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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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- 1. Diritto di abitazione: AnalisiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 5 aprile 2026
Il diritto di abitazione rappresenta una figura giuridica di notevole importanza nel panorama dei diritti reali di godimento, disciplinata principalmente dall'articolo 1022 del Codice Civile. Sebbene la sua definizione normativa sia concisa, le sue implicazioni pratiche e le distinzioni con istituti affini richiedono un'analisi approfondita, che tenga conto sia della sua natura strettamente personale sia del più ampio contesto del diritto sociale all'abitazione. NOZIONE E CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI ABITAZIONE Il Codice Civile definisce il diritto di abitazione come la facoltà del titolare di abitare una casa, ma con una precisa limitazione: Art. 1022. (Abitazione): Chi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Cerrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3536/2024 promossa da:
, c.f. in proprio ex art. 86 cpc;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
c.f. rappresentata e difesa dall'AVV. CP_1 C.F._2
SGARBI ANNA MARIA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: azione di accertamento insussistenza diritto personale di godimento casa familiare.
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere la seguente pronuncia: CP_1
1. “Accertare e dichiarare, l'insussistenza, delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale , per le ragioni di cui in narrativa;
CP_1
2. Accertare e condannare il coniuge assegnatario della casa coniugale CP_1
a rilasciare libero da persone e cose, entro termine di giorni trenta,
[...]
l'immobile sito in Carpi come descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Carpi, pagina 1 di 10 foglio 158, mappali 340 sub. 4 (quattro), Via Frignano n. 1, p. T, A/2, cl. 3, vani
5,5, RCE 596,51 e sub. 16 (sedici), Via Frignano n. 3, p. Si, C/6, ci. 4, mq 25,
RCE 96, 84;
3. Ordinare la cancellazione della trascrizione del 05.04.2013 Registro Particolare
4524, registro generale 8040, del diritto personale di godimento dell'immobile presso la Conservatoria dei RR.II di Modena;
4. Condannare la convenuta al pagamento, a titolo di indennizzo per
l'occupazione senza titolo dell'immobile de quo, (euro 272,00 mensile) con decorrenza dall'autosufficienza della figlia che risulta occupata Parte_2 alle dipendenze dell'azienda indicata dal 01/02/2017 e al cento percento(euro
544,00 mensile) dall'autosufficienza della figlia che risulta Persona_1 occupato alle dipendenze dell'azienda indicata dal 21/04/2024 sino alla consegna,
o quella diversa somma o decorrenza ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
5. Accertare e condannare la convenuta ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore dell'attore della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio”.
Nella narrativa del ricorso il ricorrente ha evidenziato: che in data 22.11.2016 aveva notificato alla atto di precetto per rilascio immobile con notifica del CP_1 titolo esecutivo (rappresentato dal decreto di trasferimento del Tribunale di
Modena Rep. 208 del 22.09.2016 emesso dal Giudice Delegato del fallimento n.
117/2013); che la con atto di citazione di opposizione a precetto, aveva CP_1 chiesto al Tribunale di Modena di dichiarare la nullità dell'atto di precetto per mancanza di titolo esecutivo;
che con sentenza n. 1910/2018 del 21.11.2018 il
Tribunale di Modena aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla CP_1 ed aveva accertato e dichiarato che lo stesso non avesse titolo per Parte_1 agire esecutivamente in forza del titolo esecutivo sopra indicato;
che l'appello avverso detta sentenza era stato rigettato in data 8.2.2022 dalla Corte d'Appello di Bologna;
che con ricorso in Cassazione lo stesso aveva impugnato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna e la Suprema Corte, con ordinanza della
Sez. 3 numero 10686 Anno 2024, pubblicata in data 19.04.2024, aveva rigettato il ricorso fornendo, tuttavia, degli spunti argomentativi rilevanti in questa sede.
pagina 2 di 10 Nel dettaglio il ricorrente ha rappresentato che nell'ordinanza della Corte di
Cassazione poc'anzi citata la Suprema Corte, nel rigettare l'impugnazione dallo stesso proposta avverso la sentenza della corte d'Appello di Bologna, aveva specificato che lo stesso non era peraltro “sprovvisto di mezzi di tutela nei confronti della per mutare la sua posizione di nudo proprietario, in una di CP_1 dominio “pieno” sull'(intero) immobile sul presupposto dell'insussistenza” (sia originaria che sopravvenuta), “delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale”, e ciò in relazione al venir meno dell'“interesse alla cui tutela è stata rivolta
l'assegnazione”, ovvero, “di regola, quello dei figli”.
Partendo quindi da questa premessa il ricorrente, ritenendo che l'appartamento in oggetto risultasse gravato dal diritto di abitazione a favore della in base a CP_1 sentenza consensuale di divorzio del 2.11.2005, quale assegnazione della casa coniugale a tutela delle due figlie e ha Parte_2 Persona_1 sostenuto che fossero venuti meno i presupposti del perdurare sine die dell'occupazione dell'immobile, in ragione della raggiunta autosufficienza economica delle figlie.
Conseguentemente lo stesso ha formulato le richieste sopra riportate, quantificando l'indennizzo di occupazione in base all'Accordo applicabile nel
Comune di CARPI per la stipulazione di contratti di locazione a canone concordato.
2. La parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso poiché inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
Nel dettaglio la convenuta ha precisato che nella sentenza di divorzio del
Tribunale di Modena n. 2217 del 29.12.2005 era stata recepita la libera volontà contrattuale delle parti in virtù della quale era stata disposta la cessione da CP_1
al marito della quota di metà della consistenza
[...] Controparte_2 immobiliare facente parte del fabbricato condominiale denominato Simona sito in via Cadamosto 34, paino 5 int. 10, mentre il aveva attribuito a Parte_2 CP_1
“il relativo diritto di abitazione” della casa in Carpi via Frignano n. 1 di sua
[...] proprietà.
pagina 3 di 10 La convenuta ha quindi precisato che, trattandosi di un diritto ex art. 1022 c.c. costituito con contratto e non un diritto personale di godimento come erroneamente rappresentato dal ricorrente, non sussisteva alcun obbligo di corrispondere un indennizzo per l'occupazione a carico di e delle CP_1 figlie.
3. In assenza di istanze istruttorie la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 4 marzo 2025 nella quale è stata trattenuta in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
4. Ciò detto preliminarmente la domanda del ricorrente deve essere qualificata come domanda di accertamento dell'insussistenza sopravvenuta delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale. In questa sede, invero, il ricorrente ha fatto valere l'inefficacia del titolo che legittima l'occupazione dell'immobile.
Nei tre gradi di giudizio sopra riportati (in primo grado, dinanzi al Tribunale di
Modena, in Corte d'Appello e di seguito in Cassazione) egli aveva, invece, fatto valere l'inopponibilità del titolo che legittimava l'odierna convenuta ad occupare l'immobile.
5. La risoluzione del caso di specie dovrà, quindi, prendere le mosse dall'interpretazione della clausola del divorzio con la quale è stato attribuito alla il diritto di abitazione sulla casa sita in Carpi via Frignano n. 1 di proprietà CP_1 dello essendo controversa tra le parti la natura di tale diritto. Parte_2
Invero l'attore assume che si tratta di diritto personale di godimento della casa familiare, assegnata al genitore collocatario delle figlie minori, e la convenuta che si tratta di diritto reale di abitazione.
In particolare, nella sentenza di divorzio consensuale del 29 dicembre 2005, si precisa che:” Per effetto della cessione di cui al punto 5) la sig.ra CP_1 lascerà la casa di Carpi via Cadamosto n. 34 int. 10 e si trasferirà, insieme alle figlie, nella casa di Carpi via Frignano n. 1 di proprietà del sig. , Controparte_2 sulla quale avrà il relativo diritto di abitazione”
Al fine di interpretare tale clausola si dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt.
1362 c.c. e ss. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro pagina 4 di 10 comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata (conf. Cass. n. 23142/2014).
Alla stessa stregua dovranno essere analizzate le differenze tra il diritto reale di abitazione e diritto personale di godimento della casa familiare assegnata al genitore collocatario. L'esame della questione richiede, invero, la necessaria sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Ebbene l'abitazione è un diritto reale di godimento su una cosa altrui, con il quale il titolare può abitare una casa, limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia
(art. 1022 c.c.). Secondo quanto disposto dagli artt. 1026 e 979 c.c., la durata del diritto di abitazione non può superare la vita dell'habitator; è invece possibile prevedere un termine inferiore alla durata della vita del titolare del diritto stesso;
contestualmente, i familiari dell'habitator possono beneficiare dell'alloggio, fino all'esistenza del diritto di abitazione.
Esso si può costituire mediante testamento, oppure con contratto, in base ad un accordo volontario tra le parti, da effettuarsi con una scrittura privata autenticata dal notaio, mediante la quale il proprietario costituisce il diritto di abitazione a favore di un altro soggetto, oppure trasferisce la nuda proprietà, riservandosi il diritto di abitazione;
deve essere necessariamente trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari, affinché sia opponibile verso chiunque, ai sensi dell'art.2653 c.c. Si estingue per il decesso dell'habitator, nonché per la scadenza del termine fissato nella scrittura privata autenticata dal notaio, oppure per sua rinuncia. Il diritto di abitazione è quindi un diritto reale di godimento che, cadendo sulla cosa altrui, rappresenta una limitazione del diritto del proprietario, il quale può essere tenuto al riconoscerlo, in quanto sussista un titolo, consacrato in un atto pubblico o in una scrittura privata, che possa spiegare efficacia nei suoi confronti e nei confronti dei terzi sia per essere stato da lui negozialmente predisposto, sia che rappresenti concessione, fatta per sé o a favore di altri, dal suo dante causa.
Il diritto di abitazione della casa familiare, invece, non è un diritto reale, ma un atipico diritto personale di godimento previsto nell'esclusivo interesse dei figli e non nell'interesse del coniuge affidatario.
pagina 5 di 10 Si tratta di un particolare diritto personale di godimento, che non si estingue con il decesso del coniuge non collocatario, visto che in questo caso non viene meno lo scopo per cui l'assegnazione è disposta. Infatti, tale diritto si estingue solo nel caso in cui vengono meno i suoi presupposti, ossia l'esistenza in vita del coniuge affidatario - atteso che, come detto, l'assegnazione della casa familiare viene fatta a quest'ultimo, seppure a tutela di interessi dei figli - il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte di questi dell'indipendenza economica.
Fatta questa disamina appare evidente che, sotto il profilo strettamente giuridico, il diritto di abitazione previsto negli accordi di separazione in esame può essere ricondotto nel contenitore applicativo di cui all'art. 1022 c.c., rispettandone la forma, (è stato previsto nella sentenza di separazione consensuale, che risulta trascritta), nonché i tempi (non risulta aver superato, allo stato attuale, la durata in vita dell'habitator).
Con riguardo al primo degli aspetti sopra menzionati giova precisare che la giurisprudenza ha da tempo ammesso gli accordi traslativi o costitutivi di diritti reali tra i coniugi, in sede di separazione consensuale, come accaduto nella specie. Sul punto si sono soffermate anche le Sezioni Unite. Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657
c.c., alle condizioni previste nella sentenza (Cass. Sez. U. 21761/2021).
Può attribuirsi alla dicitura diritto di abitazione contenuta negli accordi di separazione sopra richiamati natura di diritto reale di godimento anche muovendo da una analisi strettamente interpretativa di tale clausola (argomento ex art. 1362 c.c.).
pagina 6 di 10 Ed invero, solo in via di prima approssimazione, la previsione che la casa è stata abitata dalla moglie e dalle figlie, al tempo non maggiorenni e non economicamente autosufficienti, sembrerebbe deporre per la costituzione di un diritto personale di godimento a suo favore, ovvero per l'assegnazione della casa coniugale alla madre quale genitore collocatario della prole minorenne.
Tuttavia, da un'analisi più attenta tesa all'interpretazione della reale volontà delle parti, in relazione alla quale il giudicante deve tenere in debito conto anche del comportamento delle parti e della loro successiva condotta, l'approdo non risulta il medesimo. Ed invero, la stessa mancata richiesta da parte del coniuge proprietario dell'immobile sul quale è stato previsto un diritto di abitazione a favore della (il della revoca dell'assegnazione della casa CP_1 Parte_2 familiare (sub specie di modifica delle condizioni di separazione) all'esito della raggiunta maggiore età delle figlie, nonché della indipendenza economica delle stesse, e dunque la condotta delle parti successiva al divorzio, depone per la lettura di tale clausola come diritto reale di abitazione ex art. 1022 c.c.
Occorre invero ricordare che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati,
l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex art. 710
c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass. n.5061/2021), principi applicabili anche al divorzio consensuale. Quindi la previsione di un diritto di abitazione sull'immobile oggetto del presente giudizio a favore dell'odierna convenuta rappresenta un patto autonomo, non suscettibile di modifica, invero mai azionata dall'ex marito.
Milita inoltre a favore della tesi della natura di diritto reale anche il dato letterale dell'accordo.
pagina 7 di 10 Le parti hanno invero previsto che “per effetto della cessione di cui al punto 5”,
(ovvero da al marito della quota di metà della CP_1 Controparte_2 consistenza immobiliare facente parte del fabbricato condominiale denominato
Simona sito in via Cadamosto 34, paino 5 int. 10 ex casa coniugale), la stessa avrebbe ricevuto il diritto di abitazione sull'immobile in Carpi via Frignano n. 1 di prorpietà del nel quale si sarebbe trasferita unitamente alle figlie. Parte_2
Appare quindi evidente che la previsione del diritto di abitazione è stata dalle parti prevista come una sorta di equo scambio rispetto alla cessione di quota di metà della consistenza immobiliare rappresentata dalla casa sita in Carpi via
Frignano n. 1.
Da ultimo deve essere fortemente valorizzata la circostanza che l'immobile ceduto dalla all'ex coniuge, per quanto evincibile dalla sentenza di separazione CP_1 consensuale depositata in atti, è proprio quello che aveva rappresentato, durante la durata della vita matrimoniale, la casa coniugale.
Da ciò consegue, a maggior ragione, che il diritto di abitazione attribuito alla sull'immobile oggetto del presente giudizio, non può essere considerato CP_1 come diritto personale di godimento in ragione della veste di genitore collocatario, difettando la casa in esame della stessa connotazione di casa familiare.
Invero la giurisprudenza ha individuato la casa familiare come “l'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza” (Cass. Civ. 14553 del 2011), e, in particolare privilegiando l'interesse dei figli, tale casa deve essere “l'habitat domestico inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la casa familiare” (Cass. 10453 del 2022) e “l'ambiente domestico utile al minore” (Cass.
Civ. 24106 del 2023).
L'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale. Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, principalmente rivolto al coniuge affidatario o convivente con i figli, è destinato a creare un pagina 8 di 10 vincolo di destinazione sui generis collegato all'interesse superiore dei figli che si configura come un diritto personale di godimento sull'immobile.
In sintesi, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli è prevista a tutela dell'interesse della prole a conservare il proprio “habitat” famigliare, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie, essendosi la prole trasferita con la madre in un'abitazione differente da quella vissuta negli anni di durata del matrimonio tra i propri genitori.
Vale la pena evidenziare, da ultimo, che qualora l'intenzione delle parti fosse stata quella di prevedere in sede divorzile un diritto personale di godimento a favore della lo avrebbero fatto in modo espresso, così come espressamente CP_1 previsto al punto 2 delle condizioni di separazione, (doc 17 di parte resistente), laddove è infatti precisato: “il diritto di abitazione, inteso quale diritto personale di godimento della casa coniugale sita in Carpi (MO) via A. Cadamosto n. 34 di comproprietà dei ricorrenti, spetta alla Signora che la occuperà CP_1 unitamente alle figlie”.
In definitiva le argomentazioni della Suprema Corte di Cassazione, circa i mezzi di tutela messi a disposizione dall'ordinamento per l'odierno attore, nella necessità di un bilanciamento tra tutele familiari e certezze dei rapporti patrimoniali, afferiscono all'ipotesi in cui il nudo proprietario s'interfacci con un coniuge assegnatario della casa coniugale a fronte del venir meno dell'interesse alla cui tutela è stata rivolta l'assegnazione (di regola quello dei figli). Nel caso di specie, tuttavia, per tutte le ragioni sopra riportate, l'odierna convenuta non può essere considerata assegnataria dell'immobile oggetto del presente procedimento in qualità di genitore collocatario del minore, conseguentemente il ricorrente non può usufruire dello strumento di tutela invocato con il presente ricorso.
Vale infine la pena evidenziare che nello stesso provvedimento della Suprema
Corte citato dall'attore il diritto di abitazione dell'odierna convenuta viene qualificato come diritto reale (“A prescindere dalla circostanza che il diritto reale altrui sul bene trasferito gli era ben noto, tanto da determinare anche un sensibile abbattimento del costo di trasferimento e da rendergli chiaro l'oggetto dell'acquisto e da costituirlo come necessariamente consapevole della sua esatta
pagina 9 di 10 consistenza”) e non come diritto personale di godimento (cosa che avrebbe consentito di ricondurre la fattispecie nel novero di cui all'art. 337 sexies c.c.)
Conseguentemente, per tutte le argomentazioni sopra riportate, l'azione di accertamento finalizzata a conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima proposta dal ricorrente, deve essere rigettata.
La peculiarità della questione affrontata consente, tuttavia, di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice unico Dr.ssa Francesca Cerrone, sul ricorso promosso da nei confronti di , Parte_1 CP_1 definitivamente decidendo, provvede nel seguente modo:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa per intero le spese del presente giudizio.
Modena 3 aprile 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Cerrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3536/2024 promossa da:
, c.f. in proprio ex art. 86 cpc;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
c.f. rappresentata e difesa dall'AVV. CP_1 C.F._2
SGARBI ANNA MARIA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: azione di accertamento insussistenza diritto personale di godimento casa familiare.
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere la seguente pronuncia: CP_1
1. “Accertare e dichiarare, l'insussistenza, delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale , per le ragioni di cui in narrativa;
CP_1
2. Accertare e condannare il coniuge assegnatario della casa coniugale CP_1
a rilasciare libero da persone e cose, entro termine di giorni trenta,
[...]
l'immobile sito in Carpi come descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Carpi, pagina 1 di 10 foglio 158, mappali 340 sub. 4 (quattro), Via Frignano n. 1, p. T, A/2, cl. 3, vani
5,5, RCE 596,51 e sub. 16 (sedici), Via Frignano n. 3, p. Si, C/6, ci. 4, mq 25,
RCE 96, 84;
3. Ordinare la cancellazione della trascrizione del 05.04.2013 Registro Particolare
4524, registro generale 8040, del diritto personale di godimento dell'immobile presso la Conservatoria dei RR.II di Modena;
4. Condannare la convenuta al pagamento, a titolo di indennizzo per
l'occupazione senza titolo dell'immobile de quo, (euro 272,00 mensile) con decorrenza dall'autosufficienza della figlia che risulta occupata Parte_2 alle dipendenze dell'azienda indicata dal 01/02/2017 e al cento percento(euro
544,00 mensile) dall'autosufficienza della figlia che risulta Persona_1 occupato alle dipendenze dell'azienda indicata dal 21/04/2024 sino alla consegna,
o quella diversa somma o decorrenza ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
5. Accertare e condannare la convenuta ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore dell'attore della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio”.
Nella narrativa del ricorso il ricorrente ha evidenziato: che in data 22.11.2016 aveva notificato alla atto di precetto per rilascio immobile con notifica del CP_1 titolo esecutivo (rappresentato dal decreto di trasferimento del Tribunale di
Modena Rep. 208 del 22.09.2016 emesso dal Giudice Delegato del fallimento n.
117/2013); che la con atto di citazione di opposizione a precetto, aveva CP_1 chiesto al Tribunale di Modena di dichiarare la nullità dell'atto di precetto per mancanza di titolo esecutivo;
che con sentenza n. 1910/2018 del 21.11.2018 il
Tribunale di Modena aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla CP_1 ed aveva accertato e dichiarato che lo stesso non avesse titolo per Parte_1 agire esecutivamente in forza del titolo esecutivo sopra indicato;
che l'appello avverso detta sentenza era stato rigettato in data 8.2.2022 dalla Corte d'Appello di Bologna;
che con ricorso in Cassazione lo stesso aveva impugnato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna e la Suprema Corte, con ordinanza della
Sez. 3 numero 10686 Anno 2024, pubblicata in data 19.04.2024, aveva rigettato il ricorso fornendo, tuttavia, degli spunti argomentativi rilevanti in questa sede.
pagina 2 di 10 Nel dettaglio il ricorrente ha rappresentato che nell'ordinanza della Corte di
Cassazione poc'anzi citata la Suprema Corte, nel rigettare l'impugnazione dallo stesso proposta avverso la sentenza della corte d'Appello di Bologna, aveva specificato che lo stesso non era peraltro “sprovvisto di mezzi di tutela nei confronti della per mutare la sua posizione di nudo proprietario, in una di CP_1 dominio “pieno” sull'(intero) immobile sul presupposto dell'insussistenza” (sia originaria che sopravvenuta), “delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale”, e ciò in relazione al venir meno dell'“interesse alla cui tutela è stata rivolta
l'assegnazione”, ovvero, “di regola, quello dei figli”.
Partendo quindi da questa premessa il ricorrente, ritenendo che l'appartamento in oggetto risultasse gravato dal diritto di abitazione a favore della in base a CP_1 sentenza consensuale di divorzio del 2.11.2005, quale assegnazione della casa coniugale a tutela delle due figlie e ha Parte_2 Persona_1 sostenuto che fossero venuti meno i presupposti del perdurare sine die dell'occupazione dell'immobile, in ragione della raggiunta autosufficienza economica delle figlie.
Conseguentemente lo stesso ha formulato le richieste sopra riportate, quantificando l'indennizzo di occupazione in base all'Accordo applicabile nel
Comune di CARPI per la stipulazione di contratti di locazione a canone concordato.
2. La parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso poiché inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
Nel dettaglio la convenuta ha precisato che nella sentenza di divorzio del
Tribunale di Modena n. 2217 del 29.12.2005 era stata recepita la libera volontà contrattuale delle parti in virtù della quale era stata disposta la cessione da CP_1
al marito della quota di metà della consistenza
[...] Controparte_2 immobiliare facente parte del fabbricato condominiale denominato Simona sito in via Cadamosto 34, paino 5 int. 10, mentre il aveva attribuito a Parte_2 CP_1
“il relativo diritto di abitazione” della casa in Carpi via Frignano n. 1 di sua
[...] proprietà.
pagina 3 di 10 La convenuta ha quindi precisato che, trattandosi di un diritto ex art. 1022 c.c. costituito con contratto e non un diritto personale di godimento come erroneamente rappresentato dal ricorrente, non sussisteva alcun obbligo di corrispondere un indennizzo per l'occupazione a carico di e delle CP_1 figlie.
3. In assenza di istanze istruttorie la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 4 marzo 2025 nella quale è stata trattenuta in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
4. Ciò detto preliminarmente la domanda del ricorrente deve essere qualificata come domanda di accertamento dell'insussistenza sopravvenuta delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale. In questa sede, invero, il ricorrente ha fatto valere l'inefficacia del titolo che legittima l'occupazione dell'immobile.
Nei tre gradi di giudizio sopra riportati (in primo grado, dinanzi al Tribunale di
Modena, in Corte d'Appello e di seguito in Cassazione) egli aveva, invece, fatto valere l'inopponibilità del titolo che legittimava l'odierna convenuta ad occupare l'immobile.
5. La risoluzione del caso di specie dovrà, quindi, prendere le mosse dall'interpretazione della clausola del divorzio con la quale è stato attribuito alla il diritto di abitazione sulla casa sita in Carpi via Frignano n. 1 di proprietà CP_1 dello essendo controversa tra le parti la natura di tale diritto. Parte_2
Invero l'attore assume che si tratta di diritto personale di godimento della casa familiare, assegnata al genitore collocatario delle figlie minori, e la convenuta che si tratta di diritto reale di abitazione.
In particolare, nella sentenza di divorzio consensuale del 29 dicembre 2005, si precisa che:” Per effetto della cessione di cui al punto 5) la sig.ra CP_1 lascerà la casa di Carpi via Cadamosto n. 34 int. 10 e si trasferirà, insieme alle figlie, nella casa di Carpi via Frignano n. 1 di proprietà del sig. , Controparte_2 sulla quale avrà il relativo diritto di abitazione”
Al fine di interpretare tale clausola si dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt.
1362 c.c. e ss. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro pagina 4 di 10 comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata (conf. Cass. n. 23142/2014).
Alla stessa stregua dovranno essere analizzate le differenze tra il diritto reale di abitazione e diritto personale di godimento della casa familiare assegnata al genitore collocatario. L'esame della questione richiede, invero, la necessaria sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Ebbene l'abitazione è un diritto reale di godimento su una cosa altrui, con il quale il titolare può abitare una casa, limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia
(art. 1022 c.c.). Secondo quanto disposto dagli artt. 1026 e 979 c.c., la durata del diritto di abitazione non può superare la vita dell'habitator; è invece possibile prevedere un termine inferiore alla durata della vita del titolare del diritto stesso;
contestualmente, i familiari dell'habitator possono beneficiare dell'alloggio, fino all'esistenza del diritto di abitazione.
Esso si può costituire mediante testamento, oppure con contratto, in base ad un accordo volontario tra le parti, da effettuarsi con una scrittura privata autenticata dal notaio, mediante la quale il proprietario costituisce il diritto di abitazione a favore di un altro soggetto, oppure trasferisce la nuda proprietà, riservandosi il diritto di abitazione;
deve essere necessariamente trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari, affinché sia opponibile verso chiunque, ai sensi dell'art.2653 c.c. Si estingue per il decesso dell'habitator, nonché per la scadenza del termine fissato nella scrittura privata autenticata dal notaio, oppure per sua rinuncia. Il diritto di abitazione è quindi un diritto reale di godimento che, cadendo sulla cosa altrui, rappresenta una limitazione del diritto del proprietario, il quale può essere tenuto al riconoscerlo, in quanto sussista un titolo, consacrato in un atto pubblico o in una scrittura privata, che possa spiegare efficacia nei suoi confronti e nei confronti dei terzi sia per essere stato da lui negozialmente predisposto, sia che rappresenti concessione, fatta per sé o a favore di altri, dal suo dante causa.
Il diritto di abitazione della casa familiare, invece, non è un diritto reale, ma un atipico diritto personale di godimento previsto nell'esclusivo interesse dei figli e non nell'interesse del coniuge affidatario.
pagina 5 di 10 Si tratta di un particolare diritto personale di godimento, che non si estingue con il decesso del coniuge non collocatario, visto che in questo caso non viene meno lo scopo per cui l'assegnazione è disposta. Infatti, tale diritto si estingue solo nel caso in cui vengono meno i suoi presupposti, ossia l'esistenza in vita del coniuge affidatario - atteso che, come detto, l'assegnazione della casa familiare viene fatta a quest'ultimo, seppure a tutela di interessi dei figli - il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte di questi dell'indipendenza economica.
Fatta questa disamina appare evidente che, sotto il profilo strettamente giuridico, il diritto di abitazione previsto negli accordi di separazione in esame può essere ricondotto nel contenitore applicativo di cui all'art. 1022 c.c., rispettandone la forma, (è stato previsto nella sentenza di separazione consensuale, che risulta trascritta), nonché i tempi (non risulta aver superato, allo stato attuale, la durata in vita dell'habitator).
Con riguardo al primo degli aspetti sopra menzionati giova precisare che la giurisprudenza ha da tempo ammesso gli accordi traslativi o costitutivi di diritti reali tra i coniugi, in sede di separazione consensuale, come accaduto nella specie. Sul punto si sono soffermate anche le Sezioni Unite. Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657
c.c., alle condizioni previste nella sentenza (Cass. Sez. U. 21761/2021).
Può attribuirsi alla dicitura diritto di abitazione contenuta negli accordi di separazione sopra richiamati natura di diritto reale di godimento anche muovendo da una analisi strettamente interpretativa di tale clausola (argomento ex art. 1362 c.c.).
pagina 6 di 10 Ed invero, solo in via di prima approssimazione, la previsione che la casa è stata abitata dalla moglie e dalle figlie, al tempo non maggiorenni e non economicamente autosufficienti, sembrerebbe deporre per la costituzione di un diritto personale di godimento a suo favore, ovvero per l'assegnazione della casa coniugale alla madre quale genitore collocatario della prole minorenne.
Tuttavia, da un'analisi più attenta tesa all'interpretazione della reale volontà delle parti, in relazione alla quale il giudicante deve tenere in debito conto anche del comportamento delle parti e della loro successiva condotta, l'approdo non risulta il medesimo. Ed invero, la stessa mancata richiesta da parte del coniuge proprietario dell'immobile sul quale è stato previsto un diritto di abitazione a favore della (il della revoca dell'assegnazione della casa CP_1 Parte_2 familiare (sub specie di modifica delle condizioni di separazione) all'esito della raggiunta maggiore età delle figlie, nonché della indipendenza economica delle stesse, e dunque la condotta delle parti successiva al divorzio, depone per la lettura di tale clausola come diritto reale di abitazione ex art. 1022 c.c.
Occorre invero ricordare che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati,
l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex art. 710
c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass. n.5061/2021), principi applicabili anche al divorzio consensuale. Quindi la previsione di un diritto di abitazione sull'immobile oggetto del presente giudizio a favore dell'odierna convenuta rappresenta un patto autonomo, non suscettibile di modifica, invero mai azionata dall'ex marito.
Milita inoltre a favore della tesi della natura di diritto reale anche il dato letterale dell'accordo.
pagina 7 di 10 Le parti hanno invero previsto che “per effetto della cessione di cui al punto 5”,
(ovvero da al marito della quota di metà della CP_1 Controparte_2 consistenza immobiliare facente parte del fabbricato condominiale denominato
Simona sito in via Cadamosto 34, paino 5 int. 10 ex casa coniugale), la stessa avrebbe ricevuto il diritto di abitazione sull'immobile in Carpi via Frignano n. 1 di prorpietà del nel quale si sarebbe trasferita unitamente alle figlie. Parte_2
Appare quindi evidente che la previsione del diritto di abitazione è stata dalle parti prevista come una sorta di equo scambio rispetto alla cessione di quota di metà della consistenza immobiliare rappresentata dalla casa sita in Carpi via
Frignano n. 1.
Da ultimo deve essere fortemente valorizzata la circostanza che l'immobile ceduto dalla all'ex coniuge, per quanto evincibile dalla sentenza di separazione CP_1 consensuale depositata in atti, è proprio quello che aveva rappresentato, durante la durata della vita matrimoniale, la casa coniugale.
Da ciò consegue, a maggior ragione, che il diritto di abitazione attribuito alla sull'immobile oggetto del presente giudizio, non può essere considerato CP_1 come diritto personale di godimento in ragione della veste di genitore collocatario, difettando la casa in esame della stessa connotazione di casa familiare.
Invero la giurisprudenza ha individuato la casa familiare come “l'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza” (Cass. Civ. 14553 del 2011), e, in particolare privilegiando l'interesse dei figli, tale casa deve essere “l'habitat domestico inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la casa familiare” (Cass. 10453 del 2022) e “l'ambiente domestico utile al minore” (Cass.
Civ. 24106 del 2023).
L'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale. Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, principalmente rivolto al coniuge affidatario o convivente con i figli, è destinato a creare un pagina 8 di 10 vincolo di destinazione sui generis collegato all'interesse superiore dei figli che si configura come un diritto personale di godimento sull'immobile.
In sintesi, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli è prevista a tutela dell'interesse della prole a conservare il proprio “habitat” famigliare, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie, essendosi la prole trasferita con la madre in un'abitazione differente da quella vissuta negli anni di durata del matrimonio tra i propri genitori.
Vale la pena evidenziare, da ultimo, che qualora l'intenzione delle parti fosse stata quella di prevedere in sede divorzile un diritto personale di godimento a favore della lo avrebbero fatto in modo espresso, così come espressamente CP_1 previsto al punto 2 delle condizioni di separazione, (doc 17 di parte resistente), laddove è infatti precisato: “il diritto di abitazione, inteso quale diritto personale di godimento della casa coniugale sita in Carpi (MO) via A. Cadamosto n. 34 di comproprietà dei ricorrenti, spetta alla Signora che la occuperà CP_1 unitamente alle figlie”.
In definitiva le argomentazioni della Suprema Corte di Cassazione, circa i mezzi di tutela messi a disposizione dall'ordinamento per l'odierno attore, nella necessità di un bilanciamento tra tutele familiari e certezze dei rapporti patrimoniali, afferiscono all'ipotesi in cui il nudo proprietario s'interfacci con un coniuge assegnatario della casa coniugale a fronte del venir meno dell'interesse alla cui tutela è stata rivolta l'assegnazione (di regola quello dei figli). Nel caso di specie, tuttavia, per tutte le ragioni sopra riportate, l'odierna convenuta non può essere considerata assegnataria dell'immobile oggetto del presente procedimento in qualità di genitore collocatario del minore, conseguentemente il ricorrente non può usufruire dello strumento di tutela invocato con il presente ricorso.
Vale infine la pena evidenziare che nello stesso provvedimento della Suprema
Corte citato dall'attore il diritto di abitazione dell'odierna convenuta viene qualificato come diritto reale (“A prescindere dalla circostanza che il diritto reale altrui sul bene trasferito gli era ben noto, tanto da determinare anche un sensibile abbattimento del costo di trasferimento e da rendergli chiaro l'oggetto dell'acquisto e da costituirlo come necessariamente consapevole della sua esatta
pagina 9 di 10 consistenza”) e non come diritto personale di godimento (cosa che avrebbe consentito di ricondurre la fattispecie nel novero di cui all'art. 337 sexies c.c.)
Conseguentemente, per tutte le argomentazioni sopra riportate, l'azione di accertamento finalizzata a conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima proposta dal ricorrente, deve essere rigettata.
La peculiarità della questione affrontata consente, tuttavia, di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice unico Dr.ssa Francesca Cerrone, sul ricorso promosso da nei confronti di , Parte_1 CP_1 definitivamente decidendo, provvede nel seguente modo:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa per intero le spese del presente giudizio.
Modena 3 aprile 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
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