CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2023, n. 25582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25582 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TI IO nato a [...] il [...] RE ND nato a [...] il [...] AS IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RI DI RD che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 25582 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con decisione dell'il giugno 2020, ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze del 30 gennaio 2013 che aveva condannato ER AR alla pena di 4 anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa (capi B e D della rubrica unificati con la continuazione, in materia di stupefacenti), NG MO alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa (capi B e D della rubrica unificati con la continuazione, in materia di stupefacenti) e UL AB alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa (capi B e C della rubrica unificati con la continuazione, in materia di stupefacenti) 2. Ricorrono in cassazione i tre imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati (comuni ad entrambi per NG e AU), nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. AU e NG (motivi comuni che si trattano congiuntamente). Violazione di legge (art. 267, 268 e 271 cod. proc. pen.); mancanza di motivazione in relazione ai decreti di autorizzazione delle intercettazioni. La Corte di appello ha motivato su un aspetto non proposto con i motivi di appello. Nell'appello si specificava la mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione all'ascolto, non di chi avrebbe dovuto predisporre gli stessi (se la procura o il G.I.P.). Anche sulla durata delle intercettazioni fuori dai locali della Procura in relazione alla permanenza o no dell'indisponibilità della sala ascolto presso la Procura. Le ragioni della utilizzazione di impianti fuori dalla Procura della Repubblica sono stati espresse da un funzionario della Procura e non dal P.M. Il P.M. si è limitato ad affermare l'indisponibiliità dei locali, senza altro aggiungere. L'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con un apodittico riferimento all'indisponibilità dei locali della Procura della Repubblica (S.U. n. 30347/2007). I vari decreti sono privi di idonea motivazione delle ragioni che la norma pone a fondamento dell'ascolto in altre sedi. 2. 2. Mancanza della motivazione in ordine all'assenza dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni ad eccezione di quelli indicati nell'atto di appello. La mancanza dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni rende inutilizzabili le stesse. Le utenze di AU e di NG erano sottoposte ad intercettazione sin dall'agosto 2004 e dal febbraio 2005. La Corte di appello omette ogni motivazione sul punto. 2. 3. Medesima violazione si riscontra anche per i decreti di autorizzazione alle intercettazioni dell'autorità giudiziaria di Firenze e non più quella di Livorno. Manca la motivazione nella sentenza della Corte di appello impugnata in relazione all'eccepita assenza di motivazione dei decreti di intercettazione disposti dall'autorità giudiziaria di Firenze. Alcuni decreti non sono stati rinvenuti. La Corte di appello pur avendo a disposizione il faldone n. 8, in cui si trovavano i decreti di autorizzazione alle intercettazioni non ha provveduto a verificare il loro contenuto (se motivati o no). 2. 4. Violazione di legge (art. 267, 268 e 271 cod. proc. pen.) in relazione agli atti contenuti nel fascicolo allegato ai sensi dell'art. 165 disp. att. cod. proc. pen. L'autorizzazione al trasferimento delle operazioni di intercettazioni dal locale della Guardia di Finanza (Comando Provinciale) alla caserma Santini di Livorno - del 2 settembre 2004 - è priva di motivazioni. La richiesta di intercettazione ambientale sulle auto in uso a AU e NG (richiesta il 27 settembre 2004 e autorizzata il 28 settembre 2004) risulta in epoca successiva all'autorizzazione cui fa riferimento la sentenza impugnata. Nella stessa, comunque, non c'è ,424 A nessuna autorizzazione all'effettuazione delle operazioni di ascolto in locali diversi da quelli della Procura di Livorno. 3. UL AB. 3. 1. Violazione di legge (art. 127, 420 ter e 599 cod. proc. pen.); nullità della sentenza per mancata' concessione del rinvio per legittimo impedimento del difensore all'udienza e per omessa traduzione dell'imputato detenuto per l'udienza di discussione davanti alla Corte di appello. Per la normativa ID il difensore riceveva la comunicazione della celebrazione del processo all'udienza dell'Il giugno 2020 solo il 29 maggio 2020. Il difensore presentava istanza di rinvio per legittimo impedimento per altri impegni e per l'impossibilità di nominare sostituti per l'udienza. La Corte di appello rigettava l'istanza ritenendola tardiva e per non essere documentata l'impossibilità di nomina di sostituti. La tempestività della richiesta di rinvio deve essere valutata dalla data del 29 maggio 2020, nella quale la difesa aveva ricevuto la comunicazione dell'ora di trattazione del processo. Le S.U. hanno affermato che la difesa non ha alcun onere di documentare le ragioni della mancata nomina di un sostituto (S.U. 41432/2016). UL AB era detenuto a Sassari e la sua mancata traduzione comporta la nullità della sentenza. Il 24 febbraio 2020 la difesa aveva comunicato lo stato di detenzione dell'imputato proprio in relazione alla sua traduzione per l'udienza. La volontà di partecipare all'udienza, dell'Il giugno 2020, del detenuto veniva confermata con PEC il 9 giugno 2020. La distanza de k luogo di detenzione da quello di svolgimento del processo non può essere idonea a giustificare il rigetto della traduzione, in quanto poteva, comunque, predisporsi una videoconferenza. 3. 2. Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.). La non eccessiva gravità dei reati avrebbe dovuto far beneficiare all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. Dopo la commissione dei reati in oggetto nessun altro reato risulta commesso dal ricorrente. Le circostanze attenuanti generiche sono state concesse ai coimputati, anche al fratello MO (latitante). Hanno chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi risultano inammissibili. Relativamente alla questione delle intercettazioni, posta dai ricorrenti ER e NG, e della mancanza di motivazione dei decreti i ricorrenti non prospettano l'incidenza delle stesse nella decisione di condanna (i due imputati sono peraltro rei confessi: "vi è ammissione di responsabilità per AU e NG per i due reati fine B e C"), ovvero se le prove fossero dichiarate inutilizzabili la loro decisività per una soluzione diversa: "In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona imputata del medesimo reato in mancanza del previo avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., ma non valorizzate dal giudice di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità)" (Sez. 6 - , Sentenza n. 1219 del 12/11/2019 Ud. (dep. 14/01/2020 ) Rv. 278123 - 01; vedi ancheSez. 6 - , Sentenza n. 1219 del 12/11/2019 Ud. (dep. 14/01/2020 ) Rv. 278123 - 0). Oltre a questo, la decisione impugnata adeguatamente rileva come i decreti di intercettazione sono motivati relativamente all'indisponibilità dei locali della Procura (erano in corso dei lavori agli impianti elettrici e di climatizzazione, come attestato dal funzionario della Procura). E su tale elemento si è evidentemente fondata l'iniziativa del P.M. Il ricorso, del resto, risulta molto generico non specificando neanche se si tratta di sola remotizzazione dell'ascolto o di registrazione delle intercettazioni fuori dal server della Procura: "In tema di intercettazioni, è legittima l'utilizzazione, per le operazioni di captazione, di impianti e mezzi appartenenti a privati. (Fattispecie relativa ad intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite presso i locali della procura della Repubblica con remotizzazione negli uffici della polizia giudiziaria mediante impianti presi a noleggio da privati)" (Sez. 1 - , Sentenza n. 40122 del 16/05/2019 Ud. (dep. 01/10/2019) Rv. 277794 - 01). Molto genericamente i ricorrenti poi prospettano un mancato controllo della Corte di appello di tutti i decreti di autorizzazione alle intercettazioni contenuti nel faldone n.
8. Il ricorso sul punto risulta non specifico e rimetta alla Corte un controllo esplorativo, evidentemente esorbitante dalle funzioni di legittimità. Deve ribadirsi sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che considera inammissibile il ricorso che in modo perplesso prospetta vizi di violazione di legge e di mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione senza specificare alcunché: "In tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio" (Sez. :1, Sentenza n. 39122 del 5 i i V Ve 22/09/2015 Ud., dep. 25/09/2015, Rv. 264535 - 01: vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019 Ud., dep. 19/09/2019, Rv. 277518 - 02). 5. Manifestamente infondato anche il ricorso di UL AB Relativamente al rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento la Corte di appello ha correttamente, ed in maniera assorbente, rilevato la tardività della richiesta in considerazione che il 29 maggio 2020 si comunicava solo l'orario di trattazione (per un regolare afflusso in udienza per il covid) relativamente al rinvio disposto all'udienza del 25 febbraio 2020. Anche per la traduzione dell'imputato detenuto l'ordinanza della Corte di appello del 9 giugno 2020 rileva come "UL AB risultava già alla data del 25 febbraio 2020 detenuto e rinunciante a comparire, e che la trattazione in camera di consiglio necessita della tempestiva richiesta espressa dall'imputato di essere tradotto in giudizio, qualora volesse parteciparvi, richiesta espressa che non risulta ad oggi pervenuta, e quindi in tempo utile per disporre la traduzione dalla Sardegna". e Il ricorso non si confronta con questa motivazione specifica dell'ordinanza. 5. 1. Manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in quanto la sentenza adeguatamente motiva, rilevando i precedenti penali del ricorrente e il ruolo centrale da lui rivestito nella complessiva vicenda. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di 3.000,00, ciascuno e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RI DI RD che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 25582 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con decisione dell'il giugno 2020, ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze del 30 gennaio 2013 che aveva condannato ER AR alla pena di 4 anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa (capi B e D della rubrica unificati con la continuazione, in materia di stupefacenti), NG MO alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa (capi B e D della rubrica unificati con la continuazione, in materia di stupefacenti) e UL AB alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa (capi B e C della rubrica unificati con la continuazione, in materia di stupefacenti) 2. Ricorrono in cassazione i tre imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati (comuni ad entrambi per NG e AU), nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. AU e NG (motivi comuni che si trattano congiuntamente). Violazione di legge (art. 267, 268 e 271 cod. proc. pen.); mancanza di motivazione in relazione ai decreti di autorizzazione delle intercettazioni. La Corte di appello ha motivato su un aspetto non proposto con i motivi di appello. Nell'appello si specificava la mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione all'ascolto, non di chi avrebbe dovuto predisporre gli stessi (se la procura o il G.I.P.). Anche sulla durata delle intercettazioni fuori dai locali della Procura in relazione alla permanenza o no dell'indisponibilità della sala ascolto presso la Procura. Le ragioni della utilizzazione di impianti fuori dalla Procura della Repubblica sono stati espresse da un funzionario della Procura e non dal P.M. Il P.M. si è limitato ad affermare l'indisponibiliità dei locali, senza altro aggiungere. L'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con un apodittico riferimento all'indisponibilità dei locali della Procura della Repubblica (S.U. n. 30347/2007). I vari decreti sono privi di idonea motivazione delle ragioni che la norma pone a fondamento dell'ascolto in altre sedi. 2. 2. Mancanza della motivazione in ordine all'assenza dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni ad eccezione di quelli indicati nell'atto di appello. La mancanza dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni rende inutilizzabili le stesse. Le utenze di AU e di NG erano sottoposte ad intercettazione sin dall'agosto 2004 e dal febbraio 2005. La Corte di appello omette ogni motivazione sul punto. 2. 3. Medesima violazione si riscontra anche per i decreti di autorizzazione alle intercettazioni dell'autorità giudiziaria di Firenze e non più quella di Livorno. Manca la motivazione nella sentenza della Corte di appello impugnata in relazione all'eccepita assenza di motivazione dei decreti di intercettazione disposti dall'autorità giudiziaria di Firenze. Alcuni decreti non sono stati rinvenuti. La Corte di appello pur avendo a disposizione il faldone n. 8, in cui si trovavano i decreti di autorizzazione alle intercettazioni non ha provveduto a verificare il loro contenuto (se motivati o no). 2. 4. Violazione di legge (art. 267, 268 e 271 cod. proc. pen.) in relazione agli atti contenuti nel fascicolo allegato ai sensi dell'art. 165 disp. att. cod. proc. pen. L'autorizzazione al trasferimento delle operazioni di intercettazioni dal locale della Guardia di Finanza (Comando Provinciale) alla caserma Santini di Livorno - del 2 settembre 2004 - è priva di motivazioni. La richiesta di intercettazione ambientale sulle auto in uso a AU e NG (richiesta il 27 settembre 2004 e autorizzata il 28 settembre 2004) risulta in epoca successiva all'autorizzazione cui fa riferimento la sentenza impugnata. Nella stessa, comunque, non c'è ,424 A nessuna autorizzazione all'effettuazione delle operazioni di ascolto in locali diversi da quelli della Procura di Livorno. 3. UL AB. 3. 1. Violazione di legge (art. 127, 420 ter e 599 cod. proc. pen.); nullità della sentenza per mancata' concessione del rinvio per legittimo impedimento del difensore all'udienza e per omessa traduzione dell'imputato detenuto per l'udienza di discussione davanti alla Corte di appello. Per la normativa ID il difensore riceveva la comunicazione della celebrazione del processo all'udienza dell'Il giugno 2020 solo il 29 maggio 2020. Il difensore presentava istanza di rinvio per legittimo impedimento per altri impegni e per l'impossibilità di nominare sostituti per l'udienza. La Corte di appello rigettava l'istanza ritenendola tardiva e per non essere documentata l'impossibilità di nomina di sostituti. La tempestività della richiesta di rinvio deve essere valutata dalla data del 29 maggio 2020, nella quale la difesa aveva ricevuto la comunicazione dell'ora di trattazione del processo. Le S.U. hanno affermato che la difesa non ha alcun onere di documentare le ragioni della mancata nomina di un sostituto (S.U. 41432/2016). UL AB era detenuto a Sassari e la sua mancata traduzione comporta la nullità della sentenza. Il 24 febbraio 2020 la difesa aveva comunicato lo stato di detenzione dell'imputato proprio in relazione alla sua traduzione per l'udienza. La volontà di partecipare all'udienza, dell'Il giugno 2020, del detenuto veniva confermata con PEC il 9 giugno 2020. La distanza de k luogo di detenzione da quello di svolgimento del processo non può essere idonea a giustificare il rigetto della traduzione, in quanto poteva, comunque, predisporsi una videoconferenza. 3. 2. Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.). La non eccessiva gravità dei reati avrebbe dovuto far beneficiare all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. Dopo la commissione dei reati in oggetto nessun altro reato risulta commesso dal ricorrente. Le circostanze attenuanti generiche sono state concesse ai coimputati, anche al fratello MO (latitante). Hanno chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi risultano inammissibili. Relativamente alla questione delle intercettazioni, posta dai ricorrenti ER e NG, e della mancanza di motivazione dei decreti i ricorrenti non prospettano l'incidenza delle stesse nella decisione di condanna (i due imputati sono peraltro rei confessi: "vi è ammissione di responsabilità per AU e NG per i due reati fine B e C"), ovvero se le prove fossero dichiarate inutilizzabili la loro decisività per una soluzione diversa: "In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona imputata del medesimo reato in mancanza del previo avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., ma non valorizzate dal giudice di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità)" (Sez. 6 - , Sentenza n. 1219 del 12/11/2019 Ud. (dep. 14/01/2020 ) Rv. 278123 - 01; vedi ancheSez. 6 - , Sentenza n. 1219 del 12/11/2019 Ud. (dep. 14/01/2020 ) Rv. 278123 - 0). Oltre a questo, la decisione impugnata adeguatamente rileva come i decreti di intercettazione sono motivati relativamente all'indisponibilità dei locali della Procura (erano in corso dei lavori agli impianti elettrici e di climatizzazione, come attestato dal funzionario della Procura). E su tale elemento si è evidentemente fondata l'iniziativa del P.M. Il ricorso, del resto, risulta molto generico non specificando neanche se si tratta di sola remotizzazione dell'ascolto o di registrazione delle intercettazioni fuori dal server della Procura: "In tema di intercettazioni, è legittima l'utilizzazione, per le operazioni di captazione, di impianti e mezzi appartenenti a privati. (Fattispecie relativa ad intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite presso i locali della procura della Repubblica con remotizzazione negli uffici della polizia giudiziaria mediante impianti presi a noleggio da privati)" (Sez. 1 - , Sentenza n. 40122 del 16/05/2019 Ud. (dep. 01/10/2019) Rv. 277794 - 01). Molto genericamente i ricorrenti poi prospettano un mancato controllo della Corte di appello di tutti i decreti di autorizzazione alle intercettazioni contenuti nel faldone n.
8. Il ricorso sul punto risulta non specifico e rimetta alla Corte un controllo esplorativo, evidentemente esorbitante dalle funzioni di legittimità. Deve ribadirsi sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che considera inammissibile il ricorso che in modo perplesso prospetta vizi di violazione di legge e di mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione senza specificare alcunché: "In tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio" (Sez. :1, Sentenza n. 39122 del 5 i i V Ve 22/09/2015 Ud., dep. 25/09/2015, Rv. 264535 - 01: vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019 Ud., dep. 19/09/2019, Rv. 277518 - 02). 5. Manifestamente infondato anche il ricorso di UL AB Relativamente al rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento la Corte di appello ha correttamente, ed in maniera assorbente, rilevato la tardività della richiesta in considerazione che il 29 maggio 2020 si comunicava solo l'orario di trattazione (per un regolare afflusso in udienza per il covid) relativamente al rinvio disposto all'udienza del 25 febbraio 2020. Anche per la traduzione dell'imputato detenuto l'ordinanza della Corte di appello del 9 giugno 2020 rileva come "UL AB risultava già alla data del 25 febbraio 2020 detenuto e rinunciante a comparire, e che la trattazione in camera di consiglio necessita della tempestiva richiesta espressa dall'imputato di essere tradotto in giudizio, qualora volesse parteciparvi, richiesta espressa che non risulta ad oggi pervenuta, e quindi in tempo utile per disporre la traduzione dalla Sardegna". e Il ricorso non si confronta con questa motivazione specifica dell'ordinanza. 5. 1. Manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in quanto la sentenza adeguatamente motiva, rilevando i precedenti penali del ricorrente e il ruolo centrale da lui rivestito nella complessiva vicenda. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di 3.000,00, ciascuno e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2022