifica, nelle predette indicate, degli atti sopra richiamati, emessi medio tempore, ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta, non essendo evidentemente decorso alcun termine di prescrizione (decennale, quinquenanle o triennale) dall'anno 2024 (di notifica degli avvisi di intimazione) alla data del 17.06.2025, di notifica della comunicazione impugnata, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Ordinanza della S.C.
n. 23346/2024: ed ancora più recentemente ordinanza n. 8688/2025 ), in forza del quale la mancata impugnazione di un atto, medio tempore notificato e non impugnato (circostanza questa neppure allegata nel caso di specie), preclude al destinatario la possibilità di eccepire vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto intermedio.
Attesa, infatti, l'autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzano all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, con l'effetto che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernente nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto da contestare.
Quanto sopra vale anche per l'eccezione di decadenza.
Sono infondati anche gli altri vizi denunciati afferenti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Trattandosi di comunicazione preventiva non è richiesta l'indicazione dell'immobile da assoggetare.La
Corte ha, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.
l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo- sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca» - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare».
La Corte ha osservato che non depone in senso contrario, all'affermato principio di diritto, la prescrizione normativa che il suddetto preavviso deve essere notificato al «proprietario dell'immobile», trattandosi di precisazione finalizzata ad individuare il destinatario (ma non anche il contenuto) della relativa notifica, evidenziando inoltre che il principio generale in tema di responsabilità patrimoniale ai sensi dell'art. 2740
c.c. comporta che il creditore possa scegliere quali beni del debitore sottoporre a esecuzione forzata
(cass. Sez. trib. Sentenza n, 25456/2025).
Quanto alla carenza di prova (mancata indicazione del periculum in mora) occorre rilevre che...l'art. 77, comma 2 bis, del d.p.r. n. 602/1973 dispone che al comunicazioen preventiva deve contenere solamente l'avviso che in mancanza del apgamentod elel somme dovutenentro il termine di giorni trenta, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
La comunicazione impugnata ha un mero contenuto informativo-sollecitatorio, che non necessita della rappresentazione del periculum in mora.
Parimenti infondato è il motivo relativo al calcolo degli interessi di mora;
è sufficiente al riguardo richiamare le “informazioni” (v. pag. 18) riportate nell'atto impugnato, che contiene evidentemente i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege, “sicchè il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege” (cfr. Cass. Sez. Un. sentenza n. 22281/2022, secondo la quale, “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”).
Va aggiunto, peraltro, che grava sul debitore l'onere di provare l'eventuale errore di calcolo (cfr. Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 6288/2025, “...ove la cartella di pagamento reca i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege, sicchè il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege”).
In conclusione il ricorso va rigettato e confermato l'atto impugnato.
Sul ricorrente, in quanto soccombente, grava il pagamento delle spese del giudiizo, che si liquidano, come in dispositivo, in favore di ciascuna parte convenuta costituita.
Nulla nei confronti delle parti convenute non costituite Camera di Collercio e Regione Sicilia
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna parte costituita, in € 2.091,00, oltre accessori. Nulla nei confronti di Camera di Commercio e Regione Sicilia.
Messina 13.2.2026
Il Giudice est. IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Rita Gregorio dott. Nicola La Mantia
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA MANTIA NICOLA, Presidente
GREGORIO AR RITA, Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6163/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Milazzo - Via Risorgimento 27 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Tripi - Via Francesco Todaro 63 98060 Tripi ME
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IMU 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TARI 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TARI 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TASI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TASI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001040000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190002807850000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190014604500000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200001105630000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200001105630000 TARES 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200007900791000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025560161000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025560161000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210073409065000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220002789805000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220022955437000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220028282519000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220030632482001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230004348544000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230004348544000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230004348544000 TASI 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230010696000000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041088375000 ART.15 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 745/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.08.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate, dei Comuni di Milazzo e Tripi, della Camera di
Commercio di Messina e della Regione Sicilia, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 17.06.2025, eccependo la nullità dell'atto impugnato e delle cartelle sottese per violazione dell'art. 25 del d.p.r. n, 602/73 per omessa notifica delle cartelle;
la nullità della comunicazione per prescrizione quinquennale della cartella 29520190002807850000 (ICI 2011) presuntivamente notificata il
08.05.2019; per omessa indicazione delll'immobile oggetto della procedura, per carenza di motivazione e difetto di prova (omessa indicazione del periculum in mora), per carenza di motivazione in merito al calcolo degli interessi di mora indicati cumulativamente e non analiticamente. Concludeva per la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del titolo sottostante per prescrizione della sottostante cartella di pagamento n. 29520190002807850000 e per la nullità dell'atto impugnato per gli altri vizi denunciati;
in subordine, per la riduzione degli interessi ed aggi di riscossione;
nullità delle sanzioni ed interessi per prescrizione, con vittoria delle spese con distrazione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva, afferendo i vizi denunciati ad attività di competenza di Riscossione. Concludeva per l'inammissibiilità /rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Si costituiva pure il Comune di Milazzo, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
deduceva la notifica in data 30.07.2017 (doc. 3) dell'avviso di accertamento per ICI 2011 (cart....850 notif. 8.5.2019)
e degli avvisi di accertamento....(all. da 4 a 11); rilevava la non necessità della cd. C.A.D. e la definitività degli atti prodromici per mancata impugnazione. Concludeva per la carenza di legittimazione ed il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che deduceva la notifica delle cartelle
(alcune per compiuta giacenza, altre personalmente....) , nello specifico:
1) La cartella n. 29520190002807850000 è stata notificata a mezzo raccomandata e perfezionata per giacenza in data 08.05.2019;
2) La cartella n. 29520190014604500000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per giacenza in data 05.03.2020;
3) La cartella n. 29520200001105630000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per giacenza in data 23.10.2021;
4) La cartella n. 29520200007900791000 è stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 30.03.2022;
5) La cartella n. 29520210025560161000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 29.07.2022;
6) La cartella n. 29520210025560262000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 31.12.2022; 7) La cartella n. 2952021007340965000 è stata notificata a mani proprie in data 27.10.2022;
8) La cartella n. 29520220002789805000 è stata notificata in data 29.07.2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
9) La cartella n. 29520220022955437000 è stata notificata in data 05.10.2022 a mani proprie del destinatario;
10) La cartella n. 29520220028282519000 è stata notificata a mezzo raccomandata in data 09.03.2023 a mani proprie del destinatario;
11) La cartella n. 29520220030632482001 è stata notificata a mezzo posta raccomandata a mani proprie del destinatario;
12) La cartella n. 29520230004348544000 è stata notificata in data 31.07.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.
c.;
La cartella n. 29520230010696000000 è stata notificata in data 01.06.2023 a mani del destinatario ed altresì la notifica dell' AVE 89525018945120006000 in data 27.08.2024 al destinatario personalmente e successivamente la notifica delle seguenti intimazioni di pagamento:
n. 29520249004418065000 in data 24.04.2024 al destinatario personalmente;
n.
29520259010239141000 in data 12.06.2025 al destinatario personalmente;
in data 12.10.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi n. 29584202400003762001 personalmente al destinatario;
in data
12.10.2014 è stato notificato pignoramento presso terzi n. 29584202400003763001 personalmente al destinatario;
in data 17.06.2025, veniva notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n.
29576202500001040000, oggi impugnata. Con la conseguente cristallizzazione del credito per omessa impugazione dell'intimazione; richaiamando la sentenza della S. C. n. 6436/2025.
Contestava la fondatezza degli altri motivi (omessa indicazione dell'immobile oggetto dell'atto impugnato ed il difetto di motivazione), concludendo per il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del
Tribunale del lavoro in ordine alla impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente ad oggetto gli avvisi di addebito, e per il rigetto del ricorso per il resto, con il favore delle spese.
Il ricorrente depositava memoria, insistendo nell'istanza di sospensione., che veniva rigettata con ordinanza del 12.12.2025.
All'udienza del 13.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione non essendo stati impugnati con il ricorso in esame gli avvisi di addebito, ma solo le cartelle sottese, relative a tributi locali ed erariali.
Il Comune di Milazzo, con gli allegati prodotti, ha documentato la notifica dei seguenti atti:
avviso di accertamento TARI 2014 notificato in data 8.1.2020 al ricorrente dopo la giacenza (doc. 11), avviso IMU 2012 notificato in data 23.11.2017 al ricorrente (doc. 5), avviso di accertamento IMU 2014 notificato il 31.12.2019 al destinatario dopo la giacenza (doc. 10); avviso id accertametno ICI 2011 notificato al ricorrente il 30.3.2017 (doc. 3); avviso di accertamento Tares 2013 notficato il 14.01,2019
(doc. 8); avviso di accertamento TASI 2014 notificato il 31.12.2019 al ricorrente dopo la giacenza (doc. 9); accertamento TARSU 2011 notificato al ricorrente il 30.3.2017 e accertamneto Tarsu notificato al ricorrente il 23.11.2017.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notiifica di alcune cartelle per compiuta giacenza o per consegna personalmente al destinatario e degli ulteriori atti:
atto di pignoramento presso terzi (doc. ….763001), notificato personalmente al destinatario l'11.10.2024 ; atto di pignoramento presso terzi (doc. ….762001), notificato personalmente al destinatario il 12.10.2024; intimazione di pagamento n. 2952024......065, consegnata personalmente al destinatario allo sportello il
24.4.2024, e pure dell'intimazione n. 1952025.....141 , notificata al destinatario il 12.6.2025.
Stante, pertanto, la documentata, e non contestata, notifica, nelle predette indicate, degli atti sopra richiamati, emessi medio tempore, ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta, non essendo evidentemente decorso alcun termine di prescrizione (decennale, quinquenanle o triennale) dall'anno 2024 (di notifica degli avvisi di intimazione) alla data del 17.06.2025, di notifica della comunicazione impugnata, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Ordinanza della S.C.
n. 23346/2024: ed ancora più recentemente ordinanza n. 8688/2025 ), in forza del quale la mancata impugnazione di un atto, medio tempore notificato e non impugnato (circostanza questa neppure allegata nel caso di specie), preclude al destinatario la possibilità di eccepire vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto intermedio.
Attesa, infatti, l'autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzano all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, con l'effetto che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernente nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto da contestare.
Quanto sopra vale anche per l'eccezione di decadenza.
Sono infondati anche gli altri vizi denunciati afferenti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Trattandosi di comunicazione preventiva non è richiesta l'indicazione dell'immobile da assoggetare.La
Corte ha, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.
l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo- sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca» - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare».
La Corte ha osservato che non depone in senso contrario, all'affermato principio di diritto, la prescrizione normativa che il suddetto preavviso deve essere notificato al «proprietario dell'immobile», trattandosi di precisazione finalizzata ad individuare il destinatario (ma non anche il contenuto) della relativa notifica, evidenziando inoltre che il principio generale in tema di responsabilità patrimoniale ai sensi dell'art. 2740
c.c. comporta che il creditore possa scegliere quali beni del debitore sottoporre a esecuzione forzata
(cass. Sez. trib. Sentenza n, 25456/2025).
Quanto alla carenza di prova (mancata indicazione del periculum in mora) occorre rilevre che...l'art. 77, comma 2 bis, del d.p.r. n. 602/1973 dispone che al comunicazioen preventiva deve contenere solamente l'avviso che in mancanza del apgamentod elel somme dovutenentro il termine di giorni trenta, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
La comunicazione impugnata ha un mero contenuto informativo-sollecitatorio, che non necessita della rappresentazione del periculum in mora.
Parimenti infondato è il motivo relativo al calcolo degli interessi di mora;
è sufficiente al riguardo richiamare le “informazioni” (v. pag. 18) riportate nell'atto impugnato, che contiene evidentemente i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege, “sicchè il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege” (cfr. Cass. Sez. Un. sentenza n. 22281/2022, secondo la quale, “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”).
Va aggiunto, peraltro, che grava sul debitore l'onere di provare l'eventuale errore di calcolo (cfr. Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 6288/2025, “...ove la cartella di pagamento reca i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege, sicchè il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege”).
In conclusione il ricorso va rigettato e confermato l'atto impugnato.
Sul ricorrente, in quanto soccombente, grava il pagamento delle spese del giudiizo, che si liquidano, come in dispositivo, in favore di ciascuna parte convenuta costituita.
Nulla nei confronti delle parti convenute non costituite Camera di Collercio e Regione Sicilia
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna parte costituita, in € 2.091,00, oltre accessori. Nulla nei confronti di Camera di Commercio e Regione Sicilia.
Messina 13.2.2026
Il Giudice est. IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Rita Gregorio dott. Nicola La Mantia