TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10419 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 78684/2019 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. TO LO - Presidente
Dott. UR TI - Giudice rel.
Dott. Alfredo Landi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 78684 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 4 dicembre 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Bastia Umbra (PG), Via Carlo Marx n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Piazza Mazzini n. 66;
- opponente
E
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (codice fiscale Controparte_1
), rappresentata da con sede legale in Milano, via Galileo Galilei n. P.IVA_1 Controparte_2
1 7 (codice fiscale , rappresentata e difesa dall' Avv. Saverio Gianni elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Marcello Prestinari n. 13;
- opposta
E Controparte_3
con sede legale in Conegliano (TV), Via TO Alfieri 1 (codice fiscale Controparte_4
), rappresentata in forza di procura speciale da , con sede legale in P.IVA_3 Controparte_2
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 (codice fiscale ), in persona del procuratore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Gianni ed elettivamente domiciliata presso lo studio in
Roma, Via Marcello Prestinari n. 13;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
4 dicembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 [...]
e per essa dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al CP_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 19065/2019, emesso in data 25.09.2019 per sentir “In via pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito dalla legge n. 98 del 09.08.2013, dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione, in assenza del previo tentativo obbligatorio di mediazione, con ogni conseguente statuizione. In via principale, attesa l'inesistenza
o, quantomeno, l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità del credito rivendicato dalla CP_2
in rappresentanza della Intesa San Paolo S.p.A., nei confronti della ricorrente, per le
[...] ragioni tutte suesposte, revocare, annullare e, comunque, accertare l'inefficacia del decreto ingiuntivo … notificato il 21 ottobre 2019, giacché emesso in contrasto con le inderogabili disposizioni di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., oltreché per totale sua infondatezza, giuridica e sostanziale. In via principale conseguente, acclarata l'applicazione di un tasso annuo extralegale, sì come derivante dal cumulo della percentuale base e delle maggiorazioni inerenti la mora contrattuale, relativamente ai contratti di conto corrente n. 2946 e n. 3267, rispettivamente accesi alle date dell'11/07/2013 e del 23.06.2016, nonché al finanziamento n. 0B31047100606 dell'11
2 luglio 2016, onde l'usura, oltreché la costante e reiterata applicazione di interessi anatocistici, dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia giuridica dei sovramenzionati atti negoziali e, per
l'effetto, pronunziarsi per l'integrale rifusione dell'indebito e la conseguente condanna dell'istituto bancario al risarcimento dei danni, disponendo, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342
c.c., l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili. In via principale concorrente, acclarata la palese violazione e contrarietà a cogenti principi dell'ordinamento, ad ineludibili prescrizioni civilistiche ed alle specifiche disposizioni in materia di tutela della concorrenza della fideiussione prestata dalla RA , pronunziarsi, anche a norma dell'art. 1939 Parte_1
c.c. e seguenti, per la radicale nullità ed inefficacia giuridica dell'atto di garanzia personale datato
5 dicembre 2014, con ogni conseguente statuizione in ordine alla liberatoria dal vincolo di solidarietà passiva. Vittoria di spese…”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 21 ottobre 2019, la notificazione del decreto con il quale le era stato ingiunto, unitamente alla Officine Meccaniche Franchi S.r.l. e a Parte_2
di pagare alla , in rappresentanza della la somma
[...] Controparte_2 Controparte_1 di € 827.188,40, oltre interessi e spese;
che l'azione era stata proposta in relazione a saldi debitori dei rapporti intrattenuti dalla società con la 1) per euro € 374.905,79 relativamente alla CP_5 posizione a sofferenza 9501/1510 relativa al rapporto di c/c 3267 acceso in data 23.06.2016 ed oggetto di successive operazioni di affidamento;
2) quanto ad e 104.190,50 relativamente alla posizione a sofferenza 9501/1511 relativa al rapporto di c/c 2946 acceso in data 11/07/2013 ed oggetto di successive operazioni di affidamento;
3) quanto ad e 282.751,49 relativamente alla posizione a sofferenza 9522/1509 relativa a n. 6 fatture oggetto di anticipazione bancaria e rimaste insolute;
4) quanto ad e 65.340,62, relativamente al finanziamento chirografario di originari €
70.000,00 del 17/07/2017; di avere prestato garanzia fideiussoria nell'interesse della società, con atto di sottoscritto in data 05.12.2014, sino alla concorrenza dell'importo di € 480.000,00, relativamente alle obbligazioni contratte nei confronti del menzionato istituto bancario.
La nel proporre l'opposizione, si doleva, in via preliminare, del fatto che il Parte_1 procedimento monitorio fosse stato intrapreso senza il previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ai fini della procedibilità della domanda;
che il decreto fosse stato emesso in carenza di idonea prova del credito per cui è causa;
lamentava l'illegittima applicazione nel corso dei rapporti di conto corrente e affidamento di interessi anatocistici e, nei medesimi rapporti ed anche nel finanziamento, anche di interessi usurari. Eccepiva la nullità della garanzia fideiussoria, per violazione della normativa antitrust, per essere il contenuto del contratto sottoscritto conforme al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005. Infine, deduceva che
3 la avesse indebitamente agito nei suoi confronti per importo eccedente quello massimo per il CP_5 quale era stata prestata garanzia.
Si costituiva la parte opposta, contestando ciascuno dei motivi di opposizione e concludendo nei seguenti termini “rigettare la proposta opposizione e tutte le conseguenti domande perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese …”.
Con ordinanza depositata in data 3 ottobre 2020 era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con comparsa depositata in data 23 novembre 2022 interveniva in giudizio nella sua CP_4 qualità di cessionaria dei crediti per cui è causa, rappresentata da , facendo proprie CP_2 difese e conclusioni formulate dall'opposta.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica contabile.
Le parti precisavano le conclusioni dapprima all'udienza del 15 novembre 2023 e, a seguito della rimessione della causa suol ruolo all'udienza del 4 dicembre 2024; all'esito il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano gli scritti conclusivi nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente in quanto superata dall'intervenuto esperimento del procedimento di mediazione nel termine concesso dal Giudice nel corso del giudizio.
Nel merito, la parte opponente ha lamentato che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso a fronte di una produzione documentale della creditrice carente e che pertanto dovesse ritenersi la pretesa avanzata nei suoi confronti non sufficientemente provata;
nel presente giudizio di opposizione, la banca ha però prodotto gli estratti conto completi dai quali desumere lo svolgimento dei rapporti per cui è causa, cosicché non sia dato ricontrare la dedotta lacuna probatoria.
L'opponente ha poi eccepito l'illegittimità degli addebiti operati dalla sui conti della società CP_5
(individuati con i numeri 3267 e 2946) nei confronti della quale aveva prestato garanzia, avendo l'Istituto di credito fatto applicazione illegittima di interessi anatocistici: sul punto, si è ritenuto di conferire incarico di consulenza tecnica, e si è chiesto all'ausiliario di verificare se la capitalizzazione degli interessi nel corso dei suddetti rapporti fosse stata operata in conformità ai criteri imposti dalla normativa all'epoca vigente (art. 120 tub) e in ogni caso escludendo ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore
4 delibera CICR del 3 agosto 2016 e, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, di verificare se la si fosse adeguata alle disposizioni ivi CP_5 previste (artt. 4 e 5), applicando il regime di capitalizzazione solo se espressamente autorizzato dal cliente in conformità al disposto dell'art. 4 comma 5 della citata delibera.
Il Consulente nominato, espletate le indagini peritali, ha concluso nel senso che in entrambi i conti oggetto di causa la clausola relativa alla reciproca capitalizzazione di interessi attivi e passivi fosse stata regolarmente convenuta: ha quindi conservato, nel ridefinire il saldo dei rapporti, la periodicità della capitalizzazione trimestrale dalla data di apertura del conto corrente sino al 31 dicembre 2013, mentre ha ritenuto di dover escludere ogni capitalizzazione degli interessi e dall'1 gennaio 2014, passivi in conformità con quanto formulato nel quesito peritale fino al 3 agosto 2016; ha poi ulteriormente escluso gli effetti della capitalizzazione applicata dalla e riscontrabile dagli CP_5 estratti conto anche dal 3 agosto in poi, in quanto, sebbene l' si fosse adeguata alle Controparte_1 disposizioni previste all' artt. 4 e 5 della delibera CICR del 3 agosto 2016, non risultava essere stata espressamente autorizzata dal cliente.
Ha quindi rideterminato il saldo del conto corrente n. 2946, successivamente al movimento di chiusura, nella misura di euro 101.328,69 (con una differenza rispetto al saldo indicato dalla CP_5 in euro 103.614,23, di euro 2.285,54); mentre il saldo del conto corrente n. 3267 è stato ricalcolato nella misura di euro 371.065,13 al 17 maggio 2019 (con una differenza rispetto al saldo finale indicato dalla di euro 373.776,78 di euro 2.711,65). CP_5
L'opponente ha anche lamentato che la avesse fatto applicazione, nei rapporti menzionati ed CP_5 anche nel contratto di finanziamento intrattenuto con la debitrice principale, di interessi usurari: sennonché va rilevato che, quanto al conto n. 2946, la parte opponente ha omesso anche solo di allegare il tasso applicato e l'eventuale tasso soglia che dovesse accertarsi essere stato superato;
quanto al conto n. 3267 la parte opponente – come evidenziato dalla parte opposta – ha operato il confronto con tasso soglia riferibile ad operazione di genere diverso da quello proprio del rapporto intrattenuto dalla con la società debitrice principale. CP_5
Quanto al rapporto di finanziamento, l'opponente ha formulato l'eccezione sul mero presupposto che dal contratto si desumesse che il tasso moratorio fosse stato convenuto in misura corrispondente al tasso corrispettivo (parametro Euribor sul quale computare uno spread di cinque punti) maggiorato di due punti percentuali, senza neppure indicare il tasso soglia in ipotesi superato, cosicché la fondatezza della doglianza non potesse neppure essere valutata nel merito.
5 Infine, l'opponente ha eccepito la nullità delle garanzie prestate da parte sua nei confronti della e dedotto altresì che l'Istituto di credito avesse agito nei suoi confronti per somme eccedenti i CP_5 limiti di esse.
Con riferimento a tale ultimo profilo, si rileva che l'azione nei confronti dell'opponente è stata promossa in forza delle plurime garanzie dalla stessa rilasciate, talune specificamente destinate a garantire le operazioni di finanziamento e di concessione di linee di credito nei confronti della società ed altra avente invece natura di fideiussione omnibus;
cosicché considerando il complesso delle garanzie prestate l'azione non è stata promossa oltre i limiti delle stesse.
Con riferimento all'eccezione di nullità delle fideiussioni, formulata dall'opponente sul presupposto che il loro contenuto fosse conforme a quello di modello ABI oggetto del provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005, si osserva che la parte ha omesso anche solo di produrre in atti copia dello schema predisposto dall'Associazione bancaria italiana e copia del menzionato provvedimento della Banca d'Italia, cosicché ogni sua allegazione sul punto sia rimasta priva di alcun riscontro.
Per tali ragioni l'opposizione è accolta parzialmente e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo emesso va revocato e va disposta condanna della parte opponente al pagamento nei confronti della parte intervenuta, in quanto cessionaria del credito, della complessiva somma di euro della somma di €.
821.591,21 oltre gli interessi legali a far data dal 01/06/2019 sulla sorte capitale di €. 760.996,24 e nella misura del tasso Euribor ad un mese base 365 aumentato di 7 punti percentuali a far data dal
18/06/2019 sulla sorte capitale di €. 59.134,02.
In ragione della soccombenza largamente prevalente, la parte opponente va condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore della parte opposta nella misura di euro 11.046 (euro 4.607, per la fase di studio, euro 3.039, per la fase introduttiva, euro 3.400, per la fase istruttoria) e della parte intervenuta di euro 11.413 (euro 3.400, per la fase istruttoria ed euro
8.013, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
si dispone, invece, compensazione delle spese per la restante parte.
Si pongono, invece, le spese di CTU, in via definitiva, a carico delle parti opposta e intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così decide:
6 - accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'intervenuta della somma di €.
821.591,21 oltre gli interessi legali a far data dal 01/06/2019 sulla sorte capitale di €.
760.996,24 e nella misura del tasso Euribor ad un mese base 365 aumentato di 7 punti percentuali a far data dal 18/06/2019 sulla sorte capitale di €. 59.134,02;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese del procedimento nei confronti delle parti opposta e intervenuta, liquidando le stesse in favore della prima nella misura di euro
286, per spese vive ed euro 11.046 per compensi professionali e della seconda nella misura di euro 11.413 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese di Ctu a carico delle parti opposta e intervenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice est.
UR TI
Il Presidente
TO LO
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. TO LO - Presidente
Dott. UR TI - Giudice rel.
Dott. Alfredo Landi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 78684 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 4 dicembre 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Bastia Umbra (PG), Via Carlo Marx n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Piazza Mazzini n. 66;
- opponente
E
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (codice fiscale Controparte_1
), rappresentata da con sede legale in Milano, via Galileo Galilei n. P.IVA_1 Controparte_2
1 7 (codice fiscale , rappresentata e difesa dall' Avv. Saverio Gianni elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Marcello Prestinari n. 13;
- opposta
E Controparte_3
con sede legale in Conegliano (TV), Via TO Alfieri 1 (codice fiscale Controparte_4
), rappresentata in forza di procura speciale da , con sede legale in P.IVA_3 Controparte_2
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 (codice fiscale ), in persona del procuratore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Gianni ed elettivamente domiciliata presso lo studio in
Roma, Via Marcello Prestinari n. 13;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
4 dicembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 [...]
e per essa dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al CP_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 19065/2019, emesso in data 25.09.2019 per sentir “In via pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito dalla legge n. 98 del 09.08.2013, dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione, in assenza del previo tentativo obbligatorio di mediazione, con ogni conseguente statuizione. In via principale, attesa l'inesistenza
o, quantomeno, l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità del credito rivendicato dalla CP_2
in rappresentanza della Intesa San Paolo S.p.A., nei confronti della ricorrente, per le
[...] ragioni tutte suesposte, revocare, annullare e, comunque, accertare l'inefficacia del decreto ingiuntivo … notificato il 21 ottobre 2019, giacché emesso in contrasto con le inderogabili disposizioni di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., oltreché per totale sua infondatezza, giuridica e sostanziale. In via principale conseguente, acclarata l'applicazione di un tasso annuo extralegale, sì come derivante dal cumulo della percentuale base e delle maggiorazioni inerenti la mora contrattuale, relativamente ai contratti di conto corrente n. 2946 e n. 3267, rispettivamente accesi alle date dell'11/07/2013 e del 23.06.2016, nonché al finanziamento n. 0B31047100606 dell'11
2 luglio 2016, onde l'usura, oltreché la costante e reiterata applicazione di interessi anatocistici, dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia giuridica dei sovramenzionati atti negoziali e, per
l'effetto, pronunziarsi per l'integrale rifusione dell'indebito e la conseguente condanna dell'istituto bancario al risarcimento dei danni, disponendo, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342
c.c., l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili. In via principale concorrente, acclarata la palese violazione e contrarietà a cogenti principi dell'ordinamento, ad ineludibili prescrizioni civilistiche ed alle specifiche disposizioni in materia di tutela della concorrenza della fideiussione prestata dalla RA , pronunziarsi, anche a norma dell'art. 1939 Parte_1
c.c. e seguenti, per la radicale nullità ed inefficacia giuridica dell'atto di garanzia personale datato
5 dicembre 2014, con ogni conseguente statuizione in ordine alla liberatoria dal vincolo di solidarietà passiva. Vittoria di spese…”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 21 ottobre 2019, la notificazione del decreto con il quale le era stato ingiunto, unitamente alla Officine Meccaniche Franchi S.r.l. e a Parte_2
di pagare alla , in rappresentanza della la somma
[...] Controparte_2 Controparte_1 di € 827.188,40, oltre interessi e spese;
che l'azione era stata proposta in relazione a saldi debitori dei rapporti intrattenuti dalla società con la 1) per euro € 374.905,79 relativamente alla CP_5 posizione a sofferenza 9501/1510 relativa al rapporto di c/c 3267 acceso in data 23.06.2016 ed oggetto di successive operazioni di affidamento;
2) quanto ad e 104.190,50 relativamente alla posizione a sofferenza 9501/1511 relativa al rapporto di c/c 2946 acceso in data 11/07/2013 ed oggetto di successive operazioni di affidamento;
3) quanto ad e 282.751,49 relativamente alla posizione a sofferenza 9522/1509 relativa a n. 6 fatture oggetto di anticipazione bancaria e rimaste insolute;
4) quanto ad e 65.340,62, relativamente al finanziamento chirografario di originari €
70.000,00 del 17/07/2017; di avere prestato garanzia fideiussoria nell'interesse della società, con atto di sottoscritto in data 05.12.2014, sino alla concorrenza dell'importo di € 480.000,00, relativamente alle obbligazioni contratte nei confronti del menzionato istituto bancario.
La nel proporre l'opposizione, si doleva, in via preliminare, del fatto che il Parte_1 procedimento monitorio fosse stato intrapreso senza il previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ai fini della procedibilità della domanda;
che il decreto fosse stato emesso in carenza di idonea prova del credito per cui è causa;
lamentava l'illegittima applicazione nel corso dei rapporti di conto corrente e affidamento di interessi anatocistici e, nei medesimi rapporti ed anche nel finanziamento, anche di interessi usurari. Eccepiva la nullità della garanzia fideiussoria, per violazione della normativa antitrust, per essere il contenuto del contratto sottoscritto conforme al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005. Infine, deduceva che
3 la avesse indebitamente agito nei suoi confronti per importo eccedente quello massimo per il CP_5 quale era stata prestata garanzia.
Si costituiva la parte opposta, contestando ciascuno dei motivi di opposizione e concludendo nei seguenti termini “rigettare la proposta opposizione e tutte le conseguenti domande perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese …”.
Con ordinanza depositata in data 3 ottobre 2020 era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con comparsa depositata in data 23 novembre 2022 interveniva in giudizio nella sua CP_4 qualità di cessionaria dei crediti per cui è causa, rappresentata da , facendo proprie CP_2 difese e conclusioni formulate dall'opposta.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica contabile.
Le parti precisavano le conclusioni dapprima all'udienza del 15 novembre 2023 e, a seguito della rimessione della causa suol ruolo all'udienza del 4 dicembre 2024; all'esito il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano gli scritti conclusivi nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente in quanto superata dall'intervenuto esperimento del procedimento di mediazione nel termine concesso dal Giudice nel corso del giudizio.
Nel merito, la parte opponente ha lamentato che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso a fronte di una produzione documentale della creditrice carente e che pertanto dovesse ritenersi la pretesa avanzata nei suoi confronti non sufficientemente provata;
nel presente giudizio di opposizione, la banca ha però prodotto gli estratti conto completi dai quali desumere lo svolgimento dei rapporti per cui è causa, cosicché non sia dato ricontrare la dedotta lacuna probatoria.
L'opponente ha poi eccepito l'illegittimità degli addebiti operati dalla sui conti della società CP_5
(individuati con i numeri 3267 e 2946) nei confronti della quale aveva prestato garanzia, avendo l'Istituto di credito fatto applicazione illegittima di interessi anatocistici: sul punto, si è ritenuto di conferire incarico di consulenza tecnica, e si è chiesto all'ausiliario di verificare se la capitalizzazione degli interessi nel corso dei suddetti rapporti fosse stata operata in conformità ai criteri imposti dalla normativa all'epoca vigente (art. 120 tub) e in ogni caso escludendo ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore
4 delibera CICR del 3 agosto 2016 e, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, di verificare se la si fosse adeguata alle disposizioni ivi CP_5 previste (artt. 4 e 5), applicando il regime di capitalizzazione solo se espressamente autorizzato dal cliente in conformità al disposto dell'art. 4 comma 5 della citata delibera.
Il Consulente nominato, espletate le indagini peritali, ha concluso nel senso che in entrambi i conti oggetto di causa la clausola relativa alla reciproca capitalizzazione di interessi attivi e passivi fosse stata regolarmente convenuta: ha quindi conservato, nel ridefinire il saldo dei rapporti, la periodicità della capitalizzazione trimestrale dalla data di apertura del conto corrente sino al 31 dicembre 2013, mentre ha ritenuto di dover escludere ogni capitalizzazione degli interessi e dall'1 gennaio 2014, passivi in conformità con quanto formulato nel quesito peritale fino al 3 agosto 2016; ha poi ulteriormente escluso gli effetti della capitalizzazione applicata dalla e riscontrabile dagli CP_5 estratti conto anche dal 3 agosto in poi, in quanto, sebbene l' si fosse adeguata alle Controparte_1 disposizioni previste all' artt. 4 e 5 della delibera CICR del 3 agosto 2016, non risultava essere stata espressamente autorizzata dal cliente.
Ha quindi rideterminato il saldo del conto corrente n. 2946, successivamente al movimento di chiusura, nella misura di euro 101.328,69 (con una differenza rispetto al saldo indicato dalla CP_5 in euro 103.614,23, di euro 2.285,54); mentre il saldo del conto corrente n. 3267 è stato ricalcolato nella misura di euro 371.065,13 al 17 maggio 2019 (con una differenza rispetto al saldo finale indicato dalla di euro 373.776,78 di euro 2.711,65). CP_5
L'opponente ha anche lamentato che la avesse fatto applicazione, nei rapporti menzionati ed CP_5 anche nel contratto di finanziamento intrattenuto con la debitrice principale, di interessi usurari: sennonché va rilevato che, quanto al conto n. 2946, la parte opponente ha omesso anche solo di allegare il tasso applicato e l'eventuale tasso soglia che dovesse accertarsi essere stato superato;
quanto al conto n. 3267 la parte opponente – come evidenziato dalla parte opposta – ha operato il confronto con tasso soglia riferibile ad operazione di genere diverso da quello proprio del rapporto intrattenuto dalla con la società debitrice principale. CP_5
Quanto al rapporto di finanziamento, l'opponente ha formulato l'eccezione sul mero presupposto che dal contratto si desumesse che il tasso moratorio fosse stato convenuto in misura corrispondente al tasso corrispettivo (parametro Euribor sul quale computare uno spread di cinque punti) maggiorato di due punti percentuali, senza neppure indicare il tasso soglia in ipotesi superato, cosicché la fondatezza della doglianza non potesse neppure essere valutata nel merito.
5 Infine, l'opponente ha eccepito la nullità delle garanzie prestate da parte sua nei confronti della e dedotto altresì che l'Istituto di credito avesse agito nei suoi confronti per somme eccedenti i CP_5 limiti di esse.
Con riferimento a tale ultimo profilo, si rileva che l'azione nei confronti dell'opponente è stata promossa in forza delle plurime garanzie dalla stessa rilasciate, talune specificamente destinate a garantire le operazioni di finanziamento e di concessione di linee di credito nei confronti della società ed altra avente invece natura di fideiussione omnibus;
cosicché considerando il complesso delle garanzie prestate l'azione non è stata promossa oltre i limiti delle stesse.
Con riferimento all'eccezione di nullità delle fideiussioni, formulata dall'opponente sul presupposto che il loro contenuto fosse conforme a quello di modello ABI oggetto del provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005, si osserva che la parte ha omesso anche solo di produrre in atti copia dello schema predisposto dall'Associazione bancaria italiana e copia del menzionato provvedimento della Banca d'Italia, cosicché ogni sua allegazione sul punto sia rimasta priva di alcun riscontro.
Per tali ragioni l'opposizione è accolta parzialmente e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo emesso va revocato e va disposta condanna della parte opponente al pagamento nei confronti della parte intervenuta, in quanto cessionaria del credito, della complessiva somma di euro della somma di €.
821.591,21 oltre gli interessi legali a far data dal 01/06/2019 sulla sorte capitale di €. 760.996,24 e nella misura del tasso Euribor ad un mese base 365 aumentato di 7 punti percentuali a far data dal
18/06/2019 sulla sorte capitale di €. 59.134,02.
In ragione della soccombenza largamente prevalente, la parte opponente va condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore della parte opposta nella misura di euro 11.046 (euro 4.607, per la fase di studio, euro 3.039, per la fase introduttiva, euro 3.400, per la fase istruttoria) e della parte intervenuta di euro 11.413 (euro 3.400, per la fase istruttoria ed euro
8.013, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
si dispone, invece, compensazione delle spese per la restante parte.
Si pongono, invece, le spese di CTU, in via definitiva, a carico delle parti opposta e intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così decide:
6 - accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'intervenuta della somma di €.
821.591,21 oltre gli interessi legali a far data dal 01/06/2019 sulla sorte capitale di €.
760.996,24 e nella misura del tasso Euribor ad un mese base 365 aumentato di 7 punti percentuali a far data dal 18/06/2019 sulla sorte capitale di €. 59.134,02;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese del procedimento nei confronti delle parti opposta e intervenuta, liquidando le stesse in favore della prima nella misura di euro
286, per spese vive ed euro 11.046 per compensi professionali e della seconda nella misura di euro 11.413 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese di Ctu a carico delle parti opposta e intervenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice est.
UR TI
Il Presidente
TO LO
7