Articolo 14 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 13Articolo 15
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27 aprile 1991
Art. 14. Reddito professionale 1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , nonche' il reddito proveniente dall'attivita' professionale convenzionata svolta per conto delle associazioni, enti o soggetti di cui all'articolo 12, comma 1.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell' art. 49, primo comma, del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e' il seguente:
"Art. 49 (Reddito di lavoro autonomo). - Il reddito di lavoro autonomo e' quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5.
(Omissis)".
Entrata in vigore il 27 aprile 1991
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