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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4132/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Locri (RC) alla Via Roma, 47, presso lo studio dell'Avv. VITA
SONIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via CP_1
Margherita di Savoia, n. 54; resistente
OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato dal 1991 al 1992 come ferraiolo per la ditta “Ficara Pietro”, in seguito, dal
1998 al 2014 in qualità di operaio LSU presso il Comune di San Luca ed infine, dal
2015 in poi, come operaio alle dipendenze dell'Azienda Calabria Verde;
lamentato che lo svolgimento delle mansioni assegnategli ha comportato la sua sottoposizione a notevoli sforzi fisici dovuti principalmente all'uso di attrezzi e macchinari nonché la continua esposizione alle intemperie climatiche e l'assunzione di posizioni scorrette gravanti soprattutto sul sistema scheletrico;
dedotto che il complesso delle attività lavorative provocavano l'insorgenza delle patologie “discopatia L1-L2, L2-L3, L3-
L4; tenosinovite pollice mano sx”; allegato di aver presentato alla sede , in data CP_1
26.10.2016, le denunce nn. 515450080 e 515450081 per il riconoscimento delle suesposte malattie, essendo evidente il nesso causale tra le molteplici attività lavorative svolte e le gravi patologie da cui è affetto, ma che l'ente assicuratore con due distinte comunicazioni datate 22.12.2016 archiviava entrambe le pratiche;
allegato che in data 7.3.2017 con riferimento alla pratica n. 515450081, modificando la propria precedente determinazione, comunicava l'accertamento della menomazione dell'integrità psico-fisica relativa alla lieve limitazione funzionale del rachide LS per una percentuale pari al 9% e la liquidazione del relativo indennizzo;
dedotto ancora che con riferimento alla pratica n. 515450081, a seguito di revisione comunicata in data 5.3.2019, la percentuale veniva innalzata al 13% mentre con riferimento alla pratica n. 515450080 l'istituto confermava le proprie precedenti determinazioni;
lamentato che avverso detti provvedimenti proponeva opposizione allegando certificato medico a firma del dott. ove veniva riscontrata una Per_1
inabilità complessiva del 22%, ma che tuttavia l'istituto solo in relazione alla pratica n. 515450081 confermava le precedenti determinazioni mentre nessun riscontro veniva comunicato in merito al caso n. 515450080, concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che sarà stabilita dalla CTU medico – legale, tenendo anche conto del certificato medico valutativo attributivo di una percentuale di danno biologico complessiva del 22% nonché di tutta la documentazione medica allegata e proveniente da strutture pubbliche: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte in più di venti anni di lavoro, la natura professionale delle patologie lamentate relativamente alla pratica n.
515450080 (patologia: tenosinovite pollice mano sx) non riconosciuta al ricorrente ma da questo sofferte - sia nei termini di esistenza del nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta, sia di esistenza e di idoneità della documentazione sanitaria, nonché di esistenza del rischio connaturato alla specificità delle attività svolte dalle quali scaturisce il complesso delle patologie sofferte, sia di idoneità dello stesso a determinare il nascere delle malattie stesse - con individuazione della loro gravità e del relativo grado di inabilità e la loro incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna – in ogni caso - dell' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al CP_2
riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) la decorrenza delle malattie dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando unitariamente o singolarmente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
c) accertato, con riferimento alla pratica n. 515450080 il grado di inabilità e la sua origine professionale, condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
ove venga raggiunta la soglia di almeno il 6%, alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione
e nella misura che sarà stabilita dalla CTU medico – legale, tenendo anche conto del certificato medico valutativo attributivo di una percentuale di danno biologico complessiva del 22% nonché di tutta la documentazione medica allegata e proveniente da strutture pubbliche: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte in più di venti anni di lavoro, che la patologia lamentata – già riconosciute di natura professionale - relativamente alla pratica n. 515450081 (discopatia L1-L2, L2-L3, L3-L4), abbia un grado di inabilità di percentuale superiore al 13% con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell , in persona del suo legale rappresentante p.t., al CP_2
riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando unitariamente o singolarmente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
c) accertato, con riferimento al caso n. 515450081 il grado di inabilità e la sua origine professionale condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t., alla CP_1
corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condannare, altresì, l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e CP_1
competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, con distrazione ex art.
93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la nullità della domanda CP_1
per indeterminatezza e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Istruito il giudizio mediante escussione testimoniale, veniva espletata consulenza tecnica in materia medico-legale e ad esito dell'udienza di discussione del 13.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità sollevata dall' . CP_1
Il ricorrente ha sufficientemente specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda azionata, avendo agito al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo in capitale/rendita in ragione dell'insorgenza di malattia professionale direttamente ricollegabile all'attività lavorativa svolta.
2. Il ricorso nel merito risulta fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel CP_1
caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Nel caso che ci occupa il ricorrente ritiene che le patologie indicate in ricorso siano eziologicamente collegate all'attività lavorativa espletata.
Al fine di accertare la natura professionale della malattia, tenendo conto delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa descritte in ricorso, il Tribunale ha disposto dapprima la prova orale e, successivamente, la consulenza tecnica medico-legale.
Le risultanze dell'istruttoria orale espletata hanno confermato integralmente le deduzioni del ricorrente in merito alle mansioni svolte nel corso dell'attività lavorativa. I testimoni, entrambi colleghi del ricorrente, non aventi alcun interesse diretto nella controversia, hanno confermato difatti i prolungati sforzi fisici cui lo stesso era sottoposto nello svolgimento dell'attività lavorativa con dichiarazioni dotate di coerenza intrinseca ed estrinseca e pienamente attendibili.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 2.2.2024 ha Testimone_1
dichiarato “conosco il ricorrente. Lo conosco perché è mio collega di lavoro. Siamo colleghi dal 2012. Dal 2012 al 2013 lavoravamo come LSU;
lui si è trasferito dal
Comune di San Luca alla Comunità montana di Bovalino dove lavoravo anche io.
Dal 2014 siamo entrambi passati alle dipendenze di Calabria Verde. Quando eravamo LSU il ricorrente si occupava della pulizia delle aiuole, tagliava erba col decespugliatore, a volte usava anche la zappa o se c'era da tagliare legna usava la motosega. Vedevo il ricorrente lavorare, nonostante non facessimo insieme le attività descritte, in quanto uscivo dagli uffici della forestale di Bovalino per fumare e lo vedevo intento nelle mansioni descritte. Dopodiché dal 2014 io ho lavorato per
Calabria Verde presso gli uffici e mi occupavo di spostare carte e documenti, svolgendo compiti di segreteria. Non sono quindi mai stato un operaio. Specifico che io lavoravo dentro agli uffici. Quindi quando il ricorrente spostava carte, scatoloni e scaffali all'interno degli uffici io lo vedevo. Nel periodo invernale il ricorrente lavorava più all'interno degli uffici che all'esterno degli uffici. Per quanto riguarda il lavoro all'esterno questo avveniva principalmente da giugno a ottobre e so che in quel periodo era addetto all'antincendio”.
Alla medesima udienza, il teste , operante nella stessa squadra di Testimone_2
lavoro del ricorrente dal 1998 al 2002, ha descritto tutti gli attrezzi utilizzati dallo stesso nello svolgimento delle proprie mansioni, tra i quali il tagliaerba, l'escavatore e la motopala in qualità di operaio LSU per l'Azienda Calabria Verde. Ha evidenziato, in particolare, che “Aggiustavamo tubi e ponevamo cemento e catrame per ripristinare le strade. Abbiamo imbiancato l'asilo, le scuole elementari, medie e il palazzo del Comune. Era anche carpentiere e tutti i cordoli dell'asilo sono stati realizzati da lui. Dovevamo anche rompere le strade con il martello pneumatico per cambiare tubi e lui si lamentava sempre di dolori a schiena, gambe e mani, specialmente la sinistra. Utilizzavamo zappa, piccone, falce, roncola e decespugliatore”.
Disposta la consulenza tecnica medico-legale il ctu ha esaminato il rapporto causale tra l'attività lavorativa e le malattie denunciate applicando i criteri scientifici classici utilizzati in medicina legale e verificando l'effettiva sussistenza del rapporto causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie lamentate.
In sede di visita peritale, il consulente tecnico, ha riscontrato sulla persona del ricorrente un quadro patologico rappresentato da un deficit osteoarticolare con deficit flesso estensione della colonna vertebrale. In particolare, ha evidenziato che lo stesso
è affetto da discopatia lombare cronica determinata principalmente da mezzi vibranti, da sollevamento e movimentazione di carichi pesanti e dalla prolungata attività svolta in posizione eretta o seduta, senza che vi sia stata la corretta alternanza tra le due. Il consulente, pertanto, ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la patologia discale del tratto lombare del ricorrente e l'esposizione a rischio lavorativo specifico (per entità, periodo e durata) non ravvisando altra causa extralavorativa.
Analogamente, con riferimento alla patologia infiammatoria al I dito della mano sinistra (tenosinovite) ha riscontrato la sussistenza di un rapporto causale con l'attività lavorativa svolta, spiegando che tale tipo di infiammazione cronica è comune nelle persone che svolgono lavori particolarmente pesanti e gravosi, come ad esempio i manovali o gli operai, sottoposti a continue sollecitazioni meccaniche dovute agli attrezzi utilizzati. Il consulente ha ritenuto dunque che il ricorrente
“abbia riportato menomazioni dell'integrità psicofisica. (…) Si fa riferimento al codice 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivo persistenti) della tabella D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 Luglio del 2000, che prevede una percentuale fino al 12%. Si fa riferimento al codice 284 (tenosinovite) che prevede una percentuale fino al 5 %. Tale patologia viene trattata efficacemente con una terapia chirurgica (apertura della puleggia alla base del dito per liberare il tendine dalla costruzione della guaina infiammata cronicamente). Pertanto, viene attribuito un valore di 1 %”. Il consulente ha dunque concluso che le infermità di cui
è affetto il ricorrente sono imputabili all'attività lavorativa svolta nel corso degli anni, le quali hanno determinato un danno biologico pari al 13% (tredici%) con decorrenza dal 5.3.2019.
In ragione delle osservazioni sollevate dalla parte ricorrente, il consulente, tuttavia, ha rivalutato il danno biologico relativo alla patologia della tenosinovite, attribuendo la maggiore percentuale del 3% e concludendo per un danno biologico totale permanente del 16% con decorrenza dal 21.10.2016, ossia dalla data della domanda amministrativa.
Il consulente ha peraltro ampiamente ed esaustivamente risposto alle controdeduzioni operate dall' , il quale ha contestato, con riferimento al riconoscimento della CP_1
tenosinovite della mano sinistra, che non è stato documentato se trattasi di patologia afferente a soggetto mancino, spiegando che “Si quantifica il danno biologico da tendionpatia dei flessori della mano (pratica 515450080) un danno del 3 %. Si sottolinea che il quadro clinico del ricorrente presenta una tendinopatia non solo monolaterale (arto sinistro non dominante) ma con segni clinici presenti anche a destra. Il quadro clinico della tendinopatia a destra non è confermato da dati strumentali e presenta sintomi e segni clinicamente meno evidenti della mano sinistra. La patologia è presente dalla data della domanda amministrativa e viene confermata strumentalmente alla data del 07.09.2017”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono pienamente condivise dallo scrivente, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta con conseguente riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla rendita vitalizia da menomazione dell'integrità psico-fisica derivante da malattia professionale, nella misura del 16% (sedici%) dalla data della domanda amministrativa, ossia dal
21.10.2016. L' , pertanto, deve essere condannato al pagamento delle conseguenti CP_1
differenze dovute tra l'importo dell'indennizzo in rendita spettante in relazione ad una menomazione del 16% e quello di fatto liquidato in relazione all'indennizzo in capitale.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non ritenendosi sussistenti i presupposti per una compensazione neanche parziale delle stesse, essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente alla diversa prestazione della rendita rispetto all'indennizzo in capitale precedentemente riconosciuto, e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità della controversia.
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara che l'integrità psico-fisica della parte istante è ridotta nella misura del
16% dal 21.10.2016;
b) condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita corrispondente oltre CP_1
interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo per quelli pagati in ritardo;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 4.638,00, oltre spese generali, IVA, cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 14/03/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4132/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Locri (RC) alla Via Roma, 47, presso lo studio dell'Avv. VITA
SONIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via CP_1
Margherita di Savoia, n. 54; resistente
OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato dal 1991 al 1992 come ferraiolo per la ditta “Ficara Pietro”, in seguito, dal
1998 al 2014 in qualità di operaio LSU presso il Comune di San Luca ed infine, dal
2015 in poi, come operaio alle dipendenze dell'Azienda Calabria Verde;
lamentato che lo svolgimento delle mansioni assegnategli ha comportato la sua sottoposizione a notevoli sforzi fisici dovuti principalmente all'uso di attrezzi e macchinari nonché la continua esposizione alle intemperie climatiche e l'assunzione di posizioni scorrette gravanti soprattutto sul sistema scheletrico;
dedotto che il complesso delle attività lavorative provocavano l'insorgenza delle patologie “discopatia L1-L2, L2-L3, L3-
L4; tenosinovite pollice mano sx”; allegato di aver presentato alla sede , in data CP_1
26.10.2016, le denunce nn. 515450080 e 515450081 per il riconoscimento delle suesposte malattie, essendo evidente il nesso causale tra le molteplici attività lavorative svolte e le gravi patologie da cui è affetto, ma che l'ente assicuratore con due distinte comunicazioni datate 22.12.2016 archiviava entrambe le pratiche;
allegato che in data 7.3.2017 con riferimento alla pratica n. 515450081, modificando la propria precedente determinazione, comunicava l'accertamento della menomazione dell'integrità psico-fisica relativa alla lieve limitazione funzionale del rachide LS per una percentuale pari al 9% e la liquidazione del relativo indennizzo;
dedotto ancora che con riferimento alla pratica n. 515450081, a seguito di revisione comunicata in data 5.3.2019, la percentuale veniva innalzata al 13% mentre con riferimento alla pratica n. 515450080 l'istituto confermava le proprie precedenti determinazioni;
lamentato che avverso detti provvedimenti proponeva opposizione allegando certificato medico a firma del dott. ove veniva riscontrata una Per_1
inabilità complessiva del 22%, ma che tuttavia l'istituto solo in relazione alla pratica n. 515450081 confermava le precedenti determinazioni mentre nessun riscontro veniva comunicato in merito al caso n. 515450080, concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che sarà stabilita dalla CTU medico – legale, tenendo anche conto del certificato medico valutativo attributivo di una percentuale di danno biologico complessiva del 22% nonché di tutta la documentazione medica allegata e proveniente da strutture pubbliche: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte in più di venti anni di lavoro, la natura professionale delle patologie lamentate relativamente alla pratica n.
515450080 (patologia: tenosinovite pollice mano sx) non riconosciuta al ricorrente ma da questo sofferte - sia nei termini di esistenza del nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta, sia di esistenza e di idoneità della documentazione sanitaria, nonché di esistenza del rischio connaturato alla specificità delle attività svolte dalle quali scaturisce il complesso delle patologie sofferte, sia di idoneità dello stesso a determinare il nascere delle malattie stesse - con individuazione della loro gravità e del relativo grado di inabilità e la loro incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna – in ogni caso - dell' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al CP_2
riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) la decorrenza delle malattie dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando unitariamente o singolarmente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
c) accertato, con riferimento alla pratica n. 515450080 il grado di inabilità e la sua origine professionale, condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
ove venga raggiunta la soglia di almeno il 6%, alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione
e nella misura che sarà stabilita dalla CTU medico – legale, tenendo anche conto del certificato medico valutativo attributivo di una percentuale di danno biologico complessiva del 22% nonché di tutta la documentazione medica allegata e proveniente da strutture pubbliche: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte in più di venti anni di lavoro, che la patologia lamentata – già riconosciute di natura professionale - relativamente alla pratica n. 515450081 (discopatia L1-L2, L2-L3, L3-L4), abbia un grado di inabilità di percentuale superiore al 13% con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell , in persona del suo legale rappresentante p.t., al CP_2
riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando unitariamente o singolarmente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
c) accertato, con riferimento al caso n. 515450081 il grado di inabilità e la sua origine professionale condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t., alla CP_1
corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condannare, altresì, l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e CP_1
competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, con distrazione ex art.
93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la nullità della domanda CP_1
per indeterminatezza e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Istruito il giudizio mediante escussione testimoniale, veniva espletata consulenza tecnica in materia medico-legale e ad esito dell'udienza di discussione del 13.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità sollevata dall' . CP_1
Il ricorrente ha sufficientemente specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda azionata, avendo agito al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo in capitale/rendita in ragione dell'insorgenza di malattia professionale direttamente ricollegabile all'attività lavorativa svolta.
2. Il ricorso nel merito risulta fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel CP_1
caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Nel caso che ci occupa il ricorrente ritiene che le patologie indicate in ricorso siano eziologicamente collegate all'attività lavorativa espletata.
Al fine di accertare la natura professionale della malattia, tenendo conto delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa descritte in ricorso, il Tribunale ha disposto dapprima la prova orale e, successivamente, la consulenza tecnica medico-legale.
Le risultanze dell'istruttoria orale espletata hanno confermato integralmente le deduzioni del ricorrente in merito alle mansioni svolte nel corso dell'attività lavorativa. I testimoni, entrambi colleghi del ricorrente, non aventi alcun interesse diretto nella controversia, hanno confermato difatti i prolungati sforzi fisici cui lo stesso era sottoposto nello svolgimento dell'attività lavorativa con dichiarazioni dotate di coerenza intrinseca ed estrinseca e pienamente attendibili.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 2.2.2024 ha Testimone_1
dichiarato “conosco il ricorrente. Lo conosco perché è mio collega di lavoro. Siamo colleghi dal 2012. Dal 2012 al 2013 lavoravamo come LSU;
lui si è trasferito dal
Comune di San Luca alla Comunità montana di Bovalino dove lavoravo anche io.
Dal 2014 siamo entrambi passati alle dipendenze di Calabria Verde. Quando eravamo LSU il ricorrente si occupava della pulizia delle aiuole, tagliava erba col decespugliatore, a volte usava anche la zappa o se c'era da tagliare legna usava la motosega. Vedevo il ricorrente lavorare, nonostante non facessimo insieme le attività descritte, in quanto uscivo dagli uffici della forestale di Bovalino per fumare e lo vedevo intento nelle mansioni descritte. Dopodiché dal 2014 io ho lavorato per
Calabria Verde presso gli uffici e mi occupavo di spostare carte e documenti, svolgendo compiti di segreteria. Non sono quindi mai stato un operaio. Specifico che io lavoravo dentro agli uffici. Quindi quando il ricorrente spostava carte, scatoloni e scaffali all'interno degli uffici io lo vedevo. Nel periodo invernale il ricorrente lavorava più all'interno degli uffici che all'esterno degli uffici. Per quanto riguarda il lavoro all'esterno questo avveniva principalmente da giugno a ottobre e so che in quel periodo era addetto all'antincendio”.
Alla medesima udienza, il teste , operante nella stessa squadra di Testimone_2
lavoro del ricorrente dal 1998 al 2002, ha descritto tutti gli attrezzi utilizzati dallo stesso nello svolgimento delle proprie mansioni, tra i quali il tagliaerba, l'escavatore e la motopala in qualità di operaio LSU per l'Azienda Calabria Verde. Ha evidenziato, in particolare, che “Aggiustavamo tubi e ponevamo cemento e catrame per ripristinare le strade. Abbiamo imbiancato l'asilo, le scuole elementari, medie e il palazzo del Comune. Era anche carpentiere e tutti i cordoli dell'asilo sono stati realizzati da lui. Dovevamo anche rompere le strade con il martello pneumatico per cambiare tubi e lui si lamentava sempre di dolori a schiena, gambe e mani, specialmente la sinistra. Utilizzavamo zappa, piccone, falce, roncola e decespugliatore”.
Disposta la consulenza tecnica medico-legale il ctu ha esaminato il rapporto causale tra l'attività lavorativa e le malattie denunciate applicando i criteri scientifici classici utilizzati in medicina legale e verificando l'effettiva sussistenza del rapporto causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie lamentate.
In sede di visita peritale, il consulente tecnico, ha riscontrato sulla persona del ricorrente un quadro patologico rappresentato da un deficit osteoarticolare con deficit flesso estensione della colonna vertebrale. In particolare, ha evidenziato che lo stesso
è affetto da discopatia lombare cronica determinata principalmente da mezzi vibranti, da sollevamento e movimentazione di carichi pesanti e dalla prolungata attività svolta in posizione eretta o seduta, senza che vi sia stata la corretta alternanza tra le due. Il consulente, pertanto, ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la patologia discale del tratto lombare del ricorrente e l'esposizione a rischio lavorativo specifico (per entità, periodo e durata) non ravvisando altra causa extralavorativa.
Analogamente, con riferimento alla patologia infiammatoria al I dito della mano sinistra (tenosinovite) ha riscontrato la sussistenza di un rapporto causale con l'attività lavorativa svolta, spiegando che tale tipo di infiammazione cronica è comune nelle persone che svolgono lavori particolarmente pesanti e gravosi, come ad esempio i manovali o gli operai, sottoposti a continue sollecitazioni meccaniche dovute agli attrezzi utilizzati. Il consulente ha ritenuto dunque che il ricorrente
“abbia riportato menomazioni dell'integrità psicofisica. (…) Si fa riferimento al codice 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivo persistenti) della tabella D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 Luglio del 2000, che prevede una percentuale fino al 12%. Si fa riferimento al codice 284 (tenosinovite) che prevede una percentuale fino al 5 %. Tale patologia viene trattata efficacemente con una terapia chirurgica (apertura della puleggia alla base del dito per liberare il tendine dalla costruzione della guaina infiammata cronicamente). Pertanto, viene attribuito un valore di 1 %”. Il consulente ha dunque concluso che le infermità di cui
è affetto il ricorrente sono imputabili all'attività lavorativa svolta nel corso degli anni, le quali hanno determinato un danno biologico pari al 13% (tredici%) con decorrenza dal 5.3.2019.
In ragione delle osservazioni sollevate dalla parte ricorrente, il consulente, tuttavia, ha rivalutato il danno biologico relativo alla patologia della tenosinovite, attribuendo la maggiore percentuale del 3% e concludendo per un danno biologico totale permanente del 16% con decorrenza dal 21.10.2016, ossia dalla data della domanda amministrativa.
Il consulente ha peraltro ampiamente ed esaustivamente risposto alle controdeduzioni operate dall' , il quale ha contestato, con riferimento al riconoscimento della CP_1
tenosinovite della mano sinistra, che non è stato documentato se trattasi di patologia afferente a soggetto mancino, spiegando che “Si quantifica il danno biologico da tendionpatia dei flessori della mano (pratica 515450080) un danno del 3 %. Si sottolinea che il quadro clinico del ricorrente presenta una tendinopatia non solo monolaterale (arto sinistro non dominante) ma con segni clinici presenti anche a destra. Il quadro clinico della tendinopatia a destra non è confermato da dati strumentali e presenta sintomi e segni clinicamente meno evidenti della mano sinistra. La patologia è presente dalla data della domanda amministrativa e viene confermata strumentalmente alla data del 07.09.2017”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono pienamente condivise dallo scrivente, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta con conseguente riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla rendita vitalizia da menomazione dell'integrità psico-fisica derivante da malattia professionale, nella misura del 16% (sedici%) dalla data della domanda amministrativa, ossia dal
21.10.2016. L' , pertanto, deve essere condannato al pagamento delle conseguenti CP_1
differenze dovute tra l'importo dell'indennizzo in rendita spettante in relazione ad una menomazione del 16% e quello di fatto liquidato in relazione all'indennizzo in capitale.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non ritenendosi sussistenti i presupposti per una compensazione neanche parziale delle stesse, essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente alla diversa prestazione della rendita rispetto all'indennizzo in capitale precedentemente riconosciuto, e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità della controversia.
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara che l'integrità psico-fisica della parte istante è ridotta nella misura del
16% dal 21.10.2016;
b) condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita corrispondente oltre CP_1
interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo per quelli pagati in ritardo;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 4.638,00, oltre spese generali, IVA, cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 14/03/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi