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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1204/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Carla Parte_1 Parte_2
Marcantelli, ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 01/03/2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in ALATRI il 29/06/1996 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 38 – Parte II- Serie A – Anno 1996); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti, non essendovi prole minore, e regolamentati anche i rapporti patrimoniali che riguardano la prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
viste le note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 26.03.2025 e le modifiche congiuntamente apportate al ricorso congiuntamente sottoscritte, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 25.03.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (17/05/2017) nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 732/2017 r.g. in esito al quale con decreto n. 6707/2017 del 26/05/2017 le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1
per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al Parte_2 ricorso a firma congiunta depositato il 01.03.2025, come modificato con note di trattazione scritta del 26.03.2025, e in accoglimento della stessa DICHIARA
1 La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ALATRI il 29/06/1996 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 38 – Parte II- Serie A – Anno 1996) da nato a [...] il [...] e da nata a Parte_2 Parte_1
FROSINONE il 28/04/1970, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti come modificato con note di trattazione scritta del 26.03.2025; ORDINA All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALATRI di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 38 – Parte II- Serie A – Anno 1996). Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 23.04.2025 Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1204/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Carla Parte_1 Parte_2
Marcantelli, ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 01/03/2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in ALATRI il 29/06/1996 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 38 – Parte II- Serie A – Anno 1996); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti, non essendovi prole minore, e regolamentati anche i rapporti patrimoniali che riguardano la prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
viste le note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 26.03.2025 e le modifiche congiuntamente apportate al ricorso congiuntamente sottoscritte, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 25.03.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (17/05/2017) nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 732/2017 r.g. in esito al quale con decreto n. 6707/2017 del 26/05/2017 le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1
per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al Parte_2 ricorso a firma congiunta depositato il 01.03.2025, come modificato con note di trattazione scritta del 26.03.2025, e in accoglimento della stessa DICHIARA
1 La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ALATRI il 29/06/1996 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 38 – Parte II- Serie A – Anno 1996) da nato a [...] il [...] e da nata a Parte_2 Parte_1
FROSINONE il 28/04/1970, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti come modificato con note di trattazione scritta del 26.03.2025; ORDINA All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALATRI di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 38 – Parte II- Serie A – Anno 1996). Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 23.04.2025 Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA
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