Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 1185
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica delle cartelle sottese

    La Corte ha rigettato l'eccezione ritenendo provata la notifica delle cartelle da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Milazzo, anche tramite raccomandata, giacenza o consegna a mani proprie, e degli avvisi di accertamento da parte del Comune di Milazzo.

  • Rigettato
    Nullità per prescrizione quinquennale

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la notifica degli atti intermedi (avvisi di intimazione e pignoramenti) a partire dal 2024 e la notifica della comunicazione impugnata nel 2025 rendano infondata l'eccezione, in applicazione del principio che la mancata impugnazione di un atto intermedio preclude la deduzione di vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere in quella sede.

  • Rigettato
    Nullità per omessa indicazione dell'immobile oggetto della procedura

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha natura meramente informativa e sollecitatoria e non richiede l'indicazione specifica dell'immobile, ma solo del credito e della sua entità.

  • Rigettato
    Nullità per carenza di motivazione e difetto di prova (omessa indicazione del periculum in mora)

    La Corte ha rigettato il motivo, affermando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha un mero contenuto informativo-sollecitatorio e non necessita della rappresentazione del periculum in mora.

  • Rigettato
    Nullità per carenza di motivazione in merito al calcolo degli interessi di mora

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando le informazioni contenute nell'atto impugnato che permettono al contribuente di conoscere i criteri di calcolo degli interessi, e citando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la motivazione è congrua anche con il richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli accessori.

  • Rigettato
    Richiesta di riduzione degli interessi ed aggi di riscossione

    Il ricorso è stato rigettato nel suo complesso, pertanto anche la domanda subordinata di riduzione degli interessi ed aggi di riscossione è stata rigettata.

  • Rigettato
    Nullità delle sanzioni ed interessi per prescrizione

    Il ricorso è stato rigettato nel suo complesso, pertanto anche la domanda di nullità delle sanzioni ed interessi per prescrizione è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 1185
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1185
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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