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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3985/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3985/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 6337/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Frattamaggiore, alla via Biancardi n. 22, presso lo studio degli avv.ti
LE D'NI e EP D'NI, dai quali è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide
LA e CO MO, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19/03/2025 parte ricorrente ha esposto di essere stata sottoposta a visita di revisione all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 67%, con conseguente perdita del beneficio dell'assegno di invalidità civile;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis
c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all' riconoscendola invalida al 67%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. CP_2
1 Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. Persona_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno di invalidità civile, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “La sig.ra è affetta da: carcinoma mammario a destra Parte_1
(pT1c N0 MO) nel 2019 trattato con quadrantectomia e linfadenectomia del linfonodo sentinella, chemioterapia e radioterapia in attuale trattamento con terapia ormonale, sindrome ansioso- depressiva. Il complesso menomativo determina un grado di invalidità del 67%, quindi la
2 ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Si tratta di soggetto infra65enne per cui il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al D.M. 5-2-1992. Il carcinoma mammario a destra (pT1c N0 MO) nel 2019 trattato con quadrantectomia e linfadenectomia del linfonodo sentinella, chemioterapia e radioterapia in attuale trattamento con terapia ormonale è valutabile al 50 % con criterio analogico-proporzionale al riferimento tabellare n. 9322 a “neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale- 11%”. Si precisa che essendo trascorsi diversi anni dalla diagnosi senza segni di recidiva, tale condizione, non è meritevole di una percentuale invalidate maggiore, ma ai fini dell'invalidità è necessario inquadrare i danni più lievi. La sindrome ansioso-depressiva è valutabile al 30% con criterio analogicoproporzionale al riferimento tabellare n. 2205 “sindrome depressiva endoreattiva media 25%”. Pertanto la percentuale invalidante complessiva è del 67%; quindi la ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno
d'assistenza mensile”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente, nonostante l'avvenuta valutazione di tutte le certificazioni mediche depositate e di tutte le patologie sofferte, non è riuscito a riconoscere alle stesse il giusto rilievo. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia.
3 Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
4 Si comunichi.
Aversa, 10.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3985/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 6337/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Frattamaggiore, alla via Biancardi n. 22, presso lo studio degli avv.ti
LE D'NI e EP D'NI, dai quali è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide
LA e CO MO, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19/03/2025 parte ricorrente ha esposto di essere stata sottoposta a visita di revisione all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 67%, con conseguente perdita del beneficio dell'assegno di invalidità civile;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis
c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all' riconoscendola invalida al 67%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. CP_2
1 Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. Persona_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno di invalidità civile, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “La sig.ra è affetta da: carcinoma mammario a destra Parte_1
(pT1c N0 MO) nel 2019 trattato con quadrantectomia e linfadenectomia del linfonodo sentinella, chemioterapia e radioterapia in attuale trattamento con terapia ormonale, sindrome ansioso- depressiva. Il complesso menomativo determina un grado di invalidità del 67%, quindi la
2 ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Si tratta di soggetto infra65enne per cui il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al D.M. 5-2-1992. Il carcinoma mammario a destra (pT1c N0 MO) nel 2019 trattato con quadrantectomia e linfadenectomia del linfonodo sentinella, chemioterapia e radioterapia in attuale trattamento con terapia ormonale è valutabile al 50 % con criterio analogico-proporzionale al riferimento tabellare n. 9322 a “neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale- 11%”. Si precisa che essendo trascorsi diversi anni dalla diagnosi senza segni di recidiva, tale condizione, non è meritevole di una percentuale invalidate maggiore, ma ai fini dell'invalidità è necessario inquadrare i danni più lievi. La sindrome ansioso-depressiva è valutabile al 30% con criterio analogicoproporzionale al riferimento tabellare n. 2205 “sindrome depressiva endoreattiva media 25%”. Pertanto la percentuale invalidante complessiva è del 67%; quindi la ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno
d'assistenza mensile”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente, nonostante l'avvenuta valutazione di tutte le certificazioni mediche depositate e di tutte le patologie sofferte, non è riuscito a riconoscere alle stesse il giusto rilievo. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia.
3 Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
4 Si comunichi.
Aversa, 10.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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