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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9131 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 64393/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito nella camera di consiglio del 10/06/2025 composto dai sig.ri magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente, dott. Maurizio Manzi Giudice, dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64393 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 02/06/2025; tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Andrea Lorenzaetti Natali, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e riposta nel giudizio riassunto;
- AT
e
c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia Controparte_1 P.IVA_1
n. 322 presso lo studio dell'avv. Emanuele Francot che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 29/04/2022;
- Convenuta
Conclusioni delle parti:
Per : “Voglia L'ill.mo Giudice designato alla trattazione della causa del Tribunale Parte_1 di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in particolare rigettata l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto, espletato ogni opportuno accertamento in ordine ai fatti descritti in narrativa da ritenere richiamati e trascritti, dichiarare nullo, inefficace o comunque revocare con la più ampia formula di giustizia e con ogni conseguenziale pronunzia il decreto opposto, per le motivazioni esposte in narrativa, dichiarando l'inesistenza del
Pag. 1 a 7 diritto al risarcimento del danno a favore della Controparte_1
Con vittoria di competenze professionali e spese del giudizio”.
Per la : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis Controparte_1
- In via pregiudiziale/preliminare, dichiarare la competenza funzionale del Tribunale di Roma,
Sezione specializzata in materia di Impresa;
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare controparte al rimborso delle spese di C.T.U.
- con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA, Spese generali (15%) come per legge;
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice di merito ritenesse nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 4199/2021 (R.G. 13891/2021) emesso dal Tribunale di Roma, sez. lavoro, accertare e dichiarare comunque la responsabilità del sig. . Pt_1
Codice oggetto: 152004
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso monitorio del 21/04/2021 la (di seguito breviter, Controparte_1
“ ”) chiedeva ed otteneva la condanna del al pagamento della somma di € CP_1 Pt_1
16.925,81 deducendo che l'ingiunto, nella veste di liquidatore della AG Line s.r.l., avrebbe compiuto pagamenti preferenziali a beneficio di creditori chirografari, in danno delle ragioni di credito della stessa ricorrente, in quanto titolare di un credito privilegiato rimasto integralmente insoddisfatto.
Sulla scorta di dette allegazioni, la faceva valere la responsabilità del da cui CP_1 Pt_1 sarebbe scaturito, ad avviso della stessa , un credito risarcitorio di importo pari a credito CP_1 rimasto insoddisfatto.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il eccependo, in rito, l'incompetenza Pt_1 funzionale della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma che aveva provveduto all'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dell'opposta.
In particolare, il eccepiva: Pt_1
- che sarebbe del tutto indimostrata l'effettuazione di pagamenti preferenziali per €
70.000,00, ad opera di esso opponente, nel corso dell'anno 2015;
- che, in particolare, l'assunto di controparte si fonderebbe su un'errata comparazione di voci
Pag. 2 a 7 disomogenee presenti nei bilanci al 31/12/2024 ed al 31/12/2025, rispettivamente riferibili al totale dei debiti ed ai soli debiti tributari e contributivi;
- che gli unici pagamenti effettuati dalla AG Line in corso di liquidazione avrebbero riguardato esclusivamente le spese necessarie al funzionamento della procedura;
- che tale circostanza sarebbe indirettamente dimostrata dal fatto che la debitoria complessiva gravante sulla società si sarebbe significativamente incrementata nel corso dell'anno 2015;
- che, inoltre, anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono, la domanda proposta dalla andrebbe in ogni caso rigettata, atteso che non ogni pagamento CP_1 preferenziale in fase liquidatoria dà diritto al risarcimento del danno per responsabilità del liquidatore, sussistendo detto danno conseguenza soltanto se detto pagamento preferenziale abbia in concreto distratto un attivo che, ove fosse stato rispettato l'ordine dei privilegi, sarebbe andato a beneficio della parte che assume essere stata danneggiata;
- che nel caso di specie non avrebbe dato prova di tale circostanza;
CP_1
- che i pagamenti preferenziali lamentati da , quand'anche fossero provati, non CP_1 avrebbero in ogni caso inciso sul risultato finale della liquidazione in relazione alla posizione dell'odierna opposta, atteso che la stessa non avrebbe in ogni caso ricevuto alcunché, dato che la AG Line s.r.l. era gravata da ingenti debiti per IRES e IRPEF, assistiti da un privilegio di grado superiore a quello riconosciuto alla , i quali avrebbero in ogni caso CP_1 assorbito integralmente quella quota parte di attivo asseritamente distratta a beneficio di creditori chirografari.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la aderendo all'eccezione di incompetenza del CP_1
Giudice del Lavoro.
Nel merito, ribadiva le ragioni già addotte a supporto della domanda monitoria, rappresentando che, contrariamente a quanto allegato dalla difesa del l'esame della documentazione Pt_1 contabile della società consentirebbe di desumere la prova dell'effettuazione di pagamenti preferenziali in favore di creditori chirografari in corso di liquidazione.
Altrettanto infondata, sempre secondo le allegazioni della , sarebbe l'eccezione di difetto CP_1 di prova di un danno conseguenza in ragione dell'asserita esistenza di crediti di grado superiore che avrebbero in ogni caso assorbito integralmente l'attivo asseritamente distribuito ai chirografari. A tal riguardo la eccepiva che il proprio credito fosse assistito dal CP_1 privilegio previsto ex artt. 2753, 2754 e 2778 n.1 c.c., dunque di rango superiore anche a quelli vantati dall'Erario a titolo di IRES e IRPEF.
Con ordinanza del 17/10/2022 il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Roma si dichiarava
Pag. 3 a 7 tabellarmente incompetente, essendo la presente controversia devoluta alla cognizione della
Sezione Specializzata in materia di impresa, istituita presso il medesimo Tribunale.
Pertanto, la causa proseguiva dinanzi a detta Sezione Specializzata e veniva istruita mediante CTU contabile.
Seguiva la rimessione della causa in decisione con contestuale concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
L'opposizione proposta dal va respinta per le ragioni di seguito esposte. Pt_1
In termini generali, osserva il Collegio che la responsabilità del liquidatore, fatta valere dal creditore della società cancellata rimasto insoddisfatto, si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettiva relativo al mancato pagamento dei debiti sociali e l'altro di natura soggettiva consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari.
In particolare, il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della “par condicio creditorum”, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione (cfr. Corte App. Milano 16/09/2021).
Ovviamente, la responsabilità del liquidatore deve essere esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest'ultimo nel bilancio finale, quanto piuttosto dalla mancanza di risorse economiche utili ad estinguere, anche solo in parte, il credito rimasto insoddisfatto.
Quanto alla natura, la responsabilità dei liquidatori in argomento costituisce una responsabilità di matrice tipicamente extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo, con la conseguenza che ricade in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore l'onere probatorio in relazione all'esistenza del credito, all'inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre, ancora, al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito (si veda,
Pag. 4 a 7 sul punto, già Cassazione civile, sez. I, 01/04/1994, n. 3216, nonché Tribunale Milano, 28/09/2021,
Tribunale di Roma 19/02/2016).
In altre parole, il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore ha l'onere di provare l'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito, e che, invece, sia stata distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.
Sulla scorta di tali premesse, anche al fine di apprezzare su un piano tecnico-contabile la fondatezza delle rispettive contestazioni sollevate dalle parti costituite, è stata disposta una CTU contabile.
L'ausiliario del giudice ha rappresentato nel proprio elaborato peritale che “il bilancio 2014 indica
l'insieme dei debiti previdenziali, ma non specifica l'ammontare della posizione verso e CP_1 quello 2015 indica tali debiti insieme a quelli tributari”. Pertanto, correttamente il CTU ha ritenuto di quantificare l'esatto ammontare del credito vantato dalla sola ricavando tale dato CP_1 dall'esame del libro giornale.
Tale approfondimento ha dato modo di appurare che il debito verso , stando alla CP_1 contabilità della AG Line s.r.l., ammontava al 23/11/2014 ad € 7.643,44 ed era riconducibile
(perlomeno negli esercizi 2014 e 2015) al mancato versamento di ritenute previdenziali su compensi corrisposti ad agenti. Proseguendo nella disamina, il CTU ha poi rappresentato che,
“considerato che il verbale di accertamento del 21/2/2014 evidenziava che gli inadempimenti contributivi consistevano di omessi versamenti per € 13.111,50 (sanzioni escluse), si può ipotizzare che il debito contabile fosse compreso in quello accertato. Diversamente, per quanto improbabile, bisognerebbe ipotizzare che l'accertamento abbia riguardato posizioni diverse da quelle contabilizzate dalla società e quindi i due debiti (contabile ed accertato) andrebbero sommati. Nel primo caso il debito verso ammonterebbe a € 16.925,81 (comprensivo di sanzioni ricalcolate CP_1 di € 3.962,12 ed interessi di mora al 10/5/2018); nel secondo il debito sarebbe € 24.569,25”.
Tra le due ricostruzioni alternative ritiene il Collegio di dover aderire alla prima, in quanto, per un verso, rappresentata dallo stesso CTU come ragionevolmente più probabile, nonché, per altro verso, perché coincidente con le stesse allegazioni della , la quale non ha mai rivendicato la CP_1 titolarità di un credito superiore ad € 16.925,81.
Appurata l'entità del credito vantato da nei confronti della AG Line s.r.l. nel corso CP_1 dell'anno 2014, il CTU ha poi dato atto del fatto che la documentazione contabile dava evidenza di pagamenti in favore di creditori chirografari – dunque di rango inferiore rispetto a quello vantato dalla – in misura quantomeno pari ad € 30.800,01. CP_1
Pag. 5 a 7 Alla luce delle considerazioni che precedono, rispetto alle quali, peraltro, l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione nel termine concessogli per il deposito di eventuali osservazioni alla bozza di CTU, deve ritenersi provata l'effettuazione da parte del nel corso dell'anno 2015, Pt_1 di pagamenti preferenziali, quantomeno nella misura di oltre 30.000 euro.
Infine, sussiste anche la prova della correlazione, sul piano causale, tra tale condotta contra ius tenuta dal ed il mancato soddisfacimento del credito vantato dalla atteso che Pt_1 CP_1 nessuno degli ulteriori crediti rimasti insoddisfatti risultava essere di grado superiore a quello fatto valere da . CP_1
Sul punto, il CTU ha precisato che “in merito all'ordine dei privilegi, va sinteticamente rammentato che i crediti per contributi previdenziali godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore (art.
2753 c.c.) e che tale privilegio, in base agli artt. 2777 e 2778 c.c., è di grado superiore rispetto ai crediti per imposte dirette ed indirette (artt. 2758 e 2759 c.c.) ma inferiore rispetto ai crediti per retribuzioni
(art. 2751 bis c.c.)”.
Pertanto, ove il non avesse effettuato i pagamenti preferenziali, la AG Line s.r.l. avrebbe Pt_1 avuto la disponibilità di denaro liquido in misura di gran lunga sufficiente a coprire l'intero credito vantato dalla pari alla minor somma di € 16.925,81. CP_1
Dunque, correttamente il CTU ha concluso affermando che “i pagamenti effettuati dalla società a creditori non privilegiati pari a € 30.800,01 hanno determinato il mancato pagamento del credito privilegiato di pari a € 16.925,81”. CP_1
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014.
Nei rapporti interni tra le parti si ritiene rispondente a giustizia gravare la sola parte opponente delle spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4199/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
- condanna alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 4.237,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- limitatamente ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di CTU a carico del solo Parte_1
[...]
Pag. 6 a 7 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 10/06/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito nella camera di consiglio del 10/06/2025 composto dai sig.ri magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente, dott. Maurizio Manzi Giudice, dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64393 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 02/06/2025; tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Andrea Lorenzaetti Natali, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e riposta nel giudizio riassunto;
- AT
e
c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia Controparte_1 P.IVA_1
n. 322 presso lo studio dell'avv. Emanuele Francot che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 29/04/2022;
- Convenuta
Conclusioni delle parti:
Per : “Voglia L'ill.mo Giudice designato alla trattazione della causa del Tribunale Parte_1 di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in particolare rigettata l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto, espletato ogni opportuno accertamento in ordine ai fatti descritti in narrativa da ritenere richiamati e trascritti, dichiarare nullo, inefficace o comunque revocare con la più ampia formula di giustizia e con ogni conseguenziale pronunzia il decreto opposto, per le motivazioni esposte in narrativa, dichiarando l'inesistenza del
Pag. 1 a 7 diritto al risarcimento del danno a favore della Controparte_1
Con vittoria di competenze professionali e spese del giudizio”.
Per la : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis Controparte_1
- In via pregiudiziale/preliminare, dichiarare la competenza funzionale del Tribunale di Roma,
Sezione specializzata in materia di Impresa;
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare controparte al rimborso delle spese di C.T.U.
- con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA, Spese generali (15%) come per legge;
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice di merito ritenesse nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 4199/2021 (R.G. 13891/2021) emesso dal Tribunale di Roma, sez. lavoro, accertare e dichiarare comunque la responsabilità del sig. . Pt_1
Codice oggetto: 152004
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso monitorio del 21/04/2021 la (di seguito breviter, Controparte_1
“ ”) chiedeva ed otteneva la condanna del al pagamento della somma di € CP_1 Pt_1
16.925,81 deducendo che l'ingiunto, nella veste di liquidatore della AG Line s.r.l., avrebbe compiuto pagamenti preferenziali a beneficio di creditori chirografari, in danno delle ragioni di credito della stessa ricorrente, in quanto titolare di un credito privilegiato rimasto integralmente insoddisfatto.
Sulla scorta di dette allegazioni, la faceva valere la responsabilità del da cui CP_1 Pt_1 sarebbe scaturito, ad avviso della stessa , un credito risarcitorio di importo pari a credito CP_1 rimasto insoddisfatto.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il eccependo, in rito, l'incompetenza Pt_1 funzionale della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma che aveva provveduto all'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dell'opposta.
In particolare, il eccepiva: Pt_1
- che sarebbe del tutto indimostrata l'effettuazione di pagamenti preferenziali per €
70.000,00, ad opera di esso opponente, nel corso dell'anno 2015;
- che, in particolare, l'assunto di controparte si fonderebbe su un'errata comparazione di voci
Pag. 2 a 7 disomogenee presenti nei bilanci al 31/12/2024 ed al 31/12/2025, rispettivamente riferibili al totale dei debiti ed ai soli debiti tributari e contributivi;
- che gli unici pagamenti effettuati dalla AG Line in corso di liquidazione avrebbero riguardato esclusivamente le spese necessarie al funzionamento della procedura;
- che tale circostanza sarebbe indirettamente dimostrata dal fatto che la debitoria complessiva gravante sulla società si sarebbe significativamente incrementata nel corso dell'anno 2015;
- che, inoltre, anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono, la domanda proposta dalla andrebbe in ogni caso rigettata, atteso che non ogni pagamento CP_1 preferenziale in fase liquidatoria dà diritto al risarcimento del danno per responsabilità del liquidatore, sussistendo detto danno conseguenza soltanto se detto pagamento preferenziale abbia in concreto distratto un attivo che, ove fosse stato rispettato l'ordine dei privilegi, sarebbe andato a beneficio della parte che assume essere stata danneggiata;
- che nel caso di specie non avrebbe dato prova di tale circostanza;
CP_1
- che i pagamenti preferenziali lamentati da , quand'anche fossero provati, non CP_1 avrebbero in ogni caso inciso sul risultato finale della liquidazione in relazione alla posizione dell'odierna opposta, atteso che la stessa non avrebbe in ogni caso ricevuto alcunché, dato che la AG Line s.r.l. era gravata da ingenti debiti per IRES e IRPEF, assistiti da un privilegio di grado superiore a quello riconosciuto alla , i quali avrebbero in ogni caso CP_1 assorbito integralmente quella quota parte di attivo asseritamente distratta a beneficio di creditori chirografari.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la aderendo all'eccezione di incompetenza del CP_1
Giudice del Lavoro.
Nel merito, ribadiva le ragioni già addotte a supporto della domanda monitoria, rappresentando che, contrariamente a quanto allegato dalla difesa del l'esame della documentazione Pt_1 contabile della società consentirebbe di desumere la prova dell'effettuazione di pagamenti preferenziali in favore di creditori chirografari in corso di liquidazione.
Altrettanto infondata, sempre secondo le allegazioni della , sarebbe l'eccezione di difetto CP_1 di prova di un danno conseguenza in ragione dell'asserita esistenza di crediti di grado superiore che avrebbero in ogni caso assorbito integralmente l'attivo asseritamente distribuito ai chirografari. A tal riguardo la eccepiva che il proprio credito fosse assistito dal CP_1 privilegio previsto ex artt. 2753, 2754 e 2778 n.1 c.c., dunque di rango superiore anche a quelli vantati dall'Erario a titolo di IRES e IRPEF.
Con ordinanza del 17/10/2022 il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Roma si dichiarava
Pag. 3 a 7 tabellarmente incompetente, essendo la presente controversia devoluta alla cognizione della
Sezione Specializzata in materia di impresa, istituita presso il medesimo Tribunale.
Pertanto, la causa proseguiva dinanzi a detta Sezione Specializzata e veniva istruita mediante CTU contabile.
Seguiva la rimessione della causa in decisione con contestuale concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
L'opposizione proposta dal va respinta per le ragioni di seguito esposte. Pt_1
In termini generali, osserva il Collegio che la responsabilità del liquidatore, fatta valere dal creditore della società cancellata rimasto insoddisfatto, si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettiva relativo al mancato pagamento dei debiti sociali e l'altro di natura soggettiva consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari.
In particolare, il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della “par condicio creditorum”, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione (cfr. Corte App. Milano 16/09/2021).
Ovviamente, la responsabilità del liquidatore deve essere esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest'ultimo nel bilancio finale, quanto piuttosto dalla mancanza di risorse economiche utili ad estinguere, anche solo in parte, il credito rimasto insoddisfatto.
Quanto alla natura, la responsabilità dei liquidatori in argomento costituisce una responsabilità di matrice tipicamente extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo, con la conseguenza che ricade in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore l'onere probatorio in relazione all'esistenza del credito, all'inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre, ancora, al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito (si veda,
Pag. 4 a 7 sul punto, già Cassazione civile, sez. I, 01/04/1994, n. 3216, nonché Tribunale Milano, 28/09/2021,
Tribunale di Roma 19/02/2016).
In altre parole, il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore ha l'onere di provare l'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito, e che, invece, sia stata distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.
Sulla scorta di tali premesse, anche al fine di apprezzare su un piano tecnico-contabile la fondatezza delle rispettive contestazioni sollevate dalle parti costituite, è stata disposta una CTU contabile.
L'ausiliario del giudice ha rappresentato nel proprio elaborato peritale che “il bilancio 2014 indica
l'insieme dei debiti previdenziali, ma non specifica l'ammontare della posizione verso e CP_1 quello 2015 indica tali debiti insieme a quelli tributari”. Pertanto, correttamente il CTU ha ritenuto di quantificare l'esatto ammontare del credito vantato dalla sola ricavando tale dato CP_1 dall'esame del libro giornale.
Tale approfondimento ha dato modo di appurare che il debito verso , stando alla CP_1 contabilità della AG Line s.r.l., ammontava al 23/11/2014 ad € 7.643,44 ed era riconducibile
(perlomeno negli esercizi 2014 e 2015) al mancato versamento di ritenute previdenziali su compensi corrisposti ad agenti. Proseguendo nella disamina, il CTU ha poi rappresentato che,
“considerato che il verbale di accertamento del 21/2/2014 evidenziava che gli inadempimenti contributivi consistevano di omessi versamenti per € 13.111,50 (sanzioni escluse), si può ipotizzare che il debito contabile fosse compreso in quello accertato. Diversamente, per quanto improbabile, bisognerebbe ipotizzare che l'accertamento abbia riguardato posizioni diverse da quelle contabilizzate dalla società e quindi i due debiti (contabile ed accertato) andrebbero sommati. Nel primo caso il debito verso ammonterebbe a € 16.925,81 (comprensivo di sanzioni ricalcolate CP_1 di € 3.962,12 ed interessi di mora al 10/5/2018); nel secondo il debito sarebbe € 24.569,25”.
Tra le due ricostruzioni alternative ritiene il Collegio di dover aderire alla prima, in quanto, per un verso, rappresentata dallo stesso CTU come ragionevolmente più probabile, nonché, per altro verso, perché coincidente con le stesse allegazioni della , la quale non ha mai rivendicato la CP_1 titolarità di un credito superiore ad € 16.925,81.
Appurata l'entità del credito vantato da nei confronti della AG Line s.r.l. nel corso CP_1 dell'anno 2014, il CTU ha poi dato atto del fatto che la documentazione contabile dava evidenza di pagamenti in favore di creditori chirografari – dunque di rango inferiore rispetto a quello vantato dalla – in misura quantomeno pari ad € 30.800,01. CP_1
Pag. 5 a 7 Alla luce delle considerazioni che precedono, rispetto alle quali, peraltro, l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione nel termine concessogli per il deposito di eventuali osservazioni alla bozza di CTU, deve ritenersi provata l'effettuazione da parte del nel corso dell'anno 2015, Pt_1 di pagamenti preferenziali, quantomeno nella misura di oltre 30.000 euro.
Infine, sussiste anche la prova della correlazione, sul piano causale, tra tale condotta contra ius tenuta dal ed il mancato soddisfacimento del credito vantato dalla atteso che Pt_1 CP_1 nessuno degli ulteriori crediti rimasti insoddisfatti risultava essere di grado superiore a quello fatto valere da . CP_1
Sul punto, il CTU ha precisato che “in merito all'ordine dei privilegi, va sinteticamente rammentato che i crediti per contributi previdenziali godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore (art.
2753 c.c.) e che tale privilegio, in base agli artt. 2777 e 2778 c.c., è di grado superiore rispetto ai crediti per imposte dirette ed indirette (artt. 2758 e 2759 c.c.) ma inferiore rispetto ai crediti per retribuzioni
(art. 2751 bis c.c.)”.
Pertanto, ove il non avesse effettuato i pagamenti preferenziali, la AG Line s.r.l. avrebbe Pt_1 avuto la disponibilità di denaro liquido in misura di gran lunga sufficiente a coprire l'intero credito vantato dalla pari alla minor somma di € 16.925,81. CP_1
Dunque, correttamente il CTU ha concluso affermando che “i pagamenti effettuati dalla società a creditori non privilegiati pari a € 30.800,01 hanno determinato il mancato pagamento del credito privilegiato di pari a € 16.925,81”. CP_1
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014.
Nei rapporti interni tra le parti si ritiene rispondente a giustizia gravare la sola parte opponente delle spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4199/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
- condanna alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 4.237,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- limitatamente ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di CTU a carico del solo Parte_1
[...]
Pag. 6 a 7 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 10/06/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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