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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/10/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1755 del 2017 R.G., pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Garisto ed elettivamente domiciliata come in atti;
- parte attrice-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. Domenico Natale ed elettivamente domiciliata come in atti;
nonché
(C.F. e Parte_2 C.F._3 Parte_3
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv.
[...] C.F._4
AN AS ed elettivamente domiciliate come in atti;
-parti convenute-
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha citato in giudizio le parti convenute al fine di ottenere l'accertamento, ex art. 1158 c.c., della proprietà del terreno sito nel Comune di
1 RI (VV) - identificato in catasto al foglio 8, particella n. 113 - e ha dedotto:
-che possiede uti dominus, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente e da più di vent'anni, il terreno oggetto di causa;
-che “il terreno sin dall'anno 1940 era coltivato dal padre dell'attrice,
, al quale la stessa è subentrata nell'anno 1978, Parte_1
continuando a possederlo facendone propri i frutti”;
-che “l'istante si è sempre occupata della coltivazione dei terreni con l'aiuto dei propri familiari, infatti, sul predetto terreno, il marito dell'istante il SI. rimase schiacciato dal proprio trattore, mentre lo arava il Persona_1
14 maggio 2000”.
In data 28 febbraio 2018, si è costituita in giudizio , la cui difesa CP_1
ha formulato, in via riconvenzionale, la seguente domanda: “dichiarare abusiva e senza titolo l'occupazione del fondo da parte dell'attrice e conseguentemente condannarla all'immediato rilascio dello stesso nella piena ed assoluta disponibilità delle proprietarie, nonché al risarcimento dei danni per l'arbitraria invasione del fondo, per aver impedito la coltivazione alle proprietarie, per aver eseguito il taglio degli alberi secolari esistenti e per essersi appropriata del relativo legname, danni da quantificare nella somma di circa 11.500,00, come dalla CTP o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, o da quantificare in via equitativa”.
In data 1 marzo 2018, si sono costituite in giudizio e Parte_2 Parte_3
, la cui difesa ha formulato la seguente domanda riconvenzionale:
[...]
“accertare e dichiarare che la SI.ra e la SI.ra Parte_2 Parte_3
sono, ciascuna per la quota di propria spettanza di 1/3 (un terzo),
[...]
proprietarie del terreno sito nel Comune di RI, frazione di Mesiano, località “Donna Diana”, distinto al N.C.T. al foglio di mappa 8, con la particella 113… accertare e dichiarare la SI.ra Parte_1
responsabile per l'illegittimo taglio degli alberi di proprietà della SI.ra 2 e la SI.ra e, per l'effetto, condannare la Parte_2 Parte_3
stessa al risarcimento, in favore della SI.ra e della SI.ra Parte_2
dei conseguenti danni che si quantificano in Euro Parte_3
11.320,18, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta a tale titolo”.
In data 7 marzo 2019, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
Conclusa la prova orale, il Tribunale, in data 14 agosto 2021, ha rigettato la richiesta di CTU e ha disposto il rinvio del giudizio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23 ottobre 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente la causa.
Questo giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
* * *
1)Sulla domanda di usucapione.
Prima di procedere all'esame degli elementi fattuali che contraddistinguono la vicenda in rilievo, occorre richiamare i presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 1158 c.c., norma che disciplina il modo di acquisto a titolo originario (della proprietà e degli altri diritti reali di godimento) mediante il quale viene tutelata quella particolare situazione di fatto esercitata sulla cosa, senza interruzioni, da parte di un soggetto che, attraverso una prolungata e indiscussa signoria sul bene, si è sostituito, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
Non vi è dubbio che le esigenze di certezza che fondano l'ordinamento giuridico impongano un accertamento particolarmente rigoroso dei presupposti che caratterizzano in modo indefettibile la fattispecie acquisitiva in esame e che si sostanziano nell'inerzia del titolare del bene, nel possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e nell'animus 3 possidendi.
Tali stringenti verifiche si giustificano alla luce dell'effetto prodotto dallo strumento invocato nel presente giudizio, attraverso il quale, nel consentire a taluno di acquisire la titolarità del bene, la situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, viene convertita in una situazione giuridica piena, definitiva, certa, stabile e, dunque, opponibile erga omnes.
Ora, mentre il primo requisito, per costante giurisprudenza, consiste nel mancato esercizio delle prerogative dominicali da parte del proprietario del bene - ovvero nella sua mancata reazione avverso il potere di fatto esercitato da altri sull'immobile - il possesso uti dominus (corpus) ricorre ove l'interessato dimostri di avere instaurato una peculiare situazione di fatto con il bene e di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo, e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario.
Quanto, invece, al c.d. animus possidendi, il requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto, bensì in quella volontà di comportarsi come proprietario del bene, attraverso l'esercizio delle facoltà corrispondenti al relativo diritto, e di fare in modo che i terzi lo considerino come tale. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio.
Con la conseguenza che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto così da rivelare esteriormente l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la 4 quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art. 2697
c.c.
Infatti, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
Deve poi aggiungersi che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la coltivazione della particella non è sufficiente a integrare i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. in quanto tale attività materiale, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere uti dominus.
Pertanto: <costituisce… accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario… La coltivazione deve quindi essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”… il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione 5 principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione>> (Cass.
Civ. n. 1796 del 2022).
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, questo giudice ritiene che, nel caso che occupa, non sussistano i presupposti per accogliere la domanda introduttiva del giudizio.
Infatti, parte attrice ha dedotto di avere posseduto il terreno per oltre vent'anni e di averlo coltivato.
Tuttavia, ai fini dell'usucapione, tali affermazioni sono talmente generiche che lasciano indeterminati i termini essenziali della fattispecie.
E, per costante giurisprudenza, è la parte che afferma di avere usucapito il bene che deve fornire la dimostrazione di come e quando ha iniziato a possedere uti dominus.
Ora, è pur vero che “la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso” (cfr. Cass. Civ. n. 20884 del 2023).
Però, anche laddove fosse stata espletata la prova testimoniale, la stessa non avrebbe consentito di superare le criticità evidenziate stante la assoluta genericità dei capitoli formulati per come rilevato nell'ordinanza del 19 settembre 2019.
Infatti, la parte attrice si è limitata a chiedere la prova per testi sulle circostanze indicate ai punti 1,2,3 e 4 della citazione.
In altre parole, non vi è dubbio che , a fronte di un Parte_1 6 atto introduttivo generico e delle contestazioni prospettate dalle parti convenute, avrebbe dovuto, nei capitoli di prova, perimetrare la domanda e fornire indicazioni quantomeno in relazione alle attività compiute. Invece, nulla di tutto ciò emerge dai capitoli articolati.
Pertanto, anche ove fossero stati escussi i testimoni, dalla semplice conferma delle circostanze dettagliate non si sarebbe potuto ricavare alcun elemento utile ai fini dell'accertamento di tutti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e gli eventuali chiarimenti richiesti non avrebbero potuto spingersi al punto di sostituire l'onere di deduzione e di allegazione che spetta alla parte.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte: “Quanto alla facoltà di porre domande a chiarimenti, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di prova con il capitolo ammesso,
e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo
l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio della parte” (cfr. Cass. Civ. n. 18481 del 2015).
Né in atti si rinviene documentazione idonea a colmare la lacuna rilevata in punto di deduzioni e di allegazioni.
La domanda va, pertanto, rigettata poiché l'atto introduttivo e le istanze istruttorie non consentono di superare il rigoroso accertamento dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. Resta assorbita ogni altra questione.
2)Sulla domanda riconvenzionale.
Le parti convenute, nel formulare la domanda riconvenzionale, hanno dedotto l'illegittima occupazione del terreno da parte di . Parte_1
ha chiesto altresì il rilascio del fondo. CP_1
Pertanto, e hanno senza dubbio proposto Parte_2 Parte_3
una domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà; mentre,
[...]
ha proposto una domanda riconvenzionale di rivendica. CP_1
Ciò in quanto, per costante giurisprudenza: 7 1) la domanda con cui “l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione” (cfr. Cass. Civ. n. 18050 del
2023);
2) tanto “nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Cass. n. 1481/1973).
Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes
(Cass. n. 1210/2017)” (cfr. Cass. Civ. n. 24050 del 2022).
In definitiva, nell'uno e nell'altro caso, l'attore, per dimostrare di essere proprietario, non può limitarsi a produrre in giudizio il titolo di proprietà che ha fondato l'ultimo acquisto intervenuto nel tempo, ma deve dimostrare altresì che il soggetto dal quale l'acquisto promana era in grado di effettuare un valido trasferimento, ovverosia che il dante causa dell'attore era a sua volta legittimo proprietario del bene e così via in una catena di prove che dovrebbe giungere al primo proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di 8 proprietà in contestazione (c.d. probatio diabolica). Rimane salva, per eludere la gravosità della prova, la possibilità per l'attore di far valere un proprio acquisto della proprietà a titolo originario.
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di rifermento - una volta qualificata l'azione proposta da ai sensi dell'art. 948 c.c. e l'azione CP_1
proposta da e da quale domanda di Parte_2 Parte_3
accertamento della proprietà - può legittimamente affermarsi che, nel presente giudizio, le convenute non hanno adempiuto l'onere Pt_2
probatorio sopra dettagliato.
In altre parole, le attrici in via riconvenzionale non hanno dimostrato i passaggi richiesti ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivendicazione e di accertamento della proprietà, che, come già precisato, impongono di provare la catena di acquisti sino a giungere al primo proprietario da cui è sorto, a titolo originario, il diritto di proprietà in contestazione. Né tale lacuna è sanabile in virtù della non contestazione della proprietà formale da parte di poiché le azioni in esame presuppongono, a carico Parte_1
di chi propone la domanda, un onere della prova particolarmente stringente che investe, in primo luogo e a prescindere dalla eventuale non contestazione della parte convenuta, la dimostrazione del diritto di proprietà sul bene risalendo fino all'acquisto a titolo originario.
Evenienza, questa, non ricorrente nel caso di specie.
Non vi è dubbio, infatti, che sia l'acquisto per successione che gli atti di compravendita costituiscano acquisto a titolo derivativo e non a titolo originario1. Con la precisazione che la qualificazione delle azioni nei termini evidenziati trova conforto proprio nelle difese articolate dalle convenute le quali Pt_2
hanno escluso l'esistenza di un contratto di affitto stipulato con
[...]
(cfr. comparsa di costituzione in giudizio ove si legge “Il Parte_1
Terreno è stato concesso in affitto in favore del SI. , Parte_1
padre della SI.ra … Il padre della SI.ra , SI. Parte_5 Parte_1
, è deceduto nel mese di ottobre dell'anno 2000, venendo Parte_1
così a risolversi ogni rapporto di affitto con i proprietari del Terreno…il
Terreno è stato concesso in affitto al SI. , non fino all'anno 1978, Parte_1
ma fino al mese di ottobre dell'anno 2000…Alla morte del SI. gli Parte_1
allora proprietari, SI. SI. e SI.ra CP_1 Controparte_3
non hanno concesso alcun diritto, di nessuna natura, in Parte_3
favore di terzi e … della SI.ra ”). Parte_1
Nella fattispecie in esame - in assenza di un contratto stipulato dalle parti - non può, quindi, dubitarsi che non sia stata proposta una azione personale di restituzione (cfr. Cass. Civ. n. 25052 del 2018: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel “tradens” la qualità di proprietario”).
3) Sulla domanda di risarcimento del danno.
Le parti convenute, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna di al risarcimento del danno derivante dall'invasione Parte_1
del fondo e dal taglio di alberi secolari.
ha acquistato la quota complessiva dei 2/9 (due noni) di proprietà dei SI.ri e Persona_10 Controparte_4 diventando, pertanto, comproprietaria del Terreno per la quota di pari a 1/3 (un terzo). Pertanto, è provato documentalmente che le attuali proprietarie del Terreno sono le SI.re e (e la Parte_2 Parte_3 SI.ra , per la quota di comproprietà pari a 1/3 (un terzo) ciascuna …in virtù degli incontrovertibili CP_1 titoli di proprietà dei loro danti causa prodotti nel presente giudizio”. 10 Tuttavia, dall'assenza di prova in ordine alla proprietà del terreno consegue il rigetto della domanda risarcitoria non potendosi ritenere accertata la titolarità del diritto.
In virtù dell'esito della controversia, non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. e ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1755 del 2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
-rigetta le domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 27 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La SI.ra … a seguito di atto di donazione della quota principale del Terreno … da parte di sua Controparte_2 madre, SI.ra (fu ), nonché di diversi di atti di compravendita della residua quota del Parte_4 Persona_2 Terreno di comproprietà dei suoi cugini SIg.ri (fu Persona_3 Controparte_2 Persona_4 [...]
… stipulati fra il 1948 ed il 1951, è diventata unica Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 proprietaria del Terreno … In dipendenza di successione legittima alla SI.ra … ai figli SI.ri Controparte_2 [...]
e (in seguito anche solo “SI.ri ), per la quota di comproprietà CP_1 Controparte_3 Parte_3 Pt_2 pari a 1/3 (un terzo) ciascuno … è pervenuto, tra gli altri beni facenti parte dell'eredità, il Terreno… In dipendenza di successione legittima al SI. moglie SI.ra ed ai figli SI.ra Persona_9 Persona_10 Pt_2 e SI. per la quota di comproprietà pari a 1/9 (un nono) ciascuno, è pervenuta, tra gli altri
[...] Controparte_4 beni facenti parte dell'eredità, il Terreno. Con atto di compravendita … la SI.ra (fu Parte_2 Controparte_3 9