TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/09/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6291/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6291/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. TONELLI ELISA. elettivamente domiciliati in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TONELLI ELISA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] in data [...] e nato a Bologna in [...] Parte_1 Parte_2
22/4/1989, in data 13/7/2019 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Zola Predosa (BO), annotato nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. 9 P.2, serie A, optando per il regime della separazione dei beni;
dalla predetta unione nascevano in Bologna: in data Persona_1
21/3/2017, in data 15/1/2019 e in data 29/11/2021; venuta meno la Persona_2 Persona_3 comunione materiale e spirituale, i coniugi chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.9.2025 dichiarano di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 4 Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A - Dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri nata a Bologna in [...] Parte_1
27/11/1987 e nato a [...] in data [...] che hanno contratto matrimonio Parte_2 con rito concordatario in Zola Predosa (BO), annotato nel registro dello stato civile del predetto
Comune al n. 9 P.2, serie A;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune affinchè provveda alle annotazioni di legge;
B - dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1-La moglie rimarrà a vivere nella casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi e che le verrà assegnata unitamente agli arredi ivi presenti, mentre il marito si è già trasferito altrove, in un immobile sito ad Anzola (BO) e condotto in locazione, provvedendo ad asportare i propri effetti personali;
2- I figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori Per_1 Per_2 Persona_3
Pers che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento. e saranno collocati e Per_1 Per_2 risiederanno anagraficamente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno adottate di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte separatamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza della prole presso di sé.
Pers
3-Il signor potrà tenere presso di sé i figli e ogni qual volta lo vorrà, Parte_2 Per_1 Per_2 previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di questa e dei minori e, in ogni caso, potrà tenerli presso di sé:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina dove li riaccompagnerà;
b) un giorno infrasettimanale, dalle 16.30 (o dall'uscita da scuola) fino alle ore 21.00, orario in cui il padre accompagnerà i minori presso la casa materna.
4. Il calendario di cui al punto 6 è stato concordato tra i genitori in ragione, per un verso, della pagina 2 di 4 tenera età dei bambini (rispettivamente di 7, 5 e 3 anni) e, per altro verso, del lavoro di barista su turni svolto dal padre. Le parti, a ogni modo, si impegnano sin d'ora a rivedere tale calendario, contemplando anche un pernottamento infrasettimanale dei minori presso il padre.
Pers
5. Il signor inoltre, terrà presso di sé i figli e durante le Parte_2 Per_1 Per_2 vacanze estive, per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante le vacanze natalizie alternando, di anno in anno, il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
per il Natale 2025, i minori trascorreranno il giorno di Natale con la madre e il giorno di Capodanno con il padre;
durante le vacanze pasquali dal giovedì ore
10.00 alla domenica ore 18.00 con un genitore e dalla domenica ore 18.00 al mercoledì con accompagnamento a scuola con l'altro genitore, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua
e quello di Lunedì dell'Angelo. Per la Pasqua 2025, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre.
6. Il IG. si obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 ordinario dei figli, la somma annuale di € 9,600,00 da corrispondersi in ratei mensili pari ad euro 800,00 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi. Detta somma verrà versata alla IG.ra a decorrere dal mese di febbraio ed entro e non oltre il giorno Pt_1 dieci di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, le cui coordinate bancarie sono note al sig. Parte_2
Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Pers
7. Le spese straordinarie relative ai figli e verranno ripartite tra i genitori nella Per_1 Per_2 misura del 50% e saranno regolate secondo quanto previsto dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017, anche sulla necessità del preventivo accordo, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole.
8. Il sig. rinuncia a favore della IG.ra alla quota di sua spettanza dell'assegno Parte_2 Pt_1 unico universale per i figli, autorizzando fin da ora la moglie a formulare la richiesta presso l'ente competente per la corresponsione dell'intero importo.
9. Le detrazioni/deduzioni per il figlio a carico spetteranno a ciascun genitore, per le quote di spettanza, e, a tal fine, le ricevute fiscali dovranno essere intestate al figlio in favore del quale sarà effettuata la prestazione.
10.Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei loro passaporti. pagina 3 di 4 11. I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente.
12. Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6291/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. TONELLI ELISA. elettivamente domiciliati in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TONELLI ELISA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] in data [...] e nato a Bologna in [...] Parte_1 Parte_2
22/4/1989, in data 13/7/2019 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Zola Predosa (BO), annotato nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. 9 P.2, serie A, optando per il regime della separazione dei beni;
dalla predetta unione nascevano in Bologna: in data Persona_1
21/3/2017, in data 15/1/2019 e in data 29/11/2021; venuta meno la Persona_2 Persona_3 comunione materiale e spirituale, i coniugi chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.9.2025 dichiarano di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 4 Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A - Dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri nata a Bologna in [...] Parte_1
27/11/1987 e nato a [...] in data [...] che hanno contratto matrimonio Parte_2 con rito concordatario in Zola Predosa (BO), annotato nel registro dello stato civile del predetto
Comune al n. 9 P.2, serie A;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune affinchè provveda alle annotazioni di legge;
B - dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1-La moglie rimarrà a vivere nella casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi e che le verrà assegnata unitamente agli arredi ivi presenti, mentre il marito si è già trasferito altrove, in un immobile sito ad Anzola (BO) e condotto in locazione, provvedendo ad asportare i propri effetti personali;
2- I figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori Per_1 Per_2 Persona_3
Pers che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento. e saranno collocati e Per_1 Per_2 risiederanno anagraficamente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno adottate di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte separatamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza della prole presso di sé.
Pers
3-Il signor potrà tenere presso di sé i figli e ogni qual volta lo vorrà, Parte_2 Per_1 Per_2 previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di questa e dei minori e, in ogni caso, potrà tenerli presso di sé:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina dove li riaccompagnerà;
b) un giorno infrasettimanale, dalle 16.30 (o dall'uscita da scuola) fino alle ore 21.00, orario in cui il padre accompagnerà i minori presso la casa materna.
4. Il calendario di cui al punto 6 è stato concordato tra i genitori in ragione, per un verso, della pagina 2 di 4 tenera età dei bambini (rispettivamente di 7, 5 e 3 anni) e, per altro verso, del lavoro di barista su turni svolto dal padre. Le parti, a ogni modo, si impegnano sin d'ora a rivedere tale calendario, contemplando anche un pernottamento infrasettimanale dei minori presso il padre.
Pers
5. Il signor inoltre, terrà presso di sé i figli e durante le Parte_2 Per_1 Per_2 vacanze estive, per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante le vacanze natalizie alternando, di anno in anno, il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
per il Natale 2025, i minori trascorreranno il giorno di Natale con la madre e il giorno di Capodanno con il padre;
durante le vacanze pasquali dal giovedì ore
10.00 alla domenica ore 18.00 con un genitore e dalla domenica ore 18.00 al mercoledì con accompagnamento a scuola con l'altro genitore, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua
e quello di Lunedì dell'Angelo. Per la Pasqua 2025, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre.
6. Il IG. si obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 ordinario dei figli, la somma annuale di € 9,600,00 da corrispondersi in ratei mensili pari ad euro 800,00 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi. Detta somma verrà versata alla IG.ra a decorrere dal mese di febbraio ed entro e non oltre il giorno Pt_1 dieci di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, le cui coordinate bancarie sono note al sig. Parte_2
Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Pers
7. Le spese straordinarie relative ai figli e verranno ripartite tra i genitori nella Per_1 Per_2 misura del 50% e saranno regolate secondo quanto previsto dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017, anche sulla necessità del preventivo accordo, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole.
8. Il sig. rinuncia a favore della IG.ra alla quota di sua spettanza dell'assegno Parte_2 Pt_1 unico universale per i figli, autorizzando fin da ora la moglie a formulare la richiesta presso l'ente competente per la corresponsione dell'intero importo.
9. Le detrazioni/deduzioni per il figlio a carico spetteranno a ciascun genitore, per le quote di spettanza, e, a tal fine, le ricevute fiscali dovranno essere intestate al figlio in favore del quale sarà effettuata la prestazione.
10.Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei loro passaporti. pagina 3 di 4 11. I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente.
12. Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4