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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10503/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.9.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 10.5.1966 cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Casagrande presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nato a Milano il 15.4.1963 cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Monica Bavagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 6 settembre 1997 (anno 1997, atto n. 0601, reg 04, Parte 2, serie A) in separazione dei beni.
separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 2279/2024 del 18.11.2024 pubbl. il 13.12.2024 (v. documenti in atti)
Pagina 1 con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.9.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1)La casa coniugale, sita a Milano (MI) in Piazza Davide Sesia /C, che diventerà di proprietà esclusiva della moglie, resta assegnata in godimento alla stessa con l'intero arredamento, nonché con tutti i beni mobili ivi presenti, salvo quelli di cui al separato elenco in atti e che sono già stati prelevati dal signor unitamente ai propri effetti personali;
Pt_2
2) Tenuto conto dell'attuale stato di inoccupazione della signora il padre, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento di , verserà, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Pt_3 di € 1.250,00, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al ottobre 2024 (prima rivalutazione ottobre 2025);
3) Il padre, inoltre, terrà a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
Pagina 2 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 4) Nel momento in cui la signora dovesse trovare un'occupazione, la medesima si impegna Pt_1
a comunicare tempestivamente al sig. detta circostanza e, per tutto il periodo in cui percepirà Pt_2 una retribuzione, il contributo al mantenimento che il padre versa in favore della figlia , verrà Pt_3 automaticamente ridotto in maniera percentuale rispetto al rapporto tra i redditi netti dei genitori;
5) Qualora il sig. dovesse essere licenziato dall'azienda per cui lavora l'importo del Parte_2 contributo al mantenimento della figlia, dovrà necessariamente essere modificato e le parti, pertanto, si impegnano a rideterminare spontaneamente la quantificazione;
6) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che l'assegno unico verrà chiesto dalla signora
[...]
ma sarà percepito al 50% da entrambi i genitori. Pt_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 7) Sempre a titolo di divisione del patrimonio comune, a regolamentazione dei reciproci rapporti, il signor , entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva di cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio, si obbliga a cedere alla signora che a sua volta si obbliga Parte_1 ad acquistare, il 50% della propria quota indivisa di comproprietà della casa coniugale, sita in Milano in Piazza Davide Sesia 5, piano quarto, composta da soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, tre camere, due bagni, due balconi, oltre vano cantina, censita presso il Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 201, mapp. 250, sub. 26, z.c., cat.A/2, cl. 7 vani, r.c. Euro 1.012,26, piazza Davide Sesia n. 5, p.
4-S2, scala c, per il corrispettivo di € 300,000,00 (trecentomilaeuro): Sempre a titolo di divisione del patrimonio comune, a regolamentazione dei reciproci rapporti, il signor , entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva di cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio, si obbliga a cedere gratuitamente alla signora che a sua Parte_1 volta si obbliga ad acquistare, il 50% della propria quota indivisa del box ad uso autorimessa privata, censito presso il Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 201, mapp. 250, sub. 160, z.c., 3 cat. C/&, mq. 15, e.c. 102,26, via Vida Gerolamo snc, p.s2. Sempre a titolo di divisione del patrimonio comune, a regolamentazione dei reciproci rapporti, la signora entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, si obbliga a cedere gratuitamente al signor , che a sua Parte_2 volta si obbliga ad acquistare, il 50% della propria quota indivisa di comproprietà del box ad uso autorimessa privata, censito presso il Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 201, mapp. 250, sub. 161, z.c., 3 cat. C/6, cl. 8,mq. 15, r.c. 102,26, via Vida Gerolamo snc, p.s2. Le spese notarili dell'atto di cessione della casa coniugale e di un box saranno a carico della signora mentre quelle dell'altro box saranno a carico del signor i quali Parte_1 Parte_2 chiederanno espressamente l'applicazione del beneficio di esenzione dalle imposte, di cui all'art. 19 della L. n. 74 del 1987, trattandosi di trasferimenti immobiliari funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8) Sempre a titolo di divisione del patrimonio comune i ricorrenti danno atto che l'intero arredamento, nonché tutti i beni mobili, presenti nella casa coniugale, ad eccezione di quelli di cui al separato elenco, che si allega, a seguito della stipula degli atti notarili di cui al punto precedente, verranno assegnati in proprietà esclusiva alla signora la quale si obbliga a corrispondere al Parte_1 marito, a saldo e stralcio, contestualmente alla sottoscrizione degli atti notarili, la somma complessiva di € 1.000,00;
9) I ricorrenti danno atto di avere già provveduto alla divisione dei risparmi familiari, ad esclusione
Pagina 3 degli importi di cui conto deposito (con saldo al 31.12.2023 pari ad € 26.949,57) che alla, alla CP_1 data di scadenza, verranno incassati interamente dal signor;
Pt_2
10) I genitori concordano di usufruire delle detrazioni fiscali relative ad nella stessa misura con Pt_3 cui vengono ripartite le spese extra assegno (70% al padre, 30 % alla madre). Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 6.9.1997 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ Pagina 4
IL PM IL PG